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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 15/12/2025, n. 1207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1207 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3745/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
N. 3745/2024 V.G.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 3745/2024 V.G. promossa con ricorso congiunto da
(C.F. Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
Entrambi con il patrocinio dell'avv. Silvia Zamengo con l'intervento del Pubblio Ministero in sede in punto: scioglimento del matrimonio
All'udienza del 02.12.2025, celebrata mediante scambio di note scritte in sostituzione di udienza ex art. 473bis. 51 c.p.c., il Tribunale si è riservato la decisione sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente: “come da ricorso e confermate con note di trattazione scritta”; per il P.M. intervenuto: “voglia il Tribunale accogliere il ricorso”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premesso che il Tribunale con sentenza emessa in data 07.05.2025 (n. 461/2025 -RGN
3745/2025 VG) ha pronunciato sentenza di separazione personale tra le parti e rimesso sul ruolo la causa per la pronunzia della sentenza di scioglimento del matrimonio come da domanda contestualmente proposta;
pagina 1 di 3 che i ricorrenti esponevano che, dopo aver contratto matrimonio in data 21.02.2014 - dal quale non sono nati figli - era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
che tanto premesso, proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge - domanda diretta allo scioglimento del matrimonio, indicando le condizioni di seguito riportate e chiedendone concordemente l'accoglimento nell'udienza fissata mediante trattazione scritta.
CONDIZIONI
“-pronunciarsi sentenza di scioglimento del matrimonio mandando alla cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello stato Civile del Comune di Mirano (VE) del matrimonio contratto tra e in data 21.02.2014 in Playa (CUBA) atto Parte_1 Parte_2 trascritto al Comune di Mirano (VE) atto n°13 parte II serie C anno 2014,
-confermare tutte le condizioni rassegnate nella separazione omologata in data 22.04.2025 dal
Tribunale di Venezia con sentenza n° 461/2025 e che si intendono qui integralmente trascritte.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. I e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e come modificato dall'art. 27, co.1, lett. a) del D.L.vo n. 149 del 2022, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente per il tempo previsto dalla norma di legge sopra indicata.
Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Il Collegio ratifica la regolamentazione dei reciproci interessi secondo le condizioni sopra riportate.
PER QUESTI MOTIVI
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da Controparte_1 in data 21.02.2014 a Playa (Cuba), trascritto nel registro degli atti di matrimonio alla
[...] parte II, Serie C, n. 13, anno 2014 del Comune di Mirano (VE);
- ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
- ratifica la regolamentazione dei reciproci interessi secondo le condizioni sopra riportate;
- spese compensate.
pagina 2 di 3 Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 4.12.2025
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Federica Benvenuti dott.ssa Tania Vettore
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
N. 3745/2024 V.G.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 3745/2024 V.G. promossa con ricorso congiunto da
(C.F. Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
Entrambi con il patrocinio dell'avv. Silvia Zamengo con l'intervento del Pubblio Ministero in sede in punto: scioglimento del matrimonio
All'udienza del 02.12.2025, celebrata mediante scambio di note scritte in sostituzione di udienza ex art. 473bis. 51 c.p.c., il Tribunale si è riservato la decisione sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente: “come da ricorso e confermate con note di trattazione scritta”; per il P.M. intervenuto: “voglia il Tribunale accogliere il ricorso”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premesso che il Tribunale con sentenza emessa in data 07.05.2025 (n. 461/2025 -RGN
3745/2025 VG) ha pronunciato sentenza di separazione personale tra le parti e rimesso sul ruolo la causa per la pronunzia della sentenza di scioglimento del matrimonio come da domanda contestualmente proposta;
pagina 1 di 3 che i ricorrenti esponevano che, dopo aver contratto matrimonio in data 21.02.2014 - dal quale non sono nati figli - era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
che tanto premesso, proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge - domanda diretta allo scioglimento del matrimonio, indicando le condizioni di seguito riportate e chiedendone concordemente l'accoglimento nell'udienza fissata mediante trattazione scritta.
CONDIZIONI
“-pronunciarsi sentenza di scioglimento del matrimonio mandando alla cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello stato Civile del Comune di Mirano (VE) del matrimonio contratto tra e in data 21.02.2014 in Playa (CUBA) atto Parte_1 Parte_2 trascritto al Comune di Mirano (VE) atto n°13 parte II serie C anno 2014,
-confermare tutte le condizioni rassegnate nella separazione omologata in data 22.04.2025 dal
Tribunale di Venezia con sentenza n° 461/2025 e che si intendono qui integralmente trascritte.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. I e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e come modificato dall'art. 27, co.1, lett. a) del D.L.vo n. 149 del 2022, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente per il tempo previsto dalla norma di legge sopra indicata.
Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Il Collegio ratifica la regolamentazione dei reciproci interessi secondo le condizioni sopra riportate.
PER QUESTI MOTIVI
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da Controparte_1 in data 21.02.2014 a Playa (Cuba), trascritto nel registro degli atti di matrimonio alla
[...] parte II, Serie C, n. 13, anno 2014 del Comune di Mirano (VE);
- ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
- ratifica la regolamentazione dei reciproci interessi secondo le condizioni sopra riportate;
- spese compensate.
pagina 2 di 3 Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 4.12.2025
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Federica Benvenuti dott.ssa Tania Vettore
pagina 3 di 3