CA
Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 20/03/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Marcella Celesti Presidente rel.
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 233/2023 R.G. promossa
DA
), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Carlo Carpinteri;
Appellante
CONTRO
( ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._1
dall'avv. Gianluca Caruso;
Appellato
OGGETTO: appello – differenze retributive
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1010/2022 pubblicata il 18.10.2022, il Tribunale di
Siracusa giudice del lavoro, in accoglimento del ricorso proposto da
– dipendente della dal CP_1 Parte_1
16.1.1998 al 9.12.2018, con le mansioni di operaio e inquadramento al
III livello del CCNL Imprese e Società esercenti i Servizi Ambientali – dichiarava il diritto del ricorrente al pagamento della maggiorazione, prevista dall'art. 20, comma 6, del CCNL di categoria, sulla retribuzione per le giornate di lavoro domenicale svolte nel periodo dal
10 settembre 2016 al 9 dicembre 2018 e, per l'effetto, condannava la società datrice al pagamento della somma di € 2.037,49 oltre interessi e rivalutazione, nonché al pagamento delle spese di lite.
Il Tribunale, premesso che il lavoratore aveva sostenuto di aver lavorato nelle giornate di domenica dall'1.1.2013 al 9.12.2018 sempre per sei ore giornaliere, accoglieva l'eccezione di prescrizione formulata Part dalla con riferimento ai crediti maturati nel periodo anteriore al quinquennio dalla notifica del ricorso avvenuta il 9.9.2021, dunque nel periodo anteriore al 10.9.2016.
Rilevava che, dalla disamina delle buste paga versate in atti, risultava che la società resistente aveva riconosciuto allo per il lavoro CP_1
domenicale l'indennità forfettaria di € 7,00, ma non la maggiorazione del 50% della retribuzione giornaliera stabilita dal Ccnl di categoria.
Riteneva che, alla stregua delle clausole contrattuali di riferimento, il diritto alla maggiorazione era previsto in aggiunta, e non in sostituzione, al riposo compensativo. Rigettava la richiesta di prova testimoniale poiché superflua;
riteneva infondata l'eccezione di Part compensazione proposta dalla , relativa alle corrisposte maggiorazioni per lavoro straordinario non dovute, trattandosi di emolumenti erogati per causali differenti.
Avverso la citata sentenza proponeva appello Parte_1
con ricorso depositato il 7.4.2023. Al gravame resisteva
[...] CP_1
.
[...]
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 20 marzo
2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante eccepisce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 429 c.p.c., a mente del quale:
“Nell'udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In caso di particolare complessità della controversia, il giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore
a sessanta giorni, per il deposito della sentenza”. Sostiene che alla data di udienza, 18.10.2022, non sarebbe stato emesso alcun provvedimento giudiziale, come confermato dalla cancelleria del tribunale a seguito di espressa richiesta e come evincibile dalla stessa sentenza, che risulta firmata digitalmente il 19.10.2022; aggiunge che l'omessa lettura del dispositivo determina la nullità della sentenza. Lamenta poi la violazione dell'art. 112 c.p.c., per non essersi il tribunale pronunciato sull'eccezione di nullità del ricorso introduttivo proposta dalla società nella memoria difensiva.
1.2. Con il secondo motivo di gravame, lamenta la contraddittorietà della motivazione adottata dal primo giudice nell'interpretazione delle disposizioni legislative e contrattuali di riferimento. L'appellante assume che l'affermazione della “maggiore gravosità della prestazione domenicale”, posta a fondamento della decisione, è errata non essendo prevista in alcuna norma, oltre che contraddittoria rispetto alla previsione contrattuale che equipara la domenica ai giorni di riposo compensativo;
rileva che il tribunale ha omesso di considerare che ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 66/2003 il lavoratore ha diritto assoluto al riposo settimanale che “di regola” coincide con la domenica, ma che può legittimamente essere fissato in giorno diverso, sì come previsto dal comma 3 della disposizione citata;
dunque il primo giudice avrebbe dovuto escludere la fondatezza della pretesa avanzata con il ricorso introduttivo, in quanto l'appellato aveva fruito dei riposi compensativi in altri giorni della settimana ed aveva percepito l'indennità domenicale pari a € 7,00 che, ai sensi dell'art. 33, comma 3, lett. E) del
CCNL di settore, è per l'appunto riconosciuta ai lavoratori che prestano la propria opera in giornata di domenica con riposo settimanale compensativo in altro giorno della settimana.
1.3. Con il terzo motivo impugna la sentenza laddove ha ritenuto che, secondo il dato letterale del quinto comma, lett. a) dell'art. 20 del
CCNL, la maggiorazione per il lavoro domenicale va riconosciuta in aggiunta (e non in sostituzione) al riposo compensativo. Premesso che non esiste una lettera a) del quinto comma dell'art. 20, l'appellante sostiene che, verosimilmente, il riferimento contenuto in sentenza era al comma 4 dell'art. 25, che tuttavia prevede la maggiorazione, oltre al recupero del riposo, solo nelle ipotesi, diverse da quella in esame, in cui i dipendenti siano chiamati in servizio nel prestabilito giorno di riposo settimanale, domenicale o compensativo, ovvero nel settimo giorno di lavoro consecutivo.
1.4. Con il quarto motivo la sentenza viene censurata per l'errato riferimento (nella parte conclusiva della motivazione sull'an) all'art. 19 del CCNL, estraneo alla fattispecie de qua, in quanto relativo alla disciplina dell'orario di lavoro in regime di attività lavorativa flessibile.
1.5. Con il quinto motivo d'impugnazione, l'appellante lamenta che erroneamente il tribunale ha rigettato le richieste istruttorie dedotte dalla società al fine di provare l'effettiva durata della prestazione giornaliera e dimostrare la fondatezza della eccepita compensazione delle somme erogate – e non dovute – al lavoratore a titolo di lavoro straordinario con quelle pretese a titolo di lavoro domenicale. Insiste per l'ammissione dell'interrogatorio formale dell'appellato e della prova per testi già richiesti in primo grado.
1.6. Con il sesto motivo deduce che la sentenza è errata anche nella determinazione del quantum, per avere il CTU disatteso il mandato e calcolato erroneamente la maggiorazione.
1.7. Censura, infine, il capo di sentenza relativo alle spese di lite che, tenuto conto dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione, dovevano essere quantomeno compensate. Chiede condannarsi l'odierno appellato alla restituzione delle somme spontaneamente corrisposte in esecuzione della sentenza impugnata.
2.1. L'appello è fondato nei limiti di seguito indicati.
2.2. Il primo motivo non va accolto, dovendosi escludere che la sentenza sia affetta da nullità.
Ed invero, la sentenza impugnata è stata emessa a seguito di trattazione cartolare ex art.83 del DL n.18 del 2020 e art.221, comma 4, del DL
n.34/2020 (convertito con modificazione nella legge n.77/2020), mediante deposito dell'intero provvedimento nella data del 19.10.2022.
L'utilizzo da parte del primo giudice del rito cartolare comporta che dalla omessa lettura del dispositivo non derivi alcuna nullità, in conformità a quanto sul punto statuito dalla Suprema Corte con la recente pronuncia n.17587/2024, cui questo collegio si uniforma, che ha sancito “… il principio generale secondo cui, in caso di udienza cd. cartolare pandemica a trattazione scritta, lo schema camerale è stato ritenuto dal legislatore sufficiente a garantire il contraddittorio con comunicazione successiva del dispositivo, unitamente o separatamente dal provvedimento decisorio, ferma la decorrenza dei termini per
l'impugnazione dalla data della comunicazione telematica;
e, nel caso in esame, dato atto che il dispositivo si intende depositato, quando manchi udienza in presenza, e che una registrazione successiva non determina violazione del contraddittorio, non sono riscontrabili ipotesi di nullità espressamente previste dal sottosistema processuale c.d. emergenziale…”.
Pertanto, in conformità a tali principi deve escludersi che l'omessa lettura del dispositivo abbia determinato una qualche apprezzabile lesione del diritto di difesa cui ancorare una dichiarazione di nullità dell'attività processuale svolta.
2.3. Anche la censura relativa alla violazione dell'art.112 c.p.c. è infondata, atteso che dalla lettura del ricorso di primo grado si evince in modo chiaro sia il petitum che la causa petendi della domanda azionata, avente ad oggetto la maggiorazione per il lavoro domenicale svolto dall'appellato sulla base delle disposizioni contrattuali. Il ricorso di primo grado si appalesa completo e specifico, oltre che in punto di allegazioni, anche per avere correttamente indicato i mezzi di prova
(prove per testi e documenti) posti alla base della domanda.
2.4. Il secondo terzo e quarto motivo, da esaminarsi congiuntamente per ragioni di connessione, sono invece fondati.
Ai fini della decisione rilevano le disposizioni dettate dal CCNL Fise –
Assoambiente per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali, in tema di festività retribuite e lavoro festivo.
Per quel che qui interessa, l'art. 17 del citato contratto prevede che:
“L'orario normale settimanale di lavoro del personale, articolato di norma in sei giorni lavorativi salvo deroghe previste in sede aziendale,
è di 36 ore…”.
L'art. 20 (rubricato “Lavoro straordinario, notturno, festivo”) dopo avere previsto che si considera lavoro straordinario quello autorizzato e compiuto oltre l'orario di lavoro contrattuale, al comma quinto prevede: “5. Si considera lavoro festivo quello autorizzato e compiuto nei giorni festivi individuati dall'art. 21, comma 1. Il lavoratore è tenuto a svolgere la prestazione lavorativa anche nei giorni festivi, richiesta dall'azienda in base a previsioni contenute nel contratto di servizio e/o derivanti da specifiche richieste della committenza. 6. Le prestazioni di lavoro festivo sono compensate con la retribuzione individuale oraria maggiorata delle seguenti percentuali: - festivo diurno 50%; festivo notturno 75%”.
A mente dell'art. 21, comma 1, sono considerati giorni festivi: a) le domeniche o i giorni di riposo settimanale compensativo di cui all'art.25, comma 4; b) le festività civili del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno;
c) le seguenti festività religiose Capodanno, Epifania, Pasqua,
Lunedì dell'Angelo, Assunzione, Ognissanti, Immacolata Concezione,
S. Natale, S. Stefano e la festa del Patrono del Comune ove ha sede l'azienda presso la quale il lavoratore presta la sua opera.
Viene poi in rilievo l'art. 22, la cui lettera A), rubricata “trattamento per i giorni festivi”, dispone “
1. Al personale che presti la propria opera nei giorni festivi di cui all'art. 21, comma 1, lett. b) e c), è assicurata una prestazione di durata non inferiore a quella dell'orario normale di lavoro. Il relativo trattamento, maggiorato ai sensi dell'art.
20, si aggiunge al normale trattamento contrattualmente dovuto.
2. Al personale che sia chiamato in servizio nel prestabilito giorno di riposo settimanale domenicale ovvero di riposo settimanale compensativo è riconosciuto il trattamento di cui all'art. 25, comma 4. 3. Al lavoratore che, in giornata di festività nazionale o infrasettimanale, non presti la propria opera per sospensione del lavoro indipendente della propria volontà, a qualunque causa dovuta, nonché per malattia, infortunio non sul lavoro, infortunio sul lavoro, gravidanza, puerperio, è comunque assicurata la quota giornaliera di retribuzione globale. 4.
Nelle festività di cui all'art. 21, comma 1, lett. b) e c) coincidenti con la giornata di domenica, ai lavoratori che, di norma, fruiscono del giorno di riposo settimanale di domenica spetta una quota giornaliera di retribuzione globale da aggiungersi al normale trattamento contrattualmente dovuto.
5. Nelle festività di cui all'art. 21, comma 1, lett. b) e c) coincidenti con la giornata di riposo settimanale compensativo di cui all'art. 25, comma 4, ai lavoratori che, di norma, fruiscono del giorno di riposo settimanale compensativo, spetta una quota giornaliera di retribuzione globale da aggiungersi al normale trattamento contrattualmente dovuto.
6. Nella giornata di Pasqua è corrisposto, in aggiunta al normale trattamento contrattualmente dovuto, una quota giornaliera di retribuzione globale”.
Viene infine in rilievo la disciplina prevista per il riposo settimanale compensativo, dettata dall'art. 25, secondo cui: “1. Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero.
2. In regime di settimana lavorativa di cinque giorni, a tutti gli effetti il sesto giorno è un giorno feriale prelavorato retribuito e il settimo è il normale giorno di riposo settimanale considerato festivo.
3. Il riposo settimanale programmato, anche in servizio di reperibilità, può cadere, di norma, anche in giorno settimanale diverso dalla domenica ed è qualificato riposo settimanale compensativo. In tal caso, a tutti gli effetti, la domenica è considerata giorno lavorativo normale mentre è considerato giorno festivo quello individuato come riposo settimanale compensativo.
4. Qualora i dipendenti siano chiamati in servizio nel prestabilito giorno di riposo settimanale, domenicale ovvero compensativo, ovvero nel settimo giorno di lavoro consecutivo, gli stessi hanno diritto, oltre al recupero del riposo entro i successivi tre giorni, al pagamento della maggiorazione di lavoro straordinario festivo per le ore effettivamente lavorate.
5. Per il personale addetto a turni avvicendati, l'osservanza delle disposizioni legislative in materia di cumulo del riposo giornaliero e di quello settimanale deve intendersi realizzata nel corso
e attraverso il normale svolgimento della turnazione complessiva, compensandosi tra loro le minori e le maggiori durate dell'intervallo tra il termine di una prestazione e l'inizio della successiva.
6. Sono oggetto della contrattazione aziendale di secondo livello collocazione
e modalità di fruizione del riposo settimanale in deroga alle presenti disposizioni, determinate dalle esigenze tecnico organizzative del servizio pubblico”.
Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, il collegio ritiene fondato l'assunto dell'appellante secondo cui al lavoratore che ha reso la propria prestazione di domenica, e che ha fruito del riposo compensativo nonché dell'incentivo domenicale previsto dal CCNL all'art.33 (di cui infra), non spetti la maggiorazione per lavoro straordinario di cui al citato art.20.
Ed invero, come visto, l'art.25, nel prevedere che il riposo settimanale può cadere di norma anche in un giorno settimanale diverso dalla domenica, stabilisce chiaramente che in tal caso “a tutti gli effetti, la domenica è considerata giorno lavorativo normale mentre è considerato giorno festivo quello individuato come riposo settimanale compensativo”, in tal modo equiparando la domenica e il riposo settimanale fruito in giorno diverso dalla domenica (al pari dell'art. 21, primo comma, lett. a).
In tali casi non spetta al lavoratore la maggiorazione per lo straordinario ex art.20, tenuto conto che il cumulo tra tale maggiorazione ed il riposo compensativo è previsto dal CCNL solo nella diversa ipotesi di cui all'art. 25, comma 4, qualora i dipendenti siano chiamati in servizio nel prestabilito giorno di riposo settimanale, domenicale ovvero compensativo, ovvero nel settimo giorno di lavoro consecutivo, ipotesi in cui è espressamente previsto il diritto dei lavoratori, oltre che al recupero del riposo entro i successivi tre giorni, al pagamento della maggiorazione di lavoro straordinario festivo per le ore effettivamente lavorate.
Tale ipotesi, tuttavia, esula dal caso in oggetto in cui, come emerge dalle buste paga prodotte, l'appellato ha sempre fruito del giorno di riposo compensativo.
Inoltre, sempre dalle buste paga risulta che allo è stata CP_1
corrisposta l'indennità domenicale di cui all'art. 33, comma 3, lett. e) del CCNL di categoria, che è “riconosciuta ai lavoratori che prestano la propria opera in giornata di domenica con riposo settimanale compensativo in altro giorno della settimana;
restando inteso che
l'indennità non spetta nell'ipotesi di cui all'art. 25, comma 4”.
Appare evidente che l'incentivo di cui all'art.33, unitamente alla fruizione del riposo compensativo, hanno la finalità di compensare la maggiore gravosità insita nel lavoro domenicale e nel fatto che per il lavoratore che lavora la domenica il riposo compensativo cade in un altro giorno della settimana.
Ed infatti, lo stesso art.33 precisa che nella diversa ipotesi di cui all'art. 25, comma 4 - in cui il lavoratore viene chiamato in servizio nel giorno di riposo settimanale (domenicale ovvero compensativo) ovvero nel settimo giorno consecutivo, di fatto lavorando un giorno in più -,
l'incentivo non è dovuto poiché in tal caso l'attività è considerata lavoro festivo, da retribuire con la maggiorazione ex art.20.
Risulta infine errato il richiamo fatto nella sentenza impugnata all'art. 19 del CCNL, che disciplina la diversa ipotesi del lavoro flessibile, esulante dalla fattispecie oggetto di causa.
In definitiva, deve escludersi la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento in favore dell'appellato delle differenze retributive per lavoro straordinario chieste in primo grado, restando assorbiti il quinto e sesto motivo del gravame.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va rigettata la domanda proposta da con ricorso depositato il 28.6.2021. CP_1
2.5. Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellato nella misura indicata in dispositivo sulla base del valore della causa;
anche le spese della CTU espletata in primo grado restano in via definitiva a carico di parte appellata, nella misura già corrisposta di € 364,00 (cfr. doc. n.32 del fascicolo di parte appellante).
2.6. In accoglimento della domanda di restituzione avanzata dalla società appellante delle somme pagate in esecuzione della sentenza gravata,
va condannato a restituire alla società CP_1 [...]
la somma di euro 2.304,77 (cfr. doc. n.30 del fascicolo Parte_1
di parte appellante, relativo a bonifico effettuato in favore del lavoratore).
Inoltre, il procuratore distrattario delle spese liquidate in primo grado, avv. Gianluca Caruso, va condannato a restituire alla società appellante la somma di euro 2.392,00 (cfr. doc. n.31 del fascicolo di parte appellante, relativo a bonifico effettuato in favore del suddetto procuratore).
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso depositato il 28.6.2021 da;
CP_1
condanna l'appellato al pagamento in favore della società appellante delle spese processuali che liquida per il primo grado in € 1.314,00 e per il presente grado in € 1.458,00, oltre spese generali CPA e IVA se dovuti, e oltre alle spese di CTU di primo grado nella misura già corrisposta di € 364,00; Part condanna a restituire alla società CP_1 Parte_1
la somma di euro 2.304,77;
[...]
condanna l'avv. Gianluca Caruso a restituire alla società
[...]
la somma di euro 2.392,00. Parte_1
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Lavoro all'esito dell'udienza del 20 marzo 2025.
La Presidente rel.
Dott.ssa Marcella Celesti