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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXII, sentenza 27/02/2026, n. 3006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 3006 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3006/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI RUBERTO RAFFAELE, Presidente e Relatore
CAVALLUZZO GIUSEPPE, Giudice
TRISCARI GIANCARLO, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4452/2022 depositato il 19/04/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501R300426 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501R300426 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501R300426 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501R300426 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501R300426 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate notificava al contribuente in epigrafe l'avviso di accertamento n. TK501R300426/2021 per l'esercizio 2016, con il quale recuperava a tassazione ai fini Irpef e relative addizionali, Iva, Irap, Iva, contributi Inps, sanzioni e interessi, il maggior reddito accertato con metodo analitico-induttivo basato sulla differenza tra ricavi e costi comunicati rispettivamente dai clienti e dai fornitori con lo strumento “spesometro”; tale metodo era stato attivato a seguito di mancata produzione di documentazione e giustificazioni richieste con invito ex art. 32 DPR 600/73 notificato il 2 febbraio 2021, successivo invito ex art.
5-ter Dlgs n. 218/97 notificato il 29/04/2021, ed ulteriore invito al consulente di parte notificato il 20/08/2021, tutti esitati negativamente.
Il Contribuente presentava ricorso con il quale impugnava il predetto atto lamentando violazioni in diritto e in fatto
Il Collegio esprime i
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato ed è rigettato.
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24
e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n.
24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
La prima eccezione è priva di fondamento. L'accertamento è stato emesso ai sensi dell'art. 39, c. 2 lett. d) bis e art. 41-bis del dPR 600/73, l'eccezione posta non è dirimente per le circostanze individuate nel corso dell'istruttoria. Infatti, parte ricorrente non ha mai prodotto la documentazione richiesta, nonostante l'Ufficio abbia notificato ben tre convocazioni per addure giustificazioni in merito allo scostamento rilevato tra quanto dichiarato dai clienti del ricorrente (€ 332.207,00) e quanto dichiarato da lui medesimo (€ 10.000,00), sulla base dei dati rilevati sullo strumento “spesometro”. Nonostante le enormi differenze sottoposte all'attenzione di parte, il Ricorrente non ha mai prodotto documentazione idonea a giustificare, almeno in parte, lo scarto tra i ricavi da “spesometro” e i ricavi dichiarati, adducendo imprecisate “cause di forza maggiore.”
Lo specifico metodo di accertamento, che consente l'utilizzo di presunzioni anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, sposta l'onere della prova contraria sul contribuente, che nemmeno qui in giudizio ha dimostrato che non vi fossero i presupposti impositivi.
Dunque, il Ricorrente non ha mai presentato documentazione attinente la propria attività, nonostante le reiterate e formali richieste.
Per quanto attiene quindi la richiesta di considerare i costi indicati in dichiarazione, la Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 25612 del 22 settembre 2021, ha chiarito che, qualora nel bilancio siano contabilizzate fatture da ricevere, ai fini della deduzione dei relativi costi, occorre che il contribuente sia in grado di esibire fatture o documenti equipollenti, che siano idonei, per forma e contenuto, a dimostrare il requisito dell'inerenza, sotto il profilo della connessione con l'attività di impresa. Per quanto riguarda poi gli obblighi ai fini del riconoscimento della detrazione Iva, si rammenta quanto disposto dall'art. 25 del dPR n. 633/72, rubricato Registrazione degli acquisti: “Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17, anteriormente alla liquidazione periodica nella quale e' esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.” Pertanto, in caso di violazione di tale obbligo, ovvero in caso di omessa produzione di documentazione, l'Ufficio è legittimato a disconoscere la detrazione Iva risultante dalla dichiarazione dei redditi.
Di talché, assorbiti altri motivi di causa, il ricorso è rigettato. Segue la soccombenza delle spese di lite come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la Parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 2500, oltre oneri accessori di legge se dovuti.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI RUBERTO RAFFAELE, Presidente e Relatore
CAVALLUZZO GIUSEPPE, Giudice
TRISCARI GIANCARLO, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4452/2022 depositato il 19/04/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501R300426 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501R300426 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501R300426 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501R300426 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501R300426 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate notificava al contribuente in epigrafe l'avviso di accertamento n. TK501R300426/2021 per l'esercizio 2016, con il quale recuperava a tassazione ai fini Irpef e relative addizionali, Iva, Irap, Iva, contributi Inps, sanzioni e interessi, il maggior reddito accertato con metodo analitico-induttivo basato sulla differenza tra ricavi e costi comunicati rispettivamente dai clienti e dai fornitori con lo strumento “spesometro”; tale metodo era stato attivato a seguito di mancata produzione di documentazione e giustificazioni richieste con invito ex art. 32 DPR 600/73 notificato il 2 febbraio 2021, successivo invito ex art.
5-ter Dlgs n. 218/97 notificato il 29/04/2021, ed ulteriore invito al consulente di parte notificato il 20/08/2021, tutti esitati negativamente.
Il Contribuente presentava ricorso con il quale impugnava il predetto atto lamentando violazioni in diritto e in fatto
Il Collegio esprime i
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato ed è rigettato.
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24
e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n.
24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
La prima eccezione è priva di fondamento. L'accertamento è stato emesso ai sensi dell'art. 39, c. 2 lett. d) bis e art. 41-bis del dPR 600/73, l'eccezione posta non è dirimente per le circostanze individuate nel corso dell'istruttoria. Infatti, parte ricorrente non ha mai prodotto la documentazione richiesta, nonostante l'Ufficio abbia notificato ben tre convocazioni per addure giustificazioni in merito allo scostamento rilevato tra quanto dichiarato dai clienti del ricorrente (€ 332.207,00) e quanto dichiarato da lui medesimo (€ 10.000,00), sulla base dei dati rilevati sullo strumento “spesometro”. Nonostante le enormi differenze sottoposte all'attenzione di parte, il Ricorrente non ha mai prodotto documentazione idonea a giustificare, almeno in parte, lo scarto tra i ricavi da “spesometro” e i ricavi dichiarati, adducendo imprecisate “cause di forza maggiore.”
Lo specifico metodo di accertamento, che consente l'utilizzo di presunzioni anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, sposta l'onere della prova contraria sul contribuente, che nemmeno qui in giudizio ha dimostrato che non vi fossero i presupposti impositivi.
Dunque, il Ricorrente non ha mai presentato documentazione attinente la propria attività, nonostante le reiterate e formali richieste.
Per quanto attiene quindi la richiesta di considerare i costi indicati in dichiarazione, la Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 25612 del 22 settembre 2021, ha chiarito che, qualora nel bilancio siano contabilizzate fatture da ricevere, ai fini della deduzione dei relativi costi, occorre che il contribuente sia in grado di esibire fatture o documenti equipollenti, che siano idonei, per forma e contenuto, a dimostrare il requisito dell'inerenza, sotto il profilo della connessione con l'attività di impresa. Per quanto riguarda poi gli obblighi ai fini del riconoscimento della detrazione Iva, si rammenta quanto disposto dall'art. 25 del dPR n. 633/72, rubricato Registrazione degli acquisti: “Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17, anteriormente alla liquidazione periodica nella quale e' esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.” Pertanto, in caso di violazione di tale obbligo, ovvero in caso di omessa produzione di documentazione, l'Ufficio è legittimato a disconoscere la detrazione Iva risultante dalla dichiarazione dei redditi.
Di talché, assorbiti altri motivi di causa, il ricorso è rigettato. Segue la soccombenza delle spese di lite come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la Parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 2500, oltre oneri accessori di legge se dovuti.