CA
Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 14/04/2025, n. 1043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1043 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1260/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr. Alberto Massimo Vigorelli Presidente
- dr.ssa Vinicia Licia Serena Calendino Consigliere
- dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1260/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C. F. , con sede legale in Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 21, in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante e amministratore unico sig.ra , rappresentata e Parte_2 difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Valerio PICCOLO (C. F. ), presso C.F._1
il cui studio legale in Milano C.so Concordia n. 8 è elettivamente domiciliata, difensore che ha dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
fax: 02.784386
APPELLANTE pagina 1 di 4 CONTRO
C. F. e P. VA ) con sede legale a viale Vicenza n. 14, Controparte_1 P.IVA_2 CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, giusta Controparte_2 procura in atti, dall'Avv. Alessandro POMO (C. F. – pec: C.F._2
– fax: 0883.888208) del foro di Trani, presso il cui Email_2
studio legale è elettivamente domiciliata
APPELLATA
avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex 1669 c.c.)
Conclusioni delle parti:
appellante Parte_1 la Corte d'Appello di Milano voglia dichiarare l'estinzione del giudizio di appello n. 1260/2024 r.g. a seguito della presente rinuncia agli atti, dando atto che le spese del giudizio di appello sono interamente compensate tra le parti come previsto dall'accordo transattivo sottoscritto in data
18.10.2024.
appellata Controparte_1
Si è associata alle conclusioni dell'appellante
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'organo giudicante di primo grado, con la sentenza impugnata, pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 8425/2022 del 10.05.2022 – con Controparte_1
il quale si ingiungeva alla predetta società opponente di pagare in favore di la somma di CP_3
euro 70.919,28 oltre interessi ex d.lgs n. 231/2002 e spese legali a titolo di corrispettivo per servizi di gestione dell'attività di call center, inbound, wellcoming, videocitofono, gestione mail/chat espletata per conto della fronte di n. 5 fatture (e segnatamente la n. 87 del 2021, le nn. Controparte_1
pagina 2 di 4 8-9-10-11 del 2022) emesse dalla ricorrente e poste a fondamento del credito azionato in via monitoria
– in accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto condannando parte opposta al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 13.000,00 per competenze ed euro 406,50 per spese vive oltre rimborso forfettario del 15% e CPA come per legge, con distrazione delle stesse in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello e adducendo l'erroneità del costrutto Parte_1
posto a base della sentenza impugnata ne chiedeva la riforma.
Con l'atto di appello formulava istanza di sospensione per la quale chiedeva fissazione di udienza ex art. 351 c.c.p. allegando l'urgenza del provvedere in funzione dell'incidenza del pregiudizio grave ed irreparabile posto a fondamento. Con provvedimento presidenziale era fissata l'udienza di discussione della sospensiva.
Si costituiva in giudizio l'appellata ontestando l'atto di gravame. Controparte_1
Con ordinanza del 5.06.2024 era rigettata la istanza di sospensiva.
All'udienza del 16.01.2025 la causa era trattenuta in decisione ex art. 352 c.p.c.
Con ordinanza di questa Corte del 22.01.2025 la causa era rimessa sul ruolo avendo le parti, con le rispettive memorie difensive del 15.01.2025 e del 16.01.2025, rappresentato la pendenza di trattative per la soluzione transatta della controversia.
Seguiva dichiarazione dell'appellante di rinuncia all'appello ed agli atti del giudizio assentita da parte appellata.
Conseguentemente all'udienza del 10.04.2025 la causa era riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del presente giudizio.
Con atto del 7.04.2025 telematicamente depositato il procuratore di parte appellante ha dichiarato di rinunciare agli atti dell'intrapreso giudizio di appello chiedendo, come ribadito in sede conclusiva, che ai sensi degli artt. 356 e 306 c.p.c. venga dichiarata l'estinzione del giudizio. Il procuratore di parte appellata e personalmente la parte assentivano alla predetta dichiarazione di rinuncia.
La dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio di cui all'art. 306 c.p.c. costituisce dichiarazione espressa, promanante dalla parte personalmente o dal relativo procuratore speciale a ciò legittimato a pagina 3 di 4 fronte di procura speciale che lo abiliti specificamente all'atto, di voler rinunciare agli atti del giudizio,
e dunque di voler porre fine al giudizio promosso senza giungere alla pronuncia di merito.
Secondo la norma richiamata, il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero avere un interesse alla prosecuzione, interesse che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, deve concretarsi nella possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile e che presuppone la proposizione di richieste di il cui integrale accoglimento procurerebbe alle controparti costituite una utilità maggiore di quella conseguente all'estinzione del processo (Cfr. Cass. Civ. Sez. II, 3.08.1999 n. 8387).
Va altresì rilevato che la dichiarazione di estinzione del giudizio è pronunciata con sentenza.
Tanto premesso, nel caso di specie, sotto il profilo formale appare rituale e regolare la predetta dichiarazione di rinuncia formulata dal procuratore di parte appellante e dall'appellante personalmente.
La predetta dichiarazione di rinuncia era assentita dal procuratore di parte appellata e dalla appellata personalmente.
Vale rilevare altresì che le parti hanno chiesto di dare atto della integrale compensazione delle spese di lite come previsto dall'accordo transattivo richiamato nella dichiarazione di rinuncia.
Pertanto, va dichiarata l'estinzione del presente giudizio di appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano,
- dichiara l'estinzione ex art. 306 c.p.c. del presente giudizio di appello per rinuncia agli atti del giudizio;
- spese di lite integralmente compensate come richiesto dalle parti.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 10 aprile 2025.
Il Consigliere estensore
dr. Marco Del Vecchio
Il Presidente
dr. Alberto Massimo Vigorelli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr. Alberto Massimo Vigorelli Presidente
- dr.ssa Vinicia Licia Serena Calendino Consigliere
- dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1260/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C. F. , con sede legale in Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 21, in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante e amministratore unico sig.ra , rappresentata e Parte_2 difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Valerio PICCOLO (C. F. ), presso C.F._1
il cui studio legale in Milano C.so Concordia n. 8 è elettivamente domiciliata, difensore che ha dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
fax: 02.784386
APPELLANTE pagina 1 di 4 CONTRO
C. F. e P. VA ) con sede legale a viale Vicenza n. 14, Controparte_1 P.IVA_2 CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, giusta Controparte_2 procura in atti, dall'Avv. Alessandro POMO (C. F. – pec: C.F._2
– fax: 0883.888208) del foro di Trani, presso il cui Email_2
studio legale è elettivamente domiciliata
APPELLATA
avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex 1669 c.c.)
Conclusioni delle parti:
appellante Parte_1 la Corte d'Appello di Milano voglia dichiarare l'estinzione del giudizio di appello n. 1260/2024 r.g. a seguito della presente rinuncia agli atti, dando atto che le spese del giudizio di appello sono interamente compensate tra le parti come previsto dall'accordo transattivo sottoscritto in data
18.10.2024.
appellata Controparte_1
Si è associata alle conclusioni dell'appellante
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'organo giudicante di primo grado, con la sentenza impugnata, pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 8425/2022 del 10.05.2022 – con Controparte_1
il quale si ingiungeva alla predetta società opponente di pagare in favore di la somma di CP_3
euro 70.919,28 oltre interessi ex d.lgs n. 231/2002 e spese legali a titolo di corrispettivo per servizi di gestione dell'attività di call center, inbound, wellcoming, videocitofono, gestione mail/chat espletata per conto della fronte di n. 5 fatture (e segnatamente la n. 87 del 2021, le nn. Controparte_1
pagina 2 di 4 8-9-10-11 del 2022) emesse dalla ricorrente e poste a fondamento del credito azionato in via monitoria
– in accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto condannando parte opposta al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 13.000,00 per competenze ed euro 406,50 per spese vive oltre rimborso forfettario del 15% e CPA come per legge, con distrazione delle stesse in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello e adducendo l'erroneità del costrutto Parte_1
posto a base della sentenza impugnata ne chiedeva la riforma.
Con l'atto di appello formulava istanza di sospensione per la quale chiedeva fissazione di udienza ex art. 351 c.c.p. allegando l'urgenza del provvedere in funzione dell'incidenza del pregiudizio grave ed irreparabile posto a fondamento. Con provvedimento presidenziale era fissata l'udienza di discussione della sospensiva.
Si costituiva in giudizio l'appellata ontestando l'atto di gravame. Controparte_1
Con ordinanza del 5.06.2024 era rigettata la istanza di sospensiva.
All'udienza del 16.01.2025 la causa era trattenuta in decisione ex art. 352 c.p.c.
Con ordinanza di questa Corte del 22.01.2025 la causa era rimessa sul ruolo avendo le parti, con le rispettive memorie difensive del 15.01.2025 e del 16.01.2025, rappresentato la pendenza di trattative per la soluzione transatta della controversia.
Seguiva dichiarazione dell'appellante di rinuncia all'appello ed agli atti del giudizio assentita da parte appellata.
Conseguentemente all'udienza del 10.04.2025 la causa era riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del presente giudizio.
Con atto del 7.04.2025 telematicamente depositato il procuratore di parte appellante ha dichiarato di rinunciare agli atti dell'intrapreso giudizio di appello chiedendo, come ribadito in sede conclusiva, che ai sensi degli artt. 356 e 306 c.p.c. venga dichiarata l'estinzione del giudizio. Il procuratore di parte appellata e personalmente la parte assentivano alla predetta dichiarazione di rinuncia.
La dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio di cui all'art. 306 c.p.c. costituisce dichiarazione espressa, promanante dalla parte personalmente o dal relativo procuratore speciale a ciò legittimato a pagina 3 di 4 fronte di procura speciale che lo abiliti specificamente all'atto, di voler rinunciare agli atti del giudizio,
e dunque di voler porre fine al giudizio promosso senza giungere alla pronuncia di merito.
Secondo la norma richiamata, il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero avere un interesse alla prosecuzione, interesse che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, deve concretarsi nella possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile e che presuppone la proposizione di richieste di il cui integrale accoglimento procurerebbe alle controparti costituite una utilità maggiore di quella conseguente all'estinzione del processo (Cfr. Cass. Civ. Sez. II, 3.08.1999 n. 8387).
Va altresì rilevato che la dichiarazione di estinzione del giudizio è pronunciata con sentenza.
Tanto premesso, nel caso di specie, sotto il profilo formale appare rituale e regolare la predetta dichiarazione di rinuncia formulata dal procuratore di parte appellante e dall'appellante personalmente.
La predetta dichiarazione di rinuncia era assentita dal procuratore di parte appellata e dalla appellata personalmente.
Vale rilevare altresì che le parti hanno chiesto di dare atto della integrale compensazione delle spese di lite come previsto dall'accordo transattivo richiamato nella dichiarazione di rinuncia.
Pertanto, va dichiarata l'estinzione del presente giudizio di appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano,
- dichiara l'estinzione ex art. 306 c.p.c. del presente giudizio di appello per rinuncia agli atti del giudizio;
- spese di lite integralmente compensate come richiesto dalle parti.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 10 aprile 2025.
Il Consigliere estensore
dr. Marco Del Vecchio
Il Presidente
dr. Alberto Massimo Vigorelli
pagina 4 di 4