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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 12/11/2025, n. 1184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1184 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa CI GE AR SS, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4131 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: indennità di malattia,
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Maurizio D'Ago Parte_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, via Bartolomeo Caracciolo Carafa 30,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. Renato Vestini ed elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini 28, presso l'Ufficio legale distrettuale della sede provinciale dell' , CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10/10/2024 il ricorrente ha convenuto in giudizio l' al fine di CP_1 sentire: “a) accogliere il presente ricorso e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto all'indennità di malattia relativamente al periodo oggetto di contestazione da parte di e, nello specifico: CP_1
01/02/2024 – 01/02/2024, 03/02/2024 – 04/02/2024, o nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
b) Per effetto del suddetto accertamento, condannare l' al pagamento in favore del ricorrente, CP_1 per il tramite del datore di lavoro, dell'indennità di malattia relativamente al periodo 01/02/2024
– 01/02/2024, 03/02/2024 – 04/02/2024, o nella misura che sarà ritenuta di giustizia”; con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio, con attribuzione.
A sostegno della domanda, ha esposto di essere stato malato dal 30/01/2024 con prognosi fino al
07/02/2024, come provato dai certificati di malattia telematici prot. n. 371661693, 371978224 e n. 372317401 rilasciati dal medico curante dott.ssa e ritualmente inviati al Persona_1 datore di lavoro su modulistica , e che del tutto infondatamente l' , con provvedimento CP_1 CP_1
1 del 19/07/2024, aveva ritenuto non indennizzabili le giornate del 1° febbraio, 3 febbraio e 4 febbraio, in quanto non coperte da idonea certificazione.
Si è ritualmente costituito l' , chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato. CP_1
La causa è stata rinviata per la discussione e decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preliminarmente, va rilevato che unico legittimato passivo rispetto alla richiesta di pagamento dell'indennità di malattia – e, correlativamente, al relativo recupero, nel caso di erogazione indebita – è l' (v. Cass. Sez. L, Ordinanza n. 3076 del 01/02/2022, Sez. 6 - Controparte_2
L, Ordinanza n. 23765 del 07/11/2014).
Venendo al merito, il ricorso è infondato.
Il ricorrente si è assentato per malattia dal 30 gennaio al 7 febbraio 2024.
L' gli ha comunicato il mancato riconoscimento dei giorni 1, 3 e 4 febbraio, in quanto non CP_1 coperti da idonea certificazione.
Dai certificati medici allegati al ricorso si evince che il ricorrente è stato visitato dal proprio medico curante (visite ambulatoriali): una prima volta il 30 gennaio, con prognosi fino al 31 gennaio;
il 2 febbraio, con prognosi fino al 2 febbraio;
il 5 febbraio, con prognosi fino al 7 febbraio.
Risultano, pertanto, coperte dai certificati versati in atti solo le citate giornate del 30 e 31 gennaio e del 2, 5, 6 e 7 febbraio.
A nulla rileva che, nei certificati emessi il 2 e il 5 febbraio, il medico abbia indicato che trattavasi di continuazione dell'evento morboso iniziato il 30 gennaio
Ed invero, il certificato di malattia è, secondo quanto dispone l'art. 7, comma 1, lettera b) del
D.P.C.M. 26/03/2008, "l'attestazione scritta di un fatto di natura tecnica destinata a provare la verità di fatti direttamente rilevabili dal medico curante nell'esercizio della professione, che attesti l'incapacità temporanea al lavoro, con l'indicazione della diagnosi e della prognosi, di cui all'art. 2, comma 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 convertito con modificazioni dalla legge
29 febbraio 1980, n. 33" (ove è previsto che "a decorrere dal 1° giugno 2005, nei casi di infermità comportante incapacità lavorativa, il medico curante trasmette all' il certificato di diagnosi CP_1 sull'inizio e sulla durata presunta della malattia per via telematica on line, secondo le specifiche tecniche e le modalità procedurali determinate dall' medesimo"); e l'attestato di malattia non CP_1
è altro, in base alla successiva lettera c) della medesima norma, che il medesimo certificato "di cui alla lettera b) senza l'esplicitazione della diagnosi, da produrre al datore di lavoro, di cui all'art. 2, comma 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 convertito con modificazioni dalla legge
29 febbraio 1980, n. 33". Da ciò consegue che il medico curante non può emettere certificati o attestati di malattia retroattivi, potendo solo dichiarare che l'assistito gli riferisce di essere ammalato da un certo giorno, ma non certificare validamente – e cioè con effetti sul rapporto di lavoro – che la malattia ha avuto inizio prima della visita grazie alla quale ne abbia direttamente rilevato l'esistenza (in termini, C. App. Trieste, sent. n. 19/2025 in proc. R.G.N. 121/2024).
La data di decorrenza della malattia coincide dunque con quella di rilascio del certificato, a prescindere dalla dicitura “Il lavoratore dichiara di essere ammalato dal …”, che rappresenta un semplice dato anamnestico, atteso che il medico non può certificare stati patologici non osservati
2 direttamente ma riferiti dal solo paziente (cfr. C. App. di Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza n. 336/2014 del 5/01/2015).
Va pertanto escluso che i certificati del 2/02 e del 5/02 possano validamente coprire le giornate comprese fra la scadenza del certificato precedente e la successiva visita ambulatoriale in cui è stata accertata la sussistenza della malattia.
Esiste, invero, un'ipotesi in cui è consentito al certificato di malattia di produrre effetti retroattivi sino al giorno precedente all'emissione, ma è quella – che non ricorre nella fattispecie – di visita medica domiciliare richiesta dopo le ore 10.00 del mattino ed effettuata il giorno successivo, come da circolare n. 147 del 15 luglio 1996. CP_1
Ne discende il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, avendo riguardo ai valori minimi per lo scaglione di valore della controversia (fino a € 1.100), stanti l'assenza di questioni complesse, di fatto e/o di diritto, e la ridotta attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 341,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, ove dovuti.
Benevento, 12 novembre 2025.
Il Giudice
CI GE AR SS
3
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa CI GE AR SS, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4131 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: indennità di malattia,
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Maurizio D'Ago Parte_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, via Bartolomeo Caracciolo Carafa 30,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. Renato Vestini ed elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini 28, presso l'Ufficio legale distrettuale della sede provinciale dell' , CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10/10/2024 il ricorrente ha convenuto in giudizio l' al fine di CP_1 sentire: “a) accogliere il presente ricorso e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto all'indennità di malattia relativamente al periodo oggetto di contestazione da parte di e, nello specifico: CP_1
01/02/2024 – 01/02/2024, 03/02/2024 – 04/02/2024, o nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
b) Per effetto del suddetto accertamento, condannare l' al pagamento in favore del ricorrente, CP_1 per il tramite del datore di lavoro, dell'indennità di malattia relativamente al periodo 01/02/2024
– 01/02/2024, 03/02/2024 – 04/02/2024, o nella misura che sarà ritenuta di giustizia”; con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio, con attribuzione.
A sostegno della domanda, ha esposto di essere stato malato dal 30/01/2024 con prognosi fino al
07/02/2024, come provato dai certificati di malattia telematici prot. n. 371661693, 371978224 e n. 372317401 rilasciati dal medico curante dott.ssa e ritualmente inviati al Persona_1 datore di lavoro su modulistica , e che del tutto infondatamente l' , con provvedimento CP_1 CP_1
1 del 19/07/2024, aveva ritenuto non indennizzabili le giornate del 1° febbraio, 3 febbraio e 4 febbraio, in quanto non coperte da idonea certificazione.
Si è ritualmente costituito l' , chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato. CP_1
La causa è stata rinviata per la discussione e decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preliminarmente, va rilevato che unico legittimato passivo rispetto alla richiesta di pagamento dell'indennità di malattia – e, correlativamente, al relativo recupero, nel caso di erogazione indebita – è l' (v. Cass. Sez. L, Ordinanza n. 3076 del 01/02/2022, Sez. 6 - Controparte_2
L, Ordinanza n. 23765 del 07/11/2014).
Venendo al merito, il ricorso è infondato.
Il ricorrente si è assentato per malattia dal 30 gennaio al 7 febbraio 2024.
L' gli ha comunicato il mancato riconoscimento dei giorni 1, 3 e 4 febbraio, in quanto non CP_1 coperti da idonea certificazione.
Dai certificati medici allegati al ricorso si evince che il ricorrente è stato visitato dal proprio medico curante (visite ambulatoriali): una prima volta il 30 gennaio, con prognosi fino al 31 gennaio;
il 2 febbraio, con prognosi fino al 2 febbraio;
il 5 febbraio, con prognosi fino al 7 febbraio.
Risultano, pertanto, coperte dai certificati versati in atti solo le citate giornate del 30 e 31 gennaio e del 2, 5, 6 e 7 febbraio.
A nulla rileva che, nei certificati emessi il 2 e il 5 febbraio, il medico abbia indicato che trattavasi di continuazione dell'evento morboso iniziato il 30 gennaio
Ed invero, il certificato di malattia è, secondo quanto dispone l'art. 7, comma 1, lettera b) del
D.P.C.M. 26/03/2008, "l'attestazione scritta di un fatto di natura tecnica destinata a provare la verità di fatti direttamente rilevabili dal medico curante nell'esercizio della professione, che attesti l'incapacità temporanea al lavoro, con l'indicazione della diagnosi e della prognosi, di cui all'art. 2, comma 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 convertito con modificazioni dalla legge
29 febbraio 1980, n. 33" (ove è previsto che "a decorrere dal 1° giugno 2005, nei casi di infermità comportante incapacità lavorativa, il medico curante trasmette all' il certificato di diagnosi CP_1 sull'inizio e sulla durata presunta della malattia per via telematica on line, secondo le specifiche tecniche e le modalità procedurali determinate dall' medesimo"); e l'attestato di malattia non CP_1
è altro, in base alla successiva lettera c) della medesima norma, che il medesimo certificato "di cui alla lettera b) senza l'esplicitazione della diagnosi, da produrre al datore di lavoro, di cui all'art. 2, comma 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 convertito con modificazioni dalla legge
29 febbraio 1980, n. 33". Da ciò consegue che il medico curante non può emettere certificati o attestati di malattia retroattivi, potendo solo dichiarare che l'assistito gli riferisce di essere ammalato da un certo giorno, ma non certificare validamente – e cioè con effetti sul rapporto di lavoro – che la malattia ha avuto inizio prima della visita grazie alla quale ne abbia direttamente rilevato l'esistenza (in termini, C. App. Trieste, sent. n. 19/2025 in proc. R.G.N. 121/2024).
La data di decorrenza della malattia coincide dunque con quella di rilascio del certificato, a prescindere dalla dicitura “Il lavoratore dichiara di essere ammalato dal …”, che rappresenta un semplice dato anamnestico, atteso che il medico non può certificare stati patologici non osservati
2 direttamente ma riferiti dal solo paziente (cfr. C. App. di Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza n. 336/2014 del 5/01/2015).
Va pertanto escluso che i certificati del 2/02 e del 5/02 possano validamente coprire le giornate comprese fra la scadenza del certificato precedente e la successiva visita ambulatoriale in cui è stata accertata la sussistenza della malattia.
Esiste, invero, un'ipotesi in cui è consentito al certificato di malattia di produrre effetti retroattivi sino al giorno precedente all'emissione, ma è quella – che non ricorre nella fattispecie – di visita medica domiciliare richiesta dopo le ore 10.00 del mattino ed effettuata il giorno successivo, come da circolare n. 147 del 15 luglio 1996. CP_1
Ne discende il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, avendo riguardo ai valori minimi per lo scaglione di valore della controversia (fino a € 1.100), stanti l'assenza di questioni complesse, di fatto e/o di diritto, e la ridotta attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 341,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, ove dovuti.
Benevento, 12 novembre 2025.
Il Giudice
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