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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 07/11/2025, n. 1786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1786 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 14472/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
DI RI Presidente relatrice
ES IN GI
AN MA GI
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione e divorzio a domanda congiunta n. 14472/2024 R.G. promosso da
(C.F. ), con l'Avv. FILIPPINI ANTONELLA Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con l'Avv. FILIPPINI ANTONELLA Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 28.10.2025)
“a) affidamento condiviso di ai genitori, che in tal modo conservano entrambi la Per_1 responsabilità genitoriale ordinaria e straordinaria con impegno a mantenere un dialogo ed un confronto equilibrato e continuativo nell'interesse del minore e dei suoi bisogni al fine di garantirgli un progetto educativo comune e di preservare il suo equilibrio psico-fisico, impegnandosi a collaborare nell'individuare le scelte migliori per assicurare alla prole la crescita più sana e serena possibile;
b) collocazione prevalente di presso la madre, con diritto del padre di vedere e tenere con Per_1 sé il minore ogni mercoledì dall'uscita di scuola fino al mattino successivo ove, salvo diverso accordo dei genitori per il pernottamento, lo riaccompagnerà a scuola o in caso di sospensione scolastica alla
1 residenza della madre, nonché ogni venerdì dal rientro dalla scuola per tenerlo con sé fino al mattino successivo (ore 10.00 in caso di sospensione scolastica). A fine settimana alternati Per_1 proseguirà la visita del venerdì fino alle ore 22.00 della domenica o, in occasione eccezionali e secondo desiderio di sino al lunedì mattino con accesso a scuola direttamente Per_1 dall'abitazione paterna o accompagnandolo alla residenza della madre (nei giorni di sospensione scolastica). Nei periodi di sospensione scolastica i giorni di visita paterni resteranno inalterati prelevando il padre il figlio da casa il mercoledì ed il venerdì entro le ore 10.00, il tutto nel rispetto delle esigenze scolastiche, sportive (attualmente pratica calcio due volte alla settimana il Per_1 martedì ed il giovedì con partita durante il fine settimana) e ricreative del minore di cui i genitori se ne fanno carico nei tempi di rispettiva frequentazione;
c) i genitori concordano che durante le vacanze estive (intendendosi per tale il periodo dal 10 giugno al 1° settembre di ogni anno) frequenterà i campi estivi sportivi e/o organizzati dalla Per_1 parrocchia ad eccezione del periodo coincidente con le vacanze con i genitori;
d) ciascun genitore terrà con sé durante il periodo estivo per tre settimane, anche non Per_1 consecutive, preferibilmente in coincidenza delle rispettive ferie lavorative, impegnandosi i genitori a comunicare i relativi periodi entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
ferma la priorità per le vacanze con i genitori in corrispondenza delle rispettive ferie lavorative, nel periodo estivo Per_1 potrà trascorrere un periodo anche con i parenti paterni a Roma;
tali predetti periodi potranno subire delle variazioni qualora abbia l'opportunità di andare in vacanza in America dalla zia Per_1 materna, previo consenso di entrambi i genitori e con oneri a loro carico nella misura del 50% ciascuno in deroga alla diversa percentuale concordata per la suddivisione delle altre spese straordinarie.
e) durante le vacanze Natalizie, salvo diverso accordo dei genitori nell'interesse di questi Per_1 resterà con ciascun genitore alternando di anno in anno le giornate della Vigilia e del Natale, trascorrendo/proseguendo sempre con il padre il primo periodo delle vacanza dal 26 dicembre sino alle ore 12,00 del 31 dicembre, ove verrà poi accompagnato alla residenza della madre con Per_1 cui proseguirà il secondo periodo delle vacanze sino al 6 gennaio, condividendo possibilmente insieme i festeggiamenti del suo compleanno.
f) diritto di entrambi i genitori di tenere con sé per tre giorni consecutivi durante le vacanze Per_1
Pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua e di Pasquetta;
g) diritto di entrambi i genitori di trascorrere con il minore le restanti festività e ponti scolastici (ad es. carnevale, patrono, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno ecc…) secondo il criterio dell'alternanza;
h) assegnazione della casa coniugale, di proprietà della sig.ra alla stessa con tutto Controparte_1 quanto in essa contenuto ad arredo e corredo. Come da intese il sig ha rilasciato la casa Pt_1 coniugale il 31.12.2024 portando con sé oltre che i propri effetti personali, anche i beni come da accordi fra le parti;
i coniugi hanno provveduto a condividere le spese della perdita acqua conseguente alla rottura di una tubatura secondo le percentuali già convenute, dichiarando di nulla avere più a pretendere in relazione a tali questioni.
2 Per quanto riguarda le utenze domestiche della casa coniugale sono di esclusiva spettanza della sig.ra già a decorrere dal 01.01.2025 (da intendersi per competenza e non per data di addebito delle CP_1 utenze) avendo provveduto le parti al subentro a nome della sig.ra fatta eccezione per l'utenza CP_1
KE (wi.fi) il cui subentro non si è ancora perfezionato, ragione per cui la sig.ra in attesa CP_1 dell'intestazione a suo nome o fino ad eventuale richiesta di risoluzione del contratto da perfezionarsi da parte dell'intestatario, la sig.ra provvederà a rimborsare al sig. il relativo CP_1 Pt_1 addebito attualmente di €21.90 mensili.
Il sig si è trasferito nell'immobile di cui ha acquisito la proprietà in Villongo gravato da Pt_1 mutuo con rata mensile fissa di Euro 553,54 per anni 19 a decorrere da gennaio 2025
i) La figlia maggiorenne è prevalentemente collocata presso il padre, non è economicamente Per_2 autosufficiente ed è in attesa di accesso al percorso universitario, mentre il figlio è Per_1 prevalentemente collocato presso la madre.
l) Il sig. si obbliga a contribuire al mantenimento del figlio sino alla Parte_1 Per_1 sua autosufficienza economica, mediante accredito sul conto corrente della sig.ra Controparte_1 dell'importo di Euro 440,00 mensili, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dal gennaio 2025, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT. Quanto alla figlia i Per_2 genitori contribuiranno al suo mantenimento diretto nei tempi di rispettiva frequentazione, fermo restando per i genitori l'onere di contribuire alle spese straordinarie di entrambi i figli nei termini e condizioni di seguito specificate.
m) previa esibizione di idonea documentazione comprovante l'esborso effettuato o da effettuarsi, i genitori contribuiranno alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della prole di cui al
Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 14.07.2016 tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli
Avvocati di Brescia, che le parti dichiarano di riconoscere ed approvare, salvo assumere il padre l'obbligo di sostenere le spese mediche fino al limite di copertura della polizza assicurativa di cui gode per integrativo aziendale a garanzia del rischio malattia salute, di cui ha fornito alla madre copia delle condizioni contrattuali, con impegno a fornire i successivi eventuali aggiornamenti, sostenendo i genitori l'eventuale franchigia, oltre ai restanti oneri straordinari previsti nel Protocollo, il tutto nella misura del 70% a carico del sig e il 30% a carico della sig.ra Parte_1 [...]
. Le predette spese dovranno essere debitamente documentate mediante l'esibizione di CP_1 fatture o ricevute e ciascun genitore provvederà al rimborso nei confronti dell'altro entro 15 giorni dalla richiesta documentata;
Quanto al percorso di psicoterapia intrapreso dalla figlia dal 2024 i genitori concordano che Per_2 la spesa eccedente il rimborso assicurativo della polizza sanitaria venga ripartita nella predetta percentuale del 70% a carico del padre e 30% a carico della madre. Per l'anno 2024 la madre ha già provveduto al rimborso di euro 140,00 a conguaglio con quanto il padre ha anticipato per tale onere.
n) I genitori concordano che i figli saranno fiscalmente a carico di ciascuno nella misura del 50%;
3 o) I genitori concordano che l'Assegno Unico verrà richiesto dalla sig.ra con Controparte_1 rinuncia da parte del sig alla relativa domanda”. Parte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a AR (BS) in data 2.9.2000, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di AR (BS) al n. 8, parte II, serie A, anno 2000.
Dall'unione sono nati i figli il 15.5.2005, maggiorenne non ancora economicamente Per_2
autosufficiente e il 31.12.2011. Per_1
La separazione è stata pronunciata con sentenza non definitiva del Tribunale di Brescia n. 241/2025, pubblicata in data 10.3.2025 e passata in giudicato.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia della sentenza definitiva di divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate, anche rispetto al figlio minore della coppia, che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione dell'intervenuto accordo rispettoso del principio di bigenitorialità, e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 30.10.2025.
La Presidente estensora
DI RI
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
DI RI Presidente relatrice
ES IN GI
AN MA GI
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione e divorzio a domanda congiunta n. 14472/2024 R.G. promosso da
(C.F. ), con l'Avv. FILIPPINI ANTONELLA Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con l'Avv. FILIPPINI ANTONELLA Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 28.10.2025)
“a) affidamento condiviso di ai genitori, che in tal modo conservano entrambi la Per_1 responsabilità genitoriale ordinaria e straordinaria con impegno a mantenere un dialogo ed un confronto equilibrato e continuativo nell'interesse del minore e dei suoi bisogni al fine di garantirgli un progetto educativo comune e di preservare il suo equilibrio psico-fisico, impegnandosi a collaborare nell'individuare le scelte migliori per assicurare alla prole la crescita più sana e serena possibile;
b) collocazione prevalente di presso la madre, con diritto del padre di vedere e tenere con Per_1 sé il minore ogni mercoledì dall'uscita di scuola fino al mattino successivo ove, salvo diverso accordo dei genitori per il pernottamento, lo riaccompagnerà a scuola o in caso di sospensione scolastica alla
1 residenza della madre, nonché ogni venerdì dal rientro dalla scuola per tenerlo con sé fino al mattino successivo (ore 10.00 in caso di sospensione scolastica). A fine settimana alternati Per_1 proseguirà la visita del venerdì fino alle ore 22.00 della domenica o, in occasione eccezionali e secondo desiderio di sino al lunedì mattino con accesso a scuola direttamente Per_1 dall'abitazione paterna o accompagnandolo alla residenza della madre (nei giorni di sospensione scolastica). Nei periodi di sospensione scolastica i giorni di visita paterni resteranno inalterati prelevando il padre il figlio da casa il mercoledì ed il venerdì entro le ore 10.00, il tutto nel rispetto delle esigenze scolastiche, sportive (attualmente pratica calcio due volte alla settimana il Per_1 martedì ed il giovedì con partita durante il fine settimana) e ricreative del minore di cui i genitori se ne fanno carico nei tempi di rispettiva frequentazione;
c) i genitori concordano che durante le vacanze estive (intendendosi per tale il periodo dal 10 giugno al 1° settembre di ogni anno) frequenterà i campi estivi sportivi e/o organizzati dalla Per_1 parrocchia ad eccezione del periodo coincidente con le vacanze con i genitori;
d) ciascun genitore terrà con sé durante il periodo estivo per tre settimane, anche non Per_1 consecutive, preferibilmente in coincidenza delle rispettive ferie lavorative, impegnandosi i genitori a comunicare i relativi periodi entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
ferma la priorità per le vacanze con i genitori in corrispondenza delle rispettive ferie lavorative, nel periodo estivo Per_1 potrà trascorrere un periodo anche con i parenti paterni a Roma;
tali predetti periodi potranno subire delle variazioni qualora abbia l'opportunità di andare in vacanza in America dalla zia Per_1 materna, previo consenso di entrambi i genitori e con oneri a loro carico nella misura del 50% ciascuno in deroga alla diversa percentuale concordata per la suddivisione delle altre spese straordinarie.
e) durante le vacanze Natalizie, salvo diverso accordo dei genitori nell'interesse di questi Per_1 resterà con ciascun genitore alternando di anno in anno le giornate della Vigilia e del Natale, trascorrendo/proseguendo sempre con il padre il primo periodo delle vacanza dal 26 dicembre sino alle ore 12,00 del 31 dicembre, ove verrà poi accompagnato alla residenza della madre con Per_1 cui proseguirà il secondo periodo delle vacanze sino al 6 gennaio, condividendo possibilmente insieme i festeggiamenti del suo compleanno.
f) diritto di entrambi i genitori di tenere con sé per tre giorni consecutivi durante le vacanze Per_1
Pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua e di Pasquetta;
g) diritto di entrambi i genitori di trascorrere con il minore le restanti festività e ponti scolastici (ad es. carnevale, patrono, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno ecc…) secondo il criterio dell'alternanza;
h) assegnazione della casa coniugale, di proprietà della sig.ra alla stessa con tutto Controparte_1 quanto in essa contenuto ad arredo e corredo. Come da intese il sig ha rilasciato la casa Pt_1 coniugale il 31.12.2024 portando con sé oltre che i propri effetti personali, anche i beni come da accordi fra le parti;
i coniugi hanno provveduto a condividere le spese della perdita acqua conseguente alla rottura di una tubatura secondo le percentuali già convenute, dichiarando di nulla avere più a pretendere in relazione a tali questioni.
2 Per quanto riguarda le utenze domestiche della casa coniugale sono di esclusiva spettanza della sig.ra già a decorrere dal 01.01.2025 (da intendersi per competenza e non per data di addebito delle CP_1 utenze) avendo provveduto le parti al subentro a nome della sig.ra fatta eccezione per l'utenza CP_1
KE (wi.fi) il cui subentro non si è ancora perfezionato, ragione per cui la sig.ra in attesa CP_1 dell'intestazione a suo nome o fino ad eventuale richiesta di risoluzione del contratto da perfezionarsi da parte dell'intestatario, la sig.ra provvederà a rimborsare al sig. il relativo CP_1 Pt_1 addebito attualmente di €21.90 mensili.
Il sig si è trasferito nell'immobile di cui ha acquisito la proprietà in Villongo gravato da Pt_1 mutuo con rata mensile fissa di Euro 553,54 per anni 19 a decorrere da gennaio 2025
i) La figlia maggiorenne è prevalentemente collocata presso il padre, non è economicamente Per_2 autosufficiente ed è in attesa di accesso al percorso universitario, mentre il figlio è Per_1 prevalentemente collocato presso la madre.
l) Il sig. si obbliga a contribuire al mantenimento del figlio sino alla Parte_1 Per_1 sua autosufficienza economica, mediante accredito sul conto corrente della sig.ra Controparte_1 dell'importo di Euro 440,00 mensili, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dal gennaio 2025, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT. Quanto alla figlia i Per_2 genitori contribuiranno al suo mantenimento diretto nei tempi di rispettiva frequentazione, fermo restando per i genitori l'onere di contribuire alle spese straordinarie di entrambi i figli nei termini e condizioni di seguito specificate.
m) previa esibizione di idonea documentazione comprovante l'esborso effettuato o da effettuarsi, i genitori contribuiranno alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della prole di cui al
Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 14.07.2016 tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli
Avvocati di Brescia, che le parti dichiarano di riconoscere ed approvare, salvo assumere il padre l'obbligo di sostenere le spese mediche fino al limite di copertura della polizza assicurativa di cui gode per integrativo aziendale a garanzia del rischio malattia salute, di cui ha fornito alla madre copia delle condizioni contrattuali, con impegno a fornire i successivi eventuali aggiornamenti, sostenendo i genitori l'eventuale franchigia, oltre ai restanti oneri straordinari previsti nel Protocollo, il tutto nella misura del 70% a carico del sig e il 30% a carico della sig.ra Parte_1 [...]
. Le predette spese dovranno essere debitamente documentate mediante l'esibizione di CP_1 fatture o ricevute e ciascun genitore provvederà al rimborso nei confronti dell'altro entro 15 giorni dalla richiesta documentata;
Quanto al percorso di psicoterapia intrapreso dalla figlia dal 2024 i genitori concordano che Per_2 la spesa eccedente il rimborso assicurativo della polizza sanitaria venga ripartita nella predetta percentuale del 70% a carico del padre e 30% a carico della madre. Per l'anno 2024 la madre ha già provveduto al rimborso di euro 140,00 a conguaglio con quanto il padre ha anticipato per tale onere.
n) I genitori concordano che i figli saranno fiscalmente a carico di ciascuno nella misura del 50%;
3 o) I genitori concordano che l'Assegno Unico verrà richiesto dalla sig.ra con Controparte_1 rinuncia da parte del sig alla relativa domanda”. Parte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a AR (BS) in data 2.9.2000, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di AR (BS) al n. 8, parte II, serie A, anno 2000.
Dall'unione sono nati i figli il 15.5.2005, maggiorenne non ancora economicamente Per_2
autosufficiente e il 31.12.2011. Per_1
La separazione è stata pronunciata con sentenza non definitiva del Tribunale di Brescia n. 241/2025, pubblicata in data 10.3.2025 e passata in giudicato.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia della sentenza definitiva di divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate, anche rispetto al figlio minore della coppia, che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione dell'intervenuto accordo rispettoso del principio di bigenitorialità, e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 30.10.2025.
La Presidente estensora
DI RI
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