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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 27/03/2025, n. 907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 907 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 5967/2022
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott.ssa Aurora La
Face, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.4678/2023 R.G., avente ad oggetto: “liquidazione indennità di accompagnamento”;
PROMOSSO DA
n.q. di erede di , rappresentato e Parte_1 Persona_1
difeso, giusta procura in atti, dagli avv. Sergio Piccione e Nunzio Ferrante;
- RICORRENTE -
contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso, ex art. 417-bis c.p.c. dai funzionari CP_2
, designati, ai sensi del D.P.C.M. del 30.3.07 in
[...] CP_3 CP_4 attuazione dell'art.10 comma 6 L.n.248/2005, con ordini di servizio n. 2010/4800/000026 e CP_ 2010/4800/000027 emessi dal Direttore della Sede di Messina, depositati presso la cancelleria dell'intestato Tribunale
- RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1.- Con ricorso depositato in data 07.09.2023 il ricorrente, nella qualità di erede di CP_
conveniva in giudizio l' Persona_1
Esponeva: che dante causa dello stesso, essendo affetto da infermità Persona_1 tali da determinare uno stato invalidante e possedendo i requisiti di legge ai sensi dell'art. 11 delle Leggi 11/02/1980 n° 18 e 21/11/1988 n° 508 e successive modificazioni, in data
14.10.2020, presentava domanda presso l' territorialmente competente, per essere CP_1 sottoposto ad accertamento sanitario ai sensi dell'art. 11 della legge 24/12/1993 n.537 e del relativo regolamento per ottenere il riconoscimento dello status di invalido civile ai fini del conseguimento dell'indennità di accompagnamento;
che, in detta domanda denunciava di essere cittadino italiano residente nel territorio nazionale e dichiarava che le infermità per cui chiedeva conseguimento della provvidenza economica non dipendevano da causa di guerra, di lavoro o di servizio;
che il in data 07.05.2021, veniva sottoposto a Per_1
visita medica dalla Commissione Medica territorialmente competente per gli accertamenti sanitari, ai sensi della normativa vigente, ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile di cui in domanda;
che, la competente Commissione Medica di Messina, con verbale del
07.05.2021, riconosceva il predetto “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa
100% art. 2 e 12 L. 118/71”; che, ritenendo errata tale conclusione, con ricorso ex art. 445 bis c.p.c., iscritto al r.g. n. 3274/2021, il. conveniva in giudizio dinanzi al Per_1
Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina, l' , in persona del legale rappresentante CP_1
pro-tempore, affinché venissero accertate le proprie condizioni sanitarie al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
che, nell'instaurato giudizio, veniva disposta
CTU medico-legale ed il nominato consulente, Dott. , concludeva Persona_2
affermando che le infermità dalle quali risultava essere affetto il ricorrente potessero concretizzare uno stato invalidante utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 01.07.2021; che con decreto del 21.03.2022, il G.L.,
Dott.ssa Laura Romeo omologava le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico indicando nella PRESTAZIONE DI RIFERIMENTO: indennità di accompagnamento;
ACCERTAMENTO DEL REQUISITO SANITARIO: Positivo;
DECORRENZA DELL'ACCERTAMENTO: 1 luglio 2021; che, detto decreto veniva notificato all' in data 25.03.2022 presso la sede provinciale di Messina ed in data CP_1
24.03.2022 presso la sede legale in Roma;
che, in data 30.03.2022, il Per_1
CP_ trasmetteva alla sede Provinciale di Messina e all'Agenzia di Messina il modello AP
70 debitamente compilato, su modello predisposto dallo stesso Ente, al fine di comprovare il possesso degli altri requisiti richiesti dalla legge per il conseguimento della prestazione
2 assistenziale riconosciuta;
che, come si evince dal testamento e dalla dichiarazione sostituiva prodotti, in data 09.04.2022, il decedeva e al predetto Persona_1 succedeva, quale unico erede l'odierno ricorrente;
che , come si evince Persona_1
dalle dichiarazioni rese nel modello AP70 trovavasi in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per il conseguimento della prestazione assistenziale richiesta;
che era invano decorso il termine di 120 giorni previsto dal 5° comma dell'art. 445 bis c.p.c.. per la conclusione della procedura di concessione e di pagamento della provvidenza assistenziale.
CP_ Chiedeva pertanto la condanna dell' al pagamento in suo favore della prestazione richiesta.
2.- Si costituiva in giudizio l' , rilevando che a seguito del decreto di omologa con cui CP_1 si riconosceva a il diritto all'indennità di accompagnamento, in data Persona_1
28/04/2022 era stata liquidata la prestazione richiesta a favore dello stesso, ma essendo il suddetto deceduto in data 09/04/2022, le somme erano state Persona_1
accantonate in attesa di richiesta da parte degli eredi di rate maturate e non riscosse.
Riferiva che a seguito di tale richiesta l' aveva provveduto alla liquidazione a favore CP_1 dell'erede come risultava dal modello di liquidazione a eredi del Parte_1
25/09/2023. Chiedeva pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.
3.- All'udienza odierna la causa veniva discussa dalle parti e decisa mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
-----------------------
CP_ 4.- In via preliminare va dichiarata la cessata materia del contendere, avendo l' provveduto al pagamento della prestazione nel corso del giudizio, in data 20.10.2023, come documentato in atti.
Come precisato in giurisprudenza, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia,
3 quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese.”
(Cass. n. 10553 del 7.5.2009).
CP_ 5.- Le spese vanno quindi poste a carico dell' che ha provveduto tardivamente all'erogazione in favore del ricorrente della prestazione richiesta, anche tenuto conto che la domanda di pagamento di ratei maturati e non riscossi da parte dell'erede è stata proposta in data 3 maggio 2023, come risulta dagli atti. Le stesse vanno liquidate in dispositivo ex
D.M. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della causa, ed applicando i minimi tariffari in considerazione della semplicità delle questioni affrontate, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ condanna l' a rifondere le spese del giudizio in favore di parte ricorrente, che liquida in
€ 1.310,00 per compensi, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge, che distrae in favore dei procuratori antistatari.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 27.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Aurora La Face
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REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott.ssa Aurora La
Face, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.4678/2023 R.G., avente ad oggetto: “liquidazione indennità di accompagnamento”;
PROMOSSO DA
n.q. di erede di , rappresentato e Parte_1 Persona_1
difeso, giusta procura in atti, dagli avv. Sergio Piccione e Nunzio Ferrante;
- RICORRENTE -
contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso, ex art. 417-bis c.p.c. dai funzionari CP_2
, designati, ai sensi del D.P.C.M. del 30.3.07 in
[...] CP_3 CP_4 attuazione dell'art.10 comma 6 L.n.248/2005, con ordini di servizio n. 2010/4800/000026 e CP_ 2010/4800/000027 emessi dal Direttore della Sede di Messina, depositati presso la cancelleria dell'intestato Tribunale
- RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1.- Con ricorso depositato in data 07.09.2023 il ricorrente, nella qualità di erede di CP_
conveniva in giudizio l' Persona_1
Esponeva: che dante causa dello stesso, essendo affetto da infermità Persona_1 tali da determinare uno stato invalidante e possedendo i requisiti di legge ai sensi dell'art. 11 delle Leggi 11/02/1980 n° 18 e 21/11/1988 n° 508 e successive modificazioni, in data
14.10.2020, presentava domanda presso l' territorialmente competente, per essere CP_1 sottoposto ad accertamento sanitario ai sensi dell'art. 11 della legge 24/12/1993 n.537 e del relativo regolamento per ottenere il riconoscimento dello status di invalido civile ai fini del conseguimento dell'indennità di accompagnamento;
che, in detta domanda denunciava di essere cittadino italiano residente nel territorio nazionale e dichiarava che le infermità per cui chiedeva conseguimento della provvidenza economica non dipendevano da causa di guerra, di lavoro o di servizio;
che il in data 07.05.2021, veniva sottoposto a Per_1
visita medica dalla Commissione Medica territorialmente competente per gli accertamenti sanitari, ai sensi della normativa vigente, ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile di cui in domanda;
che, la competente Commissione Medica di Messina, con verbale del
07.05.2021, riconosceva il predetto “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa
100% art. 2 e 12 L. 118/71”; che, ritenendo errata tale conclusione, con ricorso ex art. 445 bis c.p.c., iscritto al r.g. n. 3274/2021, il. conveniva in giudizio dinanzi al Per_1
Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina, l' , in persona del legale rappresentante CP_1
pro-tempore, affinché venissero accertate le proprie condizioni sanitarie al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
che, nell'instaurato giudizio, veniva disposta
CTU medico-legale ed il nominato consulente, Dott. , concludeva Persona_2
affermando che le infermità dalle quali risultava essere affetto il ricorrente potessero concretizzare uno stato invalidante utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 01.07.2021; che con decreto del 21.03.2022, il G.L.,
Dott.ssa Laura Romeo omologava le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico indicando nella PRESTAZIONE DI RIFERIMENTO: indennità di accompagnamento;
ACCERTAMENTO DEL REQUISITO SANITARIO: Positivo;
DECORRENZA DELL'ACCERTAMENTO: 1 luglio 2021; che, detto decreto veniva notificato all' in data 25.03.2022 presso la sede provinciale di Messina ed in data CP_1
24.03.2022 presso la sede legale in Roma;
che, in data 30.03.2022, il Per_1
CP_ trasmetteva alla sede Provinciale di Messina e all'Agenzia di Messina il modello AP
70 debitamente compilato, su modello predisposto dallo stesso Ente, al fine di comprovare il possesso degli altri requisiti richiesti dalla legge per il conseguimento della prestazione
2 assistenziale riconosciuta;
che, come si evince dal testamento e dalla dichiarazione sostituiva prodotti, in data 09.04.2022, il decedeva e al predetto Persona_1 succedeva, quale unico erede l'odierno ricorrente;
che , come si evince Persona_1
dalle dichiarazioni rese nel modello AP70 trovavasi in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per il conseguimento della prestazione assistenziale richiesta;
che era invano decorso il termine di 120 giorni previsto dal 5° comma dell'art. 445 bis c.p.c.. per la conclusione della procedura di concessione e di pagamento della provvidenza assistenziale.
CP_ Chiedeva pertanto la condanna dell' al pagamento in suo favore della prestazione richiesta.
2.- Si costituiva in giudizio l' , rilevando che a seguito del decreto di omologa con cui CP_1 si riconosceva a il diritto all'indennità di accompagnamento, in data Persona_1
28/04/2022 era stata liquidata la prestazione richiesta a favore dello stesso, ma essendo il suddetto deceduto in data 09/04/2022, le somme erano state Persona_1
accantonate in attesa di richiesta da parte degli eredi di rate maturate e non riscosse.
Riferiva che a seguito di tale richiesta l' aveva provveduto alla liquidazione a favore CP_1 dell'erede come risultava dal modello di liquidazione a eredi del Parte_1
25/09/2023. Chiedeva pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.
3.- All'udienza odierna la causa veniva discussa dalle parti e decisa mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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CP_ 4.- In via preliminare va dichiarata la cessata materia del contendere, avendo l' provveduto al pagamento della prestazione nel corso del giudizio, in data 20.10.2023, come documentato in atti.
Come precisato in giurisprudenza, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia,
3 quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese.”
(Cass. n. 10553 del 7.5.2009).
CP_ 5.- Le spese vanno quindi poste a carico dell' che ha provveduto tardivamente all'erogazione in favore del ricorrente della prestazione richiesta, anche tenuto conto che la domanda di pagamento di ratei maturati e non riscossi da parte dell'erede è stata proposta in data 3 maggio 2023, come risulta dagli atti. Le stesse vanno liquidate in dispositivo ex
D.M. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della causa, ed applicando i minimi tariffari in considerazione della semplicità delle questioni affrontate, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ condanna l' a rifondere le spese del giudizio in favore di parte ricorrente, che liquida in
€ 1.310,00 per compensi, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge, che distrae in favore dei procuratori antistatari.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 27.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Aurora La Face
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