Decreto cautelare 21 settembre 2022
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 29/12/2025, n. 24002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 24002 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 24002/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10581/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10581 del 2022, proposto da
EN EI, DR GI, FE MA, FA BE, EP LL, CO OR, RA IR, LA GR, IZ Ali', GI CA, ND MA, IA BO, LE IN, IO RI, CA IT, RO PP, SE AN DA, rappresentati e difesi dall'avvocato CA Rienzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie n. 9;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ufficio scolastico regionale per la Calabria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- Dell'art. 1, comma 6, del Decreto Ministeriale n. 267/2007 che disciplina le modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e il suo mantenimento e dell'art. 6 del Decreto Ministeriale n. 83/2008 che definisce le Linee Guida di attuazione del medesimo DM 267/2007 ove interpretati nel senso di prescrivere quale requisito per l'ottenimento della parità scolastica la nomina di un DSGA all'interno dell'istituto richiedente e comunque ove interpretati nel senso di cui al provvedimento di diniego della parità impugnato in questa sede;
- Dell'art. 1 comma 6 del Decreto Ministeriale n. 267/2007 che disciplina le modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e il suo mantenimento e dell'art. 6 del Decreto Ministeriale n. 83/2008 che definisce le Linee Guida di attuazione del medesimo DM 267/2007 ove interpretato nel senso di prescrivere quale requisito per l'ottenimento della parità scolastica che la segnalazione certificata di agibilità sia intestata al soggetto richiedente la parità scolastica e comunque ove interpretato nel senso di cui al provvedimento di diniego della parità impugnato in questa sede;
- del Decreto del Ministero dell'Istruzione, USR per la Calabria, Ufficio II, n. 12533 del 30.06.2022 con cui è stato disposto il diniego della istanza di riconoscimento dello status di scuola paritaria alla scuola secondaria di II grado denominata Istituto Tecnico Economico “Larry Tesler” per l'a.s. 2022/2023 (allegato 1);
- della presupposta nota AOODRCAL n. 4830 dell'8.03.2022, citata nel decreto di diniego, avente ad oggetto la presentazione delle istanze di riconoscimento della parità scolastica dall'anno 2022/2023 di nuove sezioni di scuole dell'infanzia, di nuove classi/corsi di scuole primarie e secondarie di I e II grado ove venisse interpretata nel senso di cui al provvedimento di diniego della parità impugnato in questa sede;
- del provvedimento, citato nel decreto di diniego, relativo agli esiti dei lavori di valutazione della commissione nominata con provvedimento AOODRCAL prot. n. 7326 del 13.04.2022 addetta alla valutazione delle istanze per il riconoscimento della parità scolastica a decorrere dall'a.s. 2022/2023 ove venisse interpretato nel senso di cui al provvedimento di diniego della parità impugnato in questa sede;
- della presupposta nota prot. n. 9498 del 20/05/2022 della Direzione Generale dell'USR Calabria- Ufficio II, con cui è stata richiesta una integrazione documentale dell'istanza di parità presentata dall'odierna ricorrente il 28.03.2022 (allegato 2);
- di ogni atto e provvedimento di data e di estremi ignoti presupposto, connesso o consequenziale, o collegato anteriore e successivo, comunque denominato, al predetto e al mancato riconoscimento della parità scolastica di cui sopra.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 26 settembre 2025 la dott.ssa LE NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti hanno impugnato: (a) il Decreto del Ministero dell’Istruzione, USR per la Calabria, Ufficio II, n. 12533 del 30.06.2022 con cui è stato disposto il diniego dell’ istanza di riconoscimento dello status di scuola paritaria alla scuola secondaria di II grado denominata Istituto Tecnico Economico “Larry Tesler” per l’a.s. 2022/2023; (b) l’art. 1 comma 6 del Decreto Ministeriale n. 267/2007 che disciplina le modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e il suo mantenimento e dell’art. 6 del Decreto Ministeriale n. 83/2008 che definisce le Linee Guida di attuazione del medesimo DM 267/2007 ove interpretati nel senso di prescrivere quale requisito per l’ottenimento della parità scolastica:
- la nomina di un DSGA all’interno dell’istituto richiedente e comunque ove interpretati nel senso di cui al provvedimento di diniego della parità già impugnato in questa sede;
- che la segnalazione certificata di agibilità sia intestata al soggetto richiedente la parità scolastica.
2. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile.
3. Con note del 17 settembre 2025 la parte ricorrente ha chiesto di volersi dichiarare la cessazione della materia del contendere in quanto medio tempore è intervenuto il riconoscimento della parità scolastica in favore dell’Istituto Tesler a decorrere dall’anno scolastico 2022-23, come sancito dal T.A.R Calabria, Sez. Staccata di Reggio Calabria, con sentenza n. 721 del 25/09/2023, in accoglimento del ricorso proposto dall’ Istituto scolastico, ove si legge che: “ l’Amministrazione resistente con il decreto n. 0014822 del 29.06.2023, ha confermato senza riserve il riconoscimento della parità scolastica “.
4. La parte pubblica nulla ha dedotto.
5. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 26 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Alla luce degli atti di causa, non resta al Collegio che dichiarare la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., attesa l’intervenuta soddisfazione della pretesa di parte ricorrente.
7. Le spese del giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IA TA, Presidente FF
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
LE NI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE NI | IA TA |
IL SEGRETARIO