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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 27/11/2025, n. 1787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1787 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
Seconda Sezione Civile
Proc. n. 2074 /2025 RG
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, composto dai Sigg. Magistrati: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Giusi Ianni giudice rel. dott.ssa Ermanna Grossi giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2074 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
(c.f. ), difesa e rappresentata, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Francesco Tancredi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Pietrafitta (CS), alla via Zumbini prima traversa, n. 49
- RICORRENTE -
E
(c.f. ), rappresentato e difesa, giusta Controparte_1 C.F._2 procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Salvatore Gialdino ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Cosenza, in viale
Sergio Cosmai n.29/A
- RESISTENTE -
NONCHÈ
P.M. presso la Procura della Repubblica in sede.
- INTERVENIENTE NECESSARIO -
2
OGGETTO: separazione personale tra i coniugi.
CONCLUSIONI
All'udienza del 10.11.2025 dinanzi al relatore, i difensori delle parti chiedevano pronunciarsi la separazione personale alle condizioni oggetto dell'accordo intervenuto tra i coniugi su proposta conciliativa del giudice. Il PM, ricevuti gli atti, nulla opponeva all'accoglimento della domanda.
PREMESSO IN FATTO
Il presente procedimento nasce dal ricorso proposto da la quale, Parte_1 premesso di aver contratto matrimonio con in data 21.06.2008 e Controparte_1 premesso, altresì, che dall'unione coniugale erano nate tre figlie, (nata a Per_1
Cosenza il 28.06.2010), (nata a [...] il [...]) e (nata a Per_2 Per_3
Cosenza il 02.03.2017), chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi sul presupposto del determinarsi di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza, rilevante ex art. 151 c.c. Sotto il profilo delle statuizioni accessorie alla pronuncia sullo status, la ricorrente chiedeva: disporsi l'affido condiviso delle figlie minori, con collocamento prevalente presso di sé e assegnazione della casa coniugale in proprio favore;
porsi a carico del resistente un assegno a titolo di concorso al mantenimento ordinario delle minori pari a euro
1.000,00 mensili nonché un concorso alle spese straordinarie nella misura del 50%; disporsi la percezione integrale dell'assegno unico da parte della ricorrente;
disciplinarsi il diritto di visita del genitore non collocatario nei confronti delle figlie minori secondo le modalità indicate in ricorso.
Si costituiva , non opponendosi alla pronuncia di separazione Controparte_1 personale e aderendo alle conclusioni rassegnate dalla ricorrente in ordine ad affido, collocamento e diritto di visita delle figlie minori. Il resistente prestava, altresì, il consenso alla percezione integrale dell'assegno unico da parte della ma Parte_1 chiedeva fissarsi in euro 450,00 la misura del proprio obbligo contributivo in relazione al mantenimento ordinario di e Per_1 Per_2 Per_3
All'udienza del 10.11.2025 dinanzi al relatore, le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e aderivano alla proposta conciliativa formulata dal giudice in punto di statuizioni accessorie, chiedendone il recepimento per mezzo dei rispettivi difensori. Adottati, quindi, provvedimenti temporanei e urgenti conformi all'intesa raggiunta, la causa era rimessa al collegio per la decisione.
3
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla domanda di separazione personale.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale dei coniugi, proposta da
[...]
e alla quale ha aderito anche , va senza dubbio Parte_1 Controparte_1 accolta, in quanto le deduzioni contenute nei rispettivi scritti difensivi e le dichiarazioni rese all'udienza dinanzi al relatore dimostrano che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta obiettivamente intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
2. Sulle statuizioni accessorie alla domanda sullo status.
In punto di statuizioni accessorie, le parti aderivano alla proposta conciliativa loro sottoposta dal giudice, della quale i difensori domandavano il recepimento alle seguenti condizioni:
1) Affido condiviso delle figlie minori, e con Per_1 Per_2 Per_3 collocamento prevalente presso la madre;
2) Diritto di visita del genitore non collocatario rimesso a liberi accordi tra i genitori;
3) Obbligo del padre di contribuire al mantenimento ordinario delle figlie minori mediante versamento all'altro genitore della somma mensile di euro
550,00 (euro 183,33 in favore di ciascuna minore), oltre rivalutazione monetaria annuale come per legge nonché alle spese straordinarie nella misura del 60% e consenso alla percezione integrale dell'assegno unico da parte della ricorrente.
L'accordo raggiunto tra le parti può certamente essere recepito dal Tribunale in quanto corrispondente all'interesse delle figlie minori, e Per_1 Per_2 Per_3 delle quali è previsto l'affido condiviso in conformità al modello legale, con ampio diritto di visita in favore del genitore non collocatario e regolamentazione dei diritti e degli obblighi, anche economici, di quest'ultimo, secondo le esigenze prevedibili delle minori e le possibilità economiche dei genitori.
3. Sulle spese e competenze di lite.
Gli interessi sottesi alla domanda e l'accordo raggiunto tra i coniugi in corso di causa legittimano l'integrale compensazione tra le parti delle spese e competenze di lite.
P.Q.M.
4
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione giudiziale proposta da nei confronti di Parte_1
, sentito il giudice relatore, ogni contraria istanza, eccezione e Controparte_1 deduzione disattese, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale tra i coniugi alle condizioni dagli stessi concordate e per l'effetto:
a) dispone l'affido condiviso delle figlie minori, e con Per_1 Per_2 Per_3 collocamento prevalente delle stesse presso la madre;
b) stabilisce un libero diritto di visita del padre, genitore non collocatario, da esercitarsi nei confronti delle figlie minori secondo modalità concordate con l'altro genitore;
c) pone a carico di un assegno a titolo di mantenimento Controparte_1 ordinario delle figlie minori pari a euro 550,00 mensili oltre rivalutazione monetaria annuale come per legge nonché il 60% delle spese straordinarie;
d) attribuisce a il diritto alla percezione integrale Parte_1 dell'assegno unico;
2. Dichiara cessata la materia del contendere sulle restanti domande;
3. Dispone che, a cura dell'ufficiale di stato civile competente, l'odierna sentenza sia annotata nell'atto di matrimonio dei coniugi, ai sensi dell'art. 69, comma I, lett. d, DPR 3 novembre 2000, n. 396;
4. Dichiara compensate tra le parti le spese e competenze di lite;
5. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 26.11.2025
Il giudice est. Il Presidente dott.ssa Giusi Ianni dott. Andrea Palma