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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 22/04/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 40/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro Di Giacomo;
Presidente;
Dott. Claudio Cozzella;
Giudice;
Dott.ssa Micol Menconi;
Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 40/2025, del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto: “RICORSO PER L'AFFIDAMENTO DEL MINORE (ex art. 337 QUATER c.c.)”, promosso da:
, nata ad [...] l'[...] (C.F.: , Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Pagano (C.F.:
) del Foro di Tempio Pausania, elettivamente domiciliata presso lo studio del C.F._2
difensore, in Olbia, Via Acquedotto Romano nr. 5/b;
pagina 1 di 9 ricorrente
contro
, nato a [...] l'[...] (C.F.: ; CP_1 C.F._3
resistente contumace
con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
le parti hanno concluso come in atti;
il PM nulla ha opposto o rilevato rispetto alle conclusioni rassegnate dalle parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso indicato in epigrafe, parte ricorrente chiedeva, all'intestato Tribunale, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
pagina 2 di 9 A sostegno delle proprie richieste, parte ricorrente rilevava:
- di avere intrapreso una relazione sentimentale con l'odierno resistente e che, dalla loro unione, nasceva una figlia, , nata ad [...] l'[...]; Per_1
- che, nell'anno 2021, per divergenze caratteriali, le parti decidevano di interrompere la loro convivenza;
- che il resistente, nel corso del tempo, manifestava totale disinteresse nei confronti del nucleo familiare e, in particolare, nei confronti della piccola , alla quale faceva mancare ogni tipo di sostegno, Per_1
economico, morale ed educativo;
CP_
- che i frequenti attacchi d'ira del , l'uso di sostanze stupefacenti da parte di quest'ultimo, insieme alla totale assenza del medesimo, e del nucleo familiare paterno, dalla vita della figlia minore, giustificavano la richiesta di affidamento super esclusivo di alla madre, e l'intervento dei Servizi Per_1
Sociali del Comune di Olbia, al fine di predisporre incontri protetti padre-figlia;
CP_
- che il lavorava alle dipendenze di Bibite Laconi S.r.l., e non corrispondeva alcunché per il mantenimento di , mentre la ricorrente svolgeva lavori saltuari e, da sempre, era l'unica a Per_1 provvedere a tutte le esigenze di vita della figlia minore, grazie all'aiuto economico e morale della famiglia di origine;
- che il resistente rifiutava altresì di rilasciare alla la documentazione necessaria per Pt_1 consentire a quest'ultima di percepire, per l'intero, l'assegno unico ed universale a sostegno delle famiglie e, nonostante i numerosi solleciti da parte della dei proprietari dell'immobile Pt_1 condotto in locazione da quest'ultima, e da parte degli Uffici Pubblici, ometteva di cambiare residenza anagrafica, lasciandola registrata presso l'immobile adibito ad attuale abitazione della ricorrente, sito in pagina 3 di 9 Olbia, Via Giotto nr. 95.
Parte resistente non si costituiva nel presente procedimento.
All'udienza del 10 aprile 2025, fissata per la comparizione delle parti, si procedeva all'ascolto di
All'esito, la difesa di parte ricorrente rinunciava alle richieste istruttorie Parte_1 formulate nel ricorso introduttivo, confermando tutto quanto ivi dedotto, e chiedeva l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nel predetto atto. Chiedeva di trattenere la causa in decisione, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c..
Il Giudice, Relatore, vista la regolarità della notifica eseguita nei confronti del resistente, e la mancata costituzione del medesimo, ne dichiarava la contumacia e, ritenuta la causa matura per la decisione, si riservava di riferirla al Collegio, disponendo la trasmissione degli atti al PM in sede.
Raccolto il parere del PM, la causa veniva riferita al Collegio per la decisione nella camera di consiglio telematica del 16 aprile 2025.
*****
Sul regime di affidamento, e sul collocamento della figlia minore delle parti
In ordine al regime di affidamento dei figli minori, è noto che l'affido condiviso “costituisce la scelta preferenziale al fine di garantire il diritto del minore "di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, tanto che, avendo in tal modo provato di ritenere che
l'affidamento condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia, la sua derogabilità, neppure consentita in caso di grave conflittualità tra i genitori, risulta possibile solo nel caso in cui la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (…)”
(Cassazione civile sez. I, 08/05/2024, n.12474).
Tale regime di affidamento, di fatto, permette ai genitori di condividere le responsabilità per una sana crescita e per il mantenimento dei figli, e la forte preferenza attribuita dal legislatore al predetto impone di considerarlo il modello privilegiato da seguire, salvo gravi ragioni contrarie in tal senso;
la scelta per l'affidamento esclusivo, in particolare, può essere giustificata solo da un'inidoneità educativa, o da gravi carenze di un genitore, cui devono corrispondere requisiti positivi dell'altro o, comunque, da condotte o situazioni particolari, che siano particolarmente pregiudizievoli per i figli.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che "Perché possa derogarsi alla regola pagina 4 di 9 dell'affidamento condiviso, occorrerà che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore ... (come nel caso, ad esempio, di un sostanziale disinteresse di uno dei genitori per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che, in tal modo, si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale, e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento..." (cfr. Cass. n. 1855912016; Cass. n. 2712017; Cass. n.
653512019). L'affidamento esclusivo può, pertanto, essere disposto ogni qualvolta l'affidamento condiviso risulti pregiudizievole all'interesse del minore, come, ad esempio, nel caso in cui un genitore sia indifferente nei confronti del figlio, non contribuisca al mantenimento dello stesso, manifesti un disagio esistenziale incidente sulla relazione affettiva, ecc,.
Nel caso di specie, all'udienza fissata per la comparizione delle parti, la ricorrente ha dato atto della
CP_ protratta assenza del padre dalla vita della figlia, del disinteresse del per ogni questione inerente alla crescita della piccola , nonché dell'omissione, da parte del medesimo, a qualsiasi forma di Per_1
sostegno, economico e morale, e contributo educativo in favore della minore.
A tal proposito, la ha dichiarato che: “Dopo il viaggio a Napoli, che è stato nel 2022, lui non Pt_1
Per_ ha più avuto interesse a vedere . Io più volte l'ho invitato e sollecitato, ma lui iniziava a dare le colpe a me per tutto. non sta dando nulla neanche per il mantenimento della bambina (…) Io CP_1
adesso non so più neanche dove abita. Lui mantiene ancora la residenza presso di me, ha bloccato anche i contatti del Comune per non essere cercato. Io adesso sono aiutata dai miei genitori, sono sola
Per_ e devo pagare l'affitto della casa, e tutte le altre spese, correlate alla crescita di , ed anche alle mie patologie, soffro di tiroide. Con il fatto che lui ha ancora la residenza anagrafica presso di me non posso neppure percepire le agevolazioni;
non prendo neanche l'assegno unico al 100%. non è CP_1
Per_ collaborativo, anche con riferimento alle autorizzazioni per sono bloccata su tutti i fronti”.
In sede di ascolto, la ricorrente ha altresì confermato quanto già esposto nell'atto introduttivo, circa le
CP_ condotte violente ed aggressive del nei confronti della medesima, anche alla presenza della figlia minore, verosimilmente collegate all'uso di sostanze stupefacenti, dichiarando quanto segue: “Sono arrivata a fare questo ricorso perché voglio tutelare mia figlia. In passato avrei già dovuto farlo, ma per paura del mio ex compagno, non l'ho fatto, perché lui è aggressivo. Aggressivo nel senso che mi minaccia, mani addosso, anche davanti alla bambina, ma mai nei suoi confronti. Nei confronti di
pagina 5 di 9 Per_
, non è mai stato violento, ma scontroso perché, quando gli manca la sostanza, lui si CP_1
agita. Ad esempio, una volta eravamo al mare con la bimba, e lui se ne è andato con la scusa che doveva vedere degli amici;
per tutta la giornata non è stato rintracciabile. È tornato a mezzanotte in brutte condizioni, e lì ho preso anche dei colpi. Il vicino ha chiamato i Carabinieri, e quando sono arrivati lui ha detto che ero io gelosa, che non lo facevo uscire. In quell'occasione le forze dell'ordine mi hanno chiesto se avessi subito aggressioni, ma io non ho avuto il coraggio di raccontare le cose
Per_ come stavano. Penso che sia rimasta traumatizzata da questi episodi perché, quando sente alzare la voce, ad esempio, si tappa le orecchie (…)”.
D'altra parte, non si può non dare rilievo anche alla condotta processuale del resistente che, decidendo di rimanere contumace, ha dimostrato di non avere alcun interesse ad allegare elementi utili a permettere di ritenere verosimile una diversa situazione di fatto, rispetto a quella emersa dalle allegazioni della ricorrente, palesando così una totale indifferenza per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale.
Si ritiene, dunque, sussistente una condizione di manifesta inidoneità educativa, tale da concretizzare quel pregiudizio che, secondo quanto previsto dall'art. 337 quater c.c., e dalla giurisprudenza richiamata, può giustificare la deroga al regime dell'affidamento condiviso, e l'affidamento monogenitoriale in favore della ricorrente.
Pertanto, il Collegio ritiene doversi disporre l'affidamento super esclusivo della figlia minore delle parti, , alla madre, con collocazione presso la residenza della Alla madre, dunque, Per_1 Pt_1
spetterà la facoltà di effettuare, in via esclusiva, le scelte anche di maggiore interesse relative ad ogni aspetto della vita della figlia (salute, scolastiche, ludiche, sportive, richiesta di passaporto e documenti validi per l'espatrio etc.…), atteso che il persistente disinteresse del padre, e la sua mancata collaborazione nell'adozione delle più importanti decisioni inerenti alla vita di , potrebbero Per_1
gravemente compromettere la sua crescita, e la sua serenità.
Sulle modalità di visita del genitore non collocatario
Vista la protratta assenza del padre dalla vita della figlia, e la tenera età di che, come dichiarato Per_1
CP_ dalla ricorrente, oltre a non domandare più nulla del , tende a confondere la sua figura con quella
Per_ di un nonno ( adesso non chiede più del padre, anzi, individua la figura di suo padre come mio padre, quindi suo nonno. Non si vedono da circa un anno e mezzo”), e considerato anche quanto CP_ dichiarato dalla in ordine alle abitudini di vita del , si ritiene doversi conferire incarico ai Pt_1
pagina 6 di 9 Servizi Sociali del Comune di Olbia, affinché attivino, in favore del nucleo familiare di riferimento, tutti gli interventi ritenuti necessari di supporto psicologico e sostegno alla genitorialità, e predispongano un calendario di incontri protetti e monitorati padre/figlia, che tenga conto, in primo luogo, della volontà e delle abitudini di vita ed esigenze della figlia minore delle parti.
Si ritiene doversi disporre che gli incontri potranno, e dovranno avvenire solo previa valutazione psicologica e sociale del resistente da parte del Servizio Sociale incaricato, che verificherà l'utilità e l'opportunità degli incontri protetti nel contesto della crescita emotiva della minore, escludendone possibili interferenze negative.
Sul contributo al mantenimento nei confronti della figlia minore
Quanto al contributo per il mantenimento di , da stabilirsi a carico del padre, va tenuto conto, da Per_1
un lato, della precaria situazione economica della ricorrente, attualmente disoccupata e, dall'altro, dal
CP_ fatto che è emerso che il svolge attività lavorativa a tempo indeterminato presso la Bibite Laconi
S.r.l., che gli consente di percepire entrate fisse mensili pari ad almeno € 1.500,00.
Occorre tenere conto altresì dei tempi di permanenza della minore esclusivamente presso la madre, che dovrà soddisfare tutte le esigenze correlate alla crescita di . Per_1
Si ritiene, pertanto, congruo l'importo richiesto dalla ricorrente, nella contumacia del convenuto, e doversi disporre un contributo mensile di € 400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, CP_ importo che il verserà alla entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, mediante bonifico Pt_1 sull'IBAN indicato dalla ricorrente, oltre al 50% delle spese straordinarie, come disciplinate dalle
Linee Guida del CNF del 29 novembre 2017.
Parte ricorrente, quale genitore affidatario (super) esclusivo, nonché collocatario della prole minore, percepirà altresì l'assegno unico ed universale INPS, nella misura del 100%.
Sulle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo, secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento, esclusa la fase istruttoria, in quanto non celebrata.
pagina 7 di 9 Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: indeterminabile - complessità bassa
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 851,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 602,00
Fase decisionale, valore minimo: € 1.453,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 2.906,00
Vista la documentazione acclarante l'ammissione della ricorrente, in via anticipata e provvisoria, al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, occorre disporre che il predetto pagamento venga eseguito dal resistente in favore dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
DISPONE l'affidamento super esclusivo di alla madre, con Per_1 Parte_1
collocazione presso la residenza della medesima;
INCARICA i Servizi Sociali del Comune di Olbia, affinché attivino, in favore del nucleo familiare di riferimento, tutti gli interventi ritenuti necessari di supporto psicologico e sostegno alla genitorialità, e predispongano un calendario di incontri padre/figlia da svolgere in forma protetta e monitorata, secondo quanto indicato in parte motiva, e solo previa valutazione psicologica e sociale del resistente, e verifica circa l'utilità dei medesimi nel contesto della crescita emotiva di , con esclusione di Per_1
possibili interferenze negative;
DISPONE che versi, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al CP_1
mantenimento in favore della figlia minore, l'importo di € 400,00 mensili, somma rivalutabile pagina 8 di 9 annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, disciplinate secondo le
Linee Guida del CNF del 29 novembre 2017. percepirà altresì l'assegno unico ed Parte_1
universale INPS, nella misura del 100%;
CONDANNA al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 2.906,00 per CP_1
compensi, oltre esborsi documentati, oltre IVA, c.p.a. e 15% per spese generali;
DISPONE il predetto pagamento sia eseguito in favore dello Stato.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 16 aprile 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro Di Giacomo;
Presidente;
Dott. Claudio Cozzella;
Giudice;
Dott.ssa Micol Menconi;
Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 40/2025, del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto: “RICORSO PER L'AFFIDAMENTO DEL MINORE (ex art. 337 QUATER c.c.)”, promosso da:
, nata ad [...] l'[...] (C.F.: , Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Pagano (C.F.:
) del Foro di Tempio Pausania, elettivamente domiciliata presso lo studio del C.F._2
difensore, in Olbia, Via Acquedotto Romano nr. 5/b;
pagina 1 di 9 ricorrente
contro
, nato a [...] l'[...] (C.F.: ; CP_1 C.F._3
resistente contumace
con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
le parti hanno concluso come in atti;
il PM nulla ha opposto o rilevato rispetto alle conclusioni rassegnate dalle parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso indicato in epigrafe, parte ricorrente chiedeva, all'intestato Tribunale, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
pagina 2 di 9 A sostegno delle proprie richieste, parte ricorrente rilevava:
- di avere intrapreso una relazione sentimentale con l'odierno resistente e che, dalla loro unione, nasceva una figlia, , nata ad [...] l'[...]; Per_1
- che, nell'anno 2021, per divergenze caratteriali, le parti decidevano di interrompere la loro convivenza;
- che il resistente, nel corso del tempo, manifestava totale disinteresse nei confronti del nucleo familiare e, in particolare, nei confronti della piccola , alla quale faceva mancare ogni tipo di sostegno, Per_1
economico, morale ed educativo;
CP_
- che i frequenti attacchi d'ira del , l'uso di sostanze stupefacenti da parte di quest'ultimo, insieme alla totale assenza del medesimo, e del nucleo familiare paterno, dalla vita della figlia minore, giustificavano la richiesta di affidamento super esclusivo di alla madre, e l'intervento dei Servizi Per_1
Sociali del Comune di Olbia, al fine di predisporre incontri protetti padre-figlia;
CP_
- che il lavorava alle dipendenze di Bibite Laconi S.r.l., e non corrispondeva alcunché per il mantenimento di , mentre la ricorrente svolgeva lavori saltuari e, da sempre, era l'unica a Per_1 provvedere a tutte le esigenze di vita della figlia minore, grazie all'aiuto economico e morale della famiglia di origine;
- che il resistente rifiutava altresì di rilasciare alla la documentazione necessaria per Pt_1 consentire a quest'ultima di percepire, per l'intero, l'assegno unico ed universale a sostegno delle famiglie e, nonostante i numerosi solleciti da parte della dei proprietari dell'immobile Pt_1 condotto in locazione da quest'ultima, e da parte degli Uffici Pubblici, ometteva di cambiare residenza anagrafica, lasciandola registrata presso l'immobile adibito ad attuale abitazione della ricorrente, sito in pagina 3 di 9 Olbia, Via Giotto nr. 95.
Parte resistente non si costituiva nel presente procedimento.
All'udienza del 10 aprile 2025, fissata per la comparizione delle parti, si procedeva all'ascolto di
All'esito, la difesa di parte ricorrente rinunciava alle richieste istruttorie Parte_1 formulate nel ricorso introduttivo, confermando tutto quanto ivi dedotto, e chiedeva l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nel predetto atto. Chiedeva di trattenere la causa in decisione, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c..
Il Giudice, Relatore, vista la regolarità della notifica eseguita nei confronti del resistente, e la mancata costituzione del medesimo, ne dichiarava la contumacia e, ritenuta la causa matura per la decisione, si riservava di riferirla al Collegio, disponendo la trasmissione degli atti al PM in sede.
Raccolto il parere del PM, la causa veniva riferita al Collegio per la decisione nella camera di consiglio telematica del 16 aprile 2025.
*****
Sul regime di affidamento, e sul collocamento della figlia minore delle parti
In ordine al regime di affidamento dei figli minori, è noto che l'affido condiviso “costituisce la scelta preferenziale al fine di garantire il diritto del minore "di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, tanto che, avendo in tal modo provato di ritenere che
l'affidamento condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia, la sua derogabilità, neppure consentita in caso di grave conflittualità tra i genitori, risulta possibile solo nel caso in cui la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (…)”
(Cassazione civile sez. I, 08/05/2024, n.12474).
Tale regime di affidamento, di fatto, permette ai genitori di condividere le responsabilità per una sana crescita e per il mantenimento dei figli, e la forte preferenza attribuita dal legislatore al predetto impone di considerarlo il modello privilegiato da seguire, salvo gravi ragioni contrarie in tal senso;
la scelta per l'affidamento esclusivo, in particolare, può essere giustificata solo da un'inidoneità educativa, o da gravi carenze di un genitore, cui devono corrispondere requisiti positivi dell'altro o, comunque, da condotte o situazioni particolari, che siano particolarmente pregiudizievoli per i figli.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che "Perché possa derogarsi alla regola pagina 4 di 9 dell'affidamento condiviso, occorrerà che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore ... (come nel caso, ad esempio, di un sostanziale disinteresse di uno dei genitori per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che, in tal modo, si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale, e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento..." (cfr. Cass. n. 1855912016; Cass. n. 2712017; Cass. n.
653512019). L'affidamento esclusivo può, pertanto, essere disposto ogni qualvolta l'affidamento condiviso risulti pregiudizievole all'interesse del minore, come, ad esempio, nel caso in cui un genitore sia indifferente nei confronti del figlio, non contribuisca al mantenimento dello stesso, manifesti un disagio esistenziale incidente sulla relazione affettiva, ecc,.
Nel caso di specie, all'udienza fissata per la comparizione delle parti, la ricorrente ha dato atto della
CP_ protratta assenza del padre dalla vita della figlia, del disinteresse del per ogni questione inerente alla crescita della piccola , nonché dell'omissione, da parte del medesimo, a qualsiasi forma di Per_1
sostegno, economico e morale, e contributo educativo in favore della minore.
A tal proposito, la ha dichiarato che: “Dopo il viaggio a Napoli, che è stato nel 2022, lui non Pt_1
Per_ ha più avuto interesse a vedere . Io più volte l'ho invitato e sollecitato, ma lui iniziava a dare le colpe a me per tutto. non sta dando nulla neanche per il mantenimento della bambina (…) Io CP_1
adesso non so più neanche dove abita. Lui mantiene ancora la residenza presso di me, ha bloccato anche i contatti del Comune per non essere cercato. Io adesso sono aiutata dai miei genitori, sono sola
Per_ e devo pagare l'affitto della casa, e tutte le altre spese, correlate alla crescita di , ed anche alle mie patologie, soffro di tiroide. Con il fatto che lui ha ancora la residenza anagrafica presso di me non posso neppure percepire le agevolazioni;
non prendo neanche l'assegno unico al 100%. non è CP_1
Per_ collaborativo, anche con riferimento alle autorizzazioni per sono bloccata su tutti i fronti”.
In sede di ascolto, la ricorrente ha altresì confermato quanto già esposto nell'atto introduttivo, circa le
CP_ condotte violente ed aggressive del nei confronti della medesima, anche alla presenza della figlia minore, verosimilmente collegate all'uso di sostanze stupefacenti, dichiarando quanto segue: “Sono arrivata a fare questo ricorso perché voglio tutelare mia figlia. In passato avrei già dovuto farlo, ma per paura del mio ex compagno, non l'ho fatto, perché lui è aggressivo. Aggressivo nel senso che mi minaccia, mani addosso, anche davanti alla bambina, ma mai nei suoi confronti. Nei confronti di
pagina 5 di 9 Per_
, non è mai stato violento, ma scontroso perché, quando gli manca la sostanza, lui si CP_1
agita. Ad esempio, una volta eravamo al mare con la bimba, e lui se ne è andato con la scusa che doveva vedere degli amici;
per tutta la giornata non è stato rintracciabile. È tornato a mezzanotte in brutte condizioni, e lì ho preso anche dei colpi. Il vicino ha chiamato i Carabinieri, e quando sono arrivati lui ha detto che ero io gelosa, che non lo facevo uscire. In quell'occasione le forze dell'ordine mi hanno chiesto se avessi subito aggressioni, ma io non ho avuto il coraggio di raccontare le cose
Per_ come stavano. Penso che sia rimasta traumatizzata da questi episodi perché, quando sente alzare la voce, ad esempio, si tappa le orecchie (…)”.
D'altra parte, non si può non dare rilievo anche alla condotta processuale del resistente che, decidendo di rimanere contumace, ha dimostrato di non avere alcun interesse ad allegare elementi utili a permettere di ritenere verosimile una diversa situazione di fatto, rispetto a quella emersa dalle allegazioni della ricorrente, palesando così una totale indifferenza per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale.
Si ritiene, dunque, sussistente una condizione di manifesta inidoneità educativa, tale da concretizzare quel pregiudizio che, secondo quanto previsto dall'art. 337 quater c.c., e dalla giurisprudenza richiamata, può giustificare la deroga al regime dell'affidamento condiviso, e l'affidamento monogenitoriale in favore della ricorrente.
Pertanto, il Collegio ritiene doversi disporre l'affidamento super esclusivo della figlia minore delle parti, , alla madre, con collocazione presso la residenza della Alla madre, dunque, Per_1 Pt_1
spetterà la facoltà di effettuare, in via esclusiva, le scelte anche di maggiore interesse relative ad ogni aspetto della vita della figlia (salute, scolastiche, ludiche, sportive, richiesta di passaporto e documenti validi per l'espatrio etc.…), atteso che il persistente disinteresse del padre, e la sua mancata collaborazione nell'adozione delle più importanti decisioni inerenti alla vita di , potrebbero Per_1
gravemente compromettere la sua crescita, e la sua serenità.
Sulle modalità di visita del genitore non collocatario
Vista la protratta assenza del padre dalla vita della figlia, e la tenera età di che, come dichiarato Per_1
CP_ dalla ricorrente, oltre a non domandare più nulla del , tende a confondere la sua figura con quella
Per_ di un nonno ( adesso non chiede più del padre, anzi, individua la figura di suo padre come mio padre, quindi suo nonno. Non si vedono da circa un anno e mezzo”), e considerato anche quanto CP_ dichiarato dalla in ordine alle abitudini di vita del , si ritiene doversi conferire incarico ai Pt_1
pagina 6 di 9 Servizi Sociali del Comune di Olbia, affinché attivino, in favore del nucleo familiare di riferimento, tutti gli interventi ritenuti necessari di supporto psicologico e sostegno alla genitorialità, e predispongano un calendario di incontri protetti e monitorati padre/figlia, che tenga conto, in primo luogo, della volontà e delle abitudini di vita ed esigenze della figlia minore delle parti.
Si ritiene doversi disporre che gli incontri potranno, e dovranno avvenire solo previa valutazione psicologica e sociale del resistente da parte del Servizio Sociale incaricato, che verificherà l'utilità e l'opportunità degli incontri protetti nel contesto della crescita emotiva della minore, escludendone possibili interferenze negative.
Sul contributo al mantenimento nei confronti della figlia minore
Quanto al contributo per il mantenimento di , da stabilirsi a carico del padre, va tenuto conto, da Per_1
un lato, della precaria situazione economica della ricorrente, attualmente disoccupata e, dall'altro, dal
CP_ fatto che è emerso che il svolge attività lavorativa a tempo indeterminato presso la Bibite Laconi
S.r.l., che gli consente di percepire entrate fisse mensili pari ad almeno € 1.500,00.
Occorre tenere conto altresì dei tempi di permanenza della minore esclusivamente presso la madre, che dovrà soddisfare tutte le esigenze correlate alla crescita di . Per_1
Si ritiene, pertanto, congruo l'importo richiesto dalla ricorrente, nella contumacia del convenuto, e doversi disporre un contributo mensile di € 400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, CP_ importo che il verserà alla entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, mediante bonifico Pt_1 sull'IBAN indicato dalla ricorrente, oltre al 50% delle spese straordinarie, come disciplinate dalle
Linee Guida del CNF del 29 novembre 2017.
Parte ricorrente, quale genitore affidatario (super) esclusivo, nonché collocatario della prole minore, percepirà altresì l'assegno unico ed universale INPS, nella misura del 100%.
Sulle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo, secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento, esclusa la fase istruttoria, in quanto non celebrata.
pagina 7 di 9 Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: indeterminabile - complessità bassa
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 851,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 602,00
Fase decisionale, valore minimo: € 1.453,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 2.906,00
Vista la documentazione acclarante l'ammissione della ricorrente, in via anticipata e provvisoria, al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, occorre disporre che il predetto pagamento venga eseguito dal resistente in favore dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
DISPONE l'affidamento super esclusivo di alla madre, con Per_1 Parte_1
collocazione presso la residenza della medesima;
INCARICA i Servizi Sociali del Comune di Olbia, affinché attivino, in favore del nucleo familiare di riferimento, tutti gli interventi ritenuti necessari di supporto psicologico e sostegno alla genitorialità, e predispongano un calendario di incontri padre/figlia da svolgere in forma protetta e monitorata, secondo quanto indicato in parte motiva, e solo previa valutazione psicologica e sociale del resistente, e verifica circa l'utilità dei medesimi nel contesto della crescita emotiva di , con esclusione di Per_1
possibili interferenze negative;
DISPONE che versi, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al CP_1
mantenimento in favore della figlia minore, l'importo di € 400,00 mensili, somma rivalutabile pagina 8 di 9 annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, disciplinate secondo le
Linee Guida del CNF del 29 novembre 2017. percepirà altresì l'assegno unico ed Parte_1
universale INPS, nella misura del 100%;
CONDANNA al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 2.906,00 per CP_1
compensi, oltre esborsi documentati, oltre IVA, c.p.a. e 15% per spese generali;
DISPONE il predetto pagamento sia eseguito in favore dello Stato.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 16 aprile 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
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