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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 17/07/2025, n. 2166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2166 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. dall'Avv. FELLA GIANFRANCO
- Ricorrente -
contro
P_
, in persona del legale rappresentante pro tempore, - Convenuto -
Fatto e diritto
Con atto introduttivo depositato il 13/05/2025 il ricorrente chiese al Tribunale adito di condannare la resistente al pagamento della prestazione in ricorso.
Nessuno è comparso. La causa è stata decisa all'odierna udienza come da infrascritto dispositivo.
Deve constatarsi che parte ricorrente non ha fornito alcuna prova della avvenuta notifica del ricorso introduttivo e, quindi, della instaurazione del contraddittorio (non essendosi peraltro costituita parte convenuta), situazione che, secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità (cfr. CASS. LAV. 30/5/2001 N° 7360), nel rito del lavoro impedisce che si possa decidere sul merito e dunque comporta la necessaria declaratoria di improcedibilità della domanda.
Nulla deve ovviamente disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la domanda improcedibile; nulla per le spese.
Così deciso in Taranto, 17/07/2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO Il Cancelliere (dott.ssa Maria LEONE)
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. dall'Avv. FELLA GIANFRANCO
- Ricorrente -
contro
P_
, in persona del legale rappresentante pro tempore, - Convenuto -
Fatto e diritto
Con atto introduttivo depositato il 13/05/2025 il ricorrente chiese al Tribunale adito di condannare la resistente al pagamento della prestazione in ricorso.
Nessuno è comparso. La causa è stata decisa all'odierna udienza come da infrascritto dispositivo.
Deve constatarsi che parte ricorrente non ha fornito alcuna prova della avvenuta notifica del ricorso introduttivo e, quindi, della instaurazione del contraddittorio (non essendosi peraltro costituita parte convenuta), situazione che, secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità (cfr. CASS. LAV. 30/5/2001 N° 7360), nel rito del lavoro impedisce che si possa decidere sul merito e dunque comporta la necessaria declaratoria di improcedibilità della domanda.
Nulla deve ovviamente disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la domanda improcedibile; nulla per le spese.
Così deciso in Taranto, 17/07/2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO Il Cancelliere (dott.ssa Maria LEONE)