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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/10/2025, n. 8191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8191 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29049/2025
Tribunale di Milano
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 29049/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 29 ottobre 2025 ad ore 10.57 innanzi al dott. Roberta Sperati, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. De Maria, in sostituzione dell'avv. MACRI' GIUSEPPE, con la parte personalmente, che conclude come in atti;
per parte resistente nessuno.
Le parti presenti procedono alla discussione orale della causa.
Il Giudice
Attesa la regolarità della notifica, dichiara la contumacia di Controparte_1
[...]
dopo breve discussione orale, ad esito della camera di consiglio ad ore 12.45, pronuncia sentenza ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. dandone lettura in udienza alle parti non presenti in quanto espressamente dispensate dall'incombente.
Il giudice
Dott.ssa Roberta Sperati REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano, nella persona del giudice dott.ssa Roberta Sperati ha pronunciato ex artt.
447-bis e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29049/2025 promossa da:
[C.F. , con gli avv.ti MACRI' GIUSEPPE e Parte_1 C.F._1
IO CO ND
RICORRENTE
contro
[C.F. ], Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
Parte ricorrente:
“ Accertare e dichiarare, anche in ragione dell'art. 1 del contratto di locazione ad uso diverso
da quello abitativo stipulato tra i paciscenti, la risoluzione del medesimo contratto indicato in
narrativa e, per l'effetto, condannare il Sig. , al rilascio Controparte_1
immediato dell'unità immobiliare sita in Milano (MI), alla Via Martignoni, n. 6, di proprietà
della Sig.ra ovvero fissando un termine per la riconsegna ritenuto più Parte_1
opportuno dal Giudice;
2. Accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale del Sig. Controparte_1
, condannare quest'ultimo al pagamento in favore della locatrice dell'importo
[...]
complessivo in linea capitale di € 10.926,00 (somma comprensiva di canoni non pagati e della
penale contrattuale maturata al 31/08/2025) per le ragioni suesposte, oltre agli interessi legali
come per legge;
In ogni caso
Con vittoria di spese e competenze di causa del presente giudizio e delle pese sostenute da parte
ricorrente nel procedimento di intimazione di sfratto recante RG. n. 27989/2025, oltre 15%
spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Con sentenza esecutiva ex lege.
In via istruttoria: (…)”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida
[...]
adiva questo Tribunale esponendo: Parte_1
di avere concesso in locazione all'intimato Controparte_1
l'unità immobiliare ad uso autorimessa sita in Milano, Via Martignoni n. 6, con contratto decorrente dal 01/06/2023 e per la durata di anni 1;
che il conduttore si rendeva moroso del pagamento del canone mensile sin dal giugno 2024.
Ciò premesso, concludeva come in epigrafe.
Con provvedimento del 30/07/2025 il Tribunale, attesa la notificazione ex art. 143 c.p.c.,
disponeva la conversione del rito e la prosecuzione del giudizio con le forme del rito speciale locatizio ex art. 447-bis segg. c.p.c.
Nella memoria ex art. 420 c.p.c. il ricorrente concludeva come in epigrafe.
Nonostante la regolarità della notificazione, non si costituiva la parte resistente, che pertanto veniva dichiarata contumace. Ad esito della discussione, sulle conclusioni rassegnate come in atti, il Giudice decide dando lettura della presente sentenza con motivazione contestuale, la quale costituisce parte integrante del verbale d'udienza.
La domanda deve trovare integrale accoglimento.
Parte intimante ha assolto gli oneri probatori su di essa gravanti, producendo il contratto di locazione regolarmente registrato ed attestando che la morosità persiste.
La parte locatrice ha dedotto l'inadempimento con riguardo al pagamento dei canoni di locazione ad opera della parte resistente a far data dal mese di giugno 2024, e la controparte,
rimanendo contumace, non ha fornito prova contraria di detta allegazione.
Detta condotta integra sia sotto il profilo oggettivo che sotto il profilo soggettivo ( attesala carenza di prova in ordine alla non imputabilità dell'inadempimento) quanto dedotto nella clausola risolutiva espressa di cui al contratto.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve dichiararsi che il contratto di locazione ad uso autorimessa stipulato in data 01/05/2023 tra e Parte_1 [...]
si è risolto per inadempimento del conduttore Controparte_1 [...]
ex artt. 1456 e 1453 c.c. Controparte_1
Per l'effetto deve essere condannato a rilasciare CP_1 Controparte_1
l'immobile de quo libero da persone e cose, con esecuzione immediata attesa la gravità
dell'inadempimento.
Come da domanda, il resistente deve essere inoltre condannato al pagamento di complessivi €
10.926,00 per canoni di locazione e spese maturati sono all'agosto 2025, nonché per la penale di cui all'art. 9 del contratto.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate direttamente in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della controversia, e delle fasi svolte (di studio,
introduttiva e decisionale), con riduzione del 50% attesa la bassa complessità delle questioni trattate ed attesa la prossimità del valore della lite al minimo al valore minimo di scaglione. Le spese di fase sommaria sono liquidate come da Tabelle in uso presso questo Tribunale.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, in persona del giudice dott.ssa Roberta Sperati, definitivamente pronunciando nel giudizio RG 29049/2025, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così
provvede:
1) dichiara risolto per inadempimento imputabile a Controparte_1
il contratto di locazione stipulato in data 01/06/2023 tra
[...] [...]
e ed avente ad oggetto Parte_1 Controparte_1
l'autorimessa sita in Milano, via Martignoni n. 6;
2) condanna a rilasciare immediatamente Controparte_1
l'immobile di cui al punto che precede libero da persone e cose;
3) condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
dell'importo di € 10.926,00 per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi Parte_1
legali dal dovuto al saldo effettivo;
4) condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 [...]
delle spese di lite, che si liquidano in € 181,85 per spese ed € 4.040,00 per Parte_1
compensi professionali(di cui € 1.500,00 per la fase sommaria), oltre spese generali al 15%,
C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti e allegazione al verbale.
Milano, 29/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Sperati
Tribunale di Milano
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 29049/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 29 ottobre 2025 ad ore 10.57 innanzi al dott. Roberta Sperati, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. De Maria, in sostituzione dell'avv. MACRI' GIUSEPPE, con la parte personalmente, che conclude come in atti;
per parte resistente nessuno.
Le parti presenti procedono alla discussione orale della causa.
Il Giudice
Attesa la regolarità della notifica, dichiara la contumacia di Controparte_1
[...]
dopo breve discussione orale, ad esito della camera di consiglio ad ore 12.45, pronuncia sentenza ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. dandone lettura in udienza alle parti non presenti in quanto espressamente dispensate dall'incombente.
Il giudice
Dott.ssa Roberta Sperati REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano, nella persona del giudice dott.ssa Roberta Sperati ha pronunciato ex artt.
447-bis e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29049/2025 promossa da:
[C.F. , con gli avv.ti MACRI' GIUSEPPE e Parte_1 C.F._1
IO CO ND
RICORRENTE
contro
[C.F. ], Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
Parte ricorrente:
“ Accertare e dichiarare, anche in ragione dell'art. 1 del contratto di locazione ad uso diverso
da quello abitativo stipulato tra i paciscenti, la risoluzione del medesimo contratto indicato in
narrativa e, per l'effetto, condannare il Sig. , al rilascio Controparte_1
immediato dell'unità immobiliare sita in Milano (MI), alla Via Martignoni, n. 6, di proprietà
della Sig.ra ovvero fissando un termine per la riconsegna ritenuto più Parte_1
opportuno dal Giudice;
2. Accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale del Sig. Controparte_1
, condannare quest'ultimo al pagamento in favore della locatrice dell'importo
[...]
complessivo in linea capitale di € 10.926,00 (somma comprensiva di canoni non pagati e della
penale contrattuale maturata al 31/08/2025) per le ragioni suesposte, oltre agli interessi legali
come per legge;
In ogni caso
Con vittoria di spese e competenze di causa del presente giudizio e delle pese sostenute da parte
ricorrente nel procedimento di intimazione di sfratto recante RG. n. 27989/2025, oltre 15%
spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Con sentenza esecutiva ex lege.
In via istruttoria: (…)”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida
[...]
adiva questo Tribunale esponendo: Parte_1
di avere concesso in locazione all'intimato Controparte_1
l'unità immobiliare ad uso autorimessa sita in Milano, Via Martignoni n. 6, con contratto decorrente dal 01/06/2023 e per la durata di anni 1;
che il conduttore si rendeva moroso del pagamento del canone mensile sin dal giugno 2024.
Ciò premesso, concludeva come in epigrafe.
Con provvedimento del 30/07/2025 il Tribunale, attesa la notificazione ex art. 143 c.p.c.,
disponeva la conversione del rito e la prosecuzione del giudizio con le forme del rito speciale locatizio ex art. 447-bis segg. c.p.c.
Nella memoria ex art. 420 c.p.c. il ricorrente concludeva come in epigrafe.
Nonostante la regolarità della notificazione, non si costituiva la parte resistente, che pertanto veniva dichiarata contumace. Ad esito della discussione, sulle conclusioni rassegnate come in atti, il Giudice decide dando lettura della presente sentenza con motivazione contestuale, la quale costituisce parte integrante del verbale d'udienza.
La domanda deve trovare integrale accoglimento.
Parte intimante ha assolto gli oneri probatori su di essa gravanti, producendo il contratto di locazione regolarmente registrato ed attestando che la morosità persiste.
La parte locatrice ha dedotto l'inadempimento con riguardo al pagamento dei canoni di locazione ad opera della parte resistente a far data dal mese di giugno 2024, e la controparte,
rimanendo contumace, non ha fornito prova contraria di detta allegazione.
Detta condotta integra sia sotto il profilo oggettivo che sotto il profilo soggettivo ( attesala carenza di prova in ordine alla non imputabilità dell'inadempimento) quanto dedotto nella clausola risolutiva espressa di cui al contratto.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve dichiararsi che il contratto di locazione ad uso autorimessa stipulato in data 01/05/2023 tra e Parte_1 [...]
si è risolto per inadempimento del conduttore Controparte_1 [...]
ex artt. 1456 e 1453 c.c. Controparte_1
Per l'effetto deve essere condannato a rilasciare CP_1 Controparte_1
l'immobile de quo libero da persone e cose, con esecuzione immediata attesa la gravità
dell'inadempimento.
Come da domanda, il resistente deve essere inoltre condannato al pagamento di complessivi €
10.926,00 per canoni di locazione e spese maturati sono all'agosto 2025, nonché per la penale di cui all'art. 9 del contratto.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate direttamente in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della controversia, e delle fasi svolte (di studio,
introduttiva e decisionale), con riduzione del 50% attesa la bassa complessità delle questioni trattate ed attesa la prossimità del valore della lite al minimo al valore minimo di scaglione. Le spese di fase sommaria sono liquidate come da Tabelle in uso presso questo Tribunale.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, in persona del giudice dott.ssa Roberta Sperati, definitivamente pronunciando nel giudizio RG 29049/2025, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così
provvede:
1) dichiara risolto per inadempimento imputabile a Controparte_1
il contratto di locazione stipulato in data 01/06/2023 tra
[...] [...]
e ed avente ad oggetto Parte_1 Controparte_1
l'autorimessa sita in Milano, via Martignoni n. 6;
2) condanna a rilasciare immediatamente Controparte_1
l'immobile di cui al punto che precede libero da persone e cose;
3) condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
dell'importo di € 10.926,00 per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi Parte_1
legali dal dovuto al saldo effettivo;
4) condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 [...]
delle spese di lite, che si liquidano in € 181,85 per spese ed € 4.040,00 per Parte_1
compensi professionali(di cui € 1.500,00 per la fase sommaria), oltre spese generali al 15%,
C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti e allegazione al verbale.
Milano, 29/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Sperati