Ordinanza cautelare 18 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza 04/12/2025, n. 1394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1394 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01394/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01442/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1442 del 2024, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Ielo e Giovanni Mangialardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Conversano, non costituito in giudizio;
nei confronti
Polizia locale del Comune di Conversano, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
-dell’atto prot. n. 32794 del 22 agosto 2024, con cui il Comune di Conversano ha richiesto a-OMISSIS-di “sospendere immediatamente i lavori” di realizzazione di una stazione radio base;
- di ogni altro atto presupposto, collegato e/o conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2025 il dott. AR Dibello e dato atto a verbale che nessuno è comparso in udienza;
In vista dell’udienza pubblica fissata per la trattazione del merito della presente controversia, la difesa della società ricorrente ha depositato, in data 20 ottobre 2025, dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione nel merito del ricorso dal momento che “l’avvenuta realizzazione della stazione radio base ha determinato la carenza di interesse alla prosecuzione del presente giudizio”.
Il Collegio ne prende atto ai fini della declaratoria di improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lettera c) del codice del processo amministrativo. Le spese processuali possono essere compensate tenuto conto dell’evoluzione della vicenda.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR NO, Presidente
AR Dibello, Consigliere, Estensore
Danilo Cortellessa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR Dibello | AR NO |
IL SEGRETARIO