Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 09/06/2025, n. 1016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1016 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 01016/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00843/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 843 del 2023, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Santini e Gagliardi Gilberto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento,
del provvedimento, del -OMISSIS- e notificato in data -OMISSIS-, adottato dalla Questura di Arezzo per il respingimento dell'istanza per il rilascio della licenza di porto di fucile uso di caccia presentata dal ricorrente in data -OMISSIS-;
di tutti gli atti ad essi presupposti, consequenziali e connessi, ancorché sconosciuti al ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2025 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente ricorso si è impugnato il provvedimento del -OMISSIS- adottato dalla Questura di Arezzo e con il quale è stata respinta l’istanza per il rilascio della licenza di porto di fucile uso di caccia presentata dal ricorrente il -OMISSIS-
Nell’impugnare i provvedimenti sopra citati si sostiene l’esistenza dei seguenti vizi:
A) la violazione art. 97 Costituzione, degli artt. 3, 10 e 10 bis, Legge 241/90, oltre all’eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento, per carenza istruttoria, difetto ed irragionevolezza di motivazione; la Questura di Arezzo, nel provvedimento finale, si sarebbe limitata a riferire che le controdeduzioni “ nulla apportano rispetto al passato ai fini di una valutazione prognostica sull’affidabilità del ricorrente che già il -OMISSIS- è stato destinatario di un provvedimento di rigetto a firma del Questore pro-tempore per i reati di cui si era reso responsabile nel tempo alcuni dei quali oggetto di riabilitazione ” e, ciò, senza in alcun modo valutare e motivare in ordine alle specifiche osservazioni proposte;
B) la violazione degli artt. 10, 11, 42 e 43 T.U.L.P.S., oltre all’eccesso di potere per ingiustizia manifesta, in quanto la motivazione addotta sarebbe in contrasto con la posizione precedentemente assunta nell’anno 2011, in sede di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia n. -OMISSIS-., licenza quest’ultima poi scaduta per decorrenza del termine generale di efficacia il -OMISSIS-;
C) sussisterebbe l’interesse ad ottenere il rinnovo della licenza di porto d’armi per uso di caccia anche in ragione del fatto che il ricorrente era in precedenza titolare della licenza di porto di fucile per uso di caccia.
Si è costituito il Ministero dell’Interno contestando le argomentazioni proposte e chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza del 29 maggio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va respinto.
1.1 Sono da respingere tutte le censure proposte (la cui sostanziale analogia delle argomentazioni consente una trattazione unitaria) e con le quali si sostiene il venire in essere di un difetto di motivazione del diniego ora impugnato, in quanto la maggior parte dei procedimenti penali a fondamento del rigetto sarebbero già stati esaminati all’atto della concessione della prima licenza e, ciò, ad eccezione di una condanna intervenuta successivamente e definita il -OMISSIS- con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
1.2 Il ricorrente, infatti, alla data di concessione della precedente licenza del -OMISSIS- avrebbe già ottenuto la riabilitazione da parte della Corte d’Appello di Firenze in relazione alla maggior parte dei procedimenti presenti nel casellario giudiziale.
1.3 L’Amministrazione avrebbe omesso di valutare il complesso delle circostanze rilevanti ai fini del rinnovo della licenza all’uso delle armi, atteso che dall’ultima valutazione nel 2011 non sarebbero sopravvenuti elementi nuovi tali da poter ragionevolmente credere che sia scemata l’affidabilità all’uso delle armi.
1.4 Dette argomentazioni non sono condivisibili e vanno respinte.
1.5 Il provvedimento di diniego è fondato su una serie di condanne (precisamente pari a undici decreti di condanna) che insistono in un periodo di tempo che va dal -OMISSIS- (riferito ad un decreto penale per emissione di assegni a vuoto) al -OMISSIS-e relativo ad una condanna per violazione delle norme di repressione in materia di imposte sui redditi.
1.6 La Questura, nel provvedimento di rigetto ora impugnato, ha elencato i precedenti del ricorrente, esplicitando che le deduzioni contenute nella memoria (con cui in particolare si sostiene l’intervenuta riabilitazione per alcuni dei reati) non erano in grado di mutare il giudizio di non affidabilità per mancanza di una buona condotta, così com’è evincibile dalle reiterate condotte di evasione fiscale e contributiva.
1.7 Se è vero che nel 2011 il ricorrente aveva ottenuto la licenza, è altrettanto vero che nel 2019 una successiva istanza di porto d’armi era stata negata con un provvedimento non impugnato, in quanto il ricorrente era stato condannato nel 2018 per il reato di cui all’art. 727 c.p. (in aggiunta a quelli sopra riportati), per aver detenuto cani di sua proprietà in una situazione suscettibile di cagionare agli stessi gravi sofferenze.
1.8 Sempre nel successivo periodo di tempo tra il 2019 e il 2023 è intervenuta un’ulteriore condanna in appello da lui riportata il -OMISSIS- (relativa sempre alla materia economico – finanziaria) e in relazione alla quale il ricorrente è stato condannato alla pena della reclusione ad un anno.
1.9 L’Amministrazione ha inoltre evidenziato che, dopo il rilascio del 2011 e la successiva scadenza della stessa licenza di porto d’armi, l’Amministrazione aveva già negato e nel corso del 2019, il rinnovo con un provvedimento rimasto inoppugnato.
2. È allora evidente che l’Amministrazione, lungi dall’adottare un qualunque automatismo, ha valutato il comportamento complessivo del ricorrente, rilevando come fossero intervenuti anche ulteriori provvedimenti giudiziari sfavorevoli rispetto alla valutazione iniziale e riferita alla prima licenza.
2.1 È noto che il giudizio sulla buona condotta è più ampio e discrezionale di quello sulla pericolosità “ atteso che il divieto può essere adottato anche in base a situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o a misure di pubblica sicurezza ” (Cons. St., sez. III, 1° luglio 2019, n. 4511; Consiglio di Stato sez. III, 25 luglio 2019, n. 1972; Cons. St., sez. III, 1° aprile 2019, n. 2135).
2.2 Con riferimento poi all’intervenuta riabilitazione per alcuni reati un costante orientamento giurisprudenziale ha affermato che " in tema di autorizzazione al porto o alla detenzione di armi, anche a fronte dell'intervenuta riabilitazione, l'Autorità di pubblica sicurezza conserva il potere discrezionale di valutare il fatto-reato, nella sua dimensione storica tenendo conto della situazione complessiva del richiedente, mentre né la dichiarazione di estinzione del reato, né quella di riabilitazione, sono da sole sufficienti per poter sostenere che il richiedente offra assoluta garanzia di non abusare dell'autorizzazione all'uso dell'arma, in mancanza di ulteriori ed apprezzabili elementi tali da far venir meno i profili di inaffidabilità " (T.A.R. Sicilia Catania, Sez. I, 10/10/2023, n. 2959) e, ciò, in quanto la condanna rappresenta comunque una controindicazione al rilascio del titolo (così T.A.R. Liguria Genova, Sez. I, 02/02/2023, n. 163).
2.3 Il complesso dei sopra citati precedenti (a prescindere dal fatto che alcuni fossero più o meno risalenti nel tempo) dimostra come il ricorrente abbia improntato la propria vita alla commissione di comportamenti antisociali, circostanze queste ultime che in un’ottica prudenziale non potevano che determinare l’Amministrazione nel rigetto dell’istanza di porto di fucile.
2.4 Precedenti pronunce hanno avuto modo di chiarire che la licenza di porto d'armi può essere negata, o revocata, anche in assenza di pregiudizi e controindicazioni connessi al corretto uso delle armi, potendo l'Autorità amministrativa valorizzare, nella loro oggettività, sia fatti di reato, sia vicende e situazioni personali che non assumono rilevanza penale (e non attinenti alla materia delle armi), da cui si possa, comunque, desumere la non completa affidabilità del soggetto interessato all'uso delle stesse (Cons. Stato, sez. III, n. 2146 del 2015; Cons. Stato, sez. III, n. 1270 del 2015; Cons. Stato, sez. III, n. 5398 del 2014; Cons. Stato, sez. III, n. 4121 del 2014).
2.5 Si consideri, da ultimo, che “ i provvedimenti negativi in materia di armi sono sufficientemente motivati mediante il riferimento a fatti idonei a far dubitare, anche solo per indizi, della sussistenza dei requisiti di affidabilità richiesti dalla normativa, fermo restando che rientra nella discrezionalità amministrativa la valutazione, ai fini del giudizio, di singoli episodi, anche risalenti nel tempo e anche risultati privi di rilevanza penale. Inoltre, la motivazione del provvedimento ex art. 43, r.d. 18 giugno 1931 n. 773 (TULPS), non richiede una particolare ostensione dell'apparato giustificativo, potendo la stessa essere censurabile solo se del tutto carente, o se manifestamente illogica o arbitraria " (T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. I, Sentenza, 02/12/2024, n. 1696; T.A.R. Lombardia Milano, Sez. I, 19/02/2019, n. 338; T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. II, Sentenza, 02/05/2013, n. 409; T.A.R. Sicilia Catania, Sez. I, 10/10/2023, n. 2959) e, ciò, in quanto la condanna rappresenta comunque una controindicazione al rilascio del titolo (così T.A.R. Liguria Genova, Sez. I, 02/02/2023, n. 163).
2.6 In conclusione l’infondatezza di tutte le censure proposte, consente di respingere il ricorso, mentre le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente e nei confronti dell’Amministrazione ora costituita al pagamento di euro 3.000,00 (tremila//00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’attuale ricorrente.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Giani, Presidente
Giovanni Ricchiuto, Consigliere, Estensore
Nicola Fenicia, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Ricchiuto | Riccardo Giani |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.