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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/11/2025, n. 9022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9022 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 33318/2024
Tribunale di Milano
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r. g. 33318/2024
tra
Parte_1
RICORRENTE IN OPPOSIZIONE
e
STUDIO LEGALE Controparte_1
RESISTENTE OPPOSTO
Il 25/11/2025, alle ore 12.06, innanzi al dr. Ilario Pontani, sono comparsi: per parte ricorrente in opposizione l'Avv. Parte_1
per parte resistente opposta l'Avv. FEDERICA VIVIANI.
Dopo breve discussione orale, il giudice pronuncia sentenza ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. dandone lettura del dispositivo alle parti presenti ed immediato deposito telematico della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Il giudice
Dr. Ilario Pontani
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano, nella persona del giudice dr. Ilario Pontani ha pronunciato ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r. g. 33318/2024 promossa da:
AVV. (C. F. ), elettivamente domiciliato a Milano, via S. Parte_1 C.F._1
Damiano n. 2, difeso in proprio
RICORRENTE IN OPPOSIZIONE contro
(C. F. , elettivamente Controparte_2 P.IVA_1 domiciliato in Milano, Foro Buonaparte n. 70, con l'Avv. FEDERICA VIVIANI
RESISTENTE OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
Parte ricorrente in opposizione: “Rimettere in termini l'opponente Avv. di Parte_1 conseguenza disporre ogni più opportuno provvedimento ed istruzione con relativa comunicazione alla parte opposta. In via principale, preliminare e pregiudiziale: accertare e dichiarare la nullità del rapporto contrattuale di cui è causa. In via gradatamente subordinata: accertare e dichiarare l'improcedibilità, inammissibilità ed illegittimità dell'azione promossa in via monitoria da controparte, nonché la prescrizione, così come esposto nei capitoli I, II e III delle eccezioni di cui sopra, oltre che subordinatamente nel merito respingere ogni richiesta economica di parte opposta. Voglia per l'effetto il Tribunale adito revocare il decreto ingiuntivo opposto dichiarando che nessuna somma è dovuta a controparte da parte dell'opponente. Con il favore delle spese di lite, oltre accessori di legge”.
2 Parte resistente opposta: “Rigettare l'istanza di rimessione in termini proposta dall'opponente. Dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 5972/2024 con conseguente conferma dello stesso. In ogni caso, condannare l'opponente al pagamento delle spese e competenze del giudizio, con attribuzione al sottoscritto difensore dichiaratosi antistatario”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 447-bis c. p. c. depositato il 2/9/2024 e notificato alla controparte, l'Avv. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5972/2024 (RG n. Parte_1
6359/2024) col quale questo Tribunale gli ha ingiunto il pagamento, in favore di
[...] della somma di € 43.220, oltre interessi e spese, a titolo Controparte_2 di corrispettivo per l'utilizzo di una stanza ad uso ufficio dove aveva sede lo studio associato.
L'opponente ha preliminarmente chiesto la rimessione in termini, avendo proposto l'opposizione oltre il termine di cui all'art. 641 c. p. c., lamentato problematiche (malfunzionamenti) della piattaforma PCT Enterprise.
Il 4/2/2025 il giudie ha disposto che la Cancelleria verificasse se risultava il tentativo di iscrivere la causa a ruolo prima della scadenza del termine di cui all'art. 641 c. p. c.
Il 7/2/2025 il Cancelliere ha certificato che non risulta alcuna busta dell'Avv. dal 21 Parte_1 al 24 giugno 2024.
Si costituiva eccependo Controparte_2 pregiudizialmente l'inammissibilità dell'opposizione per tardività della sua iscrizione a ruolo e chiedendo, comunque, la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
L'opposizione è inammissibile.
L'art. 153 cpv. c. p. c. consente la rimessione in termini soltanto quando la decadenza dipenda da causa non imputabile, mentre nel caso in esame la mancata iscrizione a ruolo della causa pare dipenda da colpa dell'Avv. atteso che presso l'Ufficio Ruolo Generale del Parte_1
Tribunale non risulta pervenuto nessun tentativo di iscrivere a ruolo la causa in termini.
L'opposizione, per produrre effetti, avrebbe dovuto essere depositata in Cancelleria nel rispetto del termine di quaranta giorni previsto dall'art. 641 c. p. c. (decorrente dalla notifica del decreto ingiuntivo avvenuta il 16/5/2024 e scadente il 25/6/2024), mentre l'istanza di iscrizione a ruolo è stata depositata soltanto il 2/9/2024 (la causa è stata iscritta a ruolo il 26/9/2024).
La tardiva costituzione dell'opponente è equiparabile alla mancata costituzione e comporta l'inammissibilità dell'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate direttamente in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi svolte (di studio, introduttiva e decisionale), ridotte del 50
% in considerazione della non particolare complessità delle questioni trattate.
Spese da distrarsi in favore dell'Avv. Federica Viviani ex art. 93 c. p. c.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG 33318/2024, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara inammissibile l'opposizione e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 5972/2024 (RG n. 6359/2024);
2) condanna l'Avv. alla refusione in favore di Parte_1 [...] con distrazione in favore dell'Avv. Federica Viviani ex Controparte_2 art. 93 c. p. c.) delle spese di lite, che si liquidano in € 3.800 (euro tremila ottocento/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c. p. c., pubblicata mediante lettura del dispositivo alle parti presenti e immediato deposito telematico della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Milano, 25/11/2025
Il giudice
Dr. Ilario Pontani
4
Tribunale di Milano
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r. g. 33318/2024
tra
Parte_1
RICORRENTE IN OPPOSIZIONE
e
STUDIO LEGALE Controparte_1
RESISTENTE OPPOSTO
Il 25/11/2025, alle ore 12.06, innanzi al dr. Ilario Pontani, sono comparsi: per parte ricorrente in opposizione l'Avv. Parte_1
per parte resistente opposta l'Avv. FEDERICA VIVIANI.
Dopo breve discussione orale, il giudice pronuncia sentenza ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. dandone lettura del dispositivo alle parti presenti ed immediato deposito telematico della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Il giudice
Dr. Ilario Pontani
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano, nella persona del giudice dr. Ilario Pontani ha pronunciato ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r. g. 33318/2024 promossa da:
AVV. (C. F. ), elettivamente domiciliato a Milano, via S. Parte_1 C.F._1
Damiano n. 2, difeso in proprio
RICORRENTE IN OPPOSIZIONE contro
(C. F. , elettivamente Controparte_2 P.IVA_1 domiciliato in Milano, Foro Buonaparte n. 70, con l'Avv. FEDERICA VIVIANI
RESISTENTE OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
Parte ricorrente in opposizione: “Rimettere in termini l'opponente Avv. di Parte_1 conseguenza disporre ogni più opportuno provvedimento ed istruzione con relativa comunicazione alla parte opposta. In via principale, preliminare e pregiudiziale: accertare e dichiarare la nullità del rapporto contrattuale di cui è causa. In via gradatamente subordinata: accertare e dichiarare l'improcedibilità, inammissibilità ed illegittimità dell'azione promossa in via monitoria da controparte, nonché la prescrizione, così come esposto nei capitoli I, II e III delle eccezioni di cui sopra, oltre che subordinatamente nel merito respingere ogni richiesta economica di parte opposta. Voglia per l'effetto il Tribunale adito revocare il decreto ingiuntivo opposto dichiarando che nessuna somma è dovuta a controparte da parte dell'opponente. Con il favore delle spese di lite, oltre accessori di legge”.
2 Parte resistente opposta: “Rigettare l'istanza di rimessione in termini proposta dall'opponente. Dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 5972/2024 con conseguente conferma dello stesso. In ogni caso, condannare l'opponente al pagamento delle spese e competenze del giudizio, con attribuzione al sottoscritto difensore dichiaratosi antistatario”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 447-bis c. p. c. depositato il 2/9/2024 e notificato alla controparte, l'Avv. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5972/2024 (RG n. Parte_1
6359/2024) col quale questo Tribunale gli ha ingiunto il pagamento, in favore di
[...] della somma di € 43.220, oltre interessi e spese, a titolo Controparte_2 di corrispettivo per l'utilizzo di una stanza ad uso ufficio dove aveva sede lo studio associato.
L'opponente ha preliminarmente chiesto la rimessione in termini, avendo proposto l'opposizione oltre il termine di cui all'art. 641 c. p. c., lamentato problematiche (malfunzionamenti) della piattaforma PCT Enterprise.
Il 4/2/2025 il giudie ha disposto che la Cancelleria verificasse se risultava il tentativo di iscrivere la causa a ruolo prima della scadenza del termine di cui all'art. 641 c. p. c.
Il 7/2/2025 il Cancelliere ha certificato che non risulta alcuna busta dell'Avv. dal 21 Parte_1 al 24 giugno 2024.
Si costituiva eccependo Controparte_2 pregiudizialmente l'inammissibilità dell'opposizione per tardività della sua iscrizione a ruolo e chiedendo, comunque, la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
L'opposizione è inammissibile.
L'art. 153 cpv. c. p. c. consente la rimessione in termini soltanto quando la decadenza dipenda da causa non imputabile, mentre nel caso in esame la mancata iscrizione a ruolo della causa pare dipenda da colpa dell'Avv. atteso che presso l'Ufficio Ruolo Generale del Parte_1
Tribunale non risulta pervenuto nessun tentativo di iscrivere a ruolo la causa in termini.
L'opposizione, per produrre effetti, avrebbe dovuto essere depositata in Cancelleria nel rispetto del termine di quaranta giorni previsto dall'art. 641 c. p. c. (decorrente dalla notifica del decreto ingiuntivo avvenuta il 16/5/2024 e scadente il 25/6/2024), mentre l'istanza di iscrizione a ruolo è stata depositata soltanto il 2/9/2024 (la causa è stata iscritta a ruolo il 26/9/2024).
La tardiva costituzione dell'opponente è equiparabile alla mancata costituzione e comporta l'inammissibilità dell'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate direttamente in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi svolte (di studio, introduttiva e decisionale), ridotte del 50
% in considerazione della non particolare complessità delle questioni trattate.
Spese da distrarsi in favore dell'Avv. Federica Viviani ex art. 93 c. p. c.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG 33318/2024, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara inammissibile l'opposizione e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 5972/2024 (RG n. 6359/2024);
2) condanna l'Avv. alla refusione in favore di Parte_1 [...] con distrazione in favore dell'Avv. Federica Viviani ex Controparte_2 art. 93 c. p. c.) delle spese di lite, che si liquidano in € 3.800 (euro tremila ottocento/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c. p. c., pubblicata mediante lettura del dispositivo alle parti presenti e immediato deposito telematico della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Milano, 25/11/2025
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Dr. Ilario Pontani
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