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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 24/11/2025, n. 1218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1218 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello, Prima Sezione civile, riunita in camera di consiglio e così composta: dott.ssa Anna Maria Raschellà Presidente dott.ssa Adele Foresta Consigliere
dott.ssa Alessandra Petrolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 481.2020 RGAC, vertente:
TRA
(partita iva: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentate pro tempore , con sede in Catanzaro, Via Vitale n. 7, elettivamente Parte_2 domiciliata in Catanzaro, Via Citriniti 5, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Menzica, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla “comparsa di costituzione in prosecuzione e sostituzione” nel grado di appello;
Appellante
E
fallimentare (partita IVA ), in CP_1 Controparte_2 P.IVA_2 persona del curatore pro tempore elettivamente domiciliata in Catanzaro, Via Paul Persona_1
Harris 4/A, presso lo studio legale dell'avv. Anna Rita Pontieri, che la rappresenta e difende, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
Appellata
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante: “Voglia l'On.le Corte d'appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accogliere il proposto appello e per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza: caducare il decreto ingiuntivo opposto;
accertare e dichiarare che, a contrario di quanto concluso dal Giudice di prime cure, il contratto preliminare stipulato in data 25 maggio 2011 ha efficacia anche nei confronti della società fallita anche per le obbligazioni dalla medesima assunte, per i motivi esposti in narrativa;
accertare e dichiarare, per l'effetto, che nulla deve la Controparte_3 alla compensando le reciproche poste di dare ed avere,
[...] Controparte_4 attesa la validità del contratto preliminare affoliato al proprio fascicolo di parte e dell'obbligazione assunta dalla Società oggi fallita;
in via gradata accertare e dichiarare che vanno compensate le Contr somme di cui alle fatture già emesse dalla e sempre relative al contratto preliminare pari alla somma di € 120.592,92 oltre IVA, con il presunto maggior credito di cui alle fatture azionate con il decreto opposto;
ancora per l'effetto, modificare il capo relativo alla refusione delle spese di lite del primo grado del giudizio e condannare la Curatela alla refusione delle stesse in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
condannare la controparte alla refusione delle spese del presente grado di giudizio in favore del sottoscritto procuratore antistatario. Con espressa ogni riserva nei termini di legge”.
Per l'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita:
1) Dichiarare inammissibile o improponibile, ovvero rigettare nel merito, perché infondato
l'appello proposto da Parte_3
2) condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio”.
RILEVATO IN FATTO
1. I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata:
“Con atto di citazione regolarmente notificato, (di Controparte_3
Contr seguito ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 160/2015 emesso dal tribunale di Catanzaro in data 25/2/2015 e depositato in data 26/2/2015, con il quale le è stato intimato il pagamento in favore di della somma di € 173.495,30, oltre interessi ex art. Controparte_2
5 del d.lgs. n. 231/2002, a titolo di saldo del corrispettivo dovuto per le forniture, i trasporti di materiale e il noleggio pompa effettuati negli anni 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 per come risultanti dalle fatture allegate al ricorso monitorio.
A sostegno dell'opposizione, l'attrice ha eccepito l'infondatezza della pretesa creditoria di sul presupposto che il rapporto di fornitura intercorso fra le parti non Controparte_2 sarebbe mai stato regolato da alcun contratto finalizzato alla definizione dei prezzi da applicare. La società opponente ha pure formulato eccezione di compensazione del credito vantato da CP_2 con quello da essa a sua volta vantato in virtù del contratto preliminare stipulato in Controparte_2 data 22/5/2011 con (legale rappresentante p.t. di . Parte_4 Controparte_2 Contr Infatti con il suddetto contratto la si era impegnata a vendere a , che si Parte_4 era obbligato ad acquistare (per sé o per persona da nominare al momento del rogito), una villetta facente parte di un complesso residenziale in Settingiano, loc. Campo, al prezzo di € 260.000,00 oltre
IVA, che avrebbe dovuto essere corrisposto alle seguenti condizioni: € 59.625,57, quale primo acconto sul prezzo comprensivo di IVA, sotto forma di forniture e noli che la ditta promittente venditrice aveva in corso con € 140.000,00 sotto forma di ulteriore Controparte_2 Contr fornitura di materie prime e servizi oltre ai noli di mezzi d'opera a caldo che la avrebbe inteso commissionare ad previo accordo con elenco prezzi unitari allegato al Controparte_2 contratto preliminare e debitamente sottoscritto;
€ 60.374,43, oltre IVA, in contanti o con titoli rateizzati nell'arco di tempo ricompreso fra la data di sottoscrizione del contratto e la data di consegna dell'unità immobiliare. La società opponente ha allegato di avere emesso due fatture in virtù del suddetto contratto e precisamente la fattura n. 4/2011 e n. 1/2012 per l'importo complessivo di € 139.407,08. Nella prospettazione di parte opponente, pertanto, il credito vantato da
[...] Contr dovrebbe essere compensato con quello ancora vantato da e pari ad € Controparte_2
120.595,92 oltre IVA. Contr Alla prima udienza del 16/11/2015 è comparso esclusivamente il difensore di che ha riferito dell'intervenuto fallimento di Nella stessa udienza il giudice ha Controparte_2
Contr disposto l'interruzione del giudizio, che è stato tempestivamente riassunto da con ricorso depositato in data 15/2/2016 e ritualmente notificato al curatore del fallimento.
Si è costituita in giudizio la chiedendo il Controparte_5 rigetto della proposta opposizione dal momento che la prima eccezione proposta sarebbe sfornita di qualsiasi supporto probatorio. Con riferimento all'eccezione di compensazione, la Curatela ha eccepito che il contratto preliminare del 22/5/2011 non è mai stato seguito dal rogito definitivo
d'acquisto. E ciò in quanto la villetta che avrebbe dovuto essere venduta a non Parte_4 sarebbe mai stata costruita, anche in ragione del fatto che il tribunale di Catanzaro avrebbe dichiarato la risoluzione del contratto di acquisto del terreno ove la stessa avrebbe dovuto essere edificata. Contr Ha inoltre rilevato che il contratto preliminare è stato concluso da con Parte_4 in proprio e non in qualità di legale rappresentante di con la conseguenza Controparte_2 che lo stesso non potrebbe produrre alcun effetto vincolante nei confronti di tale ultima società. Con provvedimento reso a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20/10/2016 il giudicante, su richiesta della società opposta, ha concesso la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto.
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'11/3/2019, con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica”.
Con la sentenza n. 1569 del 2019, pubblicata il 29 agosto del 2019, il Tribunale di Catanzaro ha così statuito:
“- rigetta l'opposizione proposta da avverso il Controparte_3 decreto ingiuntivo n. 160/2015;
- condanna in persona del legale rappresentante Controparte_3
p.t., al pagamento in favore della in persona del Parte_5 Controparte_2 legale rappresentante p.t., delle spese di giudizio, che liquida nella somma di € 6.715,00, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge”.
In via preliminare, il Tribunale ha evidenziato che:
- l'esistenza e la regolare esecuzione del contratto da parte di erano Controparte_2 fatti pacifici, poiché la società opponente non aveva contestato di aver ricevuto le forniture o, comunque, i servizi indicati dalla società opposta nel ricorso monitorio;
- la dedotta mancanza di un accordo sui prezzi non ha trovato riscontro negli atti, tenuto conto che un tale specifico accordo risultava dal contratto preliminare stipulato tra la e CP_3 [...] in data 22/5/2011, “laddove si legge che una congrua parte del prezzo di vendita (pari ad Pt_4
€ 140.000,00) sarebbe stata versata sotto forma di fornitura di materie prime e servizi, oltre ai noli Contr di mezzi d'opera a caldo, che avrebbe commissionato a “previo Controparte_2 accordo con elenco prezzi unitari che qui si allega e si sottoscrive”;
- in ogni caso “pur volendo prescindere da tale assorbente rilievo, la conseguenza dell'eventuale mancata determinazione dei prezzi non è l'applicazione del prezzo corrente di mercato, così come ipotizzato dalla società opponente. Infatti, l'art. 1474 c.c. prevede, in caso di mancata determinazione espressa del prezzo, quale primo criterio integrativo, non il prezzo corrente di mercato, ma il prezzo normalmente praticato dal venditore e cioè quello che il venditore usa praticare abitualmente, in maniera, seppur non fissa almeno costante. Di conseguenza, poiché la società opponente non ha provato, né richiesto di provare che il prezzo effettivamente applicato dalla società venditrice fosse diverso da quello abitualmente da essa praticato, l'eccezione non può trovare accoglimento perché sfornita del benché minimo supporto probatorio”.
Il Tribunale ha inoltre rilevato l'infondatezza dell'eccezione di compensazione sollevata dalla società opponente, osservando che il contratto preliminare del 22 maggio 2011 era stato stipulato dalla non con ma con in proprio, con la CP_3 Controparte_2 Parte_4 conseguenza che non poteva ritenersi che avesse assunto l'impegno ad Controparte_2 acquistare la villetta che la aveva promesso di vendere. La pretesa alla corresponsione del CP_3 prezzo per la realizzazione della villetta risultava, dunque, priva di qualunque fondamento giuridico.
In definitiva, accertata la sussistenza e l'esigibilità del credito reclamato dalla Curatela fallimentare, l'opposizione è stata rigettata.
Avverso il provvedimento, ha proposto appello la in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, censurando la sentenza nella parte in cui il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l'opposizione, non ritenendo che il contratto preliminare di vendita intercorso tra la e , avesse prodotto effetti anche nei confronti della CP_3 Parte_4 società poi fallita. A sostegno del gravame, la società appellante ha dedotto che, contrariamente a quanto statuito dal giudice di prime cure, avrebbe agito spendendo il nome della società fallita, Parte_4 vincolandola anche in ordine alla determinazione del prezzo delle forniture, con la conseguenza che il vincolo contrattuale si estenderebbe a tutte le ulteriori previsioni contrattuali.
La società appellante ha inoltre dedotto che la società tramite il Controparte_2 proprio legale rappresentante, avrebbe accettato le obbligazioni nascenti dal contratto, avendolo sottoscritto e apposto il timbro societario, il quale “ha di certo efficacia non comprendendosi a contrario per quale ragione non dovrebbe averne e solo e limitatamente per una parte delle clausole”. Tale affermazione sarebbe confermata da comportamenti successivi e concludenti, e in particolare dall'avvenuta fornitura dei materiali e dalla ricezione da parte della Controparte_2
delle fatture inviate dall'odierna appellante, fatture che non sarebbero mai state contestate.
[...]
La società appellante ha pertanto chiesto di “accertare e dichiarare che la scrittura privata del
25 maggio 2011 ha prodotto i suoi effetti anche nei confronti della società fallita, con ogni conseguente effetto sul decreto ingiuntivo opposto, per come espressamente richiesto”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita nel giudizio la Curatela fallimentare “ CP_2
eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c..
[...]
Nel merito, la Curatela ha ribadito l'inconsistenza delle deduzioni difensive già svolte in primo grado dalla in ordine alla mancata ricezione delle forniture e alla mancata Controparte_3 determinazione del prezzo1, nonché l'infondatezza dell'eccezione di compensazione. Ha inoltre osservato che la non può ritenersi parte del contratto preliminare del 27 Controparte_2 maggio 2011, stipulato dalla in qualità di promittente venditrice e da Controparte_3 [...]
quale promissario acquirente in proprio e non nella qualità di legale rappresentate della Pt_4
“ Controparte_2
All'udienza del 20 maggio 2025 - sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note scritte
- la causa è stata assegnata a sentenza previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
2. Preliminarmente, deve darsi atto che la parte appellata ha, nella propria comparsa di costituzione, sollevato eccezione di inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza ex art. 348 bis c.p.c..
L'eccezione - da valutarsi necessariamente prima dell'inizio della trattazione (cfr. Cass. n.
19333 del 20.7.2018) e, quindi, insuscettibile di esame nella presente sede decisionale - è stata, di fatto, rigettata dalla Corte, sia pure implicitamente, nella misura in cui ha condotto la trattazione della causa e, poi, fissato udienza di precisazione delle conclusioni secondo le forme ordinarie.
Dunque, nessuna statuizione sull'eccezione può e deve essere emessa in questa sede.
3. Deve, altresì, essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata ai sensi dell'art. 342 c.p.c.2
Sul punto, è opportuno evidenziare, secondo quanto posto in rilievo dalle Sezioni Unite della
Corte di cassazione nella sentenza n. 27199/2017, che l'art. 342 c.p.c. - nel testo di cui al d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis al caso di specie - va interpretato nel senso che, al di là delle forme utilizzate e senza che all'appellante sia richiesto il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate, “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati del provvedimento impugnato e, con questi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, precisando che quello che viene richiesto è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili”.
Nel caso di specie, dall'esame complessivo dell'atto di appello emerge che l'appellante ha puntualmente indicato i capi della sentenza impugnati, ha individuato le parti oggetto di censura e ha esposto le ragioni di critica, così consentendo al giudice dell'appello di cogliere natura, portata e senso delle doglianze.
Ne consegue che non può ritenersi integrato il vizio di difetto di specificità dell'appello.
4. Nel merito, l'appello risulta infondato per le ragioni che seguono.
L'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice ha ritenuto
“priva di fondamento anche l'eccezione di compensazione sollevata dalla società opponente. Al riguardo è sufficiente evidenziare che il contratto preliminare del 22/5/2011 non è stato stipulato da Contr con ma con in proprio. Infatti, benché al momento Controparte_2 Parte_4 della sottoscrizione del contratto l'Ammirato fosse il legale rappresentante di Controparte_2
lo stesso non ne ha speso il nome, dichiarando espressamente di impegnarsi ad acquistare
[...]
“per sé o per persona o società da nominare al momento del rogito notarile di trasferimento (…)”. Secondo l'assunto della società appellante, il giudice di prime cure avrebbe erroneamente escluso la portata vincolante del contratto preliminare di vendita stipulato tra la Controparte_3
e , nei confronti della società poi fallita “ , la
[...] Parte_4 Controparte_2 quale dovrebbe pertanto considerarsi parte del medesimo contratto.
Tuttavia, l'esame del contratto preliminare del 27 maggio 2011, invocato dall'odierna società appellante a fondamento dell'eccezione di compensazione, evidenzia in modo inequivoco che il promissario acquirente si identifica esclusivamente nella persona fisica di , che ha Parte_4 stipulato il contratto in proprio e non anche nella qualità di legale rappresentante della “ CP_2
.
[...]
Dal testo contrattuale emerge con chiarezza che ha assunto obbligazioni Parte_4 esclusivamente a titolo personale, riservandosi la facoltà di designare un terzo – persona fisica o giuridica – al momento del rogito definitivo. (cfr. contratto preliminare del 27 maggio 2011, ove così
è riportato: “
1. La promette di vendere, alle Controparte_3 condizioni appresso specificate, al sig. che a sua volta promette di acquistare, per Parte_4 sé o per persona o società da nominare al momento del rogito notarile di trasferimento comunicando alla parte preventivamente, l'unità immobiliare Villetta n. 3 come da planimetria allegata sotto la lettera “B” planimetria unità, che ha valore indicativo, facente parte del complesso edilizio sito in località CAMPO del comune di SETTINGIANO …)”.
Ritiene la Corte che la vicenda sopra descritta debba essere ricondotta non già alla fattispecie del contratto concluso in nome e per conto della società, quanto piuttosto all'ipotesi del contratto per persona da nominare, di cui agli artt. 1401 e ss. c.c.. Ai sensi della citata norma, invero, al momento della conclusione del contratto una parte può riservarsi la facoltà di nominare successivamente la persona che deve acquistare i diritti e assumere gli obblighi nascenti dal contratto stesso.
Nel caso in esame non risulta intervenuta alcuna dichiarazione formale di nomina da parte del promissario acquirente, né la relativa accettazione da parte della “ , Controparte_2 condizioni entrambe necessarie, secondo il disposto degli artt. 1401 e ss. c.c., affinché il terzo subentri nei rapporti contrattuali in luogo dello stipulante originario.
Non può neppure ritenersi che , solo perché legale rappresentante della Parte_4
abbia agito in nome e per conto della stessa, dal momento che la mera Controparte_2 esistenza del potere di rappresentanza non è, di per sé, sufficiente a far presumere che l'atto compiuto dal rappresentante vada imputato alla società rappresentata. In tema di rappresentanza di persone giuridiche, affinché l'atto del rappresentante sia imputabile all'ente, è necessario – pur senza l'utilizzo di formule sacramentali - che la spendita del nome risulti dal contenuto dell'atto o dalle modalità e circostanze dell'attività negoziale e dalla struttura del negozio, elementi, questi, non emergenti dall'analisi degli atti di causa. Tanto chiarito, deve segnalarsi che sulla la questione attinente ai requisiti essenziali per la esatta individuazione della spendita del nome del rappresentato da parte del rappresentante, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Nei contratti per i quali è richiesta la forma scritta “ad substantiam”, particolare rigore è richiesto anche per la spendita del nome del rappresentato, con la conseguenza che, in mancanza di formule che consentano di individuare la spendita del nome altrui, non è ammissibile una “contemplatio domini” tacita, desunta da elementi presuntivi” (Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 3364 del 12/02/2010).
Numerose pronunce di legittimità, hanno definito in maniera coerente tali principi, precisando che: il rappresentante deve rendere edotto l'altro contraente, in modo esplicito e non equivoco, che egli agisce non solo nell'interesse ma anche in nome del rappresentato (Cass. n. 25247 del 2006); nei contratti soggetti a forma scritta ad substantiam il principio per cui tutti gli elementi essenziali del contratto devono risultare dal medesimo impone che anche la spendita del nome del rappresentato risulti ad substantiam dallo stesso documento in cui è contenuto il contratto (Cass. n. 1959 del 2007;
Cass. n. 3903 del 2000; Cass. n. 3670 del 1995; Cass. n. 10523 del 1994, Cass. n. 7590 del 1994; si veda altresì Cass. n. 8050 del 2003); in caso di espressa spendita del nome, la prova che il rappresentante abbia espressamente speso il nome del rappresentato può essere fornita anche per presunzioni, diversamente dall'ipotesi in cui la spendita del nome sia mancata del tutto;
in quest'ultimo caso, infatti, la contemplatio domini non potrebbe essere desunta da elementi presuntivi e il contratto produrrebbe effetto solo nei confronti del rappresentante (Cass. n. 433 del 2007).
Orbene, nel caso di specie non risulta che abbia speso alcun potere di Parte_4 rappresentanza della società, avendo egli assunto unicamente l'impegno ad acquistare per sé o per persona o società da nominare.
Alla luce dei principi esposti, quindi, l'apposizione del timbro in Controparte_2 assenza di ogni altra specificazione, deve considerarsi tamquam non esset, essendo evidente che la firma di non poteva impegnare altri se non lui stesso. Parte_4 Contr Del resto, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, è la stessa ad affermare nella propria comparsa conclusionale che l'obbligo di acquisto derivante dal contratto preliminare ricade esclusivamente su e che l'apposizione del timbro aveva il solo scopo di Parte_4 rendere edotta la società, la quale avrebbe dovuto eseguire le forniture. Testualmente, infatti, si legge:
“L' aveva ritenuto di obbligarsi all'acquisto di una villetta del realizzando complesso Pt_4 residenziale pagandola in parte con le forniture effettuate alla CGL dalla ditta di cui era CP_2 rappresentante legale. Al fine di rendere partecipe la società, malgrado l'obbligo di acquistare ricada solo sull' , il contratto è stato sottoscritto anche dalla Società” (v. comparsa Pt_4 conclusionale pagine 4 e 5). Ed ancora “Men che meno si ritiene che oggi la società fallita possa porre eccezioni in relazione alla validità del contratto. In primo luogo la stessa è terza rispetto al medesimo e, di poi, va sottolineato ancora una volta che una domanda volta alla dichiarazione di invalidità del contratto doveva essere formulata nei 20 giorni prima della udienza di comparizione parti: la Curatela si è costituita in udienza.” (v. comparsa conclusionale p. 6).
Non coglie infine nel segno la doglianza dell'appellante secondo cui il giudice di prime cure avrebbe attribuito efficacia al contratto solo per la parte relativa alla determinazione del prezzo, negandone ogni altra nei confronti della società. Secondo la società appellante, infatti, il giudice avrebbe male interpretato la seguente previsione contrattuale: “il prezzo della vendita qui promessa
è convenuto nella complessiva somma PER L'INTERNO n. 3 di euro 260.000 oltre IVA come per legge. La parte promissaria verserà in contanti o con titoli intestati alla ditta venditrice, le seguenti somme:
- euro 140.000 sotto forma di ulteriore fornitura di materie e servizi, oltre ai noli di mezzi
d'opera a caldo, che la ditta intenderà commissionare Controparte_3 alla ditta Impianto 2 Mari s.p.a. previo accordo con elenco prezzi unitari che qui si allega e si sottoscrive (…)”.
Tale previsione, a dire dell'odierna appellante, vincolando al Controparte_2 pagamento di una parte del prezzo della vendita, costituirebbe chiaro indice della sua qualità di parte del contratto3.
Tuttavia, la clausola in questione non costituisce un elemento giuridicamente idoneo a dimostrare l'assunzione di obbligazioni contrattuali da parte della società, né il suo coinvolgimento quale parte contraente. Essa deve essere ricondotta nell'ambito della disciplina di cui all'art. 1381
c.c..
In base a tale disposizione, infatti, si impegnava a far sì che una parte del Parte_4 prezzo fosse corrisposta tramite fornitura di materiali da parte della società terza “ Controparte_2
.
[...] Pertanto, “ non ha assunto alcuna obbligazione contrattuale diretta CP_2 Controparte_2 in proprio nei confronti del venditore, né può essere considerata parte contrattuale, configurandosi al più quale terzo adempiente in virtù dell'impegno assunto dallo stipulante. Secondo la lettera e la ratio dell'art. 1381 c.c., infatti, qualora il terzo non adempia, sarà lo stipulante a risponderne nei confronti del creditore, confermandosi così la totale estraneità soggettiva del terzo rispetto al rapporto obbligatorio originario.
Si tratta, peraltro, di una qualificazione condivisa dalla stessa la quale, Controparte_3 nella memoria di replica depositata nel giudizio di primo grado, ha espressamente affermato che: “La interviene nel contratto come terzo che deve adempiere all'obbligazione di pagare Controparte_2
(con le forniture) parte del prezzo pattuito. La fattispecie potrebbe rientrare in quella codificata dall'art. 1381 cc. anche se nell'ipotesi considerata vi è già stata l'accettazione da parte del terzo che di fatto ha adempiuto all'obbligazione fornendo alla materiali” Parte_6
(cfr. memoria depositata il 30 maggio 2019).
Non può inoltre ritenersi, come sostenuto da controparte, che l'emissione e l'accettazione delle fatture tra la società venditrice e la “ costituiscano condotte giuridicamente Controparte_2 apprezzabili quali manifestazioni di volontà contrattuale4 e possano valere come implicita accettazione della nomina. Tale comportamento deve essere ricondotto esclusivamente al piano dell'esecuzione di obbligazioni meramente strumentali, derivanti dalla diversa obbligazione ex art. 1381 c.c., senza che da esso possa desumersi una volontà della società di subentrare nel contratto preliminare.
Deve, infine, evidenziarsi che le ulteriori argomentazioni svolte da parte appellante in tema di pretesa violazione dei “principi di buona fede e di affidamento nei traffici commerciali” appaiono del tutto inconferenti oltreché prive di pregio giuridico, poiché confondono, ancora una volta, il piano dell'adempimento della prestazione dedotta in contratto da parte di un terzo, con quello della assunzione giuridica della qualità di parte contrattuale, che può aversi solo a seguito di espressa manifestazione negoziale in tal senso. Appare, pertanto, sufficiente ribadire che è stata contemplata nel Controparte_2 contratto unicamente quale terzo incaricato dall'acquirente di eseguire una parte della prestazione relativa al pagamento del prezzo.
5. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano - avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 modificati dal D.M. n. 147/2022 - in complessivi euro 7.158,50 (scaglione da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00, fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione/istruttoria – cfr. Cass. ord. n.29857/2023 - e fase decisoria, valori medi, con riduzione del 50% in ragione della non particolare complessità della causa), oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa, come per legge.
Il rigetto dell'impugnazione comporta, la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo per l'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass. n. 13055/2018).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, I^ sez. civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. Parte_7
1569/2019, pubblicata il 29 agosto 2019, ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna in persona del legale rappresentante p.t., Parte_7 al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di parte appellata, che si liquidano in complessivi euro 7.158,50, oltre rim. forf., iva e cpa, come per legge.
Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30.5.2002, n.
115, per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, tenutasi da remoto il 20 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Alessandra Petrolo dott.ssa Anna Maria Raschellà
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 La Curatela ha così argomentato in comparsa di costituzione e risposta in appello: “Deve rilevarsi, anzitutto, che l'atto di appello si appalesa già inammissibile per la mancata formulazione e strutturazione dello stesso secondo i canonici e i requisiti di cui al novellato art. 342 c.p.c. Invero parte appellante non solo non procede ad una vera e propria obiettiva esposizione dei fatti (…), essendosi limitata ad indicare solo sprazzi di fatti, leggendo i quali non è dato comprendere oggettivamente la complessiva vicenda dall'odierna appellata sopra esposta, quando omette di fornire compiutamente le indicazioni di cui all'art. 342 nn 1 e 2 c.p.c. (…)”. 3 Così nell'atto di appello: “E' noto che il contratto, ex art. 1372 c.c. ha effetto di legge tra le parti. Il contratto versato in atti è certamente efficace tra l' e l'appellante obbligando il primo ad acquistare per sé o Pt_4 per persona da nominare e la seconda a vendere. Resta da verificare se e in quali termini tale contratto obbligava ed obbliga la fallita o se la circostanza che l'Ammirato abbia acquistato per se o per persona da nominare escluda ogni effetti nei confronti della fallita. In primo luogo, va subito smentita la circostanza che l' non abbia speso il nome della società fallita. Infatti, l' pone a carico di quest'ultima Pt_4 Pt_4
l'obbligo di pagare parte del prezzo della compravendita con le forniture che aveva già fatto e avrebbe fatto alla (…) Ora se il contratto ha vincolato le parti quanto al prezzo delle forniture perché non CP_3 dovrebbe vincolarle anche quanto alle altre previsioni contrattuali, in particolare in relazione al pagamento del prezzo del bene oggetto della stipula. E' evidente come l' abbia posto a carico della fallita- terza- Pt_4
l'obbligazione relativa al pagamento di parte del prezzo di compravendita (per ragioni che non conosciamo e che comunque non rilevano in questa sede)”. 4 Così nell'atto di appello: “(…) La dichiarazione di accettazione che, ha natura di atto ricettizio ex art. 1334 cc., è pervenuta alla società appellante, la stessa ha, dunque, prodotto i suoi effetti ed è divenuta vincolante anche per la fallita. Ma tale accettazione emerge anche da fatti successivi e concludenti: la ha CP_2 effettuato le forniture;
si è ricevuta le fatture dalla che non ha contestato. Il giudice ha anche errato, CP_3 dunque, nel non tenere in conto la produzione documentale effettuata da questa parte. Sono state infatti prodotte le comunicazioni con le quali la CGL ha inviato le fatture alla né pare che controparte CP_2 abbia mai prodotto contestazione delle indicate fatture. Né vale a contrario la proposizione del ricorso per ingiunzione, senza l'impugnativa di quel contratto (…)”.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello, Prima Sezione civile, riunita in camera di consiglio e così composta: dott.ssa Anna Maria Raschellà Presidente dott.ssa Adele Foresta Consigliere
dott.ssa Alessandra Petrolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 481.2020 RGAC, vertente:
TRA
(partita iva: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentate pro tempore , con sede in Catanzaro, Via Vitale n. 7, elettivamente Parte_2 domiciliata in Catanzaro, Via Citriniti 5, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Menzica, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla “comparsa di costituzione in prosecuzione e sostituzione” nel grado di appello;
Appellante
E
fallimentare (partita IVA ), in CP_1 Controparte_2 P.IVA_2 persona del curatore pro tempore elettivamente domiciliata in Catanzaro, Via Paul Persona_1
Harris 4/A, presso lo studio legale dell'avv. Anna Rita Pontieri, che la rappresenta e difende, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
Appellata
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante: “Voglia l'On.le Corte d'appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accogliere il proposto appello e per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza: caducare il decreto ingiuntivo opposto;
accertare e dichiarare che, a contrario di quanto concluso dal Giudice di prime cure, il contratto preliminare stipulato in data 25 maggio 2011 ha efficacia anche nei confronti della società fallita anche per le obbligazioni dalla medesima assunte, per i motivi esposti in narrativa;
accertare e dichiarare, per l'effetto, che nulla deve la Controparte_3 alla compensando le reciproche poste di dare ed avere,
[...] Controparte_4 attesa la validità del contratto preliminare affoliato al proprio fascicolo di parte e dell'obbligazione assunta dalla Società oggi fallita;
in via gradata accertare e dichiarare che vanno compensate le Contr somme di cui alle fatture già emesse dalla e sempre relative al contratto preliminare pari alla somma di € 120.592,92 oltre IVA, con il presunto maggior credito di cui alle fatture azionate con il decreto opposto;
ancora per l'effetto, modificare il capo relativo alla refusione delle spese di lite del primo grado del giudizio e condannare la Curatela alla refusione delle stesse in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
condannare la controparte alla refusione delle spese del presente grado di giudizio in favore del sottoscritto procuratore antistatario. Con espressa ogni riserva nei termini di legge”.
Per l'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita:
1) Dichiarare inammissibile o improponibile, ovvero rigettare nel merito, perché infondato
l'appello proposto da Parte_3
2) condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio”.
RILEVATO IN FATTO
1. I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata:
“Con atto di citazione regolarmente notificato, (di Controparte_3
Contr seguito ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 160/2015 emesso dal tribunale di Catanzaro in data 25/2/2015 e depositato in data 26/2/2015, con il quale le è stato intimato il pagamento in favore di della somma di € 173.495,30, oltre interessi ex art. Controparte_2
5 del d.lgs. n. 231/2002, a titolo di saldo del corrispettivo dovuto per le forniture, i trasporti di materiale e il noleggio pompa effettuati negli anni 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 per come risultanti dalle fatture allegate al ricorso monitorio.
A sostegno dell'opposizione, l'attrice ha eccepito l'infondatezza della pretesa creditoria di sul presupposto che il rapporto di fornitura intercorso fra le parti non Controparte_2 sarebbe mai stato regolato da alcun contratto finalizzato alla definizione dei prezzi da applicare. La società opponente ha pure formulato eccezione di compensazione del credito vantato da CP_2 con quello da essa a sua volta vantato in virtù del contratto preliminare stipulato in Controparte_2 data 22/5/2011 con (legale rappresentante p.t. di . Parte_4 Controparte_2 Contr Infatti con il suddetto contratto la si era impegnata a vendere a , che si Parte_4 era obbligato ad acquistare (per sé o per persona da nominare al momento del rogito), una villetta facente parte di un complesso residenziale in Settingiano, loc. Campo, al prezzo di € 260.000,00 oltre
IVA, che avrebbe dovuto essere corrisposto alle seguenti condizioni: € 59.625,57, quale primo acconto sul prezzo comprensivo di IVA, sotto forma di forniture e noli che la ditta promittente venditrice aveva in corso con € 140.000,00 sotto forma di ulteriore Controparte_2 Contr fornitura di materie prime e servizi oltre ai noli di mezzi d'opera a caldo che la avrebbe inteso commissionare ad previo accordo con elenco prezzi unitari allegato al Controparte_2 contratto preliminare e debitamente sottoscritto;
€ 60.374,43, oltre IVA, in contanti o con titoli rateizzati nell'arco di tempo ricompreso fra la data di sottoscrizione del contratto e la data di consegna dell'unità immobiliare. La società opponente ha allegato di avere emesso due fatture in virtù del suddetto contratto e precisamente la fattura n. 4/2011 e n. 1/2012 per l'importo complessivo di € 139.407,08. Nella prospettazione di parte opponente, pertanto, il credito vantato da
[...] Contr dovrebbe essere compensato con quello ancora vantato da e pari ad € Controparte_2
120.595,92 oltre IVA. Contr Alla prima udienza del 16/11/2015 è comparso esclusivamente il difensore di che ha riferito dell'intervenuto fallimento di Nella stessa udienza il giudice ha Controparte_2
Contr disposto l'interruzione del giudizio, che è stato tempestivamente riassunto da con ricorso depositato in data 15/2/2016 e ritualmente notificato al curatore del fallimento.
Si è costituita in giudizio la chiedendo il Controparte_5 rigetto della proposta opposizione dal momento che la prima eccezione proposta sarebbe sfornita di qualsiasi supporto probatorio. Con riferimento all'eccezione di compensazione, la Curatela ha eccepito che il contratto preliminare del 22/5/2011 non è mai stato seguito dal rogito definitivo
d'acquisto. E ciò in quanto la villetta che avrebbe dovuto essere venduta a non Parte_4 sarebbe mai stata costruita, anche in ragione del fatto che il tribunale di Catanzaro avrebbe dichiarato la risoluzione del contratto di acquisto del terreno ove la stessa avrebbe dovuto essere edificata. Contr Ha inoltre rilevato che il contratto preliminare è stato concluso da con Parte_4 in proprio e non in qualità di legale rappresentante di con la conseguenza Controparte_2 che lo stesso non potrebbe produrre alcun effetto vincolante nei confronti di tale ultima società. Con provvedimento reso a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20/10/2016 il giudicante, su richiesta della società opposta, ha concesso la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto.
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'11/3/2019, con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica”.
Con la sentenza n. 1569 del 2019, pubblicata il 29 agosto del 2019, il Tribunale di Catanzaro ha così statuito:
“- rigetta l'opposizione proposta da avverso il Controparte_3 decreto ingiuntivo n. 160/2015;
- condanna in persona del legale rappresentante Controparte_3
p.t., al pagamento in favore della in persona del Parte_5 Controparte_2 legale rappresentante p.t., delle spese di giudizio, che liquida nella somma di € 6.715,00, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge”.
In via preliminare, il Tribunale ha evidenziato che:
- l'esistenza e la regolare esecuzione del contratto da parte di erano Controparte_2 fatti pacifici, poiché la società opponente non aveva contestato di aver ricevuto le forniture o, comunque, i servizi indicati dalla società opposta nel ricorso monitorio;
- la dedotta mancanza di un accordo sui prezzi non ha trovato riscontro negli atti, tenuto conto che un tale specifico accordo risultava dal contratto preliminare stipulato tra la e CP_3 [...] in data 22/5/2011, “laddove si legge che una congrua parte del prezzo di vendita (pari ad Pt_4
€ 140.000,00) sarebbe stata versata sotto forma di fornitura di materie prime e servizi, oltre ai noli Contr di mezzi d'opera a caldo, che avrebbe commissionato a “previo Controparte_2 accordo con elenco prezzi unitari che qui si allega e si sottoscrive”;
- in ogni caso “pur volendo prescindere da tale assorbente rilievo, la conseguenza dell'eventuale mancata determinazione dei prezzi non è l'applicazione del prezzo corrente di mercato, così come ipotizzato dalla società opponente. Infatti, l'art. 1474 c.c. prevede, in caso di mancata determinazione espressa del prezzo, quale primo criterio integrativo, non il prezzo corrente di mercato, ma il prezzo normalmente praticato dal venditore e cioè quello che il venditore usa praticare abitualmente, in maniera, seppur non fissa almeno costante. Di conseguenza, poiché la società opponente non ha provato, né richiesto di provare che il prezzo effettivamente applicato dalla società venditrice fosse diverso da quello abitualmente da essa praticato, l'eccezione non può trovare accoglimento perché sfornita del benché minimo supporto probatorio”.
Il Tribunale ha inoltre rilevato l'infondatezza dell'eccezione di compensazione sollevata dalla società opponente, osservando che il contratto preliminare del 22 maggio 2011 era stato stipulato dalla non con ma con in proprio, con la CP_3 Controparte_2 Parte_4 conseguenza che non poteva ritenersi che avesse assunto l'impegno ad Controparte_2 acquistare la villetta che la aveva promesso di vendere. La pretesa alla corresponsione del CP_3 prezzo per la realizzazione della villetta risultava, dunque, priva di qualunque fondamento giuridico.
In definitiva, accertata la sussistenza e l'esigibilità del credito reclamato dalla Curatela fallimentare, l'opposizione è stata rigettata.
Avverso il provvedimento, ha proposto appello la in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, censurando la sentenza nella parte in cui il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l'opposizione, non ritenendo che il contratto preliminare di vendita intercorso tra la e , avesse prodotto effetti anche nei confronti della CP_3 Parte_4 società poi fallita. A sostegno del gravame, la società appellante ha dedotto che, contrariamente a quanto statuito dal giudice di prime cure, avrebbe agito spendendo il nome della società fallita, Parte_4 vincolandola anche in ordine alla determinazione del prezzo delle forniture, con la conseguenza che il vincolo contrattuale si estenderebbe a tutte le ulteriori previsioni contrattuali.
La società appellante ha inoltre dedotto che la società tramite il Controparte_2 proprio legale rappresentante, avrebbe accettato le obbligazioni nascenti dal contratto, avendolo sottoscritto e apposto il timbro societario, il quale “ha di certo efficacia non comprendendosi a contrario per quale ragione non dovrebbe averne e solo e limitatamente per una parte delle clausole”. Tale affermazione sarebbe confermata da comportamenti successivi e concludenti, e in particolare dall'avvenuta fornitura dei materiali e dalla ricezione da parte della Controparte_2
delle fatture inviate dall'odierna appellante, fatture che non sarebbero mai state contestate.
[...]
La società appellante ha pertanto chiesto di “accertare e dichiarare che la scrittura privata del
25 maggio 2011 ha prodotto i suoi effetti anche nei confronti della società fallita, con ogni conseguente effetto sul decreto ingiuntivo opposto, per come espressamente richiesto”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita nel giudizio la Curatela fallimentare “ CP_2
eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c..
[...]
Nel merito, la Curatela ha ribadito l'inconsistenza delle deduzioni difensive già svolte in primo grado dalla in ordine alla mancata ricezione delle forniture e alla mancata Controparte_3 determinazione del prezzo1, nonché l'infondatezza dell'eccezione di compensazione. Ha inoltre osservato che la non può ritenersi parte del contratto preliminare del 27 Controparte_2 maggio 2011, stipulato dalla in qualità di promittente venditrice e da Controparte_3 [...]
quale promissario acquirente in proprio e non nella qualità di legale rappresentate della Pt_4
“ Controparte_2
All'udienza del 20 maggio 2025 - sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note scritte
- la causa è stata assegnata a sentenza previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
2. Preliminarmente, deve darsi atto che la parte appellata ha, nella propria comparsa di costituzione, sollevato eccezione di inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza ex art. 348 bis c.p.c..
L'eccezione - da valutarsi necessariamente prima dell'inizio della trattazione (cfr. Cass. n.
19333 del 20.7.2018) e, quindi, insuscettibile di esame nella presente sede decisionale - è stata, di fatto, rigettata dalla Corte, sia pure implicitamente, nella misura in cui ha condotto la trattazione della causa e, poi, fissato udienza di precisazione delle conclusioni secondo le forme ordinarie.
Dunque, nessuna statuizione sull'eccezione può e deve essere emessa in questa sede.
3. Deve, altresì, essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata ai sensi dell'art. 342 c.p.c.2
Sul punto, è opportuno evidenziare, secondo quanto posto in rilievo dalle Sezioni Unite della
Corte di cassazione nella sentenza n. 27199/2017, che l'art. 342 c.p.c. - nel testo di cui al d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis al caso di specie - va interpretato nel senso che, al di là delle forme utilizzate e senza che all'appellante sia richiesto il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate, “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati del provvedimento impugnato e, con questi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, precisando che quello che viene richiesto è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili”.
Nel caso di specie, dall'esame complessivo dell'atto di appello emerge che l'appellante ha puntualmente indicato i capi della sentenza impugnati, ha individuato le parti oggetto di censura e ha esposto le ragioni di critica, così consentendo al giudice dell'appello di cogliere natura, portata e senso delle doglianze.
Ne consegue che non può ritenersi integrato il vizio di difetto di specificità dell'appello.
4. Nel merito, l'appello risulta infondato per le ragioni che seguono.
L'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice ha ritenuto
“priva di fondamento anche l'eccezione di compensazione sollevata dalla società opponente. Al riguardo è sufficiente evidenziare che il contratto preliminare del 22/5/2011 non è stato stipulato da Contr con ma con in proprio. Infatti, benché al momento Controparte_2 Parte_4 della sottoscrizione del contratto l'Ammirato fosse il legale rappresentante di Controparte_2
lo stesso non ne ha speso il nome, dichiarando espressamente di impegnarsi ad acquistare
[...]
“per sé o per persona o società da nominare al momento del rogito notarile di trasferimento (…)”. Secondo l'assunto della società appellante, il giudice di prime cure avrebbe erroneamente escluso la portata vincolante del contratto preliminare di vendita stipulato tra la Controparte_3
e , nei confronti della società poi fallita “ , la
[...] Parte_4 Controparte_2 quale dovrebbe pertanto considerarsi parte del medesimo contratto.
Tuttavia, l'esame del contratto preliminare del 27 maggio 2011, invocato dall'odierna società appellante a fondamento dell'eccezione di compensazione, evidenzia in modo inequivoco che il promissario acquirente si identifica esclusivamente nella persona fisica di , che ha Parte_4 stipulato il contratto in proprio e non anche nella qualità di legale rappresentante della “ CP_2
.
[...]
Dal testo contrattuale emerge con chiarezza che ha assunto obbligazioni Parte_4 esclusivamente a titolo personale, riservandosi la facoltà di designare un terzo – persona fisica o giuridica – al momento del rogito definitivo. (cfr. contratto preliminare del 27 maggio 2011, ove così
è riportato: “
1. La promette di vendere, alle Controparte_3 condizioni appresso specificate, al sig. che a sua volta promette di acquistare, per Parte_4 sé o per persona o società da nominare al momento del rogito notarile di trasferimento comunicando alla parte preventivamente, l'unità immobiliare Villetta n. 3 come da planimetria allegata sotto la lettera “B” planimetria unità, che ha valore indicativo, facente parte del complesso edilizio sito in località CAMPO del comune di SETTINGIANO …)”.
Ritiene la Corte che la vicenda sopra descritta debba essere ricondotta non già alla fattispecie del contratto concluso in nome e per conto della società, quanto piuttosto all'ipotesi del contratto per persona da nominare, di cui agli artt. 1401 e ss. c.c.. Ai sensi della citata norma, invero, al momento della conclusione del contratto una parte può riservarsi la facoltà di nominare successivamente la persona che deve acquistare i diritti e assumere gli obblighi nascenti dal contratto stesso.
Nel caso in esame non risulta intervenuta alcuna dichiarazione formale di nomina da parte del promissario acquirente, né la relativa accettazione da parte della “ , Controparte_2 condizioni entrambe necessarie, secondo il disposto degli artt. 1401 e ss. c.c., affinché il terzo subentri nei rapporti contrattuali in luogo dello stipulante originario.
Non può neppure ritenersi che , solo perché legale rappresentante della Parte_4
abbia agito in nome e per conto della stessa, dal momento che la mera Controparte_2 esistenza del potere di rappresentanza non è, di per sé, sufficiente a far presumere che l'atto compiuto dal rappresentante vada imputato alla società rappresentata. In tema di rappresentanza di persone giuridiche, affinché l'atto del rappresentante sia imputabile all'ente, è necessario – pur senza l'utilizzo di formule sacramentali - che la spendita del nome risulti dal contenuto dell'atto o dalle modalità e circostanze dell'attività negoziale e dalla struttura del negozio, elementi, questi, non emergenti dall'analisi degli atti di causa. Tanto chiarito, deve segnalarsi che sulla la questione attinente ai requisiti essenziali per la esatta individuazione della spendita del nome del rappresentato da parte del rappresentante, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Nei contratti per i quali è richiesta la forma scritta “ad substantiam”, particolare rigore è richiesto anche per la spendita del nome del rappresentato, con la conseguenza che, in mancanza di formule che consentano di individuare la spendita del nome altrui, non è ammissibile una “contemplatio domini” tacita, desunta da elementi presuntivi” (Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 3364 del 12/02/2010).
Numerose pronunce di legittimità, hanno definito in maniera coerente tali principi, precisando che: il rappresentante deve rendere edotto l'altro contraente, in modo esplicito e non equivoco, che egli agisce non solo nell'interesse ma anche in nome del rappresentato (Cass. n. 25247 del 2006); nei contratti soggetti a forma scritta ad substantiam il principio per cui tutti gli elementi essenziali del contratto devono risultare dal medesimo impone che anche la spendita del nome del rappresentato risulti ad substantiam dallo stesso documento in cui è contenuto il contratto (Cass. n. 1959 del 2007;
Cass. n. 3903 del 2000; Cass. n. 3670 del 1995; Cass. n. 10523 del 1994, Cass. n. 7590 del 1994; si veda altresì Cass. n. 8050 del 2003); in caso di espressa spendita del nome, la prova che il rappresentante abbia espressamente speso il nome del rappresentato può essere fornita anche per presunzioni, diversamente dall'ipotesi in cui la spendita del nome sia mancata del tutto;
in quest'ultimo caso, infatti, la contemplatio domini non potrebbe essere desunta da elementi presuntivi e il contratto produrrebbe effetto solo nei confronti del rappresentante (Cass. n. 433 del 2007).
Orbene, nel caso di specie non risulta che abbia speso alcun potere di Parte_4 rappresentanza della società, avendo egli assunto unicamente l'impegno ad acquistare per sé o per persona o società da nominare.
Alla luce dei principi esposti, quindi, l'apposizione del timbro in Controparte_2 assenza di ogni altra specificazione, deve considerarsi tamquam non esset, essendo evidente che la firma di non poteva impegnare altri se non lui stesso. Parte_4 Contr Del resto, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, è la stessa ad affermare nella propria comparsa conclusionale che l'obbligo di acquisto derivante dal contratto preliminare ricade esclusivamente su e che l'apposizione del timbro aveva il solo scopo di Parte_4 rendere edotta la società, la quale avrebbe dovuto eseguire le forniture. Testualmente, infatti, si legge:
“L' aveva ritenuto di obbligarsi all'acquisto di una villetta del realizzando complesso Pt_4 residenziale pagandola in parte con le forniture effettuate alla CGL dalla ditta di cui era CP_2 rappresentante legale. Al fine di rendere partecipe la società, malgrado l'obbligo di acquistare ricada solo sull' , il contratto è stato sottoscritto anche dalla Società” (v. comparsa Pt_4 conclusionale pagine 4 e 5). Ed ancora “Men che meno si ritiene che oggi la società fallita possa porre eccezioni in relazione alla validità del contratto. In primo luogo la stessa è terza rispetto al medesimo e, di poi, va sottolineato ancora una volta che una domanda volta alla dichiarazione di invalidità del contratto doveva essere formulata nei 20 giorni prima della udienza di comparizione parti: la Curatela si è costituita in udienza.” (v. comparsa conclusionale p. 6).
Non coglie infine nel segno la doglianza dell'appellante secondo cui il giudice di prime cure avrebbe attribuito efficacia al contratto solo per la parte relativa alla determinazione del prezzo, negandone ogni altra nei confronti della società. Secondo la società appellante, infatti, il giudice avrebbe male interpretato la seguente previsione contrattuale: “il prezzo della vendita qui promessa
è convenuto nella complessiva somma PER L'INTERNO n. 3 di euro 260.000 oltre IVA come per legge. La parte promissaria verserà in contanti o con titoli intestati alla ditta venditrice, le seguenti somme:
- euro 140.000 sotto forma di ulteriore fornitura di materie e servizi, oltre ai noli di mezzi
d'opera a caldo, che la ditta intenderà commissionare Controparte_3 alla ditta Impianto 2 Mari s.p.a. previo accordo con elenco prezzi unitari che qui si allega e si sottoscrive (…)”.
Tale previsione, a dire dell'odierna appellante, vincolando al Controparte_2 pagamento di una parte del prezzo della vendita, costituirebbe chiaro indice della sua qualità di parte del contratto3.
Tuttavia, la clausola in questione non costituisce un elemento giuridicamente idoneo a dimostrare l'assunzione di obbligazioni contrattuali da parte della società, né il suo coinvolgimento quale parte contraente. Essa deve essere ricondotta nell'ambito della disciplina di cui all'art. 1381
c.c..
In base a tale disposizione, infatti, si impegnava a far sì che una parte del Parte_4 prezzo fosse corrisposta tramite fornitura di materiali da parte della società terza “ Controparte_2
.
[...] Pertanto, “ non ha assunto alcuna obbligazione contrattuale diretta CP_2 Controparte_2 in proprio nei confronti del venditore, né può essere considerata parte contrattuale, configurandosi al più quale terzo adempiente in virtù dell'impegno assunto dallo stipulante. Secondo la lettera e la ratio dell'art. 1381 c.c., infatti, qualora il terzo non adempia, sarà lo stipulante a risponderne nei confronti del creditore, confermandosi così la totale estraneità soggettiva del terzo rispetto al rapporto obbligatorio originario.
Si tratta, peraltro, di una qualificazione condivisa dalla stessa la quale, Controparte_3 nella memoria di replica depositata nel giudizio di primo grado, ha espressamente affermato che: “La interviene nel contratto come terzo che deve adempiere all'obbligazione di pagare Controparte_2
(con le forniture) parte del prezzo pattuito. La fattispecie potrebbe rientrare in quella codificata dall'art. 1381 cc. anche se nell'ipotesi considerata vi è già stata l'accettazione da parte del terzo che di fatto ha adempiuto all'obbligazione fornendo alla materiali” Parte_6
(cfr. memoria depositata il 30 maggio 2019).
Non può inoltre ritenersi, come sostenuto da controparte, che l'emissione e l'accettazione delle fatture tra la società venditrice e la “ costituiscano condotte giuridicamente Controparte_2 apprezzabili quali manifestazioni di volontà contrattuale4 e possano valere come implicita accettazione della nomina. Tale comportamento deve essere ricondotto esclusivamente al piano dell'esecuzione di obbligazioni meramente strumentali, derivanti dalla diversa obbligazione ex art. 1381 c.c., senza che da esso possa desumersi una volontà della società di subentrare nel contratto preliminare.
Deve, infine, evidenziarsi che le ulteriori argomentazioni svolte da parte appellante in tema di pretesa violazione dei “principi di buona fede e di affidamento nei traffici commerciali” appaiono del tutto inconferenti oltreché prive di pregio giuridico, poiché confondono, ancora una volta, il piano dell'adempimento della prestazione dedotta in contratto da parte di un terzo, con quello della assunzione giuridica della qualità di parte contrattuale, che può aversi solo a seguito di espressa manifestazione negoziale in tal senso. Appare, pertanto, sufficiente ribadire che è stata contemplata nel Controparte_2 contratto unicamente quale terzo incaricato dall'acquirente di eseguire una parte della prestazione relativa al pagamento del prezzo.
5. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano - avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 modificati dal D.M. n. 147/2022 - in complessivi euro 7.158,50 (scaglione da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00, fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione/istruttoria – cfr. Cass. ord. n.29857/2023 - e fase decisoria, valori medi, con riduzione del 50% in ragione della non particolare complessità della causa), oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa, come per legge.
Il rigetto dell'impugnazione comporta, la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo per l'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass. n. 13055/2018).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, I^ sez. civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. Parte_7
1569/2019, pubblicata il 29 agosto 2019, ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna in persona del legale rappresentante p.t., Parte_7 al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di parte appellata, che si liquidano in complessivi euro 7.158,50, oltre rim. forf., iva e cpa, come per legge.
Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30.5.2002, n.
115, per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, tenutasi da remoto il 20 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Alessandra Petrolo dott.ssa Anna Maria Raschellà
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 La Curatela ha così argomentato in comparsa di costituzione e risposta in appello: “Deve rilevarsi, anzitutto, che l'atto di appello si appalesa già inammissibile per la mancata formulazione e strutturazione dello stesso secondo i canonici e i requisiti di cui al novellato art. 342 c.p.c. Invero parte appellante non solo non procede ad una vera e propria obiettiva esposizione dei fatti (…), essendosi limitata ad indicare solo sprazzi di fatti, leggendo i quali non è dato comprendere oggettivamente la complessiva vicenda dall'odierna appellata sopra esposta, quando omette di fornire compiutamente le indicazioni di cui all'art. 342 nn 1 e 2 c.p.c. (…)”. 3 Così nell'atto di appello: “E' noto che il contratto, ex art. 1372 c.c. ha effetto di legge tra le parti. Il contratto versato in atti è certamente efficace tra l' e l'appellante obbligando il primo ad acquistare per sé o Pt_4 per persona da nominare e la seconda a vendere. Resta da verificare se e in quali termini tale contratto obbligava ed obbliga la fallita o se la circostanza che l'Ammirato abbia acquistato per se o per persona da nominare escluda ogni effetti nei confronti della fallita. In primo luogo, va subito smentita la circostanza che l' non abbia speso il nome della società fallita. Infatti, l' pone a carico di quest'ultima Pt_4 Pt_4
l'obbligo di pagare parte del prezzo della compravendita con le forniture che aveva già fatto e avrebbe fatto alla (…) Ora se il contratto ha vincolato le parti quanto al prezzo delle forniture perché non CP_3 dovrebbe vincolarle anche quanto alle altre previsioni contrattuali, in particolare in relazione al pagamento del prezzo del bene oggetto della stipula. E' evidente come l' abbia posto a carico della fallita- terza- Pt_4
l'obbligazione relativa al pagamento di parte del prezzo di compravendita (per ragioni che non conosciamo e che comunque non rilevano in questa sede)”. 4 Così nell'atto di appello: “(…) La dichiarazione di accettazione che, ha natura di atto ricettizio ex art. 1334 cc., è pervenuta alla società appellante, la stessa ha, dunque, prodotto i suoi effetti ed è divenuta vincolante anche per la fallita. Ma tale accettazione emerge anche da fatti successivi e concludenti: la ha CP_2 effettuato le forniture;
si è ricevuta le fatture dalla che non ha contestato. Il giudice ha anche errato, CP_3 dunque, nel non tenere in conto la produzione documentale effettuata da questa parte. Sono state infatti prodotte le comunicazioni con le quali la CGL ha inviato le fatture alla né pare che controparte CP_2 abbia mai prodotto contestazione delle indicate fatture. Né vale a contrario la proposizione del ricorso per ingiunzione, senza l'impugnativa di quel contratto (…)”.