Sentenza 16 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 16/02/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 7405/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente est.
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. nata a [...], il Parte_1 C.F._1
28/09/1978, residente in [...]15/2 16121 GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. PERDOMI LUCA
(C.F. , che la rappresenta e difende, come da procura in C.F._2
atti unitamente e disgiuntamente, all'Avv. CAMILLA BADANO (c.f.
; giusta procura in atti;
C.F._3
e
C.F. , nato a Controparte_1 C.F._4
MORTARA (PV), il 17/07/1971, residente in [...]9 27029
VIGEVANO ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. SCANAROTTI MASCIA (C.F. ), che lo C.F._5
rappresenta e difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate in sede di ricorso introduttivo ed hanno rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in ROCCA SUSELLA il 29/07/2006 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione omologato in data 27.10.2017 dal Tribunale Civile di Pavia e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della
Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in ROCCA
SUSELLA il 29/07/2006 dai Signori e Parte_1 [...]
[...]
Parte_2
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione,
2 regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“1. L'affidamento della figlia resterà nella forma dell'affidamento Per_1
condiviso con collocazione prevalente materna presso l'immobile di Genova,
Salita del Prione 15/2: il padre della minore, salvo diversi e migliori accordi tra le parti, avrà il diritto di tenere con sé la figlia tutti i fine settimana dal venerdì sera (indicativamente alle ore 18/18,30), allorché il signor andrà a CP_1
prendere la stessa alla stazione ferroviaria di Pavia o Mortara sino alla domenica sera quando il padre riaccompagnerà la minore presso una delle suindicate stazioni la domenica (indicativamente intorno alle ore 18,00).
2. Durante il periodo delle vacanze estive della minore, le parti concordano che il mese di Luglio sia interamente di competenza della madre ed il mese di
Agosto sia interamente di competenza del padre della minore. Durante le festività natalizie, le parti concordano che il giorno della Vigilia di Natale e di
Natale siano trascorsi con la figlia ad anni alterni e che il restante periodo (dal
26/12 al rientro a scuola) venga regolato secondo le determinazioni e volontà espresse di volta in volta dalla ragazza. Con riferimento alle festività pasquali il padre della minore avrà diritto a trascorrere dette festività con la minore.
3. Il signor verserà alla signora a titolo di contributo per il CP_1 Pt_1 mantenimento della minore l'importo mensile di Euro 400,00 soggetto a rivalutazione annuale ISTAT, da erogare mediante bonifico entro il giorno 5 di ciascun mese. Le spese straordinarie per la prole sono suddivise al 50%, facendoriferimento al Verbale della Sezione Famiglia datato 15/9/2016 e ss. mm. in uso al Tribunale di Genova.
4. L'importo dell'assegno unico universale (e/o istituti affini eventualmente sostitutivi di tale emolumento) continuerà ad essere percepito interamente dalla signora Pt_1
5. Le parti professano la propria autosufficienza economica, dichiarando dirinunciare alla richiesta di qualsivoglia contributo personale a titolo di assegno per l'ex coniuge a valere nei reciproci rapporti.
6. Le parti si scambiano sin d'ora il reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto per l'estero anche della minore.
3 7. Le parti dichiarano di prestare fin da ora acquiescenza alla emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2006, Numero 16, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 14.2.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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