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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 01/12/2025, n. 1087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1087 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello
n. 550/2013
C O R T E D'A P P E L L O
DI GG RI
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
dott. Natalino Sapone presidente relatore dott. Mirenna Mauro consigliere dott.ssa Rende Federica consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 550/2013 Ruolo Generale Affari Contenziosi vertente tra
, c.f. , con sede in Reggio Calabria, Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe M. Latella e M. Santagati congiuntamente e disgiuntamente, elettivamente domiciliata presso l'Ufficio legale in via S. Anna
II Tronco, Palazzo Tibi, Reggio Calabria
nei confronti di
, c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Emilio
Incognito, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria alla via Frà G.
Melacrinò, n. 29
1 Corte d'Appello
***
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Estinzione del procedimento
L' ha proposto appello Parte_2
avverso la sentenza n. 1061/2013, depositata in data 4/6/2013, pronunciata dal Tribunale di Reggio Calabria, I Sezione Civile, nell'ambito del procedimento n. 3950/2010.
Fissata l'udienza per la trattazione al 25 settembre 2014, ai sensi dell'art. 348
c.p.c., l'udienza è stata rinviata al 27 novembre 2014, per l'assenza del procuratore dell'appellante.
All'udienza del 27 novembre 2014, attesa l'assenza dei procuratori delle parti,
è stata ordinata la cancellazione della causa dal ruolo.
Con provvedimento del 31 ottobre 2025, preso atto che il procedimento è stato cancellato senza dichiarare l'estinzione prevista dall'art. 181 c.p.c. come modificato dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella l. 6 agosto 2008, n. 133, è stata fissata l'udienza del 24 novembre 2025 per le determinazioni conseguenti.
Regolarmente comunicato alle parti il predetto provvedimento, nessuna parte ha depositato note scritte per la trattazione scritta fissata in tale data.
Ai sensi dell'art. 181 c.p.c. se nessuna delle parti comparisce alla nuova udienza, il giudice dichiara l'estinzione del processo.
Comunque, il processo va dichiarato estinto ai sensi dell'art. 307 primo comma c.p.c., a norma del quale il processo cancellato deve essere riassunto nel termine perentorio di tre mesi dalla cancellazione, altrimenti si estingue.
2 Corte d'Appello
Il termine per la riassunzione o prosecuzione del giudizio decorre dalla data dell'udienza in presenza in cui è stata disposta la cancellazione (27 novembre
2014).
L'odierno giudizio non è stato riassunto.
Conseguentemente, essendo decorso il termine di tre mesi dalla cancellazione, il giudizio d'appello va dichiarato estinto e ordinata la cancellazione della causa dal ruolo.
Il processo non risulta riassunto.
Pertanto, il processo va dichiarato estinto.
2.- Spese processuali
Le spese del presente grado di giudizio, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
3.- Doppio contributo unificato
Essendo stata dichiarata l'estinzione del giudizio d'appello, non trova applicazione l'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di misura lato sensu sanzionatoria, non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (in tal senso Cass. civ., sez. lav., n. 14641/2020; Cass.
n. 25485/2018).
p.q.m.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_2
nei confronti di avverso la
[...] Controparte_2
sentenza n. 1061/2013, depositata in data 4/6/2013, emessa dal Tribunale di
Reggio Calabria, a definizione del procedimento n. 3950/2010, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara l'estinzione del processo;
- pone le spese processuali del secondo grado di giudizio a carico delle parti che le hanno anticipate.
Reggio Calabria, 28.11.2025
Il presidente est.
dott. Natalino Sapone
3
n. 550/2013
C O R T E D'A P P E L L O
DI GG RI
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
dott. Natalino Sapone presidente relatore dott. Mirenna Mauro consigliere dott.ssa Rende Federica consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 550/2013 Ruolo Generale Affari Contenziosi vertente tra
, c.f. , con sede in Reggio Calabria, Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe M. Latella e M. Santagati congiuntamente e disgiuntamente, elettivamente domiciliata presso l'Ufficio legale in via S. Anna
II Tronco, Palazzo Tibi, Reggio Calabria
nei confronti di
, c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Emilio
Incognito, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria alla via Frà G.
Melacrinò, n. 29
1 Corte d'Appello
***
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Estinzione del procedimento
L' ha proposto appello Parte_2
avverso la sentenza n. 1061/2013, depositata in data 4/6/2013, pronunciata dal Tribunale di Reggio Calabria, I Sezione Civile, nell'ambito del procedimento n. 3950/2010.
Fissata l'udienza per la trattazione al 25 settembre 2014, ai sensi dell'art. 348
c.p.c., l'udienza è stata rinviata al 27 novembre 2014, per l'assenza del procuratore dell'appellante.
All'udienza del 27 novembre 2014, attesa l'assenza dei procuratori delle parti,
è stata ordinata la cancellazione della causa dal ruolo.
Con provvedimento del 31 ottobre 2025, preso atto che il procedimento è stato cancellato senza dichiarare l'estinzione prevista dall'art. 181 c.p.c. come modificato dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella l. 6 agosto 2008, n. 133, è stata fissata l'udienza del 24 novembre 2025 per le determinazioni conseguenti.
Regolarmente comunicato alle parti il predetto provvedimento, nessuna parte ha depositato note scritte per la trattazione scritta fissata in tale data.
Ai sensi dell'art. 181 c.p.c. se nessuna delle parti comparisce alla nuova udienza, il giudice dichiara l'estinzione del processo.
Comunque, il processo va dichiarato estinto ai sensi dell'art. 307 primo comma c.p.c., a norma del quale il processo cancellato deve essere riassunto nel termine perentorio di tre mesi dalla cancellazione, altrimenti si estingue.
2 Corte d'Appello
Il termine per la riassunzione o prosecuzione del giudizio decorre dalla data dell'udienza in presenza in cui è stata disposta la cancellazione (27 novembre
2014).
L'odierno giudizio non è stato riassunto.
Conseguentemente, essendo decorso il termine di tre mesi dalla cancellazione, il giudizio d'appello va dichiarato estinto e ordinata la cancellazione della causa dal ruolo.
Il processo non risulta riassunto.
Pertanto, il processo va dichiarato estinto.
2.- Spese processuali
Le spese del presente grado di giudizio, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
3.- Doppio contributo unificato
Essendo stata dichiarata l'estinzione del giudizio d'appello, non trova applicazione l'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di misura lato sensu sanzionatoria, non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (in tal senso Cass. civ., sez. lav., n. 14641/2020; Cass.
n. 25485/2018).
p.q.m.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_2
nei confronti di avverso la
[...] Controparte_2
sentenza n. 1061/2013, depositata in data 4/6/2013, emessa dal Tribunale di
Reggio Calabria, a definizione del procedimento n. 3950/2010, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara l'estinzione del processo;
- pone le spese processuali del secondo grado di giudizio a carico delle parti che le hanno anticipate.
Reggio Calabria, 28.11.2025
Il presidente est.
dott. Natalino Sapone
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