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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 16/10/2025, n. 1384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1384 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 782/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott. RI DO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 782 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2017 vertente
TRA
, cod. fisc. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
l'1.11.1953; , cod. fisc. , nata a [...] Parte_2 C.F._2
il 10.08.1993; , cod. fisc. , nata a Parte_3 C.F._3
Palermo il 23.12.1972; , cod. fisc. , nato Parte_4 C.F._4
a Palermo il 13.01.1977; , cod. fisc. , nato a Parte_5 C.F._5
Palermo il 3.02.1981; tutti elettivamente domiciliati presso lo studio degli Avv.ti
DI CE e DI ET, che li rappresentano e difendono giusta procura in atti;
– attori –
CONTRO
- in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
- , cod. fisc. , nato a [...] Parte_6 C.F._6
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l'8.12.1974, non costituito in giudizio;
- cod. fisc. nato a [...] il Parte_7 C.F._7
29.07.1955, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Vazzana Renato, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- , cod. fisc. , nato a [...] il Parte_8 C.F._8
20.05.1955, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Vazzana Renato, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- , cod. fisc. , nato a [...] il [...], Parte_9 C.F._9
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Bazzano Alessandro, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
– convenuti –
Conclusioni delle parti: Come precisate nelle note di trattazione scritta ex art. 127- ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 24.04.2025.
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 Parte_2
, , e — rispettivamente
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
coniuge e figli del defunto (nato a [...] il [...] e ivi Persona_1
deceduto il 9.04.2014) — hanno convenuto in giudizio Parte_7 [...]
, , e la chiedendo che Parte_8 Parte_6 Parte_9 Controparte_1
venga accertata la responsabilità solidale degli stessi in ordine al decesso del loro congiunto, avvenuto il 9.04.2014 in Bagheria, durante un'operazione di trasloco di
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macchinari per conto della predetta società, e che i medesimi siano condannati al risarcimento del danno — e segnatamente del danno da perdita del rapporto parentale — quantificato in € 200.000,00 per ciascun attore.
In particolare, hanno allegato che , già dipendente della società Persona_1
aveva continuato, anche dopo la cessazione formale del rapporto Controparte_1
di lavoro, a prestare attività per la medesima impresa in modo irregolare, con mansioni di operaio ed autista.
In data 9.04.2014, su incarico conferito dai signori e Parte_7 [...]
alla egli partecipava alle operazioni di sgombero di un Parte_8 Controparte_1
magazzino adibito a falegnameria sito in Bagheria, via Serradifalco n. 20/24, nella disponibilità del che doveva essere liberato a seguito di un provvedimento Pt_7
di sfratto per morosità.
Il trasloco consisteva nella movimentazione di un pesante macchinario denominato
“strettoio”, utilizzato per l'incollaggio delle porte, delle dimensioni di metri
3,35x3,42x0,84 e del peso di circa 1.500 chilogrammi.
Alle operazioni partecipava anche , dipendente della Parte_9 CP_1
alla guida e manovra di un autocarro di colore bianco, modello Mercedes
[...]
Atego 818 e targato CW870NL, di proprietà della società.
Il macchinario, imbracato mediante fascia e movimentato tramite la gru in dotazione al veicolo, veniva avvicinato al mezzo;
tuttavia, nel corso della manovra
— secondo la ricostruzione degli attori — lo strettoio urtava contro il binario sinistro della saracinesca, perdeva la stabilità e, ribaltandosi sul lato, travolgeva
[...]
, cagionandone la morte istantanea. Il personale del 118, prontamente Persona_1
intervenuto, ne constatava infatti il decesso.
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A seguito delle indagini penali, il Pubblico Ministero richiedeva il rinvio a giudizio di , e per il Parte_7 Parte_8 Parte_6 Parte_9
reato di omicidio colposo aggravato ai sensi degli artt. 41 e 589, comma 2, c.p..
All'udienza preliminare del 23.06.2015, gli imputati, con il consenso del Pubblico
Ministero, chiedevano l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. e il
G.U.P. del Tribunale di Termini Imerese, con sentenza n. 141/2015 (passata in giudicato), applicava la pena concordata di mesi dieci e giorni venti di reclusione ciascuno, concedendo il beneficio della sospensione condizionale.
Sulla scorta della pronuncia penale di applicazione della pena e delle risultanze emerse, gli attori hanno chiesto di accertare la responsabilità extracontrattuale dei convenuti, ravvisando in capo alla anche una responsabilità ex art. Controparte_1
2049 c.c. per la condotta dei propri dipendenti.
Con comparsa depositata in data 7.06.2017, si è costituita la — Controparte_1
nelle more posta in liquidazione — affermando l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda attorea.
La convenuta ha sostenuto, innanzitutto, che l'evento non è riconducibile ad alcuna condotta colposa imputabile alla società o ai propri dipendenti, osservando che il sinistro non si è verificato per l'urto del macchinario contro il binario della saracinesca, come dedotto dagli attori, bensì per la rottura del gradino in marmo dell'ingresso del magazzino e di un piedino dello “strettoio” (come accertato dall' nella relazione tecnica depositata da parte attrice), avvenuta nel Parte_10
momento in cui il macchinario ha raggiunto il dislivello: circostanze, secondo la convenuta, del tutto imprevedibili e anomale, tali da integrare una causa autonoma ed eccezionale.
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Ha rilevato, inoltre, che non è stata fornita prova che la presenza del sui Per_1
luoghi del sinistro sia avvenuta in esecuzione di un incarico conferito dalla società, non essendo egli più alle dipendenze della stessa dal mese di ottobre 2012, allorché il relativo rapporto di lavoro era cessato regolarmente.
In tale prospettiva, la convenuta ha escluso l'applicabilità dell'art. 2049 c.c., norma che presuppone un rapporto di lavoro in essere al momento del fatto e che, in ogni caso, tutela i terzi e non già il prestatore di lavoro stesso.
Ha negato, altresì, la configurabilità di una responsabilità ex art. 2043 c.c., avendo la società adottato tutte le cautele ordinariamente esigibili in relazione all'attività svolta, sicché l'evento deve ritenersi dipeso da un cedimento improvviso e strutturale del macchinario e del marmo, estraneo al suo potere di controllo.
Ha concluso, dunque, per il rigetto integrale della domanda, evidenziando che la pretesa risarcitoria è fondata su una sentenza di patteggiamento priva di efficacia vincolante nel giudizio civile.
Con comparse di costituzione depositate in data 20.06.2017, si sono costituiti in giudizio e , a mezzo del comune difensore, Parte_7 Parte_8
deducendo l'infondatezza della domanda attorea e chiedendone il rigetto.
Il ha affermato di non essere stato presente alle operazioni di sollevamento Pt_7
dello strettoio che stavano compiendo il e il . Ha dichiarato, inoltre, Pt_9 Per_1
di essersi limitato ad avere dato incarico alla per eseguire il Controparte_1
trasloco dei macchinari e delle attrezzature, rimettendo alla società ogni decisione organizzativa ed esecutiva. Ha negato, pertanto, di avere impartito ordini o direttive operative al personale intervenuto sul posto.
Il ha confermato di avere partecipato unicamente alla fase organizzativa Pt_8
preliminare, coadiuvando il nel reperimento dell'impresa idonea a Pt_7
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effettuare il trasloco. Ha precisato di non aver preso parte alle operazioni di sollevamento e di non avere esercitato alcun potere di ingerenza o controllo sulle modalità di esecuzione dell'operazione.
Entrambi i convenuti hanno dunque sostenuto di avere avuto un ruolo meramente esterno rispetto alle manovre che hanno condotto all'evento dannoso, rilevando che la gestione tecnica delle operazioni di sollevamento e movimentazione del macchinario è stata svolta in piena autonomia dal personale della Controparte_1
Hanno, infine, sottolineato che la sentenza penale di patteggiamento non ha efficacia di giudicato nel presente giudizio e non può costituire prova della loro responsabilità civile.
In data 7.07.2017 si è altresì costituito , che ha preliminarmente Parte_9
chiesto di dichiarare la competenza del Giudice del lavoro, giacché, a suo dire, il sinistro andrebbe qualificato quale infortunio sul lavoro.
Nel merito, ha contestato integralmente la ricostruzione dei fatti operata dagli attori, sostenendo che l'incidente non è stato determinato dall'urto del macchinario contro il binario della saracinesca, ma dalla rottura accidentale del marmo e di un piedino di circa due centimetri dello strettoio durante le operazioni di movimentazione.
Tale evento, secondo la prospettazione difensiva, ha avuto natura del tutto imprevedibile e inevitabile, anche a fronte dell'uso dell'ordinaria diligenza tecnica.
Ha affermato, infine, di essere un soggetto professionalmente competente che ha adottato una condotta diligente nell'eseguire la manovra che ha dato origine all'evento dannoso.
Il convenuto è rimasto contumace. Parte_6
Con ordinanza del 16.02.2018, è stata rigettata l'eccezione di incompetenza, trattandosi di azione risarcitoria esercitata iure proprio degli eredi del de cuius.
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Nel corso delle udienze del 10.06.2021 e dell'8.09.2021 sono stati escussi i testimoni di parte attrice ed è stato espletato l'interrogatorio formale del convenuto come disposto con l'ordinanza ammissiva delle prove. Pt_8
Successivamente, preso atto della sopravvenuta dichiarazione di fallimento della
(sentenza n. 28/2023 del Tribunale di Termini Imerese, Fall. n. Controparte_1
4/2023), il Giudice, con ordinanza del 23.01.2024, ha dichiarato l'interruzione del processo.
Il giudizio è stato tempestivamente riassunto dagli attori, con ricorso depositato l'11.04.2024.
Assegnato il procedimento ad altro Giudice, all'udienza del 15.01.2025 il difensore degli attori ha rappresentato di non poter comprovare la regolare notifica del ricorso e del decreto di riassunzione alla Curatela del fallimento a Controparte_1
causa di un malfunzionamento del proprio sistema di posta elettronica certificata.
Ha quindi dichiarato di rinunciare agli atti nei confronti della Curatela. Le altre parti costituite nulla hanno osservato in merito alla rinuncia.
Da ultimo, le parti hanno precisato le conclusioni mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. e, all'esito, la causa è stata posta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
DIRITTO
Preliminarmente va dato atto che gli attori, a mezzo del proprio difensore — legittimato in virtù di quanto indicato nella procura ad litem — hanno rinunciato
CP_ agli atti nei confronti della Curatela del fallimento la quale Controparte_1
non si è costituita in giudizio dopo la riassunzione.
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Il difensore ha, peraltro, rappresentato di non poter comprovare la regolare notifica del ricorso e del decreto di riassunzione alla Curatela, a causa di un malfunzionamento del proprio sistema di posta elettronica certificata.
Orbene — anche prescindendo dalla rinuncia agli atti — vertendosi in una ipotesi di litisconsorzio facoltativo, deve essere dichiarata l'estinzione del processo nei soli confronti della Curatela, in relazione alla quale, a seguito dell'interruzione, non vi
è prova che il giudizio sia stato utilmente riassunto.
Costituisce, infatti, ius receptum che, in caso di cumulo di cause scindibili, l'evento interruttivo relativo a una delle parti (nella specie, l'apertura del fallimento ex art. 43, comma 3, l. fall.) non spiega effetti nei confronti delle altre, rispetto alle quali il processo prosegue regolarmente (v., ex plurimis, Cass., Sez. Un., 5.07.2007, n.
15142; Cass., Sez. II, 24.06.2025, n. 16883; Cass., Sez. III, 16.07.2024, n. 19577).
L'esistenza di un vincolo di solidarietà passiva ai sensi dell'art. 2055 c.c. tra più soggetti — quandanche le condotte lesive siano tra loro autonome, e diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuno (contrattuale ed extracontrattuale, atteso che l'unicità del fatto dannoso va riferita al danneggiato, non all'identità delle norme giuridiche violate) — non determina mai un litisconsorzio necessario, poiché il creditore ha titolo per valersi per l'intero nei confronti di ciascun debitore.
Ne deriva la scindibilità del rapporto processuale, che può utilmente svolgersi anche nei confronti di uno solo dei coobbligati, senza che possa configurarsi, sul piano processuale, un vincolo di inscindibilità, neppure nell'ipotesi in cui i convenuti si siano difesi addossandosi reciprocamente la responsabilità esclusiva dell'evento dannoso (cfr. Cass., Sez. VI, 17.07.2013, n. 17458; Cass. 29.04.2006, n. 10042. Sul tema, v. anche Cass., Sez. Un., 27.04.2022, n. 13143).
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Un litisconsorzio processuale necessario potrebbe configurarsi, invece, quando la controversia tra i convenuti in ordine all'individuazione del responsabile si traduca nella proposizione di una domanda autonoma di regresso o di accertamento della responsabilità esclusiva, avanzata da uno o più di essi nei confronti degli altri. Non
è, invece, sufficiente la mera difesa volta a negare la propria responsabilità verso il danneggiato (v., per tutte, Cass., Sez. III, 13.02.2023, n. 4303).
Un'ulteriore ipotesi di litisconsorzio unitario (o necessario processuale) si configurerebbe nell'ipotesi di responsabilità alternativa, allorché l'attore, nell'incertezza circa l'effettivo autore del fatto dannoso, agisca cumulativamente contro più soggetti chiedendone la condanna in via alternativa (v. Cass., Sez. III,
29.12.2023, n. 36420).
Tanto, tuttavia, non è avvenuto nel caso in esame, poiché gli attori hanno prospettato una responsabilità solidale dei convenuti e nessuno di essi ha proposto una domanda riconvenzionale di regresso o di accertamento della responsabilità esclusiva degli altri, limitandosi ciascuno a difendersi negando la propria colpa, anche profilando, in via meramente difensiva, la responsabilità altrui.
Ne consegue che — trattandosi di cause scindibili — deve essere dichiarata l'estinzione del processo nei confronti della Curatela del fallimento della
Controparte_1
Nel merito, le domande proposte dagli attori devono essere rigettate, alla stregua delle seguenti considerazioni.
In primo luogo, giova osservare che gli attori hanno fondato le proprie allegazioni essenzialmente sulla sentenza di patteggiamento n. 141/2015, emessa dal G.U.P. del Tribunale di Termini Imerese nei confronti dei convenuti , Parte_6
e . Parte_7 Parte_8 Parte_9
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Ora, l'art. 445, comma 1-bis, c.p.p., norma di natura processuale, impone di individuare il regime degli effetti penali della sentenza di applicazione della pena sulla base della normativa vigente al momento della pronuncia della sentenza stessa, a nulla rilevando né il suo passaggio in giudicato né il successivo incardinarsi del giudizio civile.
In virtù del principio tempus regit actum, il momento determinante per stabilire la disciplina applicabile è, dunque, quello della materiale emissione della pronuncia penale all'esito del rito alternativo (v., da ultimo, Cass., Sez. I, 17.07.2025, n. 19950
e Cass., Sez. I, 7.07.2025, n. 18517).
Nel caso di specie, la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti risale al giugno 2015, in epoca antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs.
150/2022, che ha riformato la norma in parola.
La controversia deve pertanto essere decisa, in applicazione del suddetto principio, alla luce della previgente formulazione dell'art. 445, comma 1-bis, c.p.p., introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. a), della legge n. 134/2003.
Nel vigore di tale disciplina, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente chiarito che la sentenza di patteggiamento, a differenza di quella di condanna o di assoluzione (artt. 651 e 652 c.p.p.), non spiega efficacia di giudicato nel giudizio civile di danno. Essa può tuttavia essere liberamente valutata dal giudice civile come elemento di prova, concorrendo, unitamente alle altre risultanze istruttorie, alla formazione del suo convincimento (cfr. Cass., Sez. III, 16.04.2025, n. 9957).
Tale impostazione trova giustificazione, da un lato, nei poteri di libero apprezzamento del giudice civile, cui non è precluso di valutare autonomamente ogni elemento dotato di efficacia probatoria, in assenza di un principio di tipicità della prova nel processo civile;
dall'altro, nella piena tutela del diritto di difesa delle
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parti, che possono contestare in sede civile i fatti oggetto della decisione penale, esercitando il contraddittorio secondo le regole proprie del rito e adducendo, in quella sede, ulteriori prove documentali o testimoniali (cfr. Cass., Sez. III,
31.01.2024 n. 2897; Cass. 20.01.2015, n. 840; Cass. 10.10.2018, n. 25067).
Orbene, fatte queste premesse, è un dato pacifico che il ribaltamento del macchinario abbia cagionato il decesso immediato di , rimasto Persona_1
schiacciato dal peso dello stesso “strettoio” durante le operazioni di trasloco.
Non è affatto chiaro, tuttavia, se la morte del sia stata provocata da errate Per_1
manovre di sollevamento o di trascinamento, come sostenuto dagli attori, ovvero dall'improvvisa rottura strutturale dello “strettoio” o di un suo piedino, evento — secondo la prospettazione dei convenuti — imprevedibile e accidentale.
Parimenti, non è stato dimostrato l'elemento soggettivo della colpa, né nella sua forma specifica, riconducibile alla violazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni o delle leges artis relative alla movimentazione di carichi pesanti, né nella sua forma generica, quale inosservanza delle regole di diligenza, prudenza e perizia.
Gli attori non hanno allegato né dimostrato quale fosse il comportamento alternativo lecito ed esigibile in analoghe circostanze operative, né hanno fornito elementi concreti dai quali possa inferirsi che l'evento sarebbe stato evitabile mediante l'adozione di diverse modalità esecutive o di ulteriori cautele preventive.
Più in particolare, quanto ai committenti e , non Parte_7 Parte_8
emerge alcun elemento dal quale possa inferirsi un loro contributo eziologico nella verificazione dell'evento, né risulta che essi abbiano impartito direttive operative o condizionato le modalità di esecuzione del trasloco.
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Tutti gli elementi acquisiti depongono nel senso che l'attività di movimentazione del macchinario sia stata integralmente gestita dal e dal entrambi Per_1 Pt_9
individuati dagli attori come personale della impresa a cui i Controparte_1
committenti si erano rivolti proprio allo scopo di affidare a soggetti professionalmente competenti, muniti di mezzi propri e di specifica esperienza tecnica, l'esecuzione delle operazioni di sgombero.
Come si evince dalla documentazione prodotta, ed in particolare dalla visura camerale della (all. 18), la società esercitava un'attività articolata Controparte_1
e complessa, avente ad oggetto, tra l'altro, servizi di trasporto e autotrasporto per conto terzi, lavori di movimento e sbancamento terra, smaltimento di rifiuti e noleggio di mezzi industriali.
Tale assetto organizzativo consente di escludere che si trattasse di un operatore occasionale o privo di mezzi, e fa desumere, al contrario, la sussistenza di un'autonomia tecnica e professionale idonea a giustificare l'affidamento dei committenti sulla corretta esecuzione dell'incarico.
È quindi ragionevole ritenere che i committenti abbiano fatto affidamento sulla competenza dell'impresa, la quale disponeva delle risorse necessarie per eseguire le operazioni di sgombero con l'ordinaria diligenza richiesta.
Deve altresì rilevarsi che, in difetto di specifiche competenze tecniche, il grado di conoscenza dei committenti in ordine ai rischi propri della movimentazione di carichi gravosi era inevitabilmente inferiore a quello del de cuius e del Pt_9
sicché non può pretendersi che essi individuassero un pericolo che non era stato percepito neppure da chi, per esperienza e consuetudine professionale, operava abitualmente nel settore.
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Non poteva, pertanto, pretendersi da costoro la percezione o la valutazione di rischi specifici, né l'ingerenza nelle modalità tecniche di esecuzione, che rientravano nella sfera di autonomia organizzativa e professionale dell'impresa incaricata.
Va altresì osservato che è comunque dubbia la riconducibilità del rapporto intercorrente tra e e la allo schema del contratto Pt_7 Pt_8 Controparte_1
di appalto. L'accordo intercorso pare piuttosto riferibile allo schema del contratto di trasporto di cui all'art. 1678 c.c., in cui l'obbligazione principale consisteva nel trasferimento di cose da un luogo a un altro mediante l'impiego di mezzi e personale propri.
In tale contesto, la manovra di sollevamento e caricamento dello “strettoio”, effettuata a distanza di pochi metri dal veicolo, costituiva un'attività accessoria, meramente strumentale all'esecuzione della prestazione principale di trasporto.
Con riguardo alla posizione di , non è stato in alcun modo provato Parte_9
che egli abbia coordinato o diretto le operazioni di manovra del macchinario, né che le abbia eseguite in violazione delle leges artis proprie del settore.
Parimenti, non risulta dimostrato che, qualora tali regole di condotta (in realtà neppure individuate dagli attori) fossero state integralmente rispettate, l'evento si sarebbe, con ragionevole probabilità, evitato.
Dalle risultanze istruttorie deve, piuttosto, ritenersi che anche il de cuius abbia preso parte attiva alle operazioni di trasloco, cooperando con il nella Pt_9
movimentazione dello “strettoio”.
Da quanto è dato ricostruire, i due si trovavano in prossimità del macchinario e operavano congiuntamente: circostanza che, come detto, fa ritenere che entrambi abbiano concorso all'esecuzione delle manovre di spostamento al momento dell'evento dannoso.
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Parte Per di più, non può escludersi — come risulta anche dagli accertamenti dell' di — che la causa determinante dell'evento sia da ricondurre non a un Pt_10
errore di manovra, né a una scorretta valutazione del rischio, bensì alla rottura improvvisa di un piedino del macchinario (ad esempio dovuta alla vetustà del manufatto, a fattori strutturali propri dello stesso o del piano di appoggio).
Tale evenienza, ove effettivamente repentina e imprevedibile, escluderebbe in radice ogni profilo di responsabilità a carico del non potendosi esigere Pt_9
dall'operatore la capacità di prevenire o scongiurare un evento che, per la sua natura anomala e improvvisa, eccedeva l'area del rischio concretamente governabile.
Quanto alla posizione del legale rappresentante della società, , Parte_6
valgono le considerazioni che precedono.
Deve, in ogni caso, osservarsi che gli attori non hanno chiarito il titolo in forza del quale egli sarebbe chiamato a rispondere personalmente di fatti imputabili alla società, essendosi limitati a convenirlo in giudizio in via del tutto assertiva, in assenza di qualsivoglia allegazione specifica.
Non può attribuirsi rilievo dirimente né alla C.N.R. trasmessa dal Dipartimento di
Parte Prevenzione dell' di alla Procura della Repubblica in data 3.09.2014, Pt_10
né al provvedimento contenente le prescrizioni impartite al datore di lavoro — documenti, peraltro, non espressamente valorizzati dagli attori ma meramente prodotti in atti (v. all. 20) — nella parte in cui si richiamano alcune violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
In particolare, la rilevata mancanza, nel documento di valutazione dei rischi, di una compiuta analisi dei pericoli connessi all'utilizzo delle attrezzature di lavoro (quali il camion con gru o le apparecchiature di falegnameria destinate alla movimentazione di carichi pesanti), così come l'omessa individuazione delle
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mansioni esposte a rischi specifici richiedenti una particolare idoneità professionale, o ancora la presunta carenza di informazione e formazione dei lavoratori sui rischi generali e specifici dell'attività, non costituiscono di per sé elementi idonei a fondare un nesso eziologico con l'evento dannoso che qui ci occupa, risolvendosi in rilievi di carattere generale e amministrativo privi di immediata incidenza causale sul sinistro in esame.
È infatti principio consolidato che, in materia di responsabilità per colpa, non è sufficiente che l'evento si sia verificato in occasione dello svolgimento di un'attività lavorativa, ma è necessario che sia stata violata una specifica regola cautelare destinata a prevenire proprio il rischio che poi si è concretizzato, e che l'evento lesivo costituisca la realizzazione di quel medesimo rischio quale conseguenza dell'omessa osservanza di tale regola.
Nel caso di specie, non è stato dimostrato che l'evento mortale sia derivato quale conseguenza di una violazione di una regola cautelare, né conseguentemente che, in assenza delle contestate omissioni, l'esito letale non si sarebbe verificato.
In definitiva, gli attori — cui incombeva l'onere di provare tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano — non hanno indicato quale avrebbe dovuto essere il comportamento alternativo doveroso da parte del datore di lavoro o del suo legale rappresentante (così come dei restanti convenuti), né quali misure tecniche di prevenzione avrebbero potuto concretamente evitare il sinistro.
La domanda difetta, pertanto, di un compiuto ragionamento controfattuale, non essendo possibile stabilire, in difetto di allegazione e prova, se l'adozione di diverse cautele avrebbe scongiurato l'exitus.
La ricostruzione dei fatti resta segnata da lacune probatorie insuperabili, che impediscono di accertare con il grado di certezza richiesto nel giudizio civile —
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ossia secondo il criterio del “più probabile che non” — che il decesso del Per_1
sia stato conseguenza diretta di una condotta colposa imputabile ad alcuno degli odierni convenuti.
In tale contesto, la sentenza di patteggiamento pronunciata in sede penale non assume rilievo decisivo, né può essere interpretata come un riconoscimento espresso di responsabilità civile, giacché la richiesta di applicazione della pena può essere dettata dalle più varie valutazioni di opportunità, quali la volontà di evitare il discredito derivante dal dibattimento, di conseguire un trattamento sanzionatorio più mite o di sottrarsi all'inevitabile alea del processo.
Nel caso di specie, le significative incertezze probatorie circa la dinamica del sinistro, unitamente alla mancata individuazione di una condotta alternativa doverosa, riconducibile a precetti cautelari specifici, escludono che alla pronuncia penale possa attribuirsi un valore idoneo a colmare il vuoto probatorio che permane nel presente giudizio.
Ne consegue che le domande avanzate dagli attori nei confronti dei convenuti
[...]
, e devono essere rigettate, difettando la prova degli Pt_6 Pt_9 Pt_7 Pt_8
elementi costitutivi dell'illecito dedotto.
In base al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 c.p.c., le spese del giudizio nei confronti dei convenuti e vanno poste a carico Pt_9 Pt_7 Pt_8
degli attori, in solido tra loro, e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (medi per la fase di studio e minimi per le restanti fasi, in considerazione dell'attività professionale concretamente svolta) e del valore indeterminabile della controversia (rientrante nello scaglione compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00, ex art. 5, comma 6, del predetto Decreto ministeriale).
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Considerato che i convenuti e sono stati Parte_7 Parte_8
ammessi al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. n. 115 del 2002 le spese di lite a loro spettanti dovranno essere corrisposte dagli attori in favore dell'Erario.
Nulla va disposto in ordine alle spese di lite nei confronti di e Parte_6
della non essendosi costituiti né Controparte_1
avendo svolto alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA l'estinzione del processo nei confronti della Curatela del fallimento della Controparte_1
RIGETTA le domande proposte da , Parte_1 Parte_2
e nei confronti di Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , e;
[...] Parte_9 Parte_7 Parte_8
CONDANNA gli attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite dei convenuti , e , che liquida Parte_9 Parte_7 Parte_8
complessivamente — per ciascuno dei convenuti — in € 8.327,50 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA e CPA come per legge. Ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. n. 115 del 2002, le spese liquidate in favore dei convenuti Pt_7
e dovranno essere corrisposte dagli attori in favore
[...] Parte_8
dell'Erario;
NULLA in ordine alle spese nei confronti di e della Curatela Parte_6
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del fallimento della Controparte_1
Così deciso in Termini Imerese, in data 16/10/2025.
Il Giudice
RI DO
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. RI DO, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott. RI DO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 782 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2017 vertente
TRA
, cod. fisc. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
l'1.11.1953; , cod. fisc. , nata a [...] Parte_2 C.F._2
il 10.08.1993; , cod. fisc. , nata a Parte_3 C.F._3
Palermo il 23.12.1972; , cod. fisc. , nato Parte_4 C.F._4
a Palermo il 13.01.1977; , cod. fisc. , nato a Parte_5 C.F._5
Palermo il 3.02.1981; tutti elettivamente domiciliati presso lo studio degli Avv.ti
DI CE e DI ET, che li rappresentano e difendono giusta procura in atti;
– attori –
CONTRO
- in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
- , cod. fisc. , nato a [...] Parte_6 C.F._6
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l'8.12.1974, non costituito in giudizio;
- cod. fisc. nato a [...] il Parte_7 C.F._7
29.07.1955, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Vazzana Renato, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- , cod. fisc. , nato a [...] il Parte_8 C.F._8
20.05.1955, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Vazzana Renato, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- , cod. fisc. , nato a [...] il [...], Parte_9 C.F._9
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Bazzano Alessandro, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
– convenuti –
Conclusioni delle parti: Come precisate nelle note di trattazione scritta ex art. 127- ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 24.04.2025.
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 Parte_2
, , e — rispettivamente
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
coniuge e figli del defunto (nato a [...] il [...] e ivi Persona_1
deceduto il 9.04.2014) — hanno convenuto in giudizio Parte_7 [...]
, , e la chiedendo che Parte_8 Parte_6 Parte_9 Controparte_1
venga accertata la responsabilità solidale degli stessi in ordine al decesso del loro congiunto, avvenuto il 9.04.2014 in Bagheria, durante un'operazione di trasloco di
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macchinari per conto della predetta società, e che i medesimi siano condannati al risarcimento del danno — e segnatamente del danno da perdita del rapporto parentale — quantificato in € 200.000,00 per ciascun attore.
In particolare, hanno allegato che , già dipendente della società Persona_1
aveva continuato, anche dopo la cessazione formale del rapporto Controparte_1
di lavoro, a prestare attività per la medesima impresa in modo irregolare, con mansioni di operaio ed autista.
In data 9.04.2014, su incarico conferito dai signori e Parte_7 [...]
alla egli partecipava alle operazioni di sgombero di un Parte_8 Controparte_1
magazzino adibito a falegnameria sito in Bagheria, via Serradifalco n. 20/24, nella disponibilità del che doveva essere liberato a seguito di un provvedimento Pt_7
di sfratto per morosità.
Il trasloco consisteva nella movimentazione di un pesante macchinario denominato
“strettoio”, utilizzato per l'incollaggio delle porte, delle dimensioni di metri
3,35x3,42x0,84 e del peso di circa 1.500 chilogrammi.
Alle operazioni partecipava anche , dipendente della Parte_9 CP_1
alla guida e manovra di un autocarro di colore bianco, modello Mercedes
[...]
Atego 818 e targato CW870NL, di proprietà della società.
Il macchinario, imbracato mediante fascia e movimentato tramite la gru in dotazione al veicolo, veniva avvicinato al mezzo;
tuttavia, nel corso della manovra
— secondo la ricostruzione degli attori — lo strettoio urtava contro il binario sinistro della saracinesca, perdeva la stabilità e, ribaltandosi sul lato, travolgeva
[...]
, cagionandone la morte istantanea. Il personale del 118, prontamente Persona_1
intervenuto, ne constatava infatti il decesso.
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A seguito delle indagini penali, il Pubblico Ministero richiedeva il rinvio a giudizio di , e per il Parte_7 Parte_8 Parte_6 Parte_9
reato di omicidio colposo aggravato ai sensi degli artt. 41 e 589, comma 2, c.p..
All'udienza preliminare del 23.06.2015, gli imputati, con il consenso del Pubblico
Ministero, chiedevano l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. e il
G.U.P. del Tribunale di Termini Imerese, con sentenza n. 141/2015 (passata in giudicato), applicava la pena concordata di mesi dieci e giorni venti di reclusione ciascuno, concedendo il beneficio della sospensione condizionale.
Sulla scorta della pronuncia penale di applicazione della pena e delle risultanze emerse, gli attori hanno chiesto di accertare la responsabilità extracontrattuale dei convenuti, ravvisando in capo alla anche una responsabilità ex art. Controparte_1
2049 c.c. per la condotta dei propri dipendenti.
Con comparsa depositata in data 7.06.2017, si è costituita la — Controparte_1
nelle more posta in liquidazione — affermando l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda attorea.
La convenuta ha sostenuto, innanzitutto, che l'evento non è riconducibile ad alcuna condotta colposa imputabile alla società o ai propri dipendenti, osservando che il sinistro non si è verificato per l'urto del macchinario contro il binario della saracinesca, come dedotto dagli attori, bensì per la rottura del gradino in marmo dell'ingresso del magazzino e di un piedino dello “strettoio” (come accertato dall' nella relazione tecnica depositata da parte attrice), avvenuta nel Parte_10
momento in cui il macchinario ha raggiunto il dislivello: circostanze, secondo la convenuta, del tutto imprevedibili e anomale, tali da integrare una causa autonoma ed eccezionale.
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Ha rilevato, inoltre, che non è stata fornita prova che la presenza del sui Per_1
luoghi del sinistro sia avvenuta in esecuzione di un incarico conferito dalla società, non essendo egli più alle dipendenze della stessa dal mese di ottobre 2012, allorché il relativo rapporto di lavoro era cessato regolarmente.
In tale prospettiva, la convenuta ha escluso l'applicabilità dell'art. 2049 c.c., norma che presuppone un rapporto di lavoro in essere al momento del fatto e che, in ogni caso, tutela i terzi e non già il prestatore di lavoro stesso.
Ha negato, altresì, la configurabilità di una responsabilità ex art. 2043 c.c., avendo la società adottato tutte le cautele ordinariamente esigibili in relazione all'attività svolta, sicché l'evento deve ritenersi dipeso da un cedimento improvviso e strutturale del macchinario e del marmo, estraneo al suo potere di controllo.
Ha concluso, dunque, per il rigetto integrale della domanda, evidenziando che la pretesa risarcitoria è fondata su una sentenza di patteggiamento priva di efficacia vincolante nel giudizio civile.
Con comparse di costituzione depositate in data 20.06.2017, si sono costituiti in giudizio e , a mezzo del comune difensore, Parte_7 Parte_8
deducendo l'infondatezza della domanda attorea e chiedendone il rigetto.
Il ha affermato di non essere stato presente alle operazioni di sollevamento Pt_7
dello strettoio che stavano compiendo il e il . Ha dichiarato, inoltre, Pt_9 Per_1
di essersi limitato ad avere dato incarico alla per eseguire il Controparte_1
trasloco dei macchinari e delle attrezzature, rimettendo alla società ogni decisione organizzativa ed esecutiva. Ha negato, pertanto, di avere impartito ordini o direttive operative al personale intervenuto sul posto.
Il ha confermato di avere partecipato unicamente alla fase organizzativa Pt_8
preliminare, coadiuvando il nel reperimento dell'impresa idonea a Pt_7
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effettuare il trasloco. Ha precisato di non aver preso parte alle operazioni di sollevamento e di non avere esercitato alcun potere di ingerenza o controllo sulle modalità di esecuzione dell'operazione.
Entrambi i convenuti hanno dunque sostenuto di avere avuto un ruolo meramente esterno rispetto alle manovre che hanno condotto all'evento dannoso, rilevando che la gestione tecnica delle operazioni di sollevamento e movimentazione del macchinario è stata svolta in piena autonomia dal personale della Controparte_1
Hanno, infine, sottolineato che la sentenza penale di patteggiamento non ha efficacia di giudicato nel presente giudizio e non può costituire prova della loro responsabilità civile.
In data 7.07.2017 si è altresì costituito , che ha preliminarmente Parte_9
chiesto di dichiarare la competenza del Giudice del lavoro, giacché, a suo dire, il sinistro andrebbe qualificato quale infortunio sul lavoro.
Nel merito, ha contestato integralmente la ricostruzione dei fatti operata dagli attori, sostenendo che l'incidente non è stato determinato dall'urto del macchinario contro il binario della saracinesca, ma dalla rottura accidentale del marmo e di un piedino di circa due centimetri dello strettoio durante le operazioni di movimentazione.
Tale evento, secondo la prospettazione difensiva, ha avuto natura del tutto imprevedibile e inevitabile, anche a fronte dell'uso dell'ordinaria diligenza tecnica.
Ha affermato, infine, di essere un soggetto professionalmente competente che ha adottato una condotta diligente nell'eseguire la manovra che ha dato origine all'evento dannoso.
Il convenuto è rimasto contumace. Parte_6
Con ordinanza del 16.02.2018, è stata rigettata l'eccezione di incompetenza, trattandosi di azione risarcitoria esercitata iure proprio degli eredi del de cuius.
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Nel corso delle udienze del 10.06.2021 e dell'8.09.2021 sono stati escussi i testimoni di parte attrice ed è stato espletato l'interrogatorio formale del convenuto come disposto con l'ordinanza ammissiva delle prove. Pt_8
Successivamente, preso atto della sopravvenuta dichiarazione di fallimento della
(sentenza n. 28/2023 del Tribunale di Termini Imerese, Fall. n. Controparte_1
4/2023), il Giudice, con ordinanza del 23.01.2024, ha dichiarato l'interruzione del processo.
Il giudizio è stato tempestivamente riassunto dagli attori, con ricorso depositato l'11.04.2024.
Assegnato il procedimento ad altro Giudice, all'udienza del 15.01.2025 il difensore degli attori ha rappresentato di non poter comprovare la regolare notifica del ricorso e del decreto di riassunzione alla Curatela del fallimento a Controparte_1
causa di un malfunzionamento del proprio sistema di posta elettronica certificata.
Ha quindi dichiarato di rinunciare agli atti nei confronti della Curatela. Le altre parti costituite nulla hanno osservato in merito alla rinuncia.
Da ultimo, le parti hanno precisato le conclusioni mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. e, all'esito, la causa è stata posta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
DIRITTO
Preliminarmente va dato atto che gli attori, a mezzo del proprio difensore — legittimato in virtù di quanto indicato nella procura ad litem — hanno rinunciato
CP_ agli atti nei confronti della Curatela del fallimento la quale Controparte_1
non si è costituita in giudizio dopo la riassunzione.
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Il difensore ha, peraltro, rappresentato di non poter comprovare la regolare notifica del ricorso e del decreto di riassunzione alla Curatela, a causa di un malfunzionamento del proprio sistema di posta elettronica certificata.
Orbene — anche prescindendo dalla rinuncia agli atti — vertendosi in una ipotesi di litisconsorzio facoltativo, deve essere dichiarata l'estinzione del processo nei soli confronti della Curatela, in relazione alla quale, a seguito dell'interruzione, non vi
è prova che il giudizio sia stato utilmente riassunto.
Costituisce, infatti, ius receptum che, in caso di cumulo di cause scindibili, l'evento interruttivo relativo a una delle parti (nella specie, l'apertura del fallimento ex art. 43, comma 3, l. fall.) non spiega effetti nei confronti delle altre, rispetto alle quali il processo prosegue regolarmente (v., ex plurimis, Cass., Sez. Un., 5.07.2007, n.
15142; Cass., Sez. II, 24.06.2025, n. 16883; Cass., Sez. III, 16.07.2024, n. 19577).
L'esistenza di un vincolo di solidarietà passiva ai sensi dell'art. 2055 c.c. tra più soggetti — quandanche le condotte lesive siano tra loro autonome, e diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuno (contrattuale ed extracontrattuale, atteso che l'unicità del fatto dannoso va riferita al danneggiato, non all'identità delle norme giuridiche violate) — non determina mai un litisconsorzio necessario, poiché il creditore ha titolo per valersi per l'intero nei confronti di ciascun debitore.
Ne deriva la scindibilità del rapporto processuale, che può utilmente svolgersi anche nei confronti di uno solo dei coobbligati, senza che possa configurarsi, sul piano processuale, un vincolo di inscindibilità, neppure nell'ipotesi in cui i convenuti si siano difesi addossandosi reciprocamente la responsabilità esclusiva dell'evento dannoso (cfr. Cass., Sez. VI, 17.07.2013, n. 17458; Cass. 29.04.2006, n. 10042. Sul tema, v. anche Cass., Sez. Un., 27.04.2022, n. 13143).
Pag. 8 di 18 R.G. n. 782/2017
Un litisconsorzio processuale necessario potrebbe configurarsi, invece, quando la controversia tra i convenuti in ordine all'individuazione del responsabile si traduca nella proposizione di una domanda autonoma di regresso o di accertamento della responsabilità esclusiva, avanzata da uno o più di essi nei confronti degli altri. Non
è, invece, sufficiente la mera difesa volta a negare la propria responsabilità verso il danneggiato (v., per tutte, Cass., Sez. III, 13.02.2023, n. 4303).
Un'ulteriore ipotesi di litisconsorzio unitario (o necessario processuale) si configurerebbe nell'ipotesi di responsabilità alternativa, allorché l'attore, nell'incertezza circa l'effettivo autore del fatto dannoso, agisca cumulativamente contro più soggetti chiedendone la condanna in via alternativa (v. Cass., Sez. III,
29.12.2023, n. 36420).
Tanto, tuttavia, non è avvenuto nel caso in esame, poiché gli attori hanno prospettato una responsabilità solidale dei convenuti e nessuno di essi ha proposto una domanda riconvenzionale di regresso o di accertamento della responsabilità esclusiva degli altri, limitandosi ciascuno a difendersi negando la propria colpa, anche profilando, in via meramente difensiva, la responsabilità altrui.
Ne consegue che — trattandosi di cause scindibili — deve essere dichiarata l'estinzione del processo nei confronti della Curatela del fallimento della
Controparte_1
Nel merito, le domande proposte dagli attori devono essere rigettate, alla stregua delle seguenti considerazioni.
In primo luogo, giova osservare che gli attori hanno fondato le proprie allegazioni essenzialmente sulla sentenza di patteggiamento n. 141/2015, emessa dal G.U.P. del Tribunale di Termini Imerese nei confronti dei convenuti , Parte_6
e . Parte_7 Parte_8 Parte_9
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Ora, l'art. 445, comma 1-bis, c.p.p., norma di natura processuale, impone di individuare il regime degli effetti penali della sentenza di applicazione della pena sulla base della normativa vigente al momento della pronuncia della sentenza stessa, a nulla rilevando né il suo passaggio in giudicato né il successivo incardinarsi del giudizio civile.
In virtù del principio tempus regit actum, il momento determinante per stabilire la disciplina applicabile è, dunque, quello della materiale emissione della pronuncia penale all'esito del rito alternativo (v., da ultimo, Cass., Sez. I, 17.07.2025, n. 19950
e Cass., Sez. I, 7.07.2025, n. 18517).
Nel caso di specie, la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti risale al giugno 2015, in epoca antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs.
150/2022, che ha riformato la norma in parola.
La controversia deve pertanto essere decisa, in applicazione del suddetto principio, alla luce della previgente formulazione dell'art. 445, comma 1-bis, c.p.p., introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. a), della legge n. 134/2003.
Nel vigore di tale disciplina, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente chiarito che la sentenza di patteggiamento, a differenza di quella di condanna o di assoluzione (artt. 651 e 652 c.p.p.), non spiega efficacia di giudicato nel giudizio civile di danno. Essa può tuttavia essere liberamente valutata dal giudice civile come elemento di prova, concorrendo, unitamente alle altre risultanze istruttorie, alla formazione del suo convincimento (cfr. Cass., Sez. III, 16.04.2025, n. 9957).
Tale impostazione trova giustificazione, da un lato, nei poteri di libero apprezzamento del giudice civile, cui non è precluso di valutare autonomamente ogni elemento dotato di efficacia probatoria, in assenza di un principio di tipicità della prova nel processo civile;
dall'altro, nella piena tutela del diritto di difesa delle
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parti, che possono contestare in sede civile i fatti oggetto della decisione penale, esercitando il contraddittorio secondo le regole proprie del rito e adducendo, in quella sede, ulteriori prove documentali o testimoniali (cfr. Cass., Sez. III,
31.01.2024 n. 2897; Cass. 20.01.2015, n. 840; Cass. 10.10.2018, n. 25067).
Orbene, fatte queste premesse, è un dato pacifico che il ribaltamento del macchinario abbia cagionato il decesso immediato di , rimasto Persona_1
schiacciato dal peso dello stesso “strettoio” durante le operazioni di trasloco.
Non è affatto chiaro, tuttavia, se la morte del sia stata provocata da errate Per_1
manovre di sollevamento o di trascinamento, come sostenuto dagli attori, ovvero dall'improvvisa rottura strutturale dello “strettoio” o di un suo piedino, evento — secondo la prospettazione dei convenuti — imprevedibile e accidentale.
Parimenti, non è stato dimostrato l'elemento soggettivo della colpa, né nella sua forma specifica, riconducibile alla violazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni o delle leges artis relative alla movimentazione di carichi pesanti, né nella sua forma generica, quale inosservanza delle regole di diligenza, prudenza e perizia.
Gli attori non hanno allegato né dimostrato quale fosse il comportamento alternativo lecito ed esigibile in analoghe circostanze operative, né hanno fornito elementi concreti dai quali possa inferirsi che l'evento sarebbe stato evitabile mediante l'adozione di diverse modalità esecutive o di ulteriori cautele preventive.
Più in particolare, quanto ai committenti e , non Parte_7 Parte_8
emerge alcun elemento dal quale possa inferirsi un loro contributo eziologico nella verificazione dell'evento, né risulta che essi abbiano impartito direttive operative o condizionato le modalità di esecuzione del trasloco.
Pag. 11 di 18 R.G. n. 782/2017
Tutti gli elementi acquisiti depongono nel senso che l'attività di movimentazione del macchinario sia stata integralmente gestita dal e dal entrambi Per_1 Pt_9
individuati dagli attori come personale della impresa a cui i Controparte_1
committenti si erano rivolti proprio allo scopo di affidare a soggetti professionalmente competenti, muniti di mezzi propri e di specifica esperienza tecnica, l'esecuzione delle operazioni di sgombero.
Come si evince dalla documentazione prodotta, ed in particolare dalla visura camerale della (all. 18), la società esercitava un'attività articolata Controparte_1
e complessa, avente ad oggetto, tra l'altro, servizi di trasporto e autotrasporto per conto terzi, lavori di movimento e sbancamento terra, smaltimento di rifiuti e noleggio di mezzi industriali.
Tale assetto organizzativo consente di escludere che si trattasse di un operatore occasionale o privo di mezzi, e fa desumere, al contrario, la sussistenza di un'autonomia tecnica e professionale idonea a giustificare l'affidamento dei committenti sulla corretta esecuzione dell'incarico.
È quindi ragionevole ritenere che i committenti abbiano fatto affidamento sulla competenza dell'impresa, la quale disponeva delle risorse necessarie per eseguire le operazioni di sgombero con l'ordinaria diligenza richiesta.
Deve altresì rilevarsi che, in difetto di specifiche competenze tecniche, il grado di conoscenza dei committenti in ordine ai rischi propri della movimentazione di carichi gravosi era inevitabilmente inferiore a quello del de cuius e del Pt_9
sicché non può pretendersi che essi individuassero un pericolo che non era stato percepito neppure da chi, per esperienza e consuetudine professionale, operava abitualmente nel settore.
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Non poteva, pertanto, pretendersi da costoro la percezione o la valutazione di rischi specifici, né l'ingerenza nelle modalità tecniche di esecuzione, che rientravano nella sfera di autonomia organizzativa e professionale dell'impresa incaricata.
Va altresì osservato che è comunque dubbia la riconducibilità del rapporto intercorrente tra e e la allo schema del contratto Pt_7 Pt_8 Controparte_1
di appalto. L'accordo intercorso pare piuttosto riferibile allo schema del contratto di trasporto di cui all'art. 1678 c.c., in cui l'obbligazione principale consisteva nel trasferimento di cose da un luogo a un altro mediante l'impiego di mezzi e personale propri.
In tale contesto, la manovra di sollevamento e caricamento dello “strettoio”, effettuata a distanza di pochi metri dal veicolo, costituiva un'attività accessoria, meramente strumentale all'esecuzione della prestazione principale di trasporto.
Con riguardo alla posizione di , non è stato in alcun modo provato Parte_9
che egli abbia coordinato o diretto le operazioni di manovra del macchinario, né che le abbia eseguite in violazione delle leges artis proprie del settore.
Parimenti, non risulta dimostrato che, qualora tali regole di condotta (in realtà neppure individuate dagli attori) fossero state integralmente rispettate, l'evento si sarebbe, con ragionevole probabilità, evitato.
Dalle risultanze istruttorie deve, piuttosto, ritenersi che anche il de cuius abbia preso parte attiva alle operazioni di trasloco, cooperando con il nella Pt_9
movimentazione dello “strettoio”.
Da quanto è dato ricostruire, i due si trovavano in prossimità del macchinario e operavano congiuntamente: circostanza che, come detto, fa ritenere che entrambi abbiano concorso all'esecuzione delle manovre di spostamento al momento dell'evento dannoso.
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Parte Per di più, non può escludersi — come risulta anche dagli accertamenti dell' di — che la causa determinante dell'evento sia da ricondurre non a un Pt_10
errore di manovra, né a una scorretta valutazione del rischio, bensì alla rottura improvvisa di un piedino del macchinario (ad esempio dovuta alla vetustà del manufatto, a fattori strutturali propri dello stesso o del piano di appoggio).
Tale evenienza, ove effettivamente repentina e imprevedibile, escluderebbe in radice ogni profilo di responsabilità a carico del non potendosi esigere Pt_9
dall'operatore la capacità di prevenire o scongiurare un evento che, per la sua natura anomala e improvvisa, eccedeva l'area del rischio concretamente governabile.
Quanto alla posizione del legale rappresentante della società, , Parte_6
valgono le considerazioni che precedono.
Deve, in ogni caso, osservarsi che gli attori non hanno chiarito il titolo in forza del quale egli sarebbe chiamato a rispondere personalmente di fatti imputabili alla società, essendosi limitati a convenirlo in giudizio in via del tutto assertiva, in assenza di qualsivoglia allegazione specifica.
Non può attribuirsi rilievo dirimente né alla C.N.R. trasmessa dal Dipartimento di
Parte Prevenzione dell' di alla Procura della Repubblica in data 3.09.2014, Pt_10
né al provvedimento contenente le prescrizioni impartite al datore di lavoro — documenti, peraltro, non espressamente valorizzati dagli attori ma meramente prodotti in atti (v. all. 20) — nella parte in cui si richiamano alcune violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
In particolare, la rilevata mancanza, nel documento di valutazione dei rischi, di una compiuta analisi dei pericoli connessi all'utilizzo delle attrezzature di lavoro (quali il camion con gru o le apparecchiature di falegnameria destinate alla movimentazione di carichi pesanti), così come l'omessa individuazione delle
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mansioni esposte a rischi specifici richiedenti una particolare idoneità professionale, o ancora la presunta carenza di informazione e formazione dei lavoratori sui rischi generali e specifici dell'attività, non costituiscono di per sé elementi idonei a fondare un nesso eziologico con l'evento dannoso che qui ci occupa, risolvendosi in rilievi di carattere generale e amministrativo privi di immediata incidenza causale sul sinistro in esame.
È infatti principio consolidato che, in materia di responsabilità per colpa, non è sufficiente che l'evento si sia verificato in occasione dello svolgimento di un'attività lavorativa, ma è necessario che sia stata violata una specifica regola cautelare destinata a prevenire proprio il rischio che poi si è concretizzato, e che l'evento lesivo costituisca la realizzazione di quel medesimo rischio quale conseguenza dell'omessa osservanza di tale regola.
Nel caso di specie, non è stato dimostrato che l'evento mortale sia derivato quale conseguenza di una violazione di una regola cautelare, né conseguentemente che, in assenza delle contestate omissioni, l'esito letale non si sarebbe verificato.
In definitiva, gli attori — cui incombeva l'onere di provare tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano — non hanno indicato quale avrebbe dovuto essere il comportamento alternativo doveroso da parte del datore di lavoro o del suo legale rappresentante (così come dei restanti convenuti), né quali misure tecniche di prevenzione avrebbero potuto concretamente evitare il sinistro.
La domanda difetta, pertanto, di un compiuto ragionamento controfattuale, non essendo possibile stabilire, in difetto di allegazione e prova, se l'adozione di diverse cautele avrebbe scongiurato l'exitus.
La ricostruzione dei fatti resta segnata da lacune probatorie insuperabili, che impediscono di accertare con il grado di certezza richiesto nel giudizio civile —
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ossia secondo il criterio del “più probabile che non” — che il decesso del Per_1
sia stato conseguenza diretta di una condotta colposa imputabile ad alcuno degli odierni convenuti.
In tale contesto, la sentenza di patteggiamento pronunciata in sede penale non assume rilievo decisivo, né può essere interpretata come un riconoscimento espresso di responsabilità civile, giacché la richiesta di applicazione della pena può essere dettata dalle più varie valutazioni di opportunità, quali la volontà di evitare il discredito derivante dal dibattimento, di conseguire un trattamento sanzionatorio più mite o di sottrarsi all'inevitabile alea del processo.
Nel caso di specie, le significative incertezze probatorie circa la dinamica del sinistro, unitamente alla mancata individuazione di una condotta alternativa doverosa, riconducibile a precetti cautelari specifici, escludono che alla pronuncia penale possa attribuirsi un valore idoneo a colmare il vuoto probatorio che permane nel presente giudizio.
Ne consegue che le domande avanzate dagli attori nei confronti dei convenuti
[...]
, e devono essere rigettate, difettando la prova degli Pt_6 Pt_9 Pt_7 Pt_8
elementi costitutivi dell'illecito dedotto.
In base al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 c.p.c., le spese del giudizio nei confronti dei convenuti e vanno poste a carico Pt_9 Pt_7 Pt_8
degli attori, in solido tra loro, e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (medi per la fase di studio e minimi per le restanti fasi, in considerazione dell'attività professionale concretamente svolta) e del valore indeterminabile della controversia (rientrante nello scaglione compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00, ex art. 5, comma 6, del predetto Decreto ministeriale).
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Considerato che i convenuti e sono stati Parte_7 Parte_8
ammessi al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. n. 115 del 2002 le spese di lite a loro spettanti dovranno essere corrisposte dagli attori in favore dell'Erario.
Nulla va disposto in ordine alle spese di lite nei confronti di e Parte_6
della non essendosi costituiti né Controparte_1
avendo svolto alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA l'estinzione del processo nei confronti della Curatela del fallimento della Controparte_1
RIGETTA le domande proposte da , Parte_1 Parte_2
e nei confronti di Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , e;
[...] Parte_9 Parte_7 Parte_8
CONDANNA gli attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite dei convenuti , e , che liquida Parte_9 Parte_7 Parte_8
complessivamente — per ciascuno dei convenuti — in € 8.327,50 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA e CPA come per legge. Ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. n. 115 del 2002, le spese liquidate in favore dei convenuti Pt_7
e dovranno essere corrisposte dagli attori in favore
[...] Parte_8
dell'Erario;
NULLA in ordine alle spese nei confronti di e della Curatela Parte_6
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del fallimento della Controparte_1
Così deciso in Termini Imerese, in data 16/10/2025.
Il Giudice
RI DO
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. RI DO, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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