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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/11/2025, n. 10264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10264 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
1
N.R.G.A.C. 9851/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9851 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] – C.F. Parte_1
) rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, CodiceFiscale_1 dall'avv. ROSA CAPUOZZO presso la quale elettivamente domicilia in Quarto
(NA) alla Via Masullo n.3/A
RICORRENTE
CONTRO
(nato a [...] il [...] – C.F. CP_1
) rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa C.F._2 di costituzione, dall'avv. MARIA SCOTTO DI LUZIO presso la quale elettivamente domicilia in Bacoli (NA) alla Via Bellavista n.170
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza del
18/09/2025
1 2
Il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio regolamentando i rapporti delle parti con la figlia minore confermando la disciplina in atto.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.04.2022 , premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio con in Bacoli (NA) il 29.01.2005, CP_1 che dalla loro unione erano nati due figli: (20.04.2005) e CP_2 Per_1
(11.11.2015) rappresentava di essersi separata consensualmente dal marito in forza di decreto di omologa reso dal Tribunale di Napoli in data 12.01.2021 e che da quando le parti furono autorizzate dal Presidente dell'intestato Tribunale a vivere separatamente (11.12.2020) la comunione materiale e spirituale tra loro non si era più ricostituita. Tutto quanto sopra premesso, la ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e “confermare:- i provvedimenti assunti in sede di separazione consensuale relativamente alla casa coniugale, all'affidamento dei figli minori, con Decreto n. 360/2021 del 12.1.2021 che omologava la separazione consensuale dei coniugi;
disporre: - nei confronti del Sig. CP_1
a) Il rispetto delle condizioni di mantenimento, ossia di provvedere al versamento per intero della somma stabilita in sede di separazione nonostante talvolta, il minore, , decida di permanere nei pressi della sua abitazione oltre Persona_2
i tempi dell'accordo di separazione, anche per motivi scolastici;
b) Il rispetto delle condizioni di affidamento condiviso dei figli minori e pertanto, di escludere e concludere qualsiasi condotta ostativa al rapporto genitoriale dei minori con la madre al solo scopo di minare il diritto al mantenimento percepito dalla Sig.
; Parte_1 determinare: a.- nella somma di € 100,00 l'assegno divorzile che verserà alla signora mensilmente quale contributo al suo mantenimento, e Parte_1 nella somma di € 600,00 il contributo mensile al mantenimento di entrambi i figli,
e oltre al rimborso per la quota del 50% delle Persona_2 Persona_3 straordinarie necessarie, scolastiche e sanitarie non mutuabili, sostenute nell'interesse della prole, previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali.
b.- con vittoria di spese documentate ed onorari di lite determinati ai sensi del D.M.
n.55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% (art. 2 D.M.
55/14), c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende”.
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si costituiva non opponendosi alla domanda di divorzio CP_1 formulata dalla ricorrente ma evidenziando che il figlio, da circa quattro anni, viveva presso di lui dal momento che frequentava il Liceo Scientifico a Bacoli e solo una volta a settimana incontrava - malvolentieri - la madre.
Chiedeva pertanto :Disporre l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i coniugi che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle capacità dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, i quali avranno rispettivamente: residenza privilegiata presso la residenza del padre, CP_2 anche per espressa volontà del minore che così sarebbe più vicino alla scuola superiore che il ragazzo sta frequentando, e residenza privilegiata presso Per_1 la casa con la madre;
a. ognuno dei genitori avrà lo stesso attivo e pieno ruolo nel provvedere alle esigenze sociali, morali, economiche ed educative dei figli. Già da adesso le parti dispongono che: il padre compatibilmente all'impegno di studio e di svago può tenere la figlia con sé un pomeriggio a settimana, e un fine settimana alternato prelevandola il sabato dopo la scuola e riportandola a casa la domenica sera, previo accordo con il coniuge affidatario, durante le ferie estive la minore potrà trascorrere con il padre fino a 15gg. anche consecutivi, da stabilirsi entro il 30 Luglio di ogni anno;
durante le festività natalizie alternativamente il Natale ovvero il Capodanno ad anni alterni
e durante le festività pasquali ad anni alternati, la Pasqua o la Pasquetta. Sono fatti salvi i diversi accordi tra le parti. La madre compatibilmente all'impegno di studio
e di svago può tenere il figlio con sé un pomeriggio a settimana, e un fine settimana alternato, previo accordo con il coniuge affidatario, durante le ferie estive il minore potrà trascorrere con la madre fino a 15gg. anche consecutivi, da stabilirsi entro il
30 Luglio di ogni anno;
durante le festività natalizie alternativamente il Natale ovvero il Capodanno ad anni alterni e durante le festività pasquali ad anni alternati, la Pasqua o la Pasquetta. Sono fatti salvi i diversi accordi tra le parti, in ogni caso
i genitori favoriranno anche incontri tra fratelli.
b. Entrambi i genitori si adopereranno al fine di consentire ai figli di mantenere i rapporti con le famiglie di origine di ciascuno di essi;
c. Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di concorso nel CP_1 Pt_1 mantenimento della figlia, entro il 10 di ogni mese, la somma mensile di euro 300,00
3 4
rivalutabili secondo gli indici Istat oltre al 50% delle spese straordinarie, previamente concordate, (mediche non mutuabili, scolastiche, per sport, per vacanze.) e la Sig.ra corrisponderà al sig. a titolo di concorso nel Pt_1 CP_1 mantenimento del figlio, entro il 10 di ogni mese, la somma mensile di euro 300,00 rivalutabili secondo gli indici Istat oltre al 50% delle spese straordinarie, previamente concordate, (mediche non mutuabili, scolastiche, per sport, per vacanze.). Chiedeva infine rigettare la domanda volta al conseguimento dell'assegno divorzile.
All'udienza presidenziale del 17.10.2022, il Presidente, sentite le parti, fallito il tentativo di conciliazione a parziale modifica degli accordi di cui alla separazione, poneva a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla la somma di Pt_1
Euro 400,00 di cui 300,00 per il mantenimento della figlia con ella convivente e di
Euro 100,00 per il mantenimento della stessa, oltre le spese straordinarie e oltre rivalutazione ISTAT e poneva a carico della l'obbligo di corrispondere al Pt_1
Caiazzo l'importo di Euro 100,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio primogenito convivente con il padre oltre le spese straordinarie ed oltre rivalutazione
ISTAT .
La causa veniva rimessa innanzi al G.I. per l'espletamento dell'istruttoria.
All'udienza del 14.03.2023 celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui si riportavano ai rispettivi scritti difensivi ed alle conclusioni in essi contenute avanzando richiesta di rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Scardinato il procedimento sul ruolo del sottoscritto relatore per esonero dall'esercizio dell'attività giurisdizionale dell'originario magistrato assegnatario, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con i termini ridotti per il deposito degli scritti conclusionali e previo parere del PM.
La domanda di divorzio è fondata e va accolta.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificato dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente dell'intestato Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. D' altra parte, attese le risultanze degli atti
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di causa, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa dunque ricostituirsi.
Preliminarmente il Collegio osserva che nel corso del giudizio il primogenito,
, ha raggiunto la maggiore età e pertanto la disciplina del regime di affido, CP_2 della collocazione prevalente e dei tempi di permanenza riguarda solo la secondogenita , di cui entrambe le parti hanno chiesto disporre l'affido Per_1 condiviso e dalle risultanze processuali non sono emersi elementi che conducono a derogare a tale regola preferenziale. La collocazione prevalente della minore va disposta presso la madre, come concordemente chiesto dalle parti;
la stessa resterà con il padre due pomeriggi infrasettimanali, che in mancanza di accordo devono individuarsi nei giorni del martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 20:30 e a settimane alterne dalle ore 10:00 del sabato alle ore 20:30 della domenica, nonché almeno 15 giorni nel periodo estivo da concordare entro il 30 maggio di ciascun anno. Durante le festività natalizie e pasquali la minore trascorrerà con ciascun genitore, ad anni alterni il 24 o il 25 dicembre, il 26 dicembre o il 6 gennaio, il 31 dicembre o il 1 gennaio, il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis.
Passando ai provvedimenti di carattere economico, va premesso che in atti manca qualsivoglia documentazione sia di carattere reddituale che di natura medica della ricorrente che alla prima udienza ha dichiarato “Ho avuto una forma grave di leucemia, e sono in cura da quasi due anni;
percepisco una pensione di invalidità, di circa € 400,00 mensili;
dovrò sottopormi a nuovi accertamenti e se, come spero,
l'evoluzione continuerà ad essere positiva, la pensione di invalidità mi verrà tolta.
In passato ho lavorato, come cameriera o come commessa. La malattia attualmente mi impedisce ogni forma di lavoro”. Tali circostanze, riferite in udienza dalla ricorrente, non risultano allegate negli atti introduttivi e per completezza si evidenzia che non trovano alcun riscontro probatorio.
Quanto al resistente, che svolge attività di cuoco sono state prodotte solo alcune certificazioni uniche alquanto risalenti, una del 2022, relativa ai redditi 2021, nella quale è riportato l'importato di € 8.506,00 e un'altra del 2021, relativa ai redditi
2020, nella quale è indicato un reddito di € 7276,66.
Ciò premesso, considerato che in sede di separazione, decreto di omologa del gennaio 2021, le parti concordarono a carico del Caiazzo in favore della un Pt_1 assegno mensile di € 700,00 di cui 300,00 per ciascun figlio all'epoca minore e €
100,00 per la moglie, è evidente che quei redditi dichiarati erano solo una parte dei
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redditi effettivamente dallo stesso percepiti. In tale contesto, in mancanza, si ribadisce di qualsivoglia documentazione reddituale aggiornata e attendibile, atteso il decorso del tempo e le inevitabilmente aumentate esigenze di vita della minore, si ritiene di quantificare in € 500,00 l'assegno a carico di in CP_1 favore di a titolo di contributo nel mantenimento della Parte_1 figlia , oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi alla stregua del Per_1
Protocollo del Tribunale di Napoli del 7/03/2018 ed oltre rivalutazione ISTAT da calcolarsi a decorrere dal mese successivo dell'anno successivo a quello di pubblicazione della presente sentenza.
Quanto al mantenimento del figlio , pacificamente convivente con il padre CP_2
e non economicamente autosufficiente, tenuto conto che entrambi i genitori devono contribuire al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, benchè la ricorrente abbia dichiarato in corso di causa di essere disoccupata, il
Collegio, tenuto conto della presunzione di produzione di reddito in considerazione della capacità lavorativa generica che impone anche al genitore disoccupato di attivarsi per contribuire al mantenimento del figlio con previsione di assegno minimo, ritiene di porre a carico di un assegno di € 200,00 in Parte_1 favore di a tale titolo, oltre rivalutazione ISTAT a decorrere dal mese CP_1 successivo dell'anno successivo a quello di pubblicazione della presente sentenza.
A carico di ciascun genitore va inoltre posto il 50% delle spese straordinarie per il figlio da individuarsi alla stregua del Protocollo del Tribunale di Napoli CP_2 del 7/03/2018 .
Venendo infine alla richiesta di parte ricorrente volta al riconoscimento di un assegno divorzile pari ad Euro 100,00, la stessa non può che essere rigettata in mancanza di qualsivoglia allegazione e prova dei fatti costitutivi della domanda;
del resto non è stata neanche avanzata richiesta di assegnazione dei termini di cui all'art. 183 co.6
c.p.c. per articolare le memorie istruttorie.
Avuto riguardo alla natura e all'esito del giudizio, sussistono i presupposti per dichiarare compensate le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia promossa da contro così provvede: Parte_1 CP_1
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e a Bacoli (NA) il 29.01.2005 (atto n.2 parte II,
[...] CP_1
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s.A reg. Atti Matrimonio anno 2005);
b) affida la figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
c) regolamenta i tempi di permanenza della minore presso il padre come in parte motiva riportato;
d)pone a carico di l'obbligo di versare entro il giorno 5 di ciascun CP_1 mese a l'importo di Euro 500,00 a titolo di contributo nel Parte_1 mantenimento della figlia oltre il 50% delle spese straordinarie da individuarsi Per_1 alla stregua del Protocollo del Tribunale di Napoli del 7.03.2018 ed oltre rivalutazione
ISTAT a decorrere dal mese successivo dell'anno successivo a quello di pubblicazione della presente sentenza;
e) pone a carico di l'obbligo di versare entro il giorno 5 di Parte_1 ciascun mese a l'importo di Euro 200,00 a titolo di contributo al CP_1 mantenimento del figlio oltre il 50% delle spese straordinarie da individuarsi CP_2 alla stregua del Protocollo del Tribunale di Napoli del 7.03.2018 ed oltre rivalutazione
ISTAT a decorrere dal mese successivo dell'anno successivo a quello di pubblicazione della presente sentenza;
f) rigetta la richiesta di assegno divorzile avanzata da;
Parte_1
g) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bacoli (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.
g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 152 septies delle disp. att. c.p.c. ;
h) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 7/11/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
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N.R.G.A.C. 9851/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9851 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] – C.F. Parte_1
) rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, CodiceFiscale_1 dall'avv. ROSA CAPUOZZO presso la quale elettivamente domicilia in Quarto
(NA) alla Via Masullo n.3/A
RICORRENTE
CONTRO
(nato a [...] il [...] – C.F. CP_1
) rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa C.F._2 di costituzione, dall'avv. MARIA SCOTTO DI LUZIO presso la quale elettivamente domicilia in Bacoli (NA) alla Via Bellavista n.170
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza del
18/09/2025
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Il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio regolamentando i rapporti delle parti con la figlia minore confermando la disciplina in atto.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.04.2022 , premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio con in Bacoli (NA) il 29.01.2005, CP_1 che dalla loro unione erano nati due figli: (20.04.2005) e CP_2 Per_1
(11.11.2015) rappresentava di essersi separata consensualmente dal marito in forza di decreto di omologa reso dal Tribunale di Napoli in data 12.01.2021 e che da quando le parti furono autorizzate dal Presidente dell'intestato Tribunale a vivere separatamente (11.12.2020) la comunione materiale e spirituale tra loro non si era più ricostituita. Tutto quanto sopra premesso, la ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e “confermare:- i provvedimenti assunti in sede di separazione consensuale relativamente alla casa coniugale, all'affidamento dei figli minori, con Decreto n. 360/2021 del 12.1.2021 che omologava la separazione consensuale dei coniugi;
disporre: - nei confronti del Sig. CP_1
a) Il rispetto delle condizioni di mantenimento, ossia di provvedere al versamento per intero della somma stabilita in sede di separazione nonostante talvolta, il minore, , decida di permanere nei pressi della sua abitazione oltre Persona_2
i tempi dell'accordo di separazione, anche per motivi scolastici;
b) Il rispetto delle condizioni di affidamento condiviso dei figli minori e pertanto, di escludere e concludere qualsiasi condotta ostativa al rapporto genitoriale dei minori con la madre al solo scopo di minare il diritto al mantenimento percepito dalla Sig.
; Parte_1 determinare: a.- nella somma di € 100,00 l'assegno divorzile che verserà alla signora mensilmente quale contributo al suo mantenimento, e Parte_1 nella somma di € 600,00 il contributo mensile al mantenimento di entrambi i figli,
e oltre al rimborso per la quota del 50% delle Persona_2 Persona_3 straordinarie necessarie, scolastiche e sanitarie non mutuabili, sostenute nell'interesse della prole, previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali.
b.- con vittoria di spese documentate ed onorari di lite determinati ai sensi del D.M.
n.55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% (art. 2 D.M.
55/14), c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende”.
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si costituiva non opponendosi alla domanda di divorzio CP_1 formulata dalla ricorrente ma evidenziando che il figlio, da circa quattro anni, viveva presso di lui dal momento che frequentava il Liceo Scientifico a Bacoli e solo una volta a settimana incontrava - malvolentieri - la madre.
Chiedeva pertanto :Disporre l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i coniugi che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle capacità dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, i quali avranno rispettivamente: residenza privilegiata presso la residenza del padre, CP_2 anche per espressa volontà del minore che così sarebbe più vicino alla scuola superiore che il ragazzo sta frequentando, e residenza privilegiata presso Per_1 la casa con la madre;
a. ognuno dei genitori avrà lo stesso attivo e pieno ruolo nel provvedere alle esigenze sociali, morali, economiche ed educative dei figli. Già da adesso le parti dispongono che: il padre compatibilmente all'impegno di studio e di svago può tenere la figlia con sé un pomeriggio a settimana, e un fine settimana alternato prelevandola il sabato dopo la scuola e riportandola a casa la domenica sera, previo accordo con il coniuge affidatario, durante le ferie estive la minore potrà trascorrere con il padre fino a 15gg. anche consecutivi, da stabilirsi entro il 30 Luglio di ogni anno;
durante le festività natalizie alternativamente il Natale ovvero il Capodanno ad anni alterni
e durante le festività pasquali ad anni alternati, la Pasqua o la Pasquetta. Sono fatti salvi i diversi accordi tra le parti. La madre compatibilmente all'impegno di studio
e di svago può tenere il figlio con sé un pomeriggio a settimana, e un fine settimana alternato, previo accordo con il coniuge affidatario, durante le ferie estive il minore potrà trascorrere con la madre fino a 15gg. anche consecutivi, da stabilirsi entro il
30 Luglio di ogni anno;
durante le festività natalizie alternativamente il Natale ovvero il Capodanno ad anni alterni e durante le festività pasquali ad anni alternati, la Pasqua o la Pasquetta. Sono fatti salvi i diversi accordi tra le parti, in ogni caso
i genitori favoriranno anche incontri tra fratelli.
b. Entrambi i genitori si adopereranno al fine di consentire ai figli di mantenere i rapporti con le famiglie di origine di ciascuno di essi;
c. Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di concorso nel CP_1 Pt_1 mantenimento della figlia, entro il 10 di ogni mese, la somma mensile di euro 300,00
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rivalutabili secondo gli indici Istat oltre al 50% delle spese straordinarie, previamente concordate, (mediche non mutuabili, scolastiche, per sport, per vacanze.) e la Sig.ra corrisponderà al sig. a titolo di concorso nel Pt_1 CP_1 mantenimento del figlio, entro il 10 di ogni mese, la somma mensile di euro 300,00 rivalutabili secondo gli indici Istat oltre al 50% delle spese straordinarie, previamente concordate, (mediche non mutuabili, scolastiche, per sport, per vacanze.). Chiedeva infine rigettare la domanda volta al conseguimento dell'assegno divorzile.
All'udienza presidenziale del 17.10.2022, il Presidente, sentite le parti, fallito il tentativo di conciliazione a parziale modifica degli accordi di cui alla separazione, poneva a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla la somma di Pt_1
Euro 400,00 di cui 300,00 per il mantenimento della figlia con ella convivente e di
Euro 100,00 per il mantenimento della stessa, oltre le spese straordinarie e oltre rivalutazione ISTAT e poneva a carico della l'obbligo di corrispondere al Pt_1
Caiazzo l'importo di Euro 100,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio primogenito convivente con il padre oltre le spese straordinarie ed oltre rivalutazione
ISTAT .
La causa veniva rimessa innanzi al G.I. per l'espletamento dell'istruttoria.
All'udienza del 14.03.2023 celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui si riportavano ai rispettivi scritti difensivi ed alle conclusioni in essi contenute avanzando richiesta di rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Scardinato il procedimento sul ruolo del sottoscritto relatore per esonero dall'esercizio dell'attività giurisdizionale dell'originario magistrato assegnatario, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con i termini ridotti per il deposito degli scritti conclusionali e previo parere del PM.
La domanda di divorzio è fondata e va accolta.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificato dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente dell'intestato Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. D' altra parte, attese le risultanze degli atti
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di causa, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa dunque ricostituirsi.
Preliminarmente il Collegio osserva che nel corso del giudizio il primogenito,
, ha raggiunto la maggiore età e pertanto la disciplina del regime di affido, CP_2 della collocazione prevalente e dei tempi di permanenza riguarda solo la secondogenita , di cui entrambe le parti hanno chiesto disporre l'affido Per_1 condiviso e dalle risultanze processuali non sono emersi elementi che conducono a derogare a tale regola preferenziale. La collocazione prevalente della minore va disposta presso la madre, come concordemente chiesto dalle parti;
la stessa resterà con il padre due pomeriggi infrasettimanali, che in mancanza di accordo devono individuarsi nei giorni del martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 20:30 e a settimane alterne dalle ore 10:00 del sabato alle ore 20:30 della domenica, nonché almeno 15 giorni nel periodo estivo da concordare entro il 30 maggio di ciascun anno. Durante le festività natalizie e pasquali la minore trascorrerà con ciascun genitore, ad anni alterni il 24 o il 25 dicembre, il 26 dicembre o il 6 gennaio, il 31 dicembre o il 1 gennaio, il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis.
Passando ai provvedimenti di carattere economico, va premesso che in atti manca qualsivoglia documentazione sia di carattere reddituale che di natura medica della ricorrente che alla prima udienza ha dichiarato “Ho avuto una forma grave di leucemia, e sono in cura da quasi due anni;
percepisco una pensione di invalidità, di circa € 400,00 mensili;
dovrò sottopormi a nuovi accertamenti e se, come spero,
l'evoluzione continuerà ad essere positiva, la pensione di invalidità mi verrà tolta.
In passato ho lavorato, come cameriera o come commessa. La malattia attualmente mi impedisce ogni forma di lavoro”. Tali circostanze, riferite in udienza dalla ricorrente, non risultano allegate negli atti introduttivi e per completezza si evidenzia che non trovano alcun riscontro probatorio.
Quanto al resistente, che svolge attività di cuoco sono state prodotte solo alcune certificazioni uniche alquanto risalenti, una del 2022, relativa ai redditi 2021, nella quale è riportato l'importato di € 8.506,00 e un'altra del 2021, relativa ai redditi
2020, nella quale è indicato un reddito di € 7276,66.
Ciò premesso, considerato che in sede di separazione, decreto di omologa del gennaio 2021, le parti concordarono a carico del Caiazzo in favore della un Pt_1 assegno mensile di € 700,00 di cui 300,00 per ciascun figlio all'epoca minore e €
100,00 per la moglie, è evidente che quei redditi dichiarati erano solo una parte dei
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redditi effettivamente dallo stesso percepiti. In tale contesto, in mancanza, si ribadisce di qualsivoglia documentazione reddituale aggiornata e attendibile, atteso il decorso del tempo e le inevitabilmente aumentate esigenze di vita della minore, si ritiene di quantificare in € 500,00 l'assegno a carico di in CP_1 favore di a titolo di contributo nel mantenimento della Parte_1 figlia , oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi alla stregua del Per_1
Protocollo del Tribunale di Napoli del 7/03/2018 ed oltre rivalutazione ISTAT da calcolarsi a decorrere dal mese successivo dell'anno successivo a quello di pubblicazione della presente sentenza.
Quanto al mantenimento del figlio , pacificamente convivente con il padre CP_2
e non economicamente autosufficiente, tenuto conto che entrambi i genitori devono contribuire al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, benchè la ricorrente abbia dichiarato in corso di causa di essere disoccupata, il
Collegio, tenuto conto della presunzione di produzione di reddito in considerazione della capacità lavorativa generica che impone anche al genitore disoccupato di attivarsi per contribuire al mantenimento del figlio con previsione di assegno minimo, ritiene di porre a carico di un assegno di € 200,00 in Parte_1 favore di a tale titolo, oltre rivalutazione ISTAT a decorrere dal mese CP_1 successivo dell'anno successivo a quello di pubblicazione della presente sentenza.
A carico di ciascun genitore va inoltre posto il 50% delle spese straordinarie per il figlio da individuarsi alla stregua del Protocollo del Tribunale di Napoli CP_2 del 7/03/2018 .
Venendo infine alla richiesta di parte ricorrente volta al riconoscimento di un assegno divorzile pari ad Euro 100,00, la stessa non può che essere rigettata in mancanza di qualsivoglia allegazione e prova dei fatti costitutivi della domanda;
del resto non è stata neanche avanzata richiesta di assegnazione dei termini di cui all'art. 183 co.6
c.p.c. per articolare le memorie istruttorie.
Avuto riguardo alla natura e all'esito del giudizio, sussistono i presupposti per dichiarare compensate le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia promossa da contro così provvede: Parte_1 CP_1
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e a Bacoli (NA) il 29.01.2005 (atto n.2 parte II,
[...] CP_1
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s.A reg. Atti Matrimonio anno 2005);
b) affida la figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
c) regolamenta i tempi di permanenza della minore presso il padre come in parte motiva riportato;
d)pone a carico di l'obbligo di versare entro il giorno 5 di ciascun CP_1 mese a l'importo di Euro 500,00 a titolo di contributo nel Parte_1 mantenimento della figlia oltre il 50% delle spese straordinarie da individuarsi Per_1 alla stregua del Protocollo del Tribunale di Napoli del 7.03.2018 ed oltre rivalutazione
ISTAT a decorrere dal mese successivo dell'anno successivo a quello di pubblicazione della presente sentenza;
e) pone a carico di l'obbligo di versare entro il giorno 5 di Parte_1 ciascun mese a l'importo di Euro 200,00 a titolo di contributo al CP_1 mantenimento del figlio oltre il 50% delle spese straordinarie da individuarsi CP_2 alla stregua del Protocollo del Tribunale di Napoli del 7.03.2018 ed oltre rivalutazione
ISTAT a decorrere dal mese successivo dell'anno successivo a quello di pubblicazione della presente sentenza;
f) rigetta la richiesta di assegno divorzile avanzata da;
Parte_1
g) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bacoli (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.
g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 152 septies delle disp. att. c.p.c. ;
h) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 7/11/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
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