Ordinanza cautelare 25 settembre 2025
Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 05/05/2026, n. 2861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2861 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02861/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04230/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4230 del 2025, proposto da -OMISSIS- e -OMISSIS-, in qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Alessandro Liverini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
SL 108 - NA 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rajola Pescarini, Amneris Irace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
SL 104 - TA 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonia Sarro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Fondazione Istituto Antoniano, non costituito in giudizio;
1) per l’accertamento e la declaratoria giudiziale del diritto soggettivo dei ricorrenti, in proprio e nella indicata qualità, a dare esecuzione privata agli interventi di logopedia, psicomotricità e psicoterapia individuale e familiare - nella misura prescritta nei piani terapeutici/riabilitativi individualizzati approvati, prima, dall’AS TA, con P.T.R.I. del 27.11.2023, rinnovati per ulteriori 6 mesi con decorrenza 21.05.2024, poi, dall’AS NA 3 Sud, con P.T.I. del 22.11.2024 e, da ultimo, con P.T.I. del 09.07.2025 - fino alla effettiva presa in carico ed esecuzione del piano individualizzato (diretta o mediante centro accreditato) ai sensi dell’art. 60 del D.P.C.M. 12.01.2017, e ciò, ove occorrer possa, previo eventuale accertamento e declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dall’SL NA 3 Sud in relazione alle istanze formulate dai ricorrenti in data 19.03.2025, in data 04.04.2025 e in data 25.06.2025, come dettagliatamente indicate nel ricorso e quindi dell’illegittimo comportamento omissivo della medesima amministrazione e della violazione dell’obbligo di concludere il procedimento amministrativo in maniera espressa;
2) per l’effetto di quanto statuito sulla domanda formulata sub 1) - ed anche in via autonoma - per la condanna dell’SL NA 3 Sud, in persona del legale rappresentante pro tempore, a provvedere a dare effettiva esecuzione al P.T.I. dalla stessa approvato da ultimo in data 09.07.2025, ordinando l’adozione di ogni più opportuna misura organizzativa funzionale a garantire l’effettiva erogazione delle prestazioni ivi contenute, individuando il centro accreditato in grado di prestare il predetto servizio entro il limite chilometrico menzionato nel ricorso, ovvero assumendo espressamente l’onere economico dell’eventuale assistenza indiretta, con rimborso delle terapie private, fino alla effettiva presa in carico ovvero, in via subordinata, in ragione di un anno ovvero, in via di ulteriore subordine, in ragione di un semestre, e ciò, ove occorrer possa, previo eventuale accertamento e declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dall’SL NA 3 Sud in relazione alle istanze formulate dai ricorrenti in data 19.03.2025, in data 04.04.2025 e in data 25.06.2025, come dettagliatamente indicate nel ricorso e quindi dell’illegittimo comportamento omissivo della medesima amministrazione e della violazione dell’obbligo di concludere il procedimento amministrativo in maniera espressa;
3) per l’effetto di quanto statuito sulla domanda formulata sub 1) - ed anche in via autonoma - per la condanna dell’SL NA 3 Sud, in persona del legale rappresentante pro tempore, e dell’SL TA, in persona del legale rappresentante pro tempore, ciascuna secondo la quota di competenza ratione temporis indicata nel ricorso al rimborso, anche a titolo di risarcimento del danno, del costo degli interventi di logopedia, psicomotricità e psicoterapia individuale e familiare, prescritti dall’SL TA con P.T.R.I. semestrale del 27.11.2023, rinnovato per ulteriori 6 mesi con decorrenza 21.05.2024 e dall’AS NA 3 Sud con nuovo P.T.I. redatto in data 22.11.2024, ed eseguiti privatamente dal mese di Novembre 2023 al mese di Giugno 2025, per un importo complessivo pari ad euro 9.583,62 ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, e ciò, ove occorrer possa, previo eventuale accertamento e declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dall’SL NA 3 Sud in relazione alle istanze formulate dai ricorrenti in data 19.03.2025, in data 04.04.2025 e in data 25.06.2025, come dettagliatamente indicate nel ricorso e quindi dell’illegittimo comportamento omissivo della medesima amministrazione e della violazione dell’obbligo di concludere il procedimento amministrativo in maniera espressa;
4) per l’annullamento, ove occorrer possa, degli atti interlocutori adottati dalle Amministrazioni resistenti (ivi espressamente compresi: la nota prot. -OMISSIS- del Direttore del Distretto sanitario 54 dell’AS NA 3 Sud; la nota prot. -OMISSIS- a firma del Direttore responsabile del Distretto Sanitario 12 dell’SL TA; la nota prot.-OMISSIS- a firma del Dirigente responsabile dell’U.O. Assistenza riabilitativa del Distretto sanitario 12 dell’AS TA; la nota prot. -OMISSIS- del Direttore responsabile del Distretto sanitario 54 dell’SL NA 3 Sud; la nota prot. -OMISSIS- del Direttore responsabile del Distretto sanitario 12 dell’SL TA; la nota recante prot. -OMISSIS- dell’SL TA), nonché di ogni ulteriore atto e/o provvedimento amministrativo ad oggi non noto, e con espressa riserva di motivi aggiunti, che sia comunque connesso alle istanze di attuazione dei suddetti piani individualizzati formulate dai ricorrenti in data 19.03.2025, in data 04.04.2025 e, da ultimo, in data 25.06.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’SL 108 - NA 3 e dell’SL 104 - TA 1;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2026 il dott. NC AS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso notificato e depositato in data 22.08.2025, la parte ricorrente esponeva:
- che il minore -OMISSIS- è affetto da disturbo dello spettro autistico e, a seguito della diagnosi, è stato preso in carico per la cura e per il trattamento riabilitativo (ai sensi dell’art. 60 del D.P.C.M. 12.01.2017,) prima dall’AS TA (da ultimo con P.T.R.I. semestrale del 27.11.2023, rinnovato per ulteriori 6 mesi con decorrenza 21.05.2024), successivamente, dopo il trasferimento di residenza, dall’AS NA 3 Sud, Distretto 54 (con nuovo P.T.I. redatto in data 22.11.2024);
- che nessuno dei menzionati ultimi tre piani terapeutici era stato eseguito;
- che il trasferimento di residenza era avvenuto da TA a San Giorgio a Cremano, in data 28.08.2024;
- che, in vista del trasferimento dalla provincia di TA alla provincia di NA, utilizzando il P.T.R.I. dell’SL TA del 27.11.2023, i ricorrenti facevano richiesta di inserimento in lista d’attesa presso il centro accreditato “Fondazione Istituto Antoniano” di Ercolano, già a partire dal mese di Dicembre 2023;
- che seguivano l’inserimento in lista d’attesa presso il centro accreditato “Madre Claudia” di NA, in data 17.05.2024, e infine quello presso il centro riabilitativo accreditato “Horizon” di San Giorgio no, in data 27.11.2024;
- che, nel frattempo, tenuto conto del livello di gravità del loro figlio, i ricorrenti davano esecuzione privata agli interventi terapeutici prescritti (logopedia, psicomotricità, psicoterapia individuale e familiare), anticipando a proprie spese i relativi costi;
- di aver sostenuto le spese documentate dettagliatamente indicate in ricorso;
- di avere rivolto alle AS, con missiva di p.e.c. del 19.03.2025, una prima formale istanza/diffida, in cui contestavano la mancata effettiva presa in carico, cioè la mancata concreta attuazione dei piani trattamentali individualizzati e rappresentavano che, pur avendo contattato più centri convenzionati, per le vie brevi, non avevano mai ricevuto una proposta concreta di presa in carico;
- di avere chiesto all’AS NA 3 Sud di dare immediata esecuzione al piano terapeutico in vigore, mediante presa in carico diretta o mediante l’affidamento ai centri accreditati, oppure, in alternativa, mediante l’autorizzazione alla prosecuzione dei trattamenti in regime privato, per ottenere il rimborso mensile del costo delle terapie;
- che, con nota prot. -OMISSIS-, il Direttore del Distretto sanitario 54 dell’AS NA 3 Sud dava riscontro alla diffida dei ricorrenti, trasmettendo un elenco di centri accreditati alla riabilitazione (ex art. 26 della Legge 833/1978) e invitando i ricorrenti a individuare “ il Centro che ritengono più idoneo alle esigenze del figlio minore e che rilasci la relativa disponibilità ” e, una volta acquisitala, a consegnare “ la comunicazione dell’acquisita disponibilità del Centro ” al Distretto sanitario di residenza “ che provvederà ad istruire la pratica per l’inserimento del minore nel Centro scelto ”;
- che la AS TA non dava riscontro alla diffida;
- che, con missiva del 04.04.2025, trasmessa alle medesime Amministrazioni ed a n. 6 centri accreditati della provincia di NA, il difensore dei ricorrenti rispondeva alla nota dell’SL NA 3 Sud del 01.04.2025, nei seguenti termini:
a) individuati come potenzialmente accessibili (in ragione della vicinanza al proprio domicilio e della sostenibilità logistica ed economica degli spostamenti) n. 6 centri accreditati dall’elenco trasmesso, formulava “espressa richiesta di disponibilità all’esecuzione del piano terapeutico”;
b) chiedeva all’SL NA 3 Sud di comunicare i tempi di attesa effettivi presso ciascuna delle strutture indicate nell’elenco fornito;
c) chiedeva sia all’SL NA 3 Sud che all’SL TA, ciascuna per quanto di competenza, di rimborsare le suddette spese sostenute;
d) deduceva che tutti gli altri centri accreditati indicati dall’SL NA 3 Sud erano troppo lontani dal domicilio del minore e quindi inadeguati all’esecuzione di un piano terapeutico con più accessi settimanali;
- che, con nota prot. -OMISSIS- a firma del Direttore responsabile del Distretto sanitario 12, la AS TA forniva una risposta analoga a quella dell’SL NA 3 Sud, asserendo che era onere dell’utente individuare il centro disponibile;
- che nella medesima nota venivano comunicati i tempi medi di attesa, ad Ottobre 2024, di alcuni centri accreditati;
- che, con nota prot. -OMISSIS-, la Fondazione Istituto Antoniano di Ercolano confermava l’iscrizione in lista d’attesa del minore -OMISSIS- a far data dal 05.12.2023, per le prestazioni di logopedia e psicomotricità, nonché a partire dal 25.11.2024, per le prestazioni di psicoterapia individuale, rappresentando comunque di non essere “ in grado di dare disponibilità per un imminente ingresso del bambino ” e di non poter stimare tempi precisi di attesa;
- di avere, con istanza del 25.06.2025, comunicato alla SL NA 3 Sud l’esito infruttuoso dell’interlocuzione coi centri accreditati, aggiornando l’ammontare complessivo delle spese sostenute privatamente per le cure e diffidando l’SL stessa a garantire l’effettiva presa in carico sanitaria del minore;
- di avere anche chiesto “ in caso di perdurante indisponibilità dei suddetti centri e previa eventuale valutazione dell’appropriatezza dell’intervento svolto privatamente - a provvedere ad autorizzare, dal mese di Giugno 2025 al mese di Novembre 2025 (e così via seguitando, contestualmente al rinnovo del piano individualizzato, di sei mesi in sei mesi) per un importo pari a circa 5.000,00 euro a semestre, il rimborso delle spese che vanno sostenendo i sottoscritti istanti, fino alla prese in carico effettiva dei centri accreditati, e salva in ogni caso la tutela della continuità funzionale e terapeutica
dell’intervento ”;
- di avere proposto, in data 21.07.2025, un ricorso ex art. 700 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata;
- che le amministrazioni sanitarie si costituivano in quel giudizio ed eccepivano, fra l’altro, il difetto di giurisdizione del G.O.;
- che il Giudice, sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 13.08.2025, dichiarava il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario.
2. Tanto premesso, la parte ricorrente proponeva le domande innanzi indicate sulla base del seguente motivo di ricorso: “ Sulla illegittimità della mancata attuazione dei piani terapeutici e sulla illegittimità del silenzio serbato dall’AS NA 3 Sud in ordine alle istanze di autorizzazione alla esecuzione privata dei medesimi piani terapeutici e comunque di rimborso delle spese sostenute privatamente. Sulla obbligatorietà della presa in carico mediante esecuzione del trattamento individualizzato e sulla sussistenza del diritto al rimborso ”.
Sosteneva la parte ricorrente che la prestazione che il Nucleo di Neuropsichiatria infantile dell’AS ritiene di programmare in favore di un bambino autistico assume la natura di prestazione sanitaria appropriata, necessaria e urgente, con la conseguenza che dalla sua obbligatorietà deriva – in caso di ritardo nell’effettiva presa in carico – il diritto dell’utente al rimborso delle terapie acquisite privatamente.
Argomentava che, nel caso di specie, la sussistenza dei requisiti della necessità ed urgenza della prestazione sanitaria/riabilitativa era dimostrata sia dall’approvazione e dal rinnovo, di semestre in semestre, da parte delle due AS convenute, di piani individualizzati, in attuazione delle Linee guida I.S.S. del Novembre 2023, sia dal fatto che trattasi di L.E.A. e che la disciplina regionale fissa in ragione di 60 giorni il “ritardo” tollerabile, proprio in ragione della natura della patologia.
Deduceva che non poteva essere considerato sufficiente l’atto di fornire all’utente (dopo una diffida legale) un elenco di centri accreditati, essendo piuttosto necessario fornirgli, contestualmente alla consegna del piano individualizzato, la tabella dei centri accreditati presenti sul territorio coi relativi tempi di attesa.
Stigmatizzava quindi l’insufficienza del sistema di presa in carico e l’impossibilità di fruire delle terapie prescritte nel territorio di residenza.
3. Con memorie depositate in data 28.08.2025 e 17.09.2025, la AS NA 3 Sud eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (ritenendo sussistere la giurisdizione del giudice ordinario) e l’inammissibilità del ricorso per l’omessa notifica ai controinteressati; si opponeva comunque – sulla base di varie argomentazioni – all’accoglimento del ricorso.
4. Con memoria depositata in data 17.09.2025, si costituiva in giudizio la SL TA per eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva e comunque per opporsi, sulla base di varie argomentazioni, all’accoglimento del ricorso.
5. Con memorie anche di replica depositate in data 26, 27.03 e 04.04.2026, la parte ricorrente e la SL NA 3 Sud insistevano nelle rispettive argomentazioni difensive e conclusioni.
6. Alla pubblica udienza del 28 aprile 2026, il ricorso veniva discusso come da verbale e trattenuto per la decisione.
7. Quanto all’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, non è contestata l’allegazione di parte ricorrente secondo cui, nel giudizio dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, le amministrazioni sanitarie eccepirono il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario.
Ritiene il Collegio che tale circostanza renda inammissibile l’eccezione di difetto di giurisdizione proposta nel presente giudizio, dovendosi applicare il principio enunciato dalla giurisprudenza secondo cui è inammissibile l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata in modo tale da incorrere in una violazione del divieto dell'abuso del diritto, quale è da ritenersi, a guisa di figura paradigmatica, il venire contra factum proprium dettato da ragioni meramente opportunistiche, in quanto vige nel nostro sistema un generale divieto di abuso di ogni posizione soggettiva (divieto che, ai sensi dell'art. 2 Cost. e dell'art. 1175 cod. civ., permea le condotte sostanziali al pari dei comportamenti processuali di esercizio del diritto), in cui si inserisce anche l'abuso del processo (cfr. Cons. Stato, sez. III, 24/12/2024, n. 10362).
Applicando tale principio al caso di specie, si deve concludere per l’inammissibilità dell’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dinanzi al giudice amministrativo dalla p.a. che già aveva contestato la giurisdizione del giudice ordinario.
8. L’esame dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per la mancata notifica ad almeno un controinteressato, invece, può essere omessa in base al principio della ragione più liquida, che consente di derogare all'ordine logico di esame delle questioni portate al vaglio dell'organo giurisdizionale e, qualora le questioni vagliate esauriscano la vicenda sottoposta al giudice amministrativo, aderendo al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati vengano ritenuti non rilevanti ai fini della decisione (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 27/01/2023, n. 951).
9. Nel merito, la domanda di accertare, per il futuro, il diritto soggettivo della parte ricorrente a dare esecuzione privata agli interventi di logopedia, psicomotricità e psicoterapia individuale e familiare e quella di condannare, per il passato, le amministrazioni sanitarie al rimborso, anche a titolo di risarcimento del danno, del costo delle prestazioni già erogate privatamente, possono essere esaminate congiuntamente.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha affermato che « In tema di assistenza sanitaria indiretta, le prestazioni necessarie ed urgenti, anche se effettuate in strutture non convenzionate e senza la previa autorizzazione della AS, sono a carico del SSN in quanto, dovendo essere salvaguardata la salute in maniera effettiva, il relativo onere non può essere fatto gravare sul paziente, che ha, quindi, direttamente diritto al rimborso della spesa sostenuta » (Cass., sez. III, n. 19993 del 12/07/2023).
Nel caso di specie, tuttavia, il Collegio ritiene che la parte ricorrente non abbia fornito una prova sufficiente della necessità e dell’urgenza di rivolgersi a delle strutture private, non avendo dimostrato l’impossibilità di ottenere le prestazioni sanitarie in questione da una struttura convenzionata con il S.S.N.
La stessa ricorrente infatti ha allegato:
- che in data 01.04.2025, la AS NA 3 Sud le aveva trasmesso un elenco di centri accreditati alla riabilitazione (ex art. 26 della Legge 833/1978);
- di avere comunicato alla AS, in data 04.04.2025, tramite il proprio difensore, l’avvenuta individuazione di n. 6 centri accreditati dall’elenco trasmesso, potenzialmente accessibili (in ragione della vicinanza al proprio domicilio e della sostenibilità logistica ed economica degli spostamenti), deducendo al contempo che tutti gli altri centri accreditati, indicati dall’SL NA 3 Sud, erano troppo lontani dal domicilio del minore e quindi inadeguati all’esecuzione di un piano terapeutico con più accessi settimanali;
- di avere comunicato alla stessa AS, in data 25.06.2025, l’esito infruttuoso dell’interlocuzione coi centri accreditati.
Emerge dalla documentazione in atti che, con nota del 01.04.2025, la AS NA 3 Sud inviava alla parte ricorrente un elenco di n. 23 centri accreditati, solo n. 6 dei quali venivano considerati idonei dalla stessa ricorrente per motivi logistici.
Risulta anche tuttavia che, mentre i centri considerati idonei sono ubicati ad un tempo di percorrenza automobilistica di circa 15 minuti dal Comune di residenza del minore (ad es., l’Istituto Antoniano di Ercolano), alcuni degli altri centri considerati dalla ricorrente inadeguati sono ubicati ad una distanza di circa 30 minuti (ad es., il centro “CTF” di Castellamare di Stabia).
La parte ricorrente, in realtà, non ha spiegato la ragione per cui poteva considerare accettabile un tempo di percorrenza di circa 15 minuti e non accettabile quello, di poco superiore, di 30 minuti; e quindi non ha fornito una prova sufficiente della ragione per cui aveva considerato idonei allo scopo solo alcuni di quei n. 23 centri.
Ne deriva che non può dirsi avvenuta la dimostrazione dei suddetti requisiti della necessità e dell’urgenza di rivolgersi a strutture private diverse da quelle accreditate/convenzionate.
Le domande in esame pertanto devono essere respinte, allo stato degli atti.
Così come deve essere respinta la domanda risarcitoria, anche alla luce della disposizione di cui all’art. 1227, co. 2, cod. civ., secondo cui il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, consistente, nel caso di specie, nell’interloquire con tutti i centri accreditati con la AS competente per il territorio di residenza, o, quanto meno, nel fornire una spiegazione specifica delle ragioni per cui gli altri centri non potevano considerarsi idonei.
10. Quanto alla domanda di condanna dell’amministrazione sanitaria a provvedere a dare effettiva esecuzione al P.T.I. dalla stessa approvato, da ultimo in data 09.07.2025, individuando il centro accreditato in grado di prestare il servizio, entro il limite chilometrico menzionato nel ricorso, si osserva quanto segue.
In disparte la considerazione che, nello stesso ricorso, non risulta specificamente indicato il limite chilometrico che la parte ricorrente considera massimamente sostenibile, occorre evidenziare che non appare rinvenibile nell’ordinamento una disposizione che imponga in capo all’amministrazione il dovere di individuare uno specifico centro accreditato, così svolgendo un ruolo suppletivo dell’attività di ricerca che potrebbe essere compita dalla stessa parte interessata, sulla base dell’elenco fornito dalla AS.
È anzi opportuno richiamare in proposito la norma di cui all’art. 2 bis L. n. 241/1990, secondo cui i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede.
In assenza di una specifica base normativa su cui fondare il preteso diritto ad ottenere dalla p.a. l’univoca individuazione di un centro accreditato disponibile (e collocato entro un limite chilometrico ritenuto congruo dalla parte privata), la domanda di condanna in esame non può essere accolta.
11. Infine è inammissibile la domanda di annullamento riferita agli “atti interlocutori adottati dalle Amministrazioni resistenti” (dettagliatamente indicati innanzi), trattandosi appunto di meri atti interlocutori, dovendosi ritenere condivisibile il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui è inammissibile per carenza di interesse il ricorso proposto avverso un atto di mera natura interlocutoria, privo di contenuto determinativo e, quindi, di attuale lesività delle situazioni giuridiche dell'interessato (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 02/05/2023, n. 4406).
12. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere in parte dichiarato inammissibile e, per la parte residua, respinto nel merito.
13. La particolare delicatezza degli interessi coinvolti giustifica tuttavia l’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile e in parte lo respinge, nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in NA nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
LM AR Di NA, Presidente
Rosaria Palma, Primo Referendario
NC AS, Referendario, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| NC AS | LM AR Di NA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.