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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 30/06/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
V.G. n. 529/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 529/2025, in materia di divorzio congiunto ex art. 473- bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. , nata a [...], il [...], con l'Avv. Katrin Parte_1 C.F._1
Zoli
- ricorrente -
e
(C.F. , nato a [...], il [...], con l'Avv. CP_1 C.F._2
Anna Maria Di Palma
- ricorrente -
Parere favorevole del Pubblico Ministero in data 16.4.2025.
Condizioni congiunte: “i coniugi signori nato a [...] il [...] ed CP_1
ivi residente a[...] c.f. e nata a [...], C.F._2 Parte_1
il 27.08.1978, ed ivi residente in [...], C.F. chiedono che C.F._1
1 l'Ill.mo Tribunale di Alessandria voglia, accertata l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto dai sig.ri e in Novi Ligure, il 13.06.2009, trascritto nell'anno CP_1 Parte_1
2009 n. 12 parte II, serie A, ordinando all'Ufficiale di stato civile del Comune di Novi Ligure di procedere alla annotazione della Sentenza, alle seguenti condizioni: quanto alla forma di affidamento dei minori. Per la forma dell'affidamento permane quella dell'affidamento congiunto con istanza concorde tra le parti sostanziali ed i Difensori a che l'Ill.mo Tribunale di Alessandria voglia apporre i seguenti ammonimenti per iscritto in capo alle parti genitoriali;
- in premessa che le parti oggi a giudizio attestano di comunicare o via messaggio o per vie telefoniche e si impegnano l'una verso l'altra, nella tutela preminente dei figli minori, ad implementare e rendere sempre piu' attiva la reciproca comunicazione come genitori;
- I difensori delle parti, avv. Anna
Maria Di Palma per il signor ed avv. Katrin Zoli per la signora instano CP_1 Parte_1
a che siano posti per iscritto da questo Ill.mo Tribunale di Alessandria e quanto ai due genitori gli ammonimenti di cui in Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza ratificata con legge n. 176/ 1991; - che i genitori promuovano nei bimbi e per l'interesse superiore della prole, una immagine positiva l'uno dell'altro; - che i genitori si mostrino davanti ai figli e negli intercorsi con gli stessi , due persone in piena comunicazione tra di loro;
-che i genitori non coinvolgano mai i minori e figli in argomenti inappropriati alla loro eta' di natura familiare, giudiziaria ed economica nè qualsiasi altro argomento che vada a toccare la serenita' di questi. Per quanto riguarda il periodo dalla pronuncia di divorzio alla maggiore eta' dei due figli i genitori hanno responsabilita' congiunta sui figli e ne sono rappresentanti legali. I genitori si impegnano l'uno verso l'altra ad essere massimamente cooperativi e rispettosi, nell'interesse delle tutele prioritarie della prole minorenne. Quanto al mantenimento dei figli. Il mantenimento ordinario dei figli resta fissato in euro 500,00 oltre Istat per entrambi i minori da versare ogni mese, da parte del signor alla SI nella forme e nel termine gia' concordate in separazione CP_1 Parte_1
sino alla integrale e definitiva indipendenza economica dei figli. Quanto alle spese straordinarie. -
Per le spese scolastiche, mediche, sportive, ludiche, altro dei due figli i genitori concorreranno nella misura del 50%; - ove uno dei due genitori anticipi l'intero della spesa , l'altro sara' tenuto a rimborsarlo del 50% nel termine perentorio della fine del mese di pagamento, previa esibizione di documento giustificativo;
-le spese straordinarie saranno concordate previamente dai due genitori, salvo quelle urgenti, nel preminente interesse della prole, quale persistente coppia genitoriale, scindendosi con la pronuncia di divorzio irreversibilmente la coppia coniugale;
con richiamo, per quanto non espressamente previsto, al Protocollo del Tribunale di Alessandria 20.07.2016. •
Quanto alla casa gia' residenza coniugale. La casa coniugale unitamente al garage, sita in Novi
2 Ligure, Via Silvio Pellico, 6, Esp. A, int. 4, di proprietà esclusiva del sig. , in CP_1
separazione e dal febbraio 2021 è stata assegnata senza termine finale alla signora che Parte_1
vi risulta tuttora residente. Quanto sopra premesso, le parti concordano a che la sig.ra Parte_1
mantenga la propria residenza anagrafica nell'ex casa coniugale, unitamente ai figli, in qualità di genitore collocatario prevalente. Su accordo con il sig. , ed in modifica di quanto CP_1
concordato in sede di separazione, la sig.ra resterà assegnataria dell'ex casa coniugale Parte_1
sino al compimento della maggiore età del figlio , precisamente fino alla fine del mese di Per_1
Febbraio 2034, termine perentorio per la stessa. Tale data viene accordata dal padre dei minori per consentire alla signora di organizzare il trasloco compatibilmente con gli impegni Pt_1
lavorativi. Gia' prima di detta data la signora avrà iniziato a spostare parte degli effetti Parte_1
personali, definendo il tempo del trasporto altrove delle proprie cose ed effetti. A quella data
28.02.2034 e non oltre, la signora avra' quindi provveduto a spostare la propria Parte_1
residenza altrove in cio' che sara' il "nido materno", comunicandola al padre. I figli e Per_2
fino al 28.02.2034 continueranno ad abitare la casa ex residenza coniugale unitamente Per_1 alla madre e comunque fino a quando, per loro libero discernimento connesso all'età, saranno in grado di decidere con quale dei due genitori vivere stabilmente. In ogni caso, l'assegnazione della casa cesserà, ai fini di Legge, ove l'assegnatario contragga nuovo matrimonio o conviva. Il mobilio interno alla casa residenza coniugale, donato alla signora od acquistato da questa, compreso Pt_1
l'armadio collocato nella cameretta dei bambini – acquistato dalla moglie e del valore di circa euro 5.000,00-, sara' da questa sistemato e portato in altro luogo entro la fine del mese di Febbraio
2034, fatta eccezione per il restante mobilio presente nella cameretta dei bambini, che rimarra' ivi.
Alla data del 28.02.2034 il signor rientrera' a tutti gli effetti di Legge nella casa gia' CP_1
residenza coniugale, di sua esclusiva proprieta', e detta casa permarra' definitivamente come "nido paterno" e propria residenza. Il signor provvederà in tal sede alla volturazione di CP_1
tutte le utenze. Medio tempore e quindi dalla pronuncia di divorzio al rilascio della casa gia' residenza coniugale da parte della signora , termine perentorio per la stessa 28.02.2034 Parte_1
il sig. al fine di non dovere affrontare un carico di spesa cui non riesce piu' a fare fronte per CP_1
la locazione di appartamento, si e' spostato nell'appartamento coereditato con la sorella, derivante da eredita' paterna;
si precisa che il signor e' coerede con la sorella dott.ssa CP_1 [...]
di immobile non divisibile (appartamento) in via Pinan Cichero 22 in Novi Ligure. CP_2
La coerede dott.ssa consente, previo accollo di oneri in capo al fratello per Controparte_2
euro mensili 380,00, di abitare questi, con i Suoi i due figli, detta abitazione, sino e non oltre al
28.02.2034. Si da seguito che al signor fanno dalla separazione capo le spese CP_1
straordinarie della casa di sua proprieta', assegnata in separazione alla madre. La signora Pt_1
3 continuera' ad accollarsi le spese ordinarie per la casa ex residenza coniugale, tutte le spese vive per detta abitazione e gli oneri condominiali;
Dichiara il signor di non avere alcun regalo di CP_1
nozze da tener per sè. Il signor dichiara altresì di aver lasciato in deposito presso la casa ex CP_1
residenza coniugale, in particolare nel garage, i seguenti propri beni: armadio della sorella dello stesso, due letti, barbecue, telescopio, attrezzi vari per uso domestico, casse acustiche e stereo, libri, CD, DVD. La sig.ra acconsente che l'ex marito trattenga i detti beni ivi fino a Parte_1 data concordanda e/o coincidente con il 28.02.2034, data di rilascio dell'immobile da parte della ex coniuge. Quanto all'assegno unico, alle detrazioni fiscali ed al contributo per la celiachia di
La SI acconsente, su richiesta del sig. alla divisione in parti CP_3 Parte_1 CP_1
uguali quindi al 50% dell'assegno unico sino ad oggi percepito interamente dalla madre, come da pregressi accordi. Alla firma del ricorso, non è dato ancora sapere l'importo dell'assegno unico per l'anno 2025. Importo che verrà rideterminato annualmente dall La sig.ra si impegna in CP_4 Pt_1
ogni caso a definire la relativa pratica il primo possibile e oggi dichiara di avere già ricevuto i documenti ISEE e di avere già presentato domanda per l'assegno unico. La metà dell'assegno unico verrà direttamente accreditata da al sig. medianto bonifico su conto corrente CP_4 CP_1
intestato allo stesso, Iban [...], che le parti si comunicheranno e sara' misura a sostegno dei minori e della famiglia esclusivamente, per entrambe le parti. Le detrazioni fiscali per i minori verranno percepite nella misura del 50% da ciascun genitore mentre il contributo per la celiachia versato per la patologia di , continuerà ad essere percepito per Per_2
intero dalla madre. Quanto al diritto di visita del padre ai figli sino alla maggiore età degli stessi
Sino alla data in cui la signora lascera' l'immobile di cui risultera' assegnataria ed ivi Pt_1
conservera' la propria residenza sino allo scadere del termine alla stessa perentorio, del
28.02.2034, con onere di comunicazione della propria nuova residenza al signor il CP_1
diritto di visita ai figli sara' esercitato come segue: - il padre sara' titolare di un diritto di visita che comprendera' almeno due pomeriggi settimanali quindi martedi e mercoledi' dall'uscita da scuola, con pernotto e rientro a scuola: in particolare, per il periodo scolastico il padre il martedi' esce dal lavoro alle ore 17.30 pertanto andra' a prendere i figli presso la casa ove i minori abitano con la madre e li terra' presso sè compreso il pernotto ed il rientro a scuola il giorno successivo;
il mercoledi' il padre lavora in smartworking quindi avra' agio di prendere i figli all'uscita di scuola e per l'ora di cena (19,30 circa) i figli faranno ritorno presso la dimora della mamma. Nel periodo non scolastico, i minori, il martedì saranno presi nel pomeriggio dopo l'uscita del padre dal lavoro alle 17,30 presso la dimora della madre, ceneranno e pernoterranno presso lo stesso;
il mercoledì resteranno con il padre, il quale si occuperà della relativa gestione in base ai propri impegni di lavoro. I figli resteranno con lui fino a prima di cena, allorchè torneranno dalla madre. - i fine
4 settimana seguiranno dalla pronuncia di divorzio il principio di alternanza, pertanto ognuno dei genitori terra' con se i figli dal venerdì, andandoli a prendere il padre come d'accordi, tenendoli sino alla domenica sera, facendoli cenare con sè e tenendoli sino alle ore 20.00 nel periodo invernale, fino alle ore 21.00 nel periodo estivo quanto a , salvo diverso accordo dei Per_1
genitori; la primogenita avra' agio, previo consenso di entrambi i genitori e nel periodo Per_2
estivo, di fermarsi con i propri amici in estate sino ad ore 24,00 ; Salvo diverso accordo dei genitori, nel preminente gradimento e nella tutela della prole, le vacanze Natalizie saranno regolate nel seguente modo, seguendo il principio dell'alternanza: -i bimbi, fermo loro gradimento e consenso, saranno dall'anno 2025 presso il padre dal giorno 23 dicembre sino al giorno 25 dicembre, compreso il pernotto;
-la mattina del 26 dicembre il padre provvedera' a portarli presso la casa oggi residenza dei minori e della mamma, ove saranno sino al giorno 29 dicembre 2025; - la mattina del 30 dicembre il padre provvedera' a prenderli e tenerli con sè sino al 3 gennaio 2025, compreso il pernotto;
-dal 04.01.2026 al 05.01.2026 i minori saranno con la madre;
- il
06.01.2026, i figli saranno con il padre;
- il compleanno del minore seguira' il Persona_3
principio dell'alternanza; Per l'intera durata delle Festività Natalizie, dal 23.12 al 7 gennaio, il padre si rende disponibile a tenere con sè i bambini, per permettere alla madre di assolvere serenamente i propri turni di lavoro che la vedono in quelle date impegnata, previa comunicazione
Telefonica o tramite messaggio whatsapp;
-medesimo principio di alternanza seguiranno le
Festivita' Pasquali pertanto la prossima Pasqua 2025 i figli la passeranno con il padre e quella successiva con la mamma;
- seguiranno il principio di alternanza anche i ponti festivi;
-salvo diverso accordo dei genitori, quanto al periodo estivo, sino al tempo in cui i due figli oggi minori decideranno liberamente concordandolo con i genitori, gli stessi passeranno tre settimane estive con ciascuno di essi, di cui due continuative. Il genitore che li avra' con sè avra' piena liberta' di portarli con sè altrove, dandone comunicazione scritta all'altro genitore almeno una settimana prima ed agevolando il dialogo dei figli con il genitore con il quale non stanno passando le vacanze, per vie telefoniche. - i genitori entrambi, in caso di week end che comportino o non comportino pernotto, di gite, di vacanze sono tenuti e si impegnano l'uno verso l'altro a comunicare con congruo anticipo, dai sette ai due giorni prima, e vie scritte, all'altro genitore ove si recheranno;
-ove il sig. intenda portare i bambini durante l'inverno in vacanza, CP_1
sarà cura dello stesso dare un preavviso alla mamma almeno di cinque giorni prima;
Sulla posizione lavorativa dei due ex coniugi. Le parti dichiarano di essere entrambe economicamente autosufficienti: -il Signor lavora come impiegato presso Milano CP_1 Parte_2
n.v. con orario di lavoro dal lunedi al venerdi dalle ore 9,00 alle ore 17.30 salvi " rolls" - rotazioni orarie e con la possibilita di flessibilita' di +/- due ore su preventiva richiesta, con uno stipendio
5 medio di euro 2.000,00 gravato sino ad agosto 2027 da finanziamento per vacanze famiglia con una rata mesile di euro 100,00; -la signora lavora come addetta vendite presso Iper di Parte_1
Serravalle Scrivia con contratto indeterminato part-time a trenta ore che la impegna , salvo avviso ai superiori, tutte le mattine e non risultano gravami sullo stipendio della stessa. Lo stipendio medio è pari a circa euro 1.100,00 netti;
- il divario di reddito tra i due coniugi non e' comunque rilevante ai fini di Legge;
- la signora lavora solitamente nell'arco della mattina ed e' Parte_1
posta a conoscenza degli orari della settimana di lavoro successiva la domenica sera precedente;
- la signora , per ragioni organizzative, sara' tenuta a comunicare i propri orari Parte_1
lavorativi al padre signor detta domenica sera precedente, soprattutto per quelli nei CP_1
quali entrerà nella fascia oraria compresa tra le 6.30 e le 7.30; - per i detti giorni lavorativi, il padre, preventivamente avvisato dalla mamma, provvedera' a prendere i figli entrambi la domenica sera precedente alla settimana lavorativa a venire della signora ed a portarli a casa Parte_1
con sè, a farli pernottare ivi ed a riaccompagnarli a scuola il giorno dopo;
-pur nell'importanza dei rami genitoriali, oltre a tale ipotesi, in ogni evenienza in cui la SI sara' Parte_1
impegnata per ragioni di lavoro sara' criterio preferenziale che i figli entrambi dividano il loro tempo primariamente con il padre;
quindi con nonni, cugini e zii paterni e materni, salvo diverse preferenze manifestate dai figli connesse a particolari esigenze;
-in ragione della propria indipendenza economica i coniugi dichiarano di non aver piu' nulla a che pretendere l'uno dall'altra a qualsiasi titolo e di avere definitivamente regolato ogni loro rapporto patrimoniale. Il collocamento in pensione e la percezione per entrambi di TFS non incideranno su alcuna pretesa economica l'uno verso l'altra. Sulla frequentazione di nuovi partners. - I genitori dei due minori si impegnano l'uno verso l'altra, quanto alla frequentazione di partners gia' in essere od a venire, a presentarli e/o a continuare a farli stare con il partner /la partner, solo previo gradimento dei minori e ove i figli non presentino chiusure emotive verso uno o l'altro genitore, con il preventivo consenso dell'altro genitore, evitando allargamenti famigliari, se non graditi dai figli e dall'altro genitore;
- fermo quanto sopra, le parti genitoriali si impegnano l'uno verso l'altra a frequentare detti partners in ambienti esterni a quelli ove si svolge la vita familiare e soprattutto nel periodo di crescita dei figli e sino alla maggiore eta' di questi;
- detti partners, in caso di pernotto in sede di gite, vacanze, altro, saranno in soluzione logistica separata al genitore che avra' con sè i figli;
- sino al tempo in cui la signora sara' assegnataria e residente della casa gia' residenza Parte_1
coniugale, la stessa si impegna, nelle maggiori tutele della prole minorenne, a non fare accedere
Perso ivi nuovi eventuali partners;
nel rispetto della Convenzione per i fanciulli , ratificata con
Legge 176/1991; La frequentazione delle rispettive famiglie di origine Ai sensi della carta dei diritti dei figli di persone separate e divorziati, i due sottoscriventi il presente ricorso, padre e
6 madre dei minori e si impegnano a favorire massimamente e con CP_3 Persona_3
continuità, senza mai assumere atteggiamenti ostativi o di osservazione critica sui figli, la frequentazione di tutti i componenti dei due rami genitoriali. Detta frequentazione sarà attuata concordando, da parte di ciascun genitore con i rispettivi componenti delle famiglie di origine, ossia nonni, zii e i cuginetti, le modalità secondo gli impegni di ognuno dei detti componenti, previo avviso anche verbale in piena conservazione del dialogo affettivo tra i figli della coppia e i rami genitoriali. Del compleanno e della prima comunione del minore Per il compleanno Persona_3
del minore di anni 9, sara' seguito il principio dell'alternanza. Il genitore con il Persona_3
quale non starà nella giornata del compleanno sara' libero di organizzare la festicciola in Per_1
altra giornata;
In particolare per l'anno 2026 passera' il compleanno con la madre e Per_1
l'anno successivo con il padre e quindi a seguire lo stesso criterio. Per il compleanno di , di Per_2
anni 14, la minore potrà festeggiare con i coetanei, così come avvenuto negli ultimi anni. Poiche' il
10 maggio 2025 il secondogenito prendera' il Sacramento della Prima Comunione, Persona_3
la mamma acconsente a che il padre lo trattenga con sè tutto il giorno della detta, CP_1
lasciando che festeggi con il ramo paterno;
E' raccomandato ad entrambi i genitori di mostrarsi coesi verso i figli in detta occasione ed in ogni occasione di festa o di incontri con i bambini;
Nel giorno della Prima Comunione la madre si rechera' nella Chiesa Della Pieve di Novi Parte_1
Ligure, ove verra' officiata la Santa Messa, poi lasciando il figlio con il padre la CP_1
madre si impegna ad organizzare una festa con il proprio ramo genitoriale a seguire;
Parte_1
Documenti per l'espatrio I genitori si concedono fin da ora assenso al rilascio di passaporto o documento equipollente valido per espatrio. Gli stessi concedono la possibilità di espatrio per i minori, accompagnati da almeno uno dei genitori, per motivi di vacanza o di studio, previa sempre acquisizione di consenso formale da parte dell'altro genitore. Piano genitoriale Per i due figli minori ci si riporta in ogni caso al piano genitoriale allegato al ricorso che si offre in valutazione a questo Ill.mo Tribunale. Le parti al presente giudizio divorzile sono portate a conoscenza che ogni clausola del presente ricorso e che la sentenza divorzile ha natura di provvedimento decisorio pertanto entrambe dette parti impegna. Le spese del presente procedimento saranno compensate”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso ex art. 473-bis51 c.p.c. depositato in data 11.3.2025, le parti hanno domandato il divorzio congiunto.
2. Con decreto in data 12.3.2025, il Giudice Delegato ha - tra l'altro - “solleva[to] d'ufficio la questione dell'inammissibilità di un'assegnazione condizionata (e.g. “in ogni caso,
l'assegnazione della casa cesserà, ai fini di Legge, ove l'assegnatario contragga nuovo
7 matrimonio o conviva”) o “a tempo” (e.g. “la sig.ra resterà assegnataria dell'ex Parte_1
casa coniugale sino al compimento della maggiore età del figlio , precisamente fino Per_1 alla fine del mese di Febbraio 2034, termine perentorio per la stessa”) della casa coniugale, non essendo legalmente prevista e non essendo prevista l'automatica cessazione dell'assegnazione, che peraltro si trascrive divenendo opponibile ai terzi, senza nuova verifica da parte del Tribunale dell'interesse dei minori” e “solleva[to] d'ufficio la questione dell'inammissibilità di contratti con terzi estranei alla famiglia nucleare (e.g. “la coerede dott.ssa consente, previo accollo di oneri in capo al fratello per euro Controparte_2
mensili 380,00, di abitare questi, con i Suoi i due figli, detta abitazione, sino e non oltre al
28.02.2034”, peraltro, nel caso della locazione, dovrebbe essere stipulato un contratto registrato e sottoposto a imposizione fiscale)”.
3. All'udienza dell'11.6.2025, la Sig.ra ha dichiarato: “vivo a Novi Ligure, via Silvio Parte_1
Pellico, n. 6/A, la casa è del mio ex marito. Non ho immobili di mia proprietà. Lavoro all'IPER di Serravalle, con contratto a tempo indeterminato, con retribuzione mensile netta di Euro 1.100,00 mensili. Non ho altri redditi. Vivo coi miei figli, e , con Per_2 Per_1 nessun'altro. In casa nostra non ci sono mai stati problemi di violenza”. Il Sig. CP_1 ha dichiarato: “vivo a Novi Ligure, viale Pinan Cichero, n. 22, l'ho ereditata con mia sorella alla morte di nostro padre, vivo da solo. Oltre a questa quota e la casa in via Silvio Pellico, non ho altri immobili. Sono impiegato in prendo Euro 2.000,00 netti mensili. In Pt_2 casa nostra non ci sono mai stati problemi di violenza”. Il Giudice Delegato ha “evidenzia[to] ancora alle parti le questioni già sollevate col decreto in data 12.3.2025”. I difensori delle parti hanno “rappresentano di aver avuto conoscenza delle questioni rilevate d'ufficio, di non avere depositato memorie difensive sul punto e di insistere sulle medesime condizioni già rassegnate col ricorso”, sottolineando che “sulle condizioni le parti sono concordi”. All'esito, la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
4. Orbene, il Collegio concorda rispetto alle questioni sollevate d'ufficio dal Giudice Delegato, sin dal decreto di fissazione dell'udienza.
5. Ad abundantiam, neppure si ritiene che le condizioni concordate siano - nella sostanza - nell'interesse del minore, ad esempio laddove comporterebbero, ove omologate, l'automatico venir meno dell'assegnazione della casa coniugale, peraltro sulla base di fatti ben difficilmente accertabili dai terzi (come l'avvio o meno di una convivenza di fatto), così impedendo la garanzia del controllo giurisdizionale sull'interesse del minore, che, invece, sarebbe conservata in assenza di un simile automatismo.
8 6. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta, allo stato, la domanda;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 24 giugno 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Paolo Rampini)
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 529/2025, in materia di divorzio congiunto ex art. 473- bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. , nata a [...], il [...], con l'Avv. Katrin Parte_1 C.F._1
Zoli
- ricorrente -
e
(C.F. , nato a [...], il [...], con l'Avv. CP_1 C.F._2
Anna Maria Di Palma
- ricorrente -
Parere favorevole del Pubblico Ministero in data 16.4.2025.
Condizioni congiunte: “i coniugi signori nato a [...] il [...] ed CP_1
ivi residente a[...] c.f. e nata a [...], C.F._2 Parte_1
il 27.08.1978, ed ivi residente in [...], C.F. chiedono che C.F._1
1 l'Ill.mo Tribunale di Alessandria voglia, accertata l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto dai sig.ri e in Novi Ligure, il 13.06.2009, trascritto nell'anno CP_1 Parte_1
2009 n. 12 parte II, serie A, ordinando all'Ufficiale di stato civile del Comune di Novi Ligure di procedere alla annotazione della Sentenza, alle seguenti condizioni: quanto alla forma di affidamento dei minori. Per la forma dell'affidamento permane quella dell'affidamento congiunto con istanza concorde tra le parti sostanziali ed i Difensori a che l'Ill.mo Tribunale di Alessandria voglia apporre i seguenti ammonimenti per iscritto in capo alle parti genitoriali;
- in premessa che le parti oggi a giudizio attestano di comunicare o via messaggio o per vie telefoniche e si impegnano l'una verso l'altra, nella tutela preminente dei figli minori, ad implementare e rendere sempre piu' attiva la reciproca comunicazione come genitori;
- I difensori delle parti, avv. Anna
Maria Di Palma per il signor ed avv. Katrin Zoli per la signora instano CP_1 Parte_1
a che siano posti per iscritto da questo Ill.mo Tribunale di Alessandria e quanto ai due genitori gli ammonimenti di cui in Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza ratificata con legge n. 176/ 1991; - che i genitori promuovano nei bimbi e per l'interesse superiore della prole, una immagine positiva l'uno dell'altro; - che i genitori si mostrino davanti ai figli e negli intercorsi con gli stessi , due persone in piena comunicazione tra di loro;
-che i genitori non coinvolgano mai i minori e figli in argomenti inappropriati alla loro eta' di natura familiare, giudiziaria ed economica nè qualsiasi altro argomento che vada a toccare la serenita' di questi. Per quanto riguarda il periodo dalla pronuncia di divorzio alla maggiore eta' dei due figli i genitori hanno responsabilita' congiunta sui figli e ne sono rappresentanti legali. I genitori si impegnano l'uno verso l'altra ad essere massimamente cooperativi e rispettosi, nell'interesse delle tutele prioritarie della prole minorenne. Quanto al mantenimento dei figli. Il mantenimento ordinario dei figli resta fissato in euro 500,00 oltre Istat per entrambi i minori da versare ogni mese, da parte del signor alla SI nella forme e nel termine gia' concordate in separazione CP_1 Parte_1
sino alla integrale e definitiva indipendenza economica dei figli. Quanto alle spese straordinarie. -
Per le spese scolastiche, mediche, sportive, ludiche, altro dei due figli i genitori concorreranno nella misura del 50%; - ove uno dei due genitori anticipi l'intero della spesa , l'altro sara' tenuto a rimborsarlo del 50% nel termine perentorio della fine del mese di pagamento, previa esibizione di documento giustificativo;
-le spese straordinarie saranno concordate previamente dai due genitori, salvo quelle urgenti, nel preminente interesse della prole, quale persistente coppia genitoriale, scindendosi con la pronuncia di divorzio irreversibilmente la coppia coniugale;
con richiamo, per quanto non espressamente previsto, al Protocollo del Tribunale di Alessandria 20.07.2016. •
Quanto alla casa gia' residenza coniugale. La casa coniugale unitamente al garage, sita in Novi
2 Ligure, Via Silvio Pellico, 6, Esp. A, int. 4, di proprietà esclusiva del sig. , in CP_1
separazione e dal febbraio 2021 è stata assegnata senza termine finale alla signora che Parte_1
vi risulta tuttora residente. Quanto sopra premesso, le parti concordano a che la sig.ra Parte_1
mantenga la propria residenza anagrafica nell'ex casa coniugale, unitamente ai figli, in qualità di genitore collocatario prevalente. Su accordo con il sig. , ed in modifica di quanto CP_1
concordato in sede di separazione, la sig.ra resterà assegnataria dell'ex casa coniugale Parte_1
sino al compimento della maggiore età del figlio , precisamente fino alla fine del mese di Per_1
Febbraio 2034, termine perentorio per la stessa. Tale data viene accordata dal padre dei minori per consentire alla signora di organizzare il trasloco compatibilmente con gli impegni Pt_1
lavorativi. Gia' prima di detta data la signora avrà iniziato a spostare parte degli effetti Parte_1
personali, definendo il tempo del trasporto altrove delle proprie cose ed effetti. A quella data
28.02.2034 e non oltre, la signora avra' quindi provveduto a spostare la propria Parte_1
residenza altrove in cio' che sara' il "nido materno", comunicandola al padre. I figli e Per_2
fino al 28.02.2034 continueranno ad abitare la casa ex residenza coniugale unitamente Per_1 alla madre e comunque fino a quando, per loro libero discernimento connesso all'età, saranno in grado di decidere con quale dei due genitori vivere stabilmente. In ogni caso, l'assegnazione della casa cesserà, ai fini di Legge, ove l'assegnatario contragga nuovo matrimonio o conviva. Il mobilio interno alla casa residenza coniugale, donato alla signora od acquistato da questa, compreso Pt_1
l'armadio collocato nella cameretta dei bambini – acquistato dalla moglie e del valore di circa euro 5.000,00-, sara' da questa sistemato e portato in altro luogo entro la fine del mese di Febbraio
2034, fatta eccezione per il restante mobilio presente nella cameretta dei bambini, che rimarra' ivi.
Alla data del 28.02.2034 il signor rientrera' a tutti gli effetti di Legge nella casa gia' CP_1
residenza coniugale, di sua esclusiva proprieta', e detta casa permarra' definitivamente come "nido paterno" e propria residenza. Il signor provvederà in tal sede alla volturazione di CP_1
tutte le utenze. Medio tempore e quindi dalla pronuncia di divorzio al rilascio della casa gia' residenza coniugale da parte della signora , termine perentorio per la stessa 28.02.2034 Parte_1
il sig. al fine di non dovere affrontare un carico di spesa cui non riesce piu' a fare fronte per CP_1
la locazione di appartamento, si e' spostato nell'appartamento coereditato con la sorella, derivante da eredita' paterna;
si precisa che il signor e' coerede con la sorella dott.ssa CP_1 [...]
di immobile non divisibile (appartamento) in via Pinan Cichero 22 in Novi Ligure. CP_2
La coerede dott.ssa consente, previo accollo di oneri in capo al fratello per Controparte_2
euro mensili 380,00, di abitare questi, con i Suoi i due figli, detta abitazione, sino e non oltre al
28.02.2034. Si da seguito che al signor fanno dalla separazione capo le spese CP_1
straordinarie della casa di sua proprieta', assegnata in separazione alla madre. La signora Pt_1
3 continuera' ad accollarsi le spese ordinarie per la casa ex residenza coniugale, tutte le spese vive per detta abitazione e gli oneri condominiali;
Dichiara il signor di non avere alcun regalo di CP_1
nozze da tener per sè. Il signor dichiara altresì di aver lasciato in deposito presso la casa ex CP_1
residenza coniugale, in particolare nel garage, i seguenti propri beni: armadio della sorella dello stesso, due letti, barbecue, telescopio, attrezzi vari per uso domestico, casse acustiche e stereo, libri, CD, DVD. La sig.ra acconsente che l'ex marito trattenga i detti beni ivi fino a Parte_1 data concordanda e/o coincidente con il 28.02.2034, data di rilascio dell'immobile da parte della ex coniuge. Quanto all'assegno unico, alle detrazioni fiscali ed al contributo per la celiachia di
La SI acconsente, su richiesta del sig. alla divisione in parti CP_3 Parte_1 CP_1
uguali quindi al 50% dell'assegno unico sino ad oggi percepito interamente dalla madre, come da pregressi accordi. Alla firma del ricorso, non è dato ancora sapere l'importo dell'assegno unico per l'anno 2025. Importo che verrà rideterminato annualmente dall La sig.ra si impegna in CP_4 Pt_1
ogni caso a definire la relativa pratica il primo possibile e oggi dichiara di avere già ricevuto i documenti ISEE e di avere già presentato domanda per l'assegno unico. La metà dell'assegno unico verrà direttamente accreditata da al sig. medianto bonifico su conto corrente CP_4 CP_1
intestato allo stesso, Iban [...], che le parti si comunicheranno e sara' misura a sostegno dei minori e della famiglia esclusivamente, per entrambe le parti. Le detrazioni fiscali per i minori verranno percepite nella misura del 50% da ciascun genitore mentre il contributo per la celiachia versato per la patologia di , continuerà ad essere percepito per Per_2
intero dalla madre. Quanto al diritto di visita del padre ai figli sino alla maggiore età degli stessi
Sino alla data in cui la signora lascera' l'immobile di cui risultera' assegnataria ed ivi Pt_1
conservera' la propria residenza sino allo scadere del termine alla stessa perentorio, del
28.02.2034, con onere di comunicazione della propria nuova residenza al signor il CP_1
diritto di visita ai figli sara' esercitato come segue: - il padre sara' titolare di un diritto di visita che comprendera' almeno due pomeriggi settimanali quindi martedi e mercoledi' dall'uscita da scuola, con pernotto e rientro a scuola: in particolare, per il periodo scolastico il padre il martedi' esce dal lavoro alle ore 17.30 pertanto andra' a prendere i figli presso la casa ove i minori abitano con la madre e li terra' presso sè compreso il pernotto ed il rientro a scuola il giorno successivo;
il mercoledi' il padre lavora in smartworking quindi avra' agio di prendere i figli all'uscita di scuola e per l'ora di cena (19,30 circa) i figli faranno ritorno presso la dimora della mamma. Nel periodo non scolastico, i minori, il martedì saranno presi nel pomeriggio dopo l'uscita del padre dal lavoro alle 17,30 presso la dimora della madre, ceneranno e pernoterranno presso lo stesso;
il mercoledì resteranno con il padre, il quale si occuperà della relativa gestione in base ai propri impegni di lavoro. I figli resteranno con lui fino a prima di cena, allorchè torneranno dalla madre. - i fine
4 settimana seguiranno dalla pronuncia di divorzio il principio di alternanza, pertanto ognuno dei genitori terra' con se i figli dal venerdì, andandoli a prendere il padre come d'accordi, tenendoli sino alla domenica sera, facendoli cenare con sè e tenendoli sino alle ore 20.00 nel periodo invernale, fino alle ore 21.00 nel periodo estivo quanto a , salvo diverso accordo dei Per_1
genitori; la primogenita avra' agio, previo consenso di entrambi i genitori e nel periodo Per_2
estivo, di fermarsi con i propri amici in estate sino ad ore 24,00 ; Salvo diverso accordo dei genitori, nel preminente gradimento e nella tutela della prole, le vacanze Natalizie saranno regolate nel seguente modo, seguendo il principio dell'alternanza: -i bimbi, fermo loro gradimento e consenso, saranno dall'anno 2025 presso il padre dal giorno 23 dicembre sino al giorno 25 dicembre, compreso il pernotto;
-la mattina del 26 dicembre il padre provvedera' a portarli presso la casa oggi residenza dei minori e della mamma, ove saranno sino al giorno 29 dicembre 2025; - la mattina del 30 dicembre il padre provvedera' a prenderli e tenerli con sè sino al 3 gennaio 2025, compreso il pernotto;
-dal 04.01.2026 al 05.01.2026 i minori saranno con la madre;
- il
06.01.2026, i figli saranno con il padre;
- il compleanno del minore seguira' il Persona_3
principio dell'alternanza; Per l'intera durata delle Festività Natalizie, dal 23.12 al 7 gennaio, il padre si rende disponibile a tenere con sè i bambini, per permettere alla madre di assolvere serenamente i propri turni di lavoro che la vedono in quelle date impegnata, previa comunicazione
Telefonica o tramite messaggio whatsapp;
-medesimo principio di alternanza seguiranno le
Festivita' Pasquali pertanto la prossima Pasqua 2025 i figli la passeranno con il padre e quella successiva con la mamma;
- seguiranno il principio di alternanza anche i ponti festivi;
-salvo diverso accordo dei genitori, quanto al periodo estivo, sino al tempo in cui i due figli oggi minori decideranno liberamente concordandolo con i genitori, gli stessi passeranno tre settimane estive con ciascuno di essi, di cui due continuative. Il genitore che li avra' con sè avra' piena liberta' di portarli con sè altrove, dandone comunicazione scritta all'altro genitore almeno una settimana prima ed agevolando il dialogo dei figli con il genitore con il quale non stanno passando le vacanze, per vie telefoniche. - i genitori entrambi, in caso di week end che comportino o non comportino pernotto, di gite, di vacanze sono tenuti e si impegnano l'uno verso l'altro a comunicare con congruo anticipo, dai sette ai due giorni prima, e vie scritte, all'altro genitore ove si recheranno;
-ove il sig. intenda portare i bambini durante l'inverno in vacanza, CP_1
sarà cura dello stesso dare un preavviso alla mamma almeno di cinque giorni prima;
Sulla posizione lavorativa dei due ex coniugi. Le parti dichiarano di essere entrambe economicamente autosufficienti: -il Signor lavora come impiegato presso Milano CP_1 Parte_2
n.v. con orario di lavoro dal lunedi al venerdi dalle ore 9,00 alle ore 17.30 salvi " rolls" - rotazioni orarie e con la possibilita di flessibilita' di +/- due ore su preventiva richiesta, con uno stipendio
5 medio di euro 2.000,00 gravato sino ad agosto 2027 da finanziamento per vacanze famiglia con una rata mesile di euro 100,00; -la signora lavora come addetta vendite presso Iper di Parte_1
Serravalle Scrivia con contratto indeterminato part-time a trenta ore che la impegna , salvo avviso ai superiori, tutte le mattine e non risultano gravami sullo stipendio della stessa. Lo stipendio medio è pari a circa euro 1.100,00 netti;
- il divario di reddito tra i due coniugi non e' comunque rilevante ai fini di Legge;
- la signora lavora solitamente nell'arco della mattina ed e' Parte_1
posta a conoscenza degli orari della settimana di lavoro successiva la domenica sera precedente;
- la signora , per ragioni organizzative, sara' tenuta a comunicare i propri orari Parte_1
lavorativi al padre signor detta domenica sera precedente, soprattutto per quelli nei CP_1
quali entrerà nella fascia oraria compresa tra le 6.30 e le 7.30; - per i detti giorni lavorativi, il padre, preventivamente avvisato dalla mamma, provvedera' a prendere i figli entrambi la domenica sera precedente alla settimana lavorativa a venire della signora ed a portarli a casa Parte_1
con sè, a farli pernottare ivi ed a riaccompagnarli a scuola il giorno dopo;
-pur nell'importanza dei rami genitoriali, oltre a tale ipotesi, in ogni evenienza in cui la SI sara' Parte_1
impegnata per ragioni di lavoro sara' criterio preferenziale che i figli entrambi dividano il loro tempo primariamente con il padre;
quindi con nonni, cugini e zii paterni e materni, salvo diverse preferenze manifestate dai figli connesse a particolari esigenze;
-in ragione della propria indipendenza economica i coniugi dichiarano di non aver piu' nulla a che pretendere l'uno dall'altra a qualsiasi titolo e di avere definitivamente regolato ogni loro rapporto patrimoniale. Il collocamento in pensione e la percezione per entrambi di TFS non incideranno su alcuna pretesa economica l'uno verso l'altra. Sulla frequentazione di nuovi partners. - I genitori dei due minori si impegnano l'uno verso l'altra, quanto alla frequentazione di partners gia' in essere od a venire, a presentarli e/o a continuare a farli stare con il partner /la partner, solo previo gradimento dei minori e ove i figli non presentino chiusure emotive verso uno o l'altro genitore, con il preventivo consenso dell'altro genitore, evitando allargamenti famigliari, se non graditi dai figli e dall'altro genitore;
- fermo quanto sopra, le parti genitoriali si impegnano l'uno verso l'altra a frequentare detti partners in ambienti esterni a quelli ove si svolge la vita familiare e soprattutto nel periodo di crescita dei figli e sino alla maggiore eta' di questi;
- detti partners, in caso di pernotto in sede di gite, vacanze, altro, saranno in soluzione logistica separata al genitore che avra' con sè i figli;
- sino al tempo in cui la signora sara' assegnataria e residente della casa gia' residenza Parte_1
coniugale, la stessa si impegna, nelle maggiori tutele della prole minorenne, a non fare accedere
Perso ivi nuovi eventuali partners;
nel rispetto della Convenzione per i fanciulli , ratificata con
Legge 176/1991; La frequentazione delle rispettive famiglie di origine Ai sensi della carta dei diritti dei figli di persone separate e divorziati, i due sottoscriventi il presente ricorso, padre e
6 madre dei minori e si impegnano a favorire massimamente e con CP_3 Persona_3
continuità, senza mai assumere atteggiamenti ostativi o di osservazione critica sui figli, la frequentazione di tutti i componenti dei due rami genitoriali. Detta frequentazione sarà attuata concordando, da parte di ciascun genitore con i rispettivi componenti delle famiglie di origine, ossia nonni, zii e i cuginetti, le modalità secondo gli impegni di ognuno dei detti componenti, previo avviso anche verbale in piena conservazione del dialogo affettivo tra i figli della coppia e i rami genitoriali. Del compleanno e della prima comunione del minore Per il compleanno Persona_3
del minore di anni 9, sara' seguito il principio dell'alternanza. Il genitore con il Persona_3
quale non starà nella giornata del compleanno sara' libero di organizzare la festicciola in Per_1
altra giornata;
In particolare per l'anno 2026 passera' il compleanno con la madre e Per_1
l'anno successivo con il padre e quindi a seguire lo stesso criterio. Per il compleanno di , di Per_2
anni 14, la minore potrà festeggiare con i coetanei, così come avvenuto negli ultimi anni. Poiche' il
10 maggio 2025 il secondogenito prendera' il Sacramento della Prima Comunione, Persona_3
la mamma acconsente a che il padre lo trattenga con sè tutto il giorno della detta, CP_1
lasciando che festeggi con il ramo paterno;
E' raccomandato ad entrambi i genitori di mostrarsi coesi verso i figli in detta occasione ed in ogni occasione di festa o di incontri con i bambini;
Nel giorno della Prima Comunione la madre si rechera' nella Chiesa Della Pieve di Novi Parte_1
Ligure, ove verra' officiata la Santa Messa, poi lasciando il figlio con il padre la CP_1
madre si impegna ad organizzare una festa con il proprio ramo genitoriale a seguire;
Parte_1
Documenti per l'espatrio I genitori si concedono fin da ora assenso al rilascio di passaporto o documento equipollente valido per espatrio. Gli stessi concedono la possibilità di espatrio per i minori, accompagnati da almeno uno dei genitori, per motivi di vacanza o di studio, previa sempre acquisizione di consenso formale da parte dell'altro genitore. Piano genitoriale Per i due figli minori ci si riporta in ogni caso al piano genitoriale allegato al ricorso che si offre in valutazione a questo Ill.mo Tribunale. Le parti al presente giudizio divorzile sono portate a conoscenza che ogni clausola del presente ricorso e che la sentenza divorzile ha natura di provvedimento decisorio pertanto entrambe dette parti impegna. Le spese del presente procedimento saranno compensate”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso ex art. 473-bis51 c.p.c. depositato in data 11.3.2025, le parti hanno domandato il divorzio congiunto.
2. Con decreto in data 12.3.2025, il Giudice Delegato ha - tra l'altro - “solleva[to] d'ufficio la questione dell'inammissibilità di un'assegnazione condizionata (e.g. “in ogni caso,
l'assegnazione della casa cesserà, ai fini di Legge, ove l'assegnatario contragga nuovo
7 matrimonio o conviva”) o “a tempo” (e.g. “la sig.ra resterà assegnataria dell'ex Parte_1
casa coniugale sino al compimento della maggiore età del figlio , precisamente fino Per_1 alla fine del mese di Febbraio 2034, termine perentorio per la stessa”) della casa coniugale, non essendo legalmente prevista e non essendo prevista l'automatica cessazione dell'assegnazione, che peraltro si trascrive divenendo opponibile ai terzi, senza nuova verifica da parte del Tribunale dell'interesse dei minori” e “solleva[to] d'ufficio la questione dell'inammissibilità di contratti con terzi estranei alla famiglia nucleare (e.g. “la coerede dott.ssa consente, previo accollo di oneri in capo al fratello per euro Controparte_2
mensili 380,00, di abitare questi, con i Suoi i due figli, detta abitazione, sino e non oltre al
28.02.2034”, peraltro, nel caso della locazione, dovrebbe essere stipulato un contratto registrato e sottoposto a imposizione fiscale)”.
3. All'udienza dell'11.6.2025, la Sig.ra ha dichiarato: “vivo a Novi Ligure, via Silvio Parte_1
Pellico, n. 6/A, la casa è del mio ex marito. Non ho immobili di mia proprietà. Lavoro all'IPER di Serravalle, con contratto a tempo indeterminato, con retribuzione mensile netta di Euro 1.100,00 mensili. Non ho altri redditi. Vivo coi miei figli, e , con Per_2 Per_1 nessun'altro. In casa nostra non ci sono mai stati problemi di violenza”. Il Sig. CP_1 ha dichiarato: “vivo a Novi Ligure, viale Pinan Cichero, n. 22, l'ho ereditata con mia sorella alla morte di nostro padre, vivo da solo. Oltre a questa quota e la casa in via Silvio Pellico, non ho altri immobili. Sono impiegato in prendo Euro 2.000,00 netti mensili. In Pt_2 casa nostra non ci sono mai stati problemi di violenza”. Il Giudice Delegato ha “evidenzia[to] ancora alle parti le questioni già sollevate col decreto in data 12.3.2025”. I difensori delle parti hanno “rappresentano di aver avuto conoscenza delle questioni rilevate d'ufficio, di non avere depositato memorie difensive sul punto e di insistere sulle medesime condizioni già rassegnate col ricorso”, sottolineando che “sulle condizioni le parti sono concordi”. All'esito, la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
4. Orbene, il Collegio concorda rispetto alle questioni sollevate d'ufficio dal Giudice Delegato, sin dal decreto di fissazione dell'udienza.
5. Ad abundantiam, neppure si ritiene che le condizioni concordate siano - nella sostanza - nell'interesse del minore, ad esempio laddove comporterebbero, ove omologate, l'automatico venir meno dell'assegnazione della casa coniugale, peraltro sulla base di fatti ben difficilmente accertabili dai terzi (come l'avvio o meno di una convivenza di fatto), così impedendo la garanzia del controllo giurisdizionale sull'interesse del minore, che, invece, sarebbe conservata in assenza di un simile automatismo.
8 6. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta, allo stato, la domanda;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 24 giugno 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Paolo Rampini)
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