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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 16/05/2025, n. 1364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1364 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Domenico Condello, rilevato che l'udienza del 15/05/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.;
pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n. 3295/2024 R.G. vertente
TRA
nata a [...] il [...] , Cod. Parte_1
Fisc. ( , rapp.ta e difesa dall'avv. Francesco Micali cod. Fisc. C.F._1
( ), fax n. 090.6514180, ed C.F._2 Email_1 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Messina via XXVII
Luglio, 35 is. 195, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonello Monoriti (c.f. , dell'Avvocatura C.F._3 dell'Istituto, giusta procura generale alle liti rilasciata per atto a ministero del notaio
23 gennaio 2023, rep. 37590, racc. 7131, elettivamente Persona_1
domiciliato, ai fini del presente giudizio, in Messina, presso l'Ufficio dell'Avvocatura INPS, Via V. Emanuele n. 100.
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., iscritto al n.
2041/2023 RG del 14.04.2023 , la ricorrente presentava in data 02\11\2022 alla competente Commissione Medica, regolare domanda al fine di essere sottoposta ad accertamento sanitario ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993 n° 537
e successive modificazioni e del correlato regolamento, per il riconoscimento e/o l'aggravamento del grado di invalidità quale invalido civile nella misura pari al
75%( assegno di invalidità civile) ai sensi e per gli effetti delle leggi 30 marzo 1971
n° 118 e 11 febbraio 1980 n°18 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di ottenere i benefici economici spettanti in relazione alla percentuale di invalidità
o alla minorazione riconosciuta relativa allo assegno di invalidità civile;
Concludeva, chiedendo, di nominare un consulente tecnico d'ufficio al fine di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere con la domanda di invalidità civile nella misura pari o superiore al 74% e, conseguentemente, dell'assegno di invalidità civile, formulata in atti e,o di accertare il grado dello stato invalidante del ricorrente ai sensi e per gli effetti della legge 30 marzo 1971 n° 118 e successive modificazioni ed integrazioni, a far data dalla domanda amministrativa o diversa accertanda con tutte conseguenti statuizioni e provvedimenti di cui agli artt. 445 bis e 696 bis c.p.c.
CP_ Per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, alle spese e dei compensi della procedura, oltre IVA e CPA e spese generali e loro distrazione in favore del procuratore anticipatario il quale dichiarava di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi;
Che il ctu nominato nel predetto giudizio, dott. con perizia Persona_2
comunicata in data 17\04\2024 riconosceva parte ricorrente invalido nella misura del 75% con decorrenza gennaio 2023.
Dopo aver depositato dichiarazione di dissenso in data 16.05.2024, con ricorso depositato in data 14.06.2024 eccepiva in questa sede che se da un lato il giudizio diagnostico valutativo espresso dal consulente è condivisibile, lo stesso dall'atro
2 lato è erroneo in ordine alla individuazione della esatta decorrenza del quadro patologico in capo alla odierna esponente, per come dedotto ed allegato.
Ed invero di tutte la patologie così come refertate dal c.t.u. nei seguenti termini: “ cardiopatia ipertensiva ii° classe nyha, spondilodiscoartrosi cervico dorso lombare con ernie discali multiple, cervicobrachialgia e lombosciatalgia bilaterale, gonoartrosi bilaterale, con dolori diffusi,psoriasi volgare, disturbo depressivo ricorrente grave con disturbo dell'adattamento, scarsa attitudine allo sforzo, deficit deambulatori” vi sono irrefutabili riscontri clinico strumentali di pubbliche strutture in atti, scotomizzati dallo stesso ausiliare , che risalgono al 2021 e 2022, sicché il quadro probatorio che ne è emerge è documentalmente incontrovertibile e risalente addirittura ad epoca precedente la presentazione della domanda amministrativa ( 02\11\2022), pertanto è arbitrario e contrario alla scienza medica la conclusione del c.t.u. di fissare la decorrenza del quadro patologico invalidante al mese di gennaio 2023.
Concludeva, previo rinnovo della Ctu, chiedendo in accoglimento del presente ricorso accertare che lo stato patologico della sig. è tale da Parte_1
integrare i presupposti sanitari di invalidità civile ai sensi e per gli effetti della legge
30 marzo 1971 n° 118 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine del riconoscimento dei benefici ivi previsti in relazione alla percentuale di invalidità o alle minorazioni refertate , status di invalido civile nella misura del 75%( assegno di invalidità civile) sin dalla sin dalla data della presentazione della domanda amministrativa.
Per l'effetto, riconoscere la provvidenza richiesta con decorrenza dalla domanda amministrativa o in subordine diversa accertanda, con vittoria delle spese e compensi di difesa , con distrazione in favore del procuratore anticipatario .
CP_ L' si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 16.08.2024, chiedendo di dichiarare la nullità, inammissibilità della domanda per carenza di motivi ovvero per carenza del requisito sanitario e dichiarare che il ricorrente non si trova nelle condizioni sanitarie per avere diritto alla pretesa dedotta in giudizio.
3 Con condanna alle spese e competenze di questo giudizio o la loro compensazione per ogni ipotesi di soccombenza parziale premesse le conclusioni di cui al ricorso in quanto palesemente inammissibili.
Veniva disposta la rinnovazione della consulenza tecnica.
Disposta, dunque, la rinnovazione della Ctu veniva nominato il Dott. Per_3
.
[...]
In data odierna , ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., in esito al deposito telematico di note a trattazione scritta, la causa viene decisa.
La domanda attorea è fondata e va pertanto accolta.
Le risultanze della consulenza espletata nel presente giudizio di merito non lasciano dubbi sulla sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa (02.11.2022).
Ed invero, il c.t.u., con indagine accurata e completa, ha accertato ha affermato: ”
Per quanto riguarda la decorrenza è evidente che debba essere individuata sin dalla data di presentazione di domanda amministrativa (02.11.2022) così come viene dimostrato dai Certificati dermatologici emessi dal Centro Neurolesi che già in data 08.04.2021 e 21.08.2021 ponevano diagnosi di Psoriasi e che la IG.ra
è affetta da “Psoriasi con complicanze poliartrosiche ad Parte_1
apprezzabile espressività sintomatologica. Cardiopatia ipertensiva con insufficienza mitralica II grado NYHA”. E' da valutare Invalida Civile al 75%.;
Per i motivi detti la decorrenza dello stato invalidante nella misura indicata deve farsi risalire alla data di presentazione di domanda amministrativa (02.11.2022).
Tali conclusioni, rimaste indenni da censure specifiche, risultano sorrette da congrua motivazione e sono basate su considerazioni medico-legali che appaiono immuni da vizi logici e giuridici.
Sulla base delle considerazioni che precedono, va pertanto riconosciuto che la IG.
possiede il requisito sanitario utile al conseguimento Parte_1 dell'assegno mensile di invalidità (75%) sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa (02.11.2022).
4 Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in favore della ricorrente come da dispositivo ex D.M. n.55/2014 e D.M. n. 37/2018, tenuto conto della natura e del valore della controversia e dello svolgimento di attività istruttoria ed applicando i minimi tariffari considerate la semplicità delle questioni affrontate e la durata del giudizio, di esse va concessa la chiesta distrazione ai sensi dell'art.93
c.p.c. in favore del difensore antistatario Avv. Francesco Micali, sussistendo le dichiarazioni di rito.
Gli esborsi relativi alle c.t.u., liquidati con separati decreti, si pongono in via
CP_ definitiva a carico dell'
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1
ricorso depositato in data 14.06.2024 e con ricorso ex art.445bis c.p.c. depositato CP_ in data 14.04.2023, nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, vista le note scritte depositate dalla parte ricorrente, e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede: in accoglimento delle domande, dichiara che Parte_1
possiede il requisito sanitario utile al conseguimento dell'assegno mensile di invalidità (75%) sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa
(02.11.2022) ; CP_
- condanna l' alla rifusione delle spese giudiziali, che liquida in euro
1.168,50 per compensi professionali relativi alla fase sommaria oltre i.v.a.,
c.p.a. e rimborso spese generali;
ed in euro 2.695,50 per compensi professionali relativi al presente giudizio di merito, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, tutte da distrarre ex art.93 c.p.c. all'Avvocato anticipatario Francesco Micali;
CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alle consulenze tecniche, liquidati con separati decreti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di Sua competenza.
Messina,16/05 / 2025
Il Giudice del Lavoro
5 Dott Domenico Condello
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