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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 29/04/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1103/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Dario Colasanti Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1103/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SIMONA Parte_1 C.F._1
MARIA CRIPPA
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANGELA CP_1 C.F._2
CAROZZI e dell'avv. ROSANNA PONTIERI con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Per e : “A) Disporre l'affidamento della minore Parte_1 CP_1 [...] in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente della stessa Persona_1 presso la madre IG . CP_1
B) Fino a quando la IG occuperà la casa familiare ed il sig. si trasferirà CP_1 Pt_1 temporaneamente in altra abitazione (vedi gli accordi di cui al successivo punto I), lo stesso potrà vedere e tenere con sé la figlia minore a fine settimana alternati, dal venerdì dopo Per_1
l'uscita di scuola fino alla domenica sera fino alle ore 21,30, allorquando il padre riaccompagnerà la minore presso l'abitazione familiare. C) Una volta che saranno operative le condizioni di cui alla lettera I) ed il sig. Parte_1 avrà nuovamente la disponibilità dell'abitazione di sua proprietà, sita in Osnago, via Garibaldi n.
6, lo stesso potrà vedere e tenere con sé la figlia minore con le seguenti modalità: Per_1
-a fine settimana alternati e quindi ogni quindici giorni, dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì mattina, quando la accompagnerà a scuola;
in tale settimana, in cui il week end è di spettanza paterna, il padre potrà tenere con sé la minore il martedì dall'uscita di scuola fino alle ore 21,30 del medesimo giorno, allorché la riaccompagnerà dalla madre;
- viceversa, nelle settimane in cui il week end è di spettanza materna, il padre potrà tenere con sé la minore, il mercoledì, dopo l'uscita da scuola, fino alle ore 21,30 del giovedì, allorchè la riaccompagnerà dalla madre.
- Resta inteso che le esigenze e le necessità di vita della minore dovranno intendersi come prioritarie rispetto ai desiderata dei genitori e potranno comportare cambiamenti rispetto a quanto sopra concordato, sempre per il benessere e la serenità della stessa e previo accordo tra i genitori stessi.
D) Per quanto riguarda le festività, il sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia minore Pt_1 nella giornata di Natale per il pranzo o la cena, ad anni alterni con la madre;
durante le vacanze natalizie, con un'equa ripartizione dei giorni di vacanza con la madre (ad esempio dal 23 al 30 e dal 31 dicembre al 6 gennaio alternati), alternando il periodo di anno in anno;
durante le vacanze pasquali, sempre con un'equa ripartizione dei giorni di vacanza con la madre, alternando il periodo di anno in anno. I genitori concordano infine che la minore trascorrerà ad anni alterni con ciascuno di loro, anche i ponti e le ulteriori festività civili e religiose, alternate tra loro .
E) Le vacanze estive verranno trascorse dalla figlia minore per tre settimane anche non consecutive con ciascun genitore, in periodi da concordare entro il 31 marzo di ogni anno.
Si precisa che ciascun genitore si impegna nei confronti dell'altro a comunicare il luogo in cui la figlia trascorrerà le vacanze.
F) Qualora uno dei due genitori fosse impossibilitato, per malattia o impegni eccezionali di lavoro, a rispettare il calendario come sopra stabilito, dovrà prontamente comunicarlo all'altra parte, la quale, entro e non oltre le successive 24 ore, dovrà comunicare al genitore impossibilitato la propria disponibilità, se possibile dal punto di vista organizzativo, a tenere con sé la figlia. In caso di indisponibilità dell'altro genitore, il genitore che avrebbe dovuto stare con la minore, dovrà provvedere da sé a trovare idonea collocazione alla stessa, dandone comunicazione all'altro genitore. In ogni caso, tali cambiamenti non modificheranno la calendarizzazione sopra indicata.
G) I genitori saranno tenuti a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi, tutelando entrambi la figura dell'altro genitore.
pagina 2 di 5 H) Entrambi i genitori dovranno interessarsi e partecipare alle attività scolastiche, sportive, ricreative e formative frequentate dai figli. Il tutto compatibilmente con i tempi di cura loro assegnati e con le effettive possibilità di ciascuno.
- Se il periodo in cui la figlia con uno o con l'altro genitore dovesse coincidere con l'esercizio di un'attività sportiva, scolastica o di svago, il genitore al quale sarà collocata in quel periodo è Pt_2 responsabile del permesso e dell'organizzazione di tale attività rispettivamente dalla stessa svolta. Pertanto, la minore verrà fornita di tutto quanto potrà necessitare per quell'attività, al fine di evitare disagi o disorganizzazioni.
I) La casa familiare, sita in Osnago, via Garibaldi 6 - di proprietà esclusiva del sig, Pt_1
– viene per il momento lasciata nella disponibilità della IG , che vi
[...] CP_1 abiterà unitamente alla figlia fino a quando non verranno completati i lavori di ristrutturazione dell'abitazione di proprietà di quest'ultima, sita in Osnago, via Bergamo n. 2/4, ove la stessa, quale genitore prevalentemente collocatario della minore, si trasferirà unitamente a quest'ultima, una volta completati detti lavori e comunque entro e non oltre due mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, data in cui la casa familiare di proprietà del sig. verrà rimessa Pt_1 definitivamente nella disponibilità dello stesso.
L) In esecuzione dell'ordinanza del Tribunale di Lecco del 13.12.2024 il sig. ha Parte_1 già lasciato la casa familiare, asportando i propri effetti personali e lasciando viceversa nella disponibilità della IG e della figlia tutti gli arredi e le suppellettili, che, al momento CP_1 del rilascio della casa da parte della IG , dovranno essere lasciati nell'abitazione, per CP_1 essere rimessi nella disponibilità del sig. ad eccezione degli effetti personali della IG Pt_1
e dei seguenti beni: Quadri personali della IG (di cui alle foto allegate) -N. CP_1 CP_1
3 televisori - Sedia scrivania camera - Sedie tavolo salotto - Lampada Artemide salotto -
Scarpiere - Aspirapolvere Folletto -Aspirapolvere Dyson - Phone dyson - Sdraio balcone -
Tavolino con 2 sedie balcone - Appendiabiti soggiorno - lavatrice+asciugatrice.
M) Per quanto riguarda le questioni economiche, il sig. fino a quando la IG Parte_1
occuperà la casa familiare, si impegna a contribuire al mantenimento della minore CP_1 Per_1
mediante la corresponsione, in favore della IG , della somma mensile di Euro
[...] CP_1
700,00, stabilita dal Tribunale di Lecco, da pagarsi a mezzo di bonifico bancario entro il giorno
15 di ogni mese. Durante la permanenza della IG presso l'ex abitazione famigliare e CP_1 fino a quando vi farà ritorno, nei limiti temporali sopra indicati, il sig. , provvederà Parte_1 altresì al pagamento di tutte le spese relative all'abitazione, con rinuncia alla ripetizione delle stesse.
Dal momento in cui la IG si sarà trasferita in uno con la figlia nell'abitazione di sua CP_1 proprietà, sita in Osnago via Bergamo 2, il sig. provvederà a corrispondere in favore della Pt_1 Per_ IG quale contributo al mantenimento ordinario della figlia e sino al CP_1 raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa, la somma di Euro 1.000,00 mensili, in luogo dei 700 euro sopra indicati, oltre rivalutazione ISTAT annuale tramite il seguente IBAN:
[...] e ciò entro il giorno 15 di ogni mese. pagina 3 di 5 N) Ad integrazione dell'assegno di mantenimento come sopra indicato, il sig. acconsente Pt_1
a che l'assegno unico in favore di continui ad essere percepito in via esclusiva (ossia Per_1 al 100%) dalla IG;
lo stesso pertanto, qualora si rendesse necessario, si obbliga sin CP_1 da ora ad espletare le pratiche per rinunciare al 50% di detto assegno (mediante richiesta da presentare all'INPS di persona o tramite spid);
a sua volta la IG si impegna, qualora necessario, dalla rinuncia da parte del sig. CP_1
a compilare e a presentare a suo nome con le medesime modalità di cui sopra la richiesta Pt_1 per avere il riconoscimento in suo favore del 100% dell'Assegno Unico. Ove una delle parti rimanga inadempiente all'impegno preso, vale a dire quello di rinunciare all'assegno da un lato e quello di richiederlo dall'altro, il sig. sarà tenuto a rimborsare all'altra parte la quota di Pt_1 assegno perso o, se l'inadempiente fosse la IG , perderà il diritto alla ripetizione CP_1 dello stesso nei confronti del sig. Pt_1
O) Il sig. corrisponderà altresì alla IG il 50% delle spese Parte_1 CP_1 straordinarie sostenute nell'interesse della minore, secondo il Protocollo previsto presso il
Tribunale di Lecco che deve intendersi qui riportato.
P) Le spese relative a Codesto procedimento avanti il Tribunale saranno compensate tra le parti, mentre le spese relative al reclamo in Corte d'Appello promosso dal sig. saranno Pt_1 rimborsate dal sig. alla IG , nella misura indicata dal provvedimento di Pt_1 CP_1 rigetto prima della sottoscrizione delle presente, mediante bonifico alla IG .” CP_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
e hanno intrattenuto una relazione sentimentale e un rapporto di Parte_1 CP_1 convivenza e dalla loro unione è nata la figlia minore il 03/10/2013. Persona_1
ha convenuto in giudizio chiedendo l'affidamento condiviso della Parte_1 CP_1 figlia minore a entrambi i genitori, con collocamento paritetico alternato presso gli Per_1 stessi, l'assegnazione della casa familiare al ricorrente e la previsione del mantenimento ordinario diretto della minore per i periodi di permanenza presso ciascun genitore, con suddivisione delle spese straordinarie al 50% tra i genitori.
Si è costituita in giudizio , chiedendo l'affidamento condiviso della figlia minore CP_1
a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e assegnazione Per_1 alla stessa della casa familiare, la regolamentazione degli incontri tra padre e figlia, la previsione di un contributo al mantenimento della figlia a carico del padre nella somma mensile di €
1.500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Le parti hanno successivamente depositato le memorie previste dall'art. 473 bis.17 c.p.c.
Entrambe le parti sono comparse, assistite dai rispettivi difensori, avanti al giudice relatore delegato dal Presidente del Tribunale alla trattazione del procedimento all'udienza del
21/11/2024, all'esito della quale, non essendo stato possibile raggiungere un accordo fra le parti, sono stati assunti con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti.
pagina 4 di 5 Le parti hanno successivamente raggiunto in corso di causa un accordo e hanno quindi precisato le conclusioni in forma congiunta, chiedendo la pronuncia di sentenza alle condizioni in epigrafe riportate.
Il giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Il Tribunale ritiene di provvedere in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, poiché le condizioni riguardanti la prole non sono in contrasto con l'interesse della stessa e le ulteriori statuizioni economiche non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Le spese di lite sono integralmente compensate tra parti, come richiesto anche dalle stesse, in ragione della natura e dell'esito del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici concordate tra le parti, come sopra riportate, e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 23 aprile 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Dario Colasanti Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1103/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SIMONA Parte_1 C.F._1
MARIA CRIPPA
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANGELA CP_1 C.F._2
CAROZZI e dell'avv. ROSANNA PONTIERI con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Per e : “A) Disporre l'affidamento della minore Parte_1 CP_1 [...] in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente della stessa Persona_1 presso la madre IG . CP_1
B) Fino a quando la IG occuperà la casa familiare ed il sig. si trasferirà CP_1 Pt_1 temporaneamente in altra abitazione (vedi gli accordi di cui al successivo punto I), lo stesso potrà vedere e tenere con sé la figlia minore a fine settimana alternati, dal venerdì dopo Per_1
l'uscita di scuola fino alla domenica sera fino alle ore 21,30, allorquando il padre riaccompagnerà la minore presso l'abitazione familiare. C) Una volta che saranno operative le condizioni di cui alla lettera I) ed il sig. Parte_1 avrà nuovamente la disponibilità dell'abitazione di sua proprietà, sita in Osnago, via Garibaldi n.
6, lo stesso potrà vedere e tenere con sé la figlia minore con le seguenti modalità: Per_1
-a fine settimana alternati e quindi ogni quindici giorni, dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì mattina, quando la accompagnerà a scuola;
in tale settimana, in cui il week end è di spettanza paterna, il padre potrà tenere con sé la minore il martedì dall'uscita di scuola fino alle ore 21,30 del medesimo giorno, allorché la riaccompagnerà dalla madre;
- viceversa, nelle settimane in cui il week end è di spettanza materna, il padre potrà tenere con sé la minore, il mercoledì, dopo l'uscita da scuola, fino alle ore 21,30 del giovedì, allorchè la riaccompagnerà dalla madre.
- Resta inteso che le esigenze e le necessità di vita della minore dovranno intendersi come prioritarie rispetto ai desiderata dei genitori e potranno comportare cambiamenti rispetto a quanto sopra concordato, sempre per il benessere e la serenità della stessa e previo accordo tra i genitori stessi.
D) Per quanto riguarda le festività, il sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia minore Pt_1 nella giornata di Natale per il pranzo o la cena, ad anni alterni con la madre;
durante le vacanze natalizie, con un'equa ripartizione dei giorni di vacanza con la madre (ad esempio dal 23 al 30 e dal 31 dicembre al 6 gennaio alternati), alternando il periodo di anno in anno;
durante le vacanze pasquali, sempre con un'equa ripartizione dei giorni di vacanza con la madre, alternando il periodo di anno in anno. I genitori concordano infine che la minore trascorrerà ad anni alterni con ciascuno di loro, anche i ponti e le ulteriori festività civili e religiose, alternate tra loro .
E) Le vacanze estive verranno trascorse dalla figlia minore per tre settimane anche non consecutive con ciascun genitore, in periodi da concordare entro il 31 marzo di ogni anno.
Si precisa che ciascun genitore si impegna nei confronti dell'altro a comunicare il luogo in cui la figlia trascorrerà le vacanze.
F) Qualora uno dei due genitori fosse impossibilitato, per malattia o impegni eccezionali di lavoro, a rispettare il calendario come sopra stabilito, dovrà prontamente comunicarlo all'altra parte, la quale, entro e non oltre le successive 24 ore, dovrà comunicare al genitore impossibilitato la propria disponibilità, se possibile dal punto di vista organizzativo, a tenere con sé la figlia. In caso di indisponibilità dell'altro genitore, il genitore che avrebbe dovuto stare con la minore, dovrà provvedere da sé a trovare idonea collocazione alla stessa, dandone comunicazione all'altro genitore. In ogni caso, tali cambiamenti non modificheranno la calendarizzazione sopra indicata.
G) I genitori saranno tenuti a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi, tutelando entrambi la figura dell'altro genitore.
pagina 2 di 5 H) Entrambi i genitori dovranno interessarsi e partecipare alle attività scolastiche, sportive, ricreative e formative frequentate dai figli. Il tutto compatibilmente con i tempi di cura loro assegnati e con le effettive possibilità di ciascuno.
- Se il periodo in cui la figlia con uno o con l'altro genitore dovesse coincidere con l'esercizio di un'attività sportiva, scolastica o di svago, il genitore al quale sarà collocata in quel periodo è Pt_2 responsabile del permesso e dell'organizzazione di tale attività rispettivamente dalla stessa svolta. Pertanto, la minore verrà fornita di tutto quanto potrà necessitare per quell'attività, al fine di evitare disagi o disorganizzazioni.
I) La casa familiare, sita in Osnago, via Garibaldi 6 - di proprietà esclusiva del sig, Pt_1
– viene per il momento lasciata nella disponibilità della IG , che vi
[...] CP_1 abiterà unitamente alla figlia fino a quando non verranno completati i lavori di ristrutturazione dell'abitazione di proprietà di quest'ultima, sita in Osnago, via Bergamo n. 2/4, ove la stessa, quale genitore prevalentemente collocatario della minore, si trasferirà unitamente a quest'ultima, una volta completati detti lavori e comunque entro e non oltre due mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, data in cui la casa familiare di proprietà del sig. verrà rimessa Pt_1 definitivamente nella disponibilità dello stesso.
L) In esecuzione dell'ordinanza del Tribunale di Lecco del 13.12.2024 il sig. ha Parte_1 già lasciato la casa familiare, asportando i propri effetti personali e lasciando viceversa nella disponibilità della IG e della figlia tutti gli arredi e le suppellettili, che, al momento CP_1 del rilascio della casa da parte della IG , dovranno essere lasciati nell'abitazione, per CP_1 essere rimessi nella disponibilità del sig. ad eccezione degli effetti personali della IG Pt_1
e dei seguenti beni: Quadri personali della IG (di cui alle foto allegate) -N. CP_1 CP_1
3 televisori - Sedia scrivania camera - Sedie tavolo salotto - Lampada Artemide salotto -
Scarpiere - Aspirapolvere Folletto -Aspirapolvere Dyson - Phone dyson - Sdraio balcone -
Tavolino con 2 sedie balcone - Appendiabiti soggiorno - lavatrice+asciugatrice.
M) Per quanto riguarda le questioni economiche, il sig. fino a quando la IG Parte_1
occuperà la casa familiare, si impegna a contribuire al mantenimento della minore CP_1 Per_1
mediante la corresponsione, in favore della IG , della somma mensile di Euro
[...] CP_1
700,00, stabilita dal Tribunale di Lecco, da pagarsi a mezzo di bonifico bancario entro il giorno
15 di ogni mese. Durante la permanenza della IG presso l'ex abitazione famigliare e CP_1 fino a quando vi farà ritorno, nei limiti temporali sopra indicati, il sig. , provvederà Parte_1 altresì al pagamento di tutte le spese relative all'abitazione, con rinuncia alla ripetizione delle stesse.
Dal momento in cui la IG si sarà trasferita in uno con la figlia nell'abitazione di sua CP_1 proprietà, sita in Osnago via Bergamo 2, il sig. provvederà a corrispondere in favore della Pt_1 Per_ IG quale contributo al mantenimento ordinario della figlia e sino al CP_1 raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa, la somma di Euro 1.000,00 mensili, in luogo dei 700 euro sopra indicati, oltre rivalutazione ISTAT annuale tramite il seguente IBAN:
[...] e ciò entro il giorno 15 di ogni mese. pagina 3 di 5 N) Ad integrazione dell'assegno di mantenimento come sopra indicato, il sig. acconsente Pt_1
a che l'assegno unico in favore di continui ad essere percepito in via esclusiva (ossia Per_1 al 100%) dalla IG;
lo stesso pertanto, qualora si rendesse necessario, si obbliga sin CP_1 da ora ad espletare le pratiche per rinunciare al 50% di detto assegno (mediante richiesta da presentare all'INPS di persona o tramite spid);
a sua volta la IG si impegna, qualora necessario, dalla rinuncia da parte del sig. CP_1
a compilare e a presentare a suo nome con le medesime modalità di cui sopra la richiesta Pt_1 per avere il riconoscimento in suo favore del 100% dell'Assegno Unico. Ove una delle parti rimanga inadempiente all'impegno preso, vale a dire quello di rinunciare all'assegno da un lato e quello di richiederlo dall'altro, il sig. sarà tenuto a rimborsare all'altra parte la quota di Pt_1 assegno perso o, se l'inadempiente fosse la IG , perderà il diritto alla ripetizione CP_1 dello stesso nei confronti del sig. Pt_1
O) Il sig. corrisponderà altresì alla IG il 50% delle spese Parte_1 CP_1 straordinarie sostenute nell'interesse della minore, secondo il Protocollo previsto presso il
Tribunale di Lecco che deve intendersi qui riportato.
P) Le spese relative a Codesto procedimento avanti il Tribunale saranno compensate tra le parti, mentre le spese relative al reclamo in Corte d'Appello promosso dal sig. saranno Pt_1 rimborsate dal sig. alla IG , nella misura indicata dal provvedimento di Pt_1 CP_1 rigetto prima della sottoscrizione delle presente, mediante bonifico alla IG .” CP_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
e hanno intrattenuto una relazione sentimentale e un rapporto di Parte_1 CP_1 convivenza e dalla loro unione è nata la figlia minore il 03/10/2013. Persona_1
ha convenuto in giudizio chiedendo l'affidamento condiviso della Parte_1 CP_1 figlia minore a entrambi i genitori, con collocamento paritetico alternato presso gli Per_1 stessi, l'assegnazione della casa familiare al ricorrente e la previsione del mantenimento ordinario diretto della minore per i periodi di permanenza presso ciascun genitore, con suddivisione delle spese straordinarie al 50% tra i genitori.
Si è costituita in giudizio , chiedendo l'affidamento condiviso della figlia minore CP_1
a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e assegnazione Per_1 alla stessa della casa familiare, la regolamentazione degli incontri tra padre e figlia, la previsione di un contributo al mantenimento della figlia a carico del padre nella somma mensile di €
1.500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Le parti hanno successivamente depositato le memorie previste dall'art. 473 bis.17 c.p.c.
Entrambe le parti sono comparse, assistite dai rispettivi difensori, avanti al giudice relatore delegato dal Presidente del Tribunale alla trattazione del procedimento all'udienza del
21/11/2024, all'esito della quale, non essendo stato possibile raggiungere un accordo fra le parti, sono stati assunti con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti.
pagina 4 di 5 Le parti hanno successivamente raggiunto in corso di causa un accordo e hanno quindi precisato le conclusioni in forma congiunta, chiedendo la pronuncia di sentenza alle condizioni in epigrafe riportate.
Il giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Il Tribunale ritiene di provvedere in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, poiché le condizioni riguardanti la prole non sono in contrasto con l'interesse della stessa e le ulteriori statuizioni economiche non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Le spese di lite sono integralmente compensate tra parti, come richiesto anche dalle stesse, in ragione della natura e dell'esito del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici concordate tra le parti, come sopra riportate, e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 23 aprile 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
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