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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 15/10/2025, n. 2580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2580 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 6832/2025
Oggi 15/10/2025 ad ore 10,00 è chiamata la causa
Ad ore 12,00 sono comparsi:
Per l'avv.to/l'avv.ta IACOVACCI ROBERTO Parte_1
Nessuno Per , Controparte_1
ìIl giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori/delle procuratrici delle parti e delle parti presenti. I procuratori/Le procuratrici delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con persone non legittimate e che non sono presenti persone non legittimate nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i procuratori/le procuratrici e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
1 L'Avvto Iacovacci precisa le conclusioni come da ricorso e menziona
Cassazione ord. 21894/2024 e Cassazione ord. 26315/2024, evidenzia che parte appellata non ha mai prodotto i fotogrammi della presunta infrazione. Si dichiara procuratore antistatario. Rinuncia alla lettura della sentenza.
Su invito del giudice, i procuratori/le procuratrici e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza, quindi si ritira in camera di consiglio al cui esito pronuncia sentenza omessane la lettura per la rinuncia delle parti a presenziarvi.
Il giudice
OL SI
2 Repubblica Italiana
Tribunale Ordinario di Bologna
In Nome del Popolo Italiano
all'udienza del 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 6832/2025 tra le parti:
Parte Appellante: in persona della o del legale Parte_1 rappresentante, con l'Avv. IACOVACCI ROBERTO
Parte Appellata: , in persona della o del Controparte_1 legale rappresentante, con l'AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA
Ritenuto in fatto e in diritto
1. appella l'ordinanza 28 novembre 2024 con cui il Giudice di Pace di Parte_1
Bologna ha convalidato l'ordinanza prot. n. M_IT PR BOSPC 00022354 26/04/2024 Area III, nonché contro il verbale presupposto n. 20048/2023 – VR7798, relativo alla presunta violazione dell'art. 146/3 CdS elevato dalla Polizia Locale Reno-Lavino.
Secondo l'appellante, la giudice di primo grado:
1) avrebbe dovuto rilevare il difetto di omologazione dell'apparecchio rilevatore dell'infrazione;
2) in ogni caso, avrebbe dovuto ritenere non provata l'infrazione per la mancata produzione dei fotogrammi attestanti il presunto passaggio col rosso.
Pertanto, chiede l'annullamento dell'ordinanza prot. n. M_IT PR BOSPC Parte_1 00022354 26/04/2024.
si difende allegando il verbale da cui risulta che l'infrazione è stata Controparte_1 rilevata tramite i fotogrammi da un agente operatore.
Pertanto, chiede il rigetto dell'appello. Controparte_1
3 2.
L'appello è infondato.
2.1
La violazione per cui è causa è stata accertata da un pubblico ufficiale “in seguito a visione ed esame della documentazione fotografica … visionabile presso il Comando dagli aventi diritto o persona munita di delega scritta”.
Ad avviso del Tribunale, la circostanza per cui esiste documentazione fotografica che rappresenta l'autoveicolo di parte ricorrente transitare con il rosso, in quel luogo e in quella data e a quell'ora è assistita da fede privilegiata.
Sotto questo profilo, non vi è alcuna differenza tra l'attività di “visione” che l'agente avrebbe compiuto se ipoteticamente si fosse trovato in servizio in quel tempo e in quel luogo (del cui valore di prova legale fino a querela di falso nessuno dubiterebbe) e l'attività di “visione” di cui si discute nel caso di specie.
Dal punto di vista del soggetto sanzionato, esperire con successo la querela sarebbe pure più agevole, poiché basterebbe prendere visione della documentazione, come senz'altro è possibile, ovvero documentare in giudizio l'eventuale preclusione all'accesso della documentazione opposta illegittimamente dall'amministrazione.
Come pure si legge nella giurisprudenza di merito menzionata da parte appellante, “le circostanze apprese dal pubblico ufficiale a seguito di ispezione di documenti non attribuiscono al verbale alcun valore probatorio precostituito, semmai rappresentano materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice”.
Il valore indiziario dell'esistenza di ciò che è rappresentato nel documento sta appunto nel fatto che in via di principio non si dubita del fatto che il documento esista e abbia quel contenuto, altrimenti non si potrebbe neppure parlare di indizio.
Da ciò segue che non è necessaria la produzione in giudizio della documentazione fotografica se c'è un verbale che fa fede pubblica sulla sua esistenza con quel contenuto e, per altro verso, che la querela sarebbe indispensabile (e dunque ammissibile) solo se e nella misura in cui non si smentisca il dato rappresentato, poiché, e di ciò si discuterà in seguito, potrebbe ben darsi l'ipotesi che, pur avendo l'agente accertatore senz'altro visto documentazione fotografica rappresentante un certo veicolo in un certo luogo e in una certa data passare con il rosso, l'infrazione non debba comunque ritenersi provata.
2.2
Il Tribunale non ignora che, con riferimento al difetto di omologazione degli autovelox, con Ordinanza n. 10505/2024, seguita da ulteriori pronunce dello stesso tenore, la Corte di Cassazione ha ritenuto che “l'utilizzo dell'espressione “debitamente omologati” impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e che, solo se assolta, è idonea a costituire “fonte di prova” per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità”.
4 La giurisprudenza di legittimità menzionata da parte appellante (Cassazione, ord. n. 26315/2024) mostra che il principio potrebbe essere esteso a ogni strumento di rilevazione di infrazioni al codice della strada.
Il Tribunale ritiene, tuttavia (conformemente all'orientamento della sua II sezione civile, espresso in sede di riunione ex art. 47 quater O.G. del 19 dicembre 2024), di aderire alla precedente giurisprudenza di legittimità, che poneva l'accento sulla necessità di accertare la corretta funzionalità dello strumento (affermata anche dalla Corte costituzionale che, con la pronuncia n. 113 del 24.06.2015, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del Codice della Strada, nella parte in cui non prevede, in applicazione dei principi di razionalità, ragionevolezza e non contraddizione, che tutte le apparecchiature impiegate per l'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura), in relazione alla quale è stata ritenuta sufficiente l'adozione di un provvedimento amministrativo (quello ministeriale o del Comitato dei lavori pubblici) che ne accerta la corretta funzionalità.
Sotto questo profilo, il Tribunale osserva che senz'altro è vero che l'art. 142 comma 6 Cds dispone che: “Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento”.
Tuttavia, enfatizzare il significato della procedura di omologazione (pure dando per scontato che sia da tenere distinta rispetto alla procedura di approvazione) porterebbe al risultato paradossale di attribuire il valore di presunzione iuris et de iure del superamento del limite di velocità in sua presenza, ciò che evidentemente non è accettabile poiché ben può darsi l'eventualità di un malfunzionamento anche di un singolo apparecchio “debitamente omologato”. Ragionando in questi termini, ben si coglie che la norma agisce sul piano dell'inversione dell'onere probatorio, attribuendo in capo al ricorrente l'onere di provare il cattivo funzionamento dell'apparecchio di rilevazione, se omologato.
La presunzione di cui all'art. 142 comma 6 è dunque “iuris tantum” e ciò implica che, ove l'apparecchio, come nel caso di specie, non sia “debitamente omologato”, il convincimento del giudice in ordine al superamento del limite di velocità può formarsi anche in base ad altri elementi, come per esempio la rilevazione effettuata da un apparecchio approvato dal (cioè sottoposto a periodiche verifiche di funzionalità CP_2 e taratura) insieme (non potendo più l'approvazione essere di per sé sola sufficiente alla luce della giurisprudenza di legittimità menzionata dall'appellante) ad altri indici presuntivi ricavabili dalle allegazioni e dalle contestazioni confluite nel processo.
Trasportando questo ragionamento nel caso di specie, in cui ci si occupa di uno strumento di rilevamento automatico delle infrazioni a semaforo rosso Modello VISTARED prodotto dalla , Matricola 118080326, il Tribunale osserva: CP_3
1) a fronte di una verifica di corretto funzionamento del 2 marzo 2023, l'infrazione è stata rilevata l'8 settembre 2023, come emerge dal verbale;
2) a quanto consta, questo sarebbe l'unico episodio in cui, nonostante la verifica di cui sopra, per ragioni non meglio specificate, tale apparecchio avrebbe mostrato un autoveicolo passare con il rosso mentre in realtà passava con il verde o con il giallo (rispetto alla generalità dei casi in cui è lecito supporre, in assenza di
5 deduzioni di segno contrario, che la funzionalità dell'apparecchio si sia perfettamente esplicata); 3) ancora prima, a ben guardare, la circostanza costituirebbe thema probandum solo se fosse oggetto di specifica contestazione, nei termini che seguono (“l'autovettura passava di lì a quella data e a quell'ora, ma la luce semaforica era verde oppure gialla”; “l'autovettura non passava di lì a quella data e a quell'ora”).
Considerato che il thema decidendum non è la legittimità dell'ordinanza sulla base della sussistenza o meno del requisito di validità dell'omologazione dello strumento, bensì l'accertamento della fondatezza o meno della pretesa sanzionatoria della pubblica amministrazione, cioè l'accertamento della circostanza del passaggio o meno di un autoveicolo in quel luogo, in quella data e quell'ora con la luce semaforica rossa, nel caso di specie il convincimento del Tribunale si forma, sulla base dei tre elementi sopra indicati, nel senso che l'autoveicolo è passato con il rosso in quel luogo, in quella data e a quell'ora.
3.
Spese di lite compensate per la diversità di orientamenti sul punto.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento -ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte di parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'appello;
2) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del DPR n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico di parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
Bologna, 15/10/2025
Il giudice
OL SI
6
SECONDA SEZIONE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 6832/2025
Oggi 15/10/2025 ad ore 10,00 è chiamata la causa
Ad ore 12,00 sono comparsi:
Per l'avv.to/l'avv.ta IACOVACCI ROBERTO Parte_1
Nessuno Per , Controparte_1
ìIl giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori/delle procuratrici delle parti e delle parti presenti. I procuratori/Le procuratrici delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con persone non legittimate e che non sono presenti persone non legittimate nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i procuratori/le procuratrici e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
1 L'Avvto Iacovacci precisa le conclusioni come da ricorso e menziona
Cassazione ord. 21894/2024 e Cassazione ord. 26315/2024, evidenzia che parte appellata non ha mai prodotto i fotogrammi della presunta infrazione. Si dichiara procuratore antistatario. Rinuncia alla lettura della sentenza.
Su invito del giudice, i procuratori/le procuratrici e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza, quindi si ritira in camera di consiglio al cui esito pronuncia sentenza omessane la lettura per la rinuncia delle parti a presenziarvi.
Il giudice
OL SI
2 Repubblica Italiana
Tribunale Ordinario di Bologna
In Nome del Popolo Italiano
all'udienza del 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 6832/2025 tra le parti:
Parte Appellante: in persona della o del legale Parte_1 rappresentante, con l'Avv. IACOVACCI ROBERTO
Parte Appellata: , in persona della o del Controparte_1 legale rappresentante, con l'AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA
Ritenuto in fatto e in diritto
1. appella l'ordinanza 28 novembre 2024 con cui il Giudice di Pace di Parte_1
Bologna ha convalidato l'ordinanza prot. n. M_IT PR BOSPC 00022354 26/04/2024 Area III, nonché contro il verbale presupposto n. 20048/2023 – VR7798, relativo alla presunta violazione dell'art. 146/3 CdS elevato dalla Polizia Locale Reno-Lavino.
Secondo l'appellante, la giudice di primo grado:
1) avrebbe dovuto rilevare il difetto di omologazione dell'apparecchio rilevatore dell'infrazione;
2) in ogni caso, avrebbe dovuto ritenere non provata l'infrazione per la mancata produzione dei fotogrammi attestanti il presunto passaggio col rosso.
Pertanto, chiede l'annullamento dell'ordinanza prot. n. M_IT PR BOSPC Parte_1 00022354 26/04/2024.
si difende allegando il verbale da cui risulta che l'infrazione è stata Controparte_1 rilevata tramite i fotogrammi da un agente operatore.
Pertanto, chiede il rigetto dell'appello. Controparte_1
3 2.
L'appello è infondato.
2.1
La violazione per cui è causa è stata accertata da un pubblico ufficiale “in seguito a visione ed esame della documentazione fotografica … visionabile presso il Comando dagli aventi diritto o persona munita di delega scritta”.
Ad avviso del Tribunale, la circostanza per cui esiste documentazione fotografica che rappresenta l'autoveicolo di parte ricorrente transitare con il rosso, in quel luogo e in quella data e a quell'ora è assistita da fede privilegiata.
Sotto questo profilo, non vi è alcuna differenza tra l'attività di “visione” che l'agente avrebbe compiuto se ipoteticamente si fosse trovato in servizio in quel tempo e in quel luogo (del cui valore di prova legale fino a querela di falso nessuno dubiterebbe) e l'attività di “visione” di cui si discute nel caso di specie.
Dal punto di vista del soggetto sanzionato, esperire con successo la querela sarebbe pure più agevole, poiché basterebbe prendere visione della documentazione, come senz'altro è possibile, ovvero documentare in giudizio l'eventuale preclusione all'accesso della documentazione opposta illegittimamente dall'amministrazione.
Come pure si legge nella giurisprudenza di merito menzionata da parte appellante, “le circostanze apprese dal pubblico ufficiale a seguito di ispezione di documenti non attribuiscono al verbale alcun valore probatorio precostituito, semmai rappresentano materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice”.
Il valore indiziario dell'esistenza di ciò che è rappresentato nel documento sta appunto nel fatto che in via di principio non si dubita del fatto che il documento esista e abbia quel contenuto, altrimenti non si potrebbe neppure parlare di indizio.
Da ciò segue che non è necessaria la produzione in giudizio della documentazione fotografica se c'è un verbale che fa fede pubblica sulla sua esistenza con quel contenuto e, per altro verso, che la querela sarebbe indispensabile (e dunque ammissibile) solo se e nella misura in cui non si smentisca il dato rappresentato, poiché, e di ciò si discuterà in seguito, potrebbe ben darsi l'ipotesi che, pur avendo l'agente accertatore senz'altro visto documentazione fotografica rappresentante un certo veicolo in un certo luogo e in una certa data passare con il rosso, l'infrazione non debba comunque ritenersi provata.
2.2
Il Tribunale non ignora che, con riferimento al difetto di omologazione degli autovelox, con Ordinanza n. 10505/2024, seguita da ulteriori pronunce dello stesso tenore, la Corte di Cassazione ha ritenuto che “l'utilizzo dell'espressione “debitamente omologati” impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e che, solo se assolta, è idonea a costituire “fonte di prova” per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità”.
4 La giurisprudenza di legittimità menzionata da parte appellante (Cassazione, ord. n. 26315/2024) mostra che il principio potrebbe essere esteso a ogni strumento di rilevazione di infrazioni al codice della strada.
Il Tribunale ritiene, tuttavia (conformemente all'orientamento della sua II sezione civile, espresso in sede di riunione ex art. 47 quater O.G. del 19 dicembre 2024), di aderire alla precedente giurisprudenza di legittimità, che poneva l'accento sulla necessità di accertare la corretta funzionalità dello strumento (affermata anche dalla Corte costituzionale che, con la pronuncia n. 113 del 24.06.2015, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del Codice della Strada, nella parte in cui non prevede, in applicazione dei principi di razionalità, ragionevolezza e non contraddizione, che tutte le apparecchiature impiegate per l'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura), in relazione alla quale è stata ritenuta sufficiente l'adozione di un provvedimento amministrativo (quello ministeriale o del Comitato dei lavori pubblici) che ne accerta la corretta funzionalità.
Sotto questo profilo, il Tribunale osserva che senz'altro è vero che l'art. 142 comma 6 Cds dispone che: “Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento”.
Tuttavia, enfatizzare il significato della procedura di omologazione (pure dando per scontato che sia da tenere distinta rispetto alla procedura di approvazione) porterebbe al risultato paradossale di attribuire il valore di presunzione iuris et de iure del superamento del limite di velocità in sua presenza, ciò che evidentemente non è accettabile poiché ben può darsi l'eventualità di un malfunzionamento anche di un singolo apparecchio “debitamente omologato”. Ragionando in questi termini, ben si coglie che la norma agisce sul piano dell'inversione dell'onere probatorio, attribuendo in capo al ricorrente l'onere di provare il cattivo funzionamento dell'apparecchio di rilevazione, se omologato.
La presunzione di cui all'art. 142 comma 6 è dunque “iuris tantum” e ciò implica che, ove l'apparecchio, come nel caso di specie, non sia “debitamente omologato”, il convincimento del giudice in ordine al superamento del limite di velocità può formarsi anche in base ad altri elementi, come per esempio la rilevazione effettuata da un apparecchio approvato dal (cioè sottoposto a periodiche verifiche di funzionalità CP_2 e taratura) insieme (non potendo più l'approvazione essere di per sé sola sufficiente alla luce della giurisprudenza di legittimità menzionata dall'appellante) ad altri indici presuntivi ricavabili dalle allegazioni e dalle contestazioni confluite nel processo.
Trasportando questo ragionamento nel caso di specie, in cui ci si occupa di uno strumento di rilevamento automatico delle infrazioni a semaforo rosso Modello VISTARED prodotto dalla , Matricola 118080326, il Tribunale osserva: CP_3
1) a fronte di una verifica di corretto funzionamento del 2 marzo 2023, l'infrazione è stata rilevata l'8 settembre 2023, come emerge dal verbale;
2) a quanto consta, questo sarebbe l'unico episodio in cui, nonostante la verifica di cui sopra, per ragioni non meglio specificate, tale apparecchio avrebbe mostrato un autoveicolo passare con il rosso mentre in realtà passava con il verde o con il giallo (rispetto alla generalità dei casi in cui è lecito supporre, in assenza di
5 deduzioni di segno contrario, che la funzionalità dell'apparecchio si sia perfettamente esplicata); 3) ancora prima, a ben guardare, la circostanza costituirebbe thema probandum solo se fosse oggetto di specifica contestazione, nei termini che seguono (“l'autovettura passava di lì a quella data e a quell'ora, ma la luce semaforica era verde oppure gialla”; “l'autovettura non passava di lì a quella data e a quell'ora”).
Considerato che il thema decidendum non è la legittimità dell'ordinanza sulla base della sussistenza o meno del requisito di validità dell'omologazione dello strumento, bensì l'accertamento della fondatezza o meno della pretesa sanzionatoria della pubblica amministrazione, cioè l'accertamento della circostanza del passaggio o meno di un autoveicolo in quel luogo, in quella data e quell'ora con la luce semaforica rossa, nel caso di specie il convincimento del Tribunale si forma, sulla base dei tre elementi sopra indicati, nel senso che l'autoveicolo è passato con il rosso in quel luogo, in quella data e a quell'ora.
3.
Spese di lite compensate per la diversità di orientamenti sul punto.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento -ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte di parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'appello;
2) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del DPR n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico di parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
Bologna, 15/10/2025
Il giudice
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