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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/02/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
I SEZIONE CIVILE composto dai sottoscritti Magistrati:
1) Alfonso Pappalardo Presidente rel.
2) Rosella Nocera Giudice
3) Tiziana Di Gioia Giudice
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Definitiva nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 1009/2024 R.G. avente ad oggetto domanda congiunta di separazione personale dei coniugi proposta da
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. GIOVE Parte_1 C.F._1
ADDOLORATA
e
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. ROMANO CP_1 C.F._2
NICOLA
FATTO premesso che: con ricorso depositato il 17/01/2024, i predetti coniugi hanno chiesto congiuntamente e consensualmente dichiararsi la omologazione della separazione personale alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo;
i coniugi, come risulta da estratto dell'atto di matrimonio, depositato con il ricorso introduttivo, hanno celebrato matrimonio concordatario il 24/04/2014 in Santeramo in Colle, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Santeramo in Colle al n. 5 serie II parte A anno 2014; da tale estratto di matrimonio risulta altresì che i ricorrenti si sono separati con provvedimento del
Tribunale di Bari il 13.10.2020; dalla loro unione nascevano due figli: la prima il 01.08.2014 e il 06.08.2021 ovvero Per_1 Per_2 successivamente alla separazione;
rilevato che in data 10.12.2024 i ricorrenti provvedevano a depositare estratto dell'atto di matrimonio aggiornato al 26.11.2024 da cui risulta che in pari data i coniugi hanno dichiarato di essersi riconciliati in data 12.11.2020; rilevato pertanto che dal 12.11.2020 risulta esservi stata una ripresa reale e concreta delle relazioni materiali e spirituali fra i coniugi, come emerge dalla stessa dichiarazione di riconciliazione dei coniugi, 2 corroborata dalla nascita nel mese di agosto del 2021 del secondogenito e che quindi possono dirsi cessati gli effetti della separazione omologata nel 2020; rilevato che nel ricorso sono indicate compiutamente le condizioni inerenti la prole e quelle riguardanti i rapporti economici tra i coniugi;
preso atto che le parti hanno manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.
51 comma II, di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare.
DIRITTO
Ricorrono le condizioni per l'omologazione della separazione consensuale dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni specificate nel ricorso introduttivo.
In particolare, va rilevato che: a) sussiste il libero consenso degli stessi alla separazione;
b) i coniugi hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare;
c) le condizioni non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e non sono contrarie all'interesse dei figli minori.
P.Q.M.
Trasmessi gli atti al P.M., dichiara omologata la separazione dei coniugi (nata a Santeramo in [...] il Parte_1
30.11.1985) e (nato a [...] il [...]) che hanno celebrato matrimonio concordatario CP_1 il 24/04/2014 in Santeramo in Colle, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Santeramo in Colle al n. 5 serie II parte A anno 2014 alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo sottoscritto da entrambi i coniugi il 29.11.2023 e depositato nei registri informativi in data 17/01/2024 iscritto al n. r.g. 1009/2024.
Ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza negli atti prescritti.
Le spese interamente compensate tra le parti.
Bari, 04/02/2025.
Il Presidente
Alfonso Pappalardo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
I SEZIONE CIVILE composto dai sottoscritti Magistrati:
1) Alfonso Pappalardo Presidente rel.
2) Rosella Nocera Giudice
3) Tiziana Di Gioia Giudice
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Definitiva nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 1009/2024 R.G. avente ad oggetto domanda congiunta di separazione personale dei coniugi proposta da
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. GIOVE Parte_1 C.F._1
ADDOLORATA
e
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. ROMANO CP_1 C.F._2
NICOLA
FATTO premesso che: con ricorso depositato il 17/01/2024, i predetti coniugi hanno chiesto congiuntamente e consensualmente dichiararsi la omologazione della separazione personale alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo;
i coniugi, come risulta da estratto dell'atto di matrimonio, depositato con il ricorso introduttivo, hanno celebrato matrimonio concordatario il 24/04/2014 in Santeramo in Colle, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Santeramo in Colle al n. 5 serie II parte A anno 2014; da tale estratto di matrimonio risulta altresì che i ricorrenti si sono separati con provvedimento del
Tribunale di Bari il 13.10.2020; dalla loro unione nascevano due figli: la prima il 01.08.2014 e il 06.08.2021 ovvero Per_1 Per_2 successivamente alla separazione;
rilevato che in data 10.12.2024 i ricorrenti provvedevano a depositare estratto dell'atto di matrimonio aggiornato al 26.11.2024 da cui risulta che in pari data i coniugi hanno dichiarato di essersi riconciliati in data 12.11.2020; rilevato pertanto che dal 12.11.2020 risulta esservi stata una ripresa reale e concreta delle relazioni materiali e spirituali fra i coniugi, come emerge dalla stessa dichiarazione di riconciliazione dei coniugi, 2 corroborata dalla nascita nel mese di agosto del 2021 del secondogenito e che quindi possono dirsi cessati gli effetti della separazione omologata nel 2020; rilevato che nel ricorso sono indicate compiutamente le condizioni inerenti la prole e quelle riguardanti i rapporti economici tra i coniugi;
preso atto che le parti hanno manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.
51 comma II, di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare.
DIRITTO
Ricorrono le condizioni per l'omologazione della separazione consensuale dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni specificate nel ricorso introduttivo.
In particolare, va rilevato che: a) sussiste il libero consenso degli stessi alla separazione;
b) i coniugi hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare;
c) le condizioni non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e non sono contrarie all'interesse dei figli minori.
P.Q.M.
Trasmessi gli atti al P.M., dichiara omologata la separazione dei coniugi (nata a Santeramo in [...] il Parte_1
30.11.1985) e (nato a [...] il [...]) che hanno celebrato matrimonio concordatario CP_1 il 24/04/2014 in Santeramo in Colle, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Santeramo in Colle al n. 5 serie II parte A anno 2014 alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo sottoscritto da entrambi i coniugi il 29.11.2023 e depositato nei registri informativi in data 17/01/2024 iscritto al n. r.g. 1009/2024.
Ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza negli atti prescritti.
Le spese interamente compensate tra le parti.
Bari, 04/02/2025.
Il Presidente
Alfonso Pappalardo