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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 08/04/2025, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LATINA in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Concetta Serino ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 4033 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 16.01.2025 e vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2
), entrambi rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura allegata in atti,
[...] dagli avv.ti Eva Utzeri e Fabio Dinoi ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Utzeri in
Roma alla Via Fulcieri Paulucci de' Calboli n. 5,
ATTORI
E
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura allegata P_ C.F._3 in atti, dall'Avv. Maria Letizia Zannoni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Latina,
Via Oberdan n. 63,
CONVENUTO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e convenivano in giudizio Parte_1 Parte_2
, chiedendo la condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni subiti in esito alle P_
condotte delittuose poste in essere dallo stesso ai loro danni e accertate in sede penale.
A sostegno delle pretese spiegate, gli attori deducevano che in data 24.06.2008 aveva Parte_1 acquistato dalla parte convenuta l'immobile sito nel Comune di Nettuno - località SAdalo del
Levante - V° stradone SAdalo di Levante snc, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Nettuno al F. 2 part. 153, sub 1, a seguito di variazione, al F. 2 part.153 sub 505 e 504, pagando un corrispettivo di € 145.000,00; che, necessitando l'immobile di importanti e costosi interventi di ristrutturazione - presentandosi al momento della vendita in stato grezzo e non rifinito - si erano fatti carico delle relative spese, dotando l'immobile di nuovi impianti a norma di legge (elettrico, acqua e gas), realizzando lavori di muratura, quali un nuovo bagno con vasca idromassaggio, installando infissi nuovi, sia interni che esterni, oltre che controtelai, inferriate, nuovo cancello di ingresso, porta blindata e videocitofono, predisponendo allarme alla porta e alle finestre e dotando l'intero giardino, di circa 380 metri quadrati, di impianto luce ed idrico. Precisavano, a tal fine, che, tali lavori, eseguiti in economia, avevano comportato una spesa non inferiore ad € 35.000,00.
Parte attrice aggiungeva che, già al momento del rogito, erano sorti i primi contrasti con l'alienante
, dovuti, dapprima, al mancato accatastamento del ripostiglio presente nell'immobile P_
e, in seguito, alla scoperta dell'apposizione da parte del venditore di confini non corrispondenti al frazionamento. In particolare, allegava che l'alienante aveva avanzato il proprio confine, impossessandosi illegittimamente di una parte della proprietà alienata al cosicché quest'ultimo Pt_1
aveva dovuto incaricare un geometra ed un ingegnere al fine di ripristinare il giusto frazionamento oltre a dover, a proprie spese, rifare tutto il perimetro del giardino, mediante scavo e inserimento di pali con rete e protezione, nonché, a mezzo di un fabbro di fiducia, riposizionare il cancello di ingresso con relativi scavi e staffe di ancoraggio e, inoltre, spostare l'impianto elettrico sul muro esterno adiacente al cancello.
Gli attori deducevano che, fin da quando si erano trasferitisi presso la richiamata abitazione all'esito dei lavori eseguiti, avevano iniziato a subire ingiurie, insulti, minacce e danni da parte di P_
e della sua compagna, In particolare, precisavano che il era solito
[...] Parte_3 P_ offendere gli attori con parole volgari del tipo “persone di merda”; “andate a lavorare pezzenti”; “noi siamo ricchi e voi in povertà” o minacce del tipo “di qua ve ne dovete andare altrimenti vi ammazziamo”, investendo questi ultimi di secchiate di acqua ad ogni passaggio sotto il balcone del convenuto. Deducevano che tali episodi erano così aggressivi e cadenzati da costringerli a richiedere, continuamente, l'intervento delle forze dell'ordine.
Si dolevano del fatto che tali condotte, continue ed aggressive, avevano, di fatto, reso la loro vita impossibile, al punto che, nel dicembre del 2009, dopo la morte del loro cane per avvelenamento da parte di ignoti, avevano deciso di svendere l'immobile poco prima acquistato.
Gli attori lamentavano, altresì, di aver rivenduto l'immobile per il corrispettivo di € 155.000,00, ossia solo 10.000,00 € in più di quanto pagato, nonostante il notevole incremento di valore dato dalla importante ristrutturazione. Allegavano, poi, che, non avendo fin da subito acquistato un altro bene, gli stessi erano stati costretti a condurre in locazione un'immobile, sopportando l'ingente costo mensile pari ad € 500,00 a titolo di canone di locazione, e le spese dovute al deposito dei beni mobili, essendo la casa locata già ammobiliata e che solo in data 31.03.2011 avevano sottoscritto un nuovo atto di compravendita, sostenendo il pagamento delle nuove spese notarili e delle relative imposte.
Lamentavano, poi, che le condotte del sig. avevano loro causato un gravissimo nocumento P_
morale, determinando gravi ripercussioni psicologiche. Ciò premesso, parte attrice adduceva che, in data 29.09.2015, il Tribunale di Velletri aveva dichiarato colpevole del reato di stalking e di altre due fattispecie minori, condannandolo alla P_
pena di anni uno e mesi uno di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili da liquidarsi in sede civile;
che detta sentenza, impugnata dal
, veniva confermata dalla Corte d'Appello di Roma quanto alla fattispecie di stalking, P_ atteso che l'odierno convenuto, in concorso con la compagna e mediante condotte Parte_3
reiterate, aveva cagionato loro un grave e perdurante stato di ansia e di paura, nonché il timore per la propria incolumità, tali da costringerli a modificare le proprie abitudini di vita. Adducevano che il convenuto aveva proposto ricorso per Cassazione, ma che i giudici di legittimità, con P_
Ordinanza n. 372/2020, lo avevano dichiarato inammissibile, confermando la condanna in via definitiva.
In punto di diritto, sulla scorta dell'art. 185 c.p. e propugnando l'efficacia della sentenza penale nel presente giudizio, gli attori spiegavano domanda risarcitoria allegando le seguenti voci di danno con riferimento al pregiudizio patrimoniale patito dall'attore : 1) euro 25.000,00 quale Parte_1 differenza fra le somme spese per l'acquisto e la ristrutturazione dell'immobile ed il presso relativo alla successiva vendita dello stesso;
2) euro 5.220,00 per spese di agenzia immobiliare;
3) euro
5.500,00 per spese e competenze compravendita notaio 4) euro 1.800,00 per spese e Per_1
competenze contratto mutuo;
5) euro 3.500,00 per spese e competenze compravendita notaio
; 6) euro 3.200,00 mutuo e quietanza rep. 99633/99634. Per_2
Quanto ad entrambi gli attori, gli stessi allegavano di aver subito un pregiudizio non patrimoniale di tipo esistenziale e morale.
Attese tali premesse, parte attrice chiedeva all'autorità adita di accogliere le domande risarcitorie e per l'effetto: “a) condannare parte convenuta al pagamento in favore del Sig. della Parte_1 somma di € 60.000,00 di cui € 45.000,00 per danni materiali ed € 15.000,00 per danni non patrimoniali ovvero la somma che il Tribunale adito riterrà più congrua in via equitativa;
b) condannare parte convenuta al pagamento in favore della Sig.ra della somma di € Parte_4
15.000,00 per danni non patrimoniali ovvero la somma che il Tribunale adito riterrà più congrua in via equitativa. c) condannare il convenuto al pagamento di spese e competenze professionali del presente procedimento da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Con ordinanza del 26.01.2023, attesa la mancata costituzione del convenuto e accertata la regolarità della notifica dell'atto introduttivo, veniva dichiarata la contumacia del convenuto e P_
venivano concessi i termini istruttori ex art. 183, co. 6, c.p.c.
Con ordinanza del 11.04.2023, venivano ammessi i mezzi istruttori, ammettendosi, in particolare,
l'interrogatorio formale del convenuto, ordinando la notifica di tale ordinanza alla parte contumace. Con comparsa di costituzione e risposta del 3.07.2023 si costituiva in giudizio il convenuto
[...]
, chiedendo la revoca della dichiarazione di contumacia e la rimessione in termini attesa la P_
mancata conoscenza del giudizio dovuta al non corretto perfezionamento della notifica ex art. 140
c.p.c. in ragione dell'errata indicazione del proprio nominativo nella relata di notifica e nell'avviso di ricevimento, circostanze che avevano impedito all'addetto dell'Ufficio postale competente di consegnare il plico al convenuto. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea, P_ contestando l'assenza di prova in ordine al pregiudizio patito e lamentando l'errata quantificazione del danno lamentato. In subordine, il convenuto chiedeva la condanna al pagamento delle minori somme eventualmente oggetto di accertamento.
Con ordinanza del 29.11.2023, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 153 c.p.c., in relazione alla circostanza che il convenuto non aveva avuto la possibilità di costituirsi tempestivamente per causa allo stesso non imputabile, la parte veniva rimessa in termini. Venivano, dunque, nuovamente concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. e, con ordinanza del 22.05.2024, veniva ammessa la prova testimoniale articolata dall'attore e l'interrogatorio formale del convenuto richiesto dallo stesso.
Esaurita l'attività istruttoria e ritenuto il giudizio maturo per la decisione, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza 16.01.2025, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
L'azione spiegata da parte attrice merita accoglimento nei limiti di seguiti indicati.
Orbene, gli attori e hanno agito in giudizio domandando il Parte_1 Parte_2
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per effetto delle condotte penalmente rilevanti poste in essere dal convenuto così come accertate nelle sentenze penali P_
allegate a sostegno delle pretese svolte.
Quanto all'accertamento della responsabilità del convenuto, va osservato che, con sentenza n.
3649/2017 emessa dalla Corte di Appello di Roma - divenuta definitiva per effetto dell'ordinanza n.
372/2020 di inammissibilità del ricorso per Cassazione proposto dall'imputato – è stata confermata la decisione statuita con sentenza n. 198/2015 dal Tribunale di Velletri – Ufficio periferico di Anzio, con la quale era stata accertata la responsabilità del convenuto (in concorso con la P_ compagna per il reato di cui all'art. 612-bis c.p. Risulta, pertanto, coperta da Parte_3
giudicato la statuizione relativa alla responsabilità penale del convenuto per le reiterate condotte di molestie, ingiurie e minacce poste in essere ai danni degli odierni attori, costituitisi parti civili nel giudizio penale. Tale giudizio ha accertato la sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie di atti persecutori, ravvisando, nel e nella un perdurante e grave stato di ansia e di timore Pt_1 Pt_2
per la propria incolumità, tale da costringerli a modificare in maniera significativa le proprie abitudini di vita al punto tale da determinarli a vendere l'appartamento precedentemente acquistato dall'odierno convenuto.
Va sul punto osservato che, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel processo civile di risarcimento del danno quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e quanto all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.
Tanto premesso, la sentenza penale di condanna pronunciata nei confronti di ha P_
efficacia di giudicato nel presente giudizio di risarcimento del danno quanto all'accertamento dei fatti ivi accertati, alla loro illiceità penale e al fatto che siano stati compiuti dall'imputato, in quanto gli odierni attori si sono costituiti parti civili nel processo penale.
Ebbene, la ricostruzione dei fatti oggetto della statuizione penale non consente all'odierno giudicante la possibilità di procedere ad una diversa ed autonoma ricostruzione dei fatti medesimi. Sul punto, la
Suprema Corte ha affermato che “per "fatto" accertato dal giudice penale deve intendersi il nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica, costituita dall'accadimento oggettivo, accertato dal giudice penale, configurato dalla condotta, evento e nesso di causalità materiale tra l'una e l'altro
(fatto principale), e le circostanze di tempo, luogo e modi di svolgimento di esso. Ne consegue che, mentre nessuna efficacia vincolante esplica nel giudizio civile il giudizio penale - e cioè
l'apprezzamento e la valutazione di tali elementi - la ricostruzione storico-dinamica di essi è invece preclusiva di un nuovo accertamento da parte del giudice civile, che non può procedere ad una diversa ed autonoma ricostruzione dell'episodio. Egli può, invece, indagare su altre modalità del fatto non considerate dal giudice penale ai fini del giudizio a lui demandato, come ad esempio il comportamento della parte lesa, negli aspetti non esaminati dal giudice penale, ed incidenti sull'apporto causale nella produzione dell'evento. Altresì rimesso all'accertamento ed alla valutazione del giudice civile è l'elemento soggettivo del fatto, escluso dalla nozione obbiettiva di esso, e non comprensibile nella nozione di "illiceità penale" di cui all'art. 651 c.p.p.” (Cass., sez. III, Sent. n.
19387 del 28 settembre 2004).
Più recentemente, la Suprema Corte ha chiarito che “la sentenza del giudice penale che, accertando
l'esistenza del reato, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla 'declaratoria iuris' di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come 'potenzialmente' dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati” (Cass., sez. III, Ordinanza n. 31947 dell' 11 dicembre 2018; cfr. Cass. 5560 del
2018; cfr. Cass. 18352/2014).
Ebbene, dai principi richiamati ne consegue che, a fronte di una domanda risarcitoria, il Giudice civile, al quale è preclusa una diversa ricostruzione dei fatti già oggetto di accertamento in sede penale, è comunque tenuto ad accertare l'esistenza e l'entità delle conseguenze pregiudizievoli e la sussistenza del nesso causale tra il fatto ed i pregiudizi lamentati. E, infatti, come chiarito dalla più recente Ordinanza n. 4318/2019, “La condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice abbia riconosciuto il relativo diritto alla costituita parte civile, non esige e non comporta alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza - desumibile anche presuntivamente, con criterio di semplice probabilità - di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, mentre resta impregiudicato l'accertamento, riservato al giudice civile, in ordine all'"an" - in concreto - ed al "quantum" del danno da risarcire.
Entro tali limiti, detta condanna, una volta divenuta definitiva, ha effetti di giudicato sulla azione civile e portata onnicomprensiva, riferendosi ad ogni profilo di pregiudizio scaturito dal reato, ancorché non espressamente individuato nell'atto di costituzione di parte civile o non fatto oggetto di pronunce provvisionali, che il giudice non abbia formalmente dichiarato di escludere nel proprio
"dictum"”.
Tanto premesso, quanto alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale va osservato quanto segue.
Non meritano accoglimento le deduzioni relative al deprezzamento dell'immobile di Nettuno, dovuto al maggior valore acquisito del bene per effetto dei lavori di ristrutturazione realizzati dagli attori. È, infatti, pacifico che l'immobile è stato venduto, tre anni dopo il suo acquisto, ad un prezzo pari ad €
155.000,00, ossia € 10.000,00 in più rispetto al prezzo di acquisto della prima compravendita, pari ad
€ 145.000,00. Ebbene, le deduzioni e allegazioni di parte attrice non hanno consentito di ritenere sufficientemente provate le opere di ristrutturazione e le migliorie apportate dagli attori soprattutto in termini di quantificazione del loro valore, tenuto conto, peraltro, che è pacifico, in quanto ammesso dagli stessi attori, che tali lavorazioni sono state eseguite “in economia”.
La prova orale espletata sul punto, in assenza di riscontri documentali, non consente di ritenere provate nell'an tali lavorazioni, ferma restando, peraltro, l'impossibilità di determinare specificamente l'aumento di valore eventualmente apportato all'immobile, tanto più considerato che tale aumento, per poter determinare un ristoro, deve eccedere il quantum pari ad € 10.000,00, quale plusvalenza derivante dalla vendita ad un prezzo superiore a quello di acquisto. Difettando, dunque, la prova in ordine all'aumento di valore del bene, deve escludersi la fondatezza delle deduzioni relative al deprezzamento dell'immobile in occasione della compravendita del 2011.
Ne deriva il rigetto della domanda risarcitoria avente ad oggetto l'importo di € 25.000,00, quale differenza tra le somme spese per l'acquisto e la ristrutturazione ed il prezzo relativo alla successiva vendita dell'immobile.
Non merita accoglimento neppure la domanda risarcitoria relativa alle spese notarili, di agenzia immobiliare e di competenze relative al contratto di mutuo, tutte riferite alla compravendita del 2008, attesa l'assenza di derivazione eziologica tra tali spese (ed il relativo pregiudizio economico lamentato) e la condotta posta in essere dal convenuto. Ne deriva il rigetto delle domande risarcitorie relative alle spese di € 5.220 di agenzia immobiliare, € 5.500,00 di spese notarili, € 1.800,00 di spese e competenze relative al contratto di mutuo.
Ciò detto, meritano accoglimento le sole pretese relative alle spese affrontate per l'acquisto dell'abitazione sita in Roma, trattandosi di costi eziologicamente connessi al pregiudizio subito per effetto delle condotte poste in essere dal convenuto , in quanto appare evidente che gli P_
attori sono stati costretti a trasferirsi altrove per non subire più le condotte persecutorie dallo stesso perpetrate. La gravità delle condotte di molestie e minacce certamente attribuibili a parte convenuta
(come statuito nel giudicato penale) può dirsi ragionevolmente connessa alla deliberazione degli attori all'alienazione dell'immobile di Nettuno e al conseguente acquisto del nuovo immobile da destinare a propria abitazione. È ragionevole ritenere che se gli attori non avessero subito le condotte pregiudizievoli realizzate dal convenuto non avrebbero avuto necessità di alienare l'immobile adibito ad abitazione per acquistarne un altro.
L'efficacia eziologica delle condotte del convenuto in ordine a tale deliberazione degli attori è risultata comprovata dalle dichiarazioni dei testimoni escussi nel corso della fase istruttoria. In particolare, il teste , escusso all'udienza del 10.09.2024, ha dichiarato di aver assistito Testimone_1 alle ingiurie da parte del convenuto e della sua compagna, precisando che “La situazione era divenuta invivibile” e che gli attori “erano sempre turbati, depressi, non potevano più vivere in quella casa,
c'erano telecamere montate ovunque che puntavano sulla loro abitazione e fuori casa non potevano più uscire” e che l'episodio dell'avvelenamento da parte di ignoti del loro cane “fu la goccia che fece traboccare il vaso e furono costretti a lasciare la casa per paura in fretta e furia trasferendosi a Roma”.
La testimone , escussa nella medesima udienza, ha reso dichiarazioni convergenti a quelle Tes_2 menzionate. Da tale circostanza può derivare l'attendibilità della testimone, ciononostante il legame di parentela che la lega all'attore (trattandosi della sorella). Del resto, le circostanze Parte_1
riferite dalla testimone in esame trovano riscontro altresì nella sentenza penale che ha accertato le condotte in discussione. La testimone ha precisato le seguenti circostanze: “Mio EL e mia CO erano terrorizzati, a tal punto che spesso dormivo lì o andavo a fare compagnia a mia CO quando lavorava mio EL e lei rimaneva sola perché era terrorizzata dal convenuto e dalla sua compagna, anche avendo attacchi di panico e avendo avuto necessità di intervento del
118”.
Ebbene, sulla scorta di quanto emerso, può ritenersi che gli attori non avrebbero sostenuto le spese relative all'acquisto del nuovo immobile se non fossero stati costretti a subire le condotte pregiudizievoli poste in essere da parte convenuta.
Ne consegue che merita accoglimento la pretesa relativa al risarcimento del danno derivante dalle spese e competenze pari ad € 3.500,00 dovute al Notaio per la compravendita del Per_2
03.03.2011 (cfr. all.to n. 8, seconda memoria istruttoria attorea).
Non merita, invece, accoglimento la domanda relativa alle spese e competenze relative al contratto di mutuo, pari ad € 3.200,00, in difetto del relativo nesso eziologico rispetto alle condotte del convenuto. Le spese relative al contratto di mutuo non sono causalmente connesse con le condotte della parte convenuta, tanto più considerato che gli attori avevano affrontato costi afferenti al rilascio del mutuo anche in relazione alla prima compravendita.
Considerato che la domanda risarcitoria in ordine al danno patrimoniale è stata avanzata solo dall'attore , e visto che, invece, la fattura relativa alle spese notarili di € 3.500,00 Parte_1
risulta emessa in favore di entrambi gli attori e , il quantum da Parte_1 Parte_2
riconoscersi in favore di va dimezzato, in difetto di emergenze volte a significare Parte_1 che l'intero pagamento è avvenuto con risorse economiche del solo Ne deriva l'accoglimento Pt_1 della domanda risarcitoria limitatamente all'importo di € 1.750,00.
La domanda di risarcimento del danno patrimoniale deve essere, per il resto, rigettata.
In difetto di qualsivoglia domanda sul punto non possono esaminarsi le doglianze relative alle dedotte spese di locazione e di deposito di beni dei beni mobili contenuti nell'abitazione di Nettuno.
Quanto, invece, alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale formulata da entrambi gli attori va osservato quanto segue.
La categoria del danno non patrimoniale, risarcibile ex art. 2059 c.c., tripartita nelle sottocategorie del danno biologico, morale ed esistenziale, è stata riportata ad unità con le cd. sentenze di SA
AR (cass. S.U. nn. 26972/08, 26973/08, 26974/08 e 26975/08) per il tramite delle quali i giudici di legittimità hanno precisato che “il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie. Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione."
Il risarcimento del danno non patrimoniale deve assicurare un ristoro completo evitando, tuttavia, duplicazioni. Devono, dunque, prendersi in considerazione tutti i pregiudizi-conseguenza ricorrenti nella fattispecie concreta una sola volta, avendo ben presente l'effettivo svantaggio subito a prescindere dal nomen iuris allo stesso attribuito.
Tanto premesso, gli attori ha dedotto che le condotte poste in essere dal convenuto abbiano loro determinato un pregiudizio morale ed esistenziale, quantificando il danno subito in € 15.000,00 ciascuno.
Ebbene, la domanda così spiegata merita accoglimento. Le condotte poste in essere dal convenuto, così come accertate in sede penale e comprovate alla luce dell'istruttoria disposta nella presente sede, consentono di ritenere provato il pregiudizio non patrimoniale subito. Va, sul punto, rilevata la gravità delle condotte poste in essere dal convenuto, consistite in continue e reiterate minacce e molestie, integrate da ingiurie e secchiate di acqua riversate sugli attori Va, poi, rilevata la considerevole durata di tali condotte, perpetrate per circa un anno e mezzo, oltre che le conseguenze di tali condotte sulla serenità e sull'equilibrio psicologico degli attori, i quali sono stati costretti ad un significativo cambio delle proprie abitudini, integrato finanche dalla vendita della propria abitazione e dal trasferimento in altra città. Come già chiarito, tali circostanze risultano comprovate dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi nel corso della fase istruttoria.
L'impatto pregiudizievole delle condotte del risulta particolarmente evidente per l'attrice P_
, in relazione alla quale gli attori hanno prodotto documentazione attestante l'accesso Parte_2
al Pronto Soccorso in seguito ad episodi di aggressione, i quali avevano alla stessa causato palpitazioni, parestesie e stati ansiosi, anche se dalla documentazione relativa ai farmaci alla stessa prescritti non appare possibile ritenere comprovate le deduzioni relative all'assunzione di psicofarmaci attesa la difficoltà di riferire le singole prescrizioni ad un farmaco specifico.
Ad ogni modo, la prova orale espletata ha consentito di ritenere dimostrato lo stato ansioso cui versava l'attrice . Sul punto, si vedano, in particolare, le dichiarazioni della teste , Parte_2 Tes_2 secondo cui “Mio EL e mia CO erano terrorizzati, a tal punto che spesso dormivo lì o andavo a fare compagnia a mia CO quando lavorava mio EL e lei rimaneva sola perché era terrorizzata dal convenuto e dalla sua compagna, anche avendo attacchi di panico e avendo avuto necessità di intervento del 118”.
Ciò detto, merita accoglimento la domanda attorea di risarcimento del danno non patrimoniale patito da e , liquidando il relativo importo in via equitativa e attribuendo a Parte_1 Parte_2 ciascuno degli attori la somma di € 15.000,00. Trattasi di importo che lo scrivente giudice ritiene equo tenuto conto della richiesta di parte attrice e considerato quanto già argomentato in ordine alla gravità delle condotte, alla durata delle stesse e all'elemento soggettivo doloso che ha caratterizzato il contegno del danneggiante.
Alle somme spettanti a titolo di risarcimento del danno agli attori va ad aggiungersi l'ulteriore importo quale ristoro del danno da lucro cessante conseguente alla mancata disponibilità dell'equivalente monetario del danno per il periodo intercorso dalla data dell'illecito alla presente decisione.
Tale voce di danno viene liquidata equitativamente (Cass. sez. un. n. 1712/1995) in € 4.500,00 per il danno non patrimoniale e € 500,00 per il danno patrimoniale utilizzando come base di calcolo il valore del danno-capitale al tempo del fatto illecito (ricavato in base all'indice medio Istat del costo della vita dell'anno 2009) e, quindi, rivalutato anno per anno;
su tale importo si è applicato, in assenza di elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo della somma, il tasso di interesse di circa il 2%, corrispondente al rendimento medio degli interessi sui titoli di Stato
(Bot e Cct) nel periodo di riferimento;
il periodo di temporanea indisponibilità della somma liquidata a titolo risarcitorio, è stato computato a far data dall'illecito.
Spetta in definitiva a ciascuno di essi la somma di € 19.500,00 per il danno non patrimoniale e di €
2.250,00 per il danno patrimoniale, oltre a interessi dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
Con la trasformazione, infatti, dell'obbligazione di valore in debito di valuta, sono dovuti, ex art. 1282 c.c., gli ulteriori interessi al saggio legale (Cassazione civile, sez. III, 21 aprile 1998, n. 4030).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022, tenuto conto della natura e complessità del giudizio, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, degli eventuali adempimenti istruttori svolti e dello scaglione di riferimento. Sulla scorta del principio di soccombenza, il convenuto va, quindi, condannata al rimborso delle spese di lite sostenute dagli attori, P_
liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in persona della
Dott.ssa Concetta Serino, così provvede:
- condanna al pagamento dell'importo di € 2.250,00, oltre interessi legali P_
dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo, a titolo di danno patrimoniale in favore dell'attore oltre interessi legali dalla sentenza al saldo, Parte_1
- condanna al pagamento dell'importo di € 19.500,00 oltre interessi legali P_
dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo, a titolo di danno non patrimoniale in favore di ciascuno degli attori e oltre interessi legali Parte_1 Parte_2
dalla sentenza al saldo,
- condanna a rifondere in favore degli attori e P_ Parte_1
e spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 530,00 per spese, € Parte_2
1.800,00 per la fase di studio, € 1.200,00 per la fase introduttiva, € 1.800,00 per la fase istruttoria ed € 2.700,00 per la fase decisoria, oltre a iva, spese generali e c.p.a., da distrarsi in favore dei procuratori di parte attrice dichiaratisi antistatari avv.ti Eva Utzeri e Fabio Dinoi.
Latina, 08.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Concetta Serino