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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/11/2025, n. 4978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4978 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Sezione Nona Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Carosio,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. R.G. 15408/24 promossa da:
nata in [...], il [...], Difesa dall'avv. Andrea Scozzaro Parte_1
RICORRENTE CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino RESISTENTE nonché nel contraddittorio con il Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
avente ad oggetto: revoca della carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini dell'U.E.
FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino la ricorrente ha evocato in giudizio il al fine di accertare il mantenimento del diritto della Controparte_1 ricorrente al soggiorno permanente ex art. 14, D. Lgs. 30/2007, nonché all'aggiornamento della carta di soggiorno permanente ex art. 17, D. Lgs. 30/2007. L'Amministrazione si costituiva rappresentando di aver riesaminato la situazione della ricorrente e di aver riscontrato che “l'istanza di aggiornamento del titolo in possesso della ricorrente era stata effettivamente inviata prima delle modifiche introdotte dalla L. 103/2023”. Pertanto, la p.a. avrebbe proceduto all'aggiornamento della carta di soggiorno. All'udienza del 15.5.2025 le parti chiedevano un rinvio per accertare l'effettivo rilascio del titolo. All'udienza del 13.11.2025 mediante trattazione scritta le parti depositavano note scritte chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere e all'esito la causa veniva trattenuta in decisione. pagina 1 di 2 Ciò premesso, considerato che risulta dagli atti che la P.A. ha rilasciato una nuova carta di soggiorno permanente, ex art. 17, D. Lgs. 30/2007, in favore della Signora deve Pt_1 dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere;
-compensa le spese di lite. Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Torino il 13.11.2025
Il Giudice
Dr. Silvia Carosio
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Carosio,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. R.G. 15408/24 promossa da:
nata in [...], il [...], Difesa dall'avv. Andrea Scozzaro Parte_1
RICORRENTE CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino RESISTENTE nonché nel contraddittorio con il Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
avente ad oggetto: revoca della carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini dell'U.E.
FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino la ricorrente ha evocato in giudizio il al fine di accertare il mantenimento del diritto della Controparte_1 ricorrente al soggiorno permanente ex art. 14, D. Lgs. 30/2007, nonché all'aggiornamento della carta di soggiorno permanente ex art. 17, D. Lgs. 30/2007. L'Amministrazione si costituiva rappresentando di aver riesaminato la situazione della ricorrente e di aver riscontrato che “l'istanza di aggiornamento del titolo in possesso della ricorrente era stata effettivamente inviata prima delle modifiche introdotte dalla L. 103/2023”. Pertanto, la p.a. avrebbe proceduto all'aggiornamento della carta di soggiorno. All'udienza del 15.5.2025 le parti chiedevano un rinvio per accertare l'effettivo rilascio del titolo. All'udienza del 13.11.2025 mediante trattazione scritta le parti depositavano note scritte chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere e all'esito la causa veniva trattenuta in decisione. pagina 1 di 2 Ciò premesso, considerato che risulta dagli atti che la P.A. ha rilasciato una nuova carta di soggiorno permanente, ex art. 17, D. Lgs. 30/2007, in favore della Signora deve Pt_1 dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere;
-compensa le spese di lite. Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Torino il 13.11.2025
Il Giudice
Dr. Silvia Carosio
pagina 2 di 2