Sentenza 12 febbraio 1981
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La legittimazione dell'amministratore ad agire in giudizio per la tutela dei diritti esclusivi dei singoli condomini puo trovare fondamento soltanto nel mandato conferitogli da ciascuno dei partecipanti alla comunione e non nel meccanismo deliberativo della assemblea condominiale, ad eccezione dell'equivalente ipotesi della unanime deliberazione di tutti i condomini e della correlativa sottoscrizione da parte di essi e, salva la espressa previsione del regolamento condominiale, in quanto l'assemblea puo deliberare con le prescritte maggioranze solo sulle questioni che riguardano parti comuni dell'edificio stesso o il condominio nel suo complesso, oppure sulle liti attive o passive che esorbitano dalle attribuzioni ordinarie dell'amministratore e non anche in tema di diritti esclusivi dei singoli condomini, che restano sempre nella esclusiva disponibilità dei titolari. ( Conf 311/64 ).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/02/1981, n. 869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 869 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 1981 |
Testo completo
La legittimazione dell'amministratore ad agire in giudizio per la tutela dei diritti esclusivi dei singoli condomini puo trovare fondamento soltanto nel mandato conferitogli da ciascuno dei partecipanti alla comunione e non nel meccanismo deliberativo della assemblea condominiale, ad eccezione dell'equivalente ipotesi della unanime deliberazione di tutti i condomini e della correlativa sottoscrizione da parte di essi e, salva la espressa previsione del regolamento condominiale, in quanto l'assemblea puo deliberare con le prescritte maggioranze solo sulle questioni che riguardano parti comuni dell'edificio stesso o il condominio nel suo complesso, oppure sulle liti attive o passive che esorbitano dalle attribuzioni ordinarie dell'amministratore e non anche in tema di diritti esclusivi dei singoli condomini, che restano sempre nella esclusiva disponibilità dei titolari. ( Conf 311/64 ).*