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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 18/06/2025, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5299/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa – Presidente relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini – Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5299/2023 R.G. posta in decisione in data 11/06/2025 e promossa
da
elettivamente domiciliata in Parabiago presso lo studio dell'avv. Alessandra Ghiani, Parte_1
che la rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE
contro
elettivamente domiciliato in Legnano presso lo studio dell'avv. Georgia Donadeo, Controparte_1
che lo rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
e
CON L'INTERVENTO DEL CURATORE SPECIALE DELLA MINORE , Persona_1
AVV. MARIA CRISTINA BONICALZI, con l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato
OGGETTO: modifica delle condizioni di regolamentazione dei rapporti con i figli nati fuori dal matrimonio
pagina 1 di 6 pagina 2 di 6 CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
1) Confermare l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con Per_1
collocamento prevalente presso la residenza materna.
2) Disporre che prosegua il percorso di psicoterapia intrapreso, come suggerito dalla Ctu e Per_1
assentito dai genitori.
3) Disporre che il padre prosegua il percorso di sostegno alla genitorialità, come suggerito dalla Ctu ed accettato dal signor CP_1
4) Disporre che i genitori intraprendano un percorso di coordinazione genitoriale per un periodo di almeno 6 mesi, individuando un professionista su comune accordo, come accettato da entrambi.
5) Prevedere un iniziale periodo di ripresa della frequentazione tra padre e figlia presso il Servizio di
Tutela, con cadenza settimanale, per consentire la continuità delle frequentazioni.
6) Attivare un intervento di educativa domiciliare presso la residenza paterna secondo il calendario che sarà disposto dal competente Servizio Sociale, con previsione, nei tempi e modi ritenuti opportuni dagli operatori, di una visita di presso la casa del padre, a settimane alterne, o il sabato o la Per_1
domenica, dalle ore 10.00 alle ore 20,30 e comprensiva della cena.
8) Disporsi un monitoraggio della minore affinché i Servizi Sociali territorialmente Persona_1 competenti possano verificare l'esito del percorso di supporto indicato nella integrazione di CTU del
03.06.2025 al fine di attuare la regolamentazione delle visite tra padre e figlia secondo il calendario di frequentazione indicato dalla Dr.ssa Reggiori nella relazione di CTU depositata in data 17.10.2024 o secondo il diverso calendario che verrà individuato come più confacente all'interesse della minore a seguito degli interventi di supporto di cui ai precedenti punti.
9) Disporre che il signor versi alla signora a titolo di contributo al mantenimento CP_1 Pt_1
ordinario della figlia minore la somma mensile di euro 400,00, da corrispondersi in via Per_1
anticipata entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
10) Porre, altresì, a carico del padre, a integrazione del contributo al mantenimento, il pagamento del
50% delle spese extra assegno relative alla figlia minore come individuate e disciplinate dalle Per_1 linee guida della Corte d'Appello di Milano del 14 novembre 2017, da intendersi qui integralmente trascritte.
11) Disporre che l'assegno unico per il nucleo familiare sia percepito al 100% dalla madre.
12) Compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
13) Disporre che le parti sostengano in pari misura le spese di C.T.U.
pagina 3 di 6 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso proposto il 22/12/2023 chiedeva la modifica delle condizioni contenute nel Parte_1
decreto n. 245/2020 emesso il 14/01/2020 da questo Tribunale nel senso di disporre l'affidamento esclusivo a sé della minore nata nel 2016 dalla sua relazione con la Per_1 Controparte_1
determinazione di un contributo al mantenimento della figlia nella misura di € 500 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il disposto del Protocollo della Corte d'Appello di Milano, nonché di rimodulare il calendario delle visite paterne, prevedendo che il padre potesse tenere con sé la bambina a weekend alternati dal sabato mattina alle ore 10.00, sino alla domenica sera alle ore 20.00, con riaccompagnamento della minore presso la casa della madre.
In particolare, la ricorrente lamentava come il convenuto non avesse mai rispettato né gli orari delle visite (soprattutto dopo il suo trasferimento in Svizzera), né le scadenze per il pagamento del contributo
(di cui ella chiedeva l'aumento a causa del minor periodo di permanenza della figlia presso il padre e per le migliorate condizioni reddituali del resistente) e per il rimborso delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio il resistente, opponendosi alle avverse istanze, previa contestazione sia delle asserite violazioni delle condizioni del suddetto decreto, sia del supposto miglioramento delle sue condizioni reddituali, atteso che egli aveva perso la sua occupazione in Svizzera, mentre la ricorrente aveva contratto matrimonio, così raggiungendo una più florida condizione economica;
nel contempo, egli instava per la seguente modificare del calendario di visita padre/figlia:
- week end alterni, dalle ore 10:00 del sabato mattina sino alle ore 20:00 della domenica;
- infrasettimanalmente: ogni lunedì e mercoledì, ove il padre andrà a prelevare in palestra al Per_1
termine delle lezioni di ginnastica ritmica (ore 18:00), riportandola presso la casa della madre alle
20:00;
- durante il periodo estivo, trascorrerà, rispettivamente con il padre e con la madre, una Per_1
vacanza di 15 giorni.
Subentrato al precedente Giudice delegato all'esito dell'espletamento della C.T.U., questo Decidente invitava le parti a transigere la vertenza alle seguenti condizioni:
-conferma dell'affidamento condiviso;
-recepimento della regolamentazione delle visite paterne e degli interventi suggeriti dalla C.T.U.;
-aumento del contributo a € 400 mensili, fermo restando il contributo al 50% delle spese straordinarie ed il 100% dell'assegno unico alla madre;
-spese di lite compensate e suddivisione dei costi della C.T.U. in pari misura.
pagina 4 di 6 In assenza di adesione di entrambe le parti e preso atto che il padre non incontrava la figlia da settimane, in ordine alle cui motivazioni le parti esponevano opposte versioni, veniva accolta l'istanza per la riapertura della consulenza tecnica, contestualmente disponendosi la nomina di un curatore speciale per la minore e l'affidamento della bambina al Comune di Busto Garolfo per la regolamentazione dei suoi rapporti con il padre.
Infine, all'esito dell'integrazione della C.T.U, il Giudice riformulava la sua proposta recependo le indicazioni dell'elaborato peritale, a cui le parti aderivano precisando le conclusioni in via congiunta.
Il Collegio ritiene che le loro istanze congiunte possano essere accolte, trattandosi di condizioni conformi all'interesse della figlia e adeguate alle condizioni reddituali delle parti, oltre che supportate da approfonditi accertamenti peritali.
Del resto, lo stesso Curatore Speciale del minore ha così concluso:
“La minore nel rapporto con il padre ha manifestato un atteggiamento di sfida;
lo ha messo spesso in difficoltà toccandolo nel vivo delle sue fragilità, ma non mostrando effettivamente alcuna paura o timore, diversamente da quanto, in varie occasioni, ha verbalizzato. La minore è apparsa molto sicura.
La CTU non ha messo in evidenza alcun ostacolo alla frequentazione del padre.
E' necessario che il padre accolga l'indicazione del CTU in merito ai supporti necessari a sostenere la genitorialità affinché possa riprendere mano mano una frequentazione, regolare quanto ai tempi, e serena, quanto alla qualità, con la minore “affinando” i suoi comportamenti abituali sgraditi alla minore
(fumo, tono della voce alta e discussioni). Il padre, anche durante i colloqui, è apparso disponibile ad impegnarsi per soddisfare le richieste della figlia.
Si è rilevato che nella frequentazione con la minore potrebbe essere utilmente supportato dalla compagna, persona gradita a Per_1
Nell'integrazione il CTU propone un programma di incontri, presso la tutela e con un'educativa domiciliare presso il padre, finalizzato a consentire una continuità del rapporto riducendo l'attuale periodo di sospensione.
Premesso quanto sopra, il sottoscritto CS ritiene che non dovrebbero sussistere remore nelle parti a transigere la controversia.”
Stante l'intervenuto accordo, possono compensarsi tra le parti le spese di lite, mentre il compenso del
Curatore Speciale deve essere posto a carico solidale delle parti con il versamento diretto all'Erario a condizione della definitiva ammissione di al patrocinio a spese dello Stato, senza Per_1
l'applicazione della dimidiazione di legge alla stregua del consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui “In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura pagina 5 di 6 uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del D.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello
Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità (Cass. sez. II, sentenza n.
19 del 3 gennaio 2020)”.
P . Q . M .
DÀ ATTO che le parti hanno pattuito le sopra riportate condizioni, che qui si intendono recepite e omologate.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Pone a carico solidale delle parti il compenso del Curatore Speciale, che si liquida in € 1500, oltre gli accessori di legge, con il versamento diretto all'Erario a condizione della definitiva ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Busto Arsizio, così deciso nella camera di consiglio del 18/06/2025
Il Presidente Estensore
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa – Presidente relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini – Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5299/2023 R.G. posta in decisione in data 11/06/2025 e promossa
da
elettivamente domiciliata in Parabiago presso lo studio dell'avv. Alessandra Ghiani, Parte_1
che la rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE
contro
elettivamente domiciliato in Legnano presso lo studio dell'avv. Georgia Donadeo, Controparte_1
che lo rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
e
CON L'INTERVENTO DEL CURATORE SPECIALE DELLA MINORE , Persona_1
AVV. MARIA CRISTINA BONICALZI, con l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato
OGGETTO: modifica delle condizioni di regolamentazione dei rapporti con i figli nati fuori dal matrimonio
pagina 1 di 6 pagina 2 di 6 CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
1) Confermare l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con Per_1
collocamento prevalente presso la residenza materna.
2) Disporre che prosegua il percorso di psicoterapia intrapreso, come suggerito dalla Ctu e Per_1
assentito dai genitori.
3) Disporre che il padre prosegua il percorso di sostegno alla genitorialità, come suggerito dalla Ctu ed accettato dal signor CP_1
4) Disporre che i genitori intraprendano un percorso di coordinazione genitoriale per un periodo di almeno 6 mesi, individuando un professionista su comune accordo, come accettato da entrambi.
5) Prevedere un iniziale periodo di ripresa della frequentazione tra padre e figlia presso il Servizio di
Tutela, con cadenza settimanale, per consentire la continuità delle frequentazioni.
6) Attivare un intervento di educativa domiciliare presso la residenza paterna secondo il calendario che sarà disposto dal competente Servizio Sociale, con previsione, nei tempi e modi ritenuti opportuni dagli operatori, di una visita di presso la casa del padre, a settimane alterne, o il sabato o la Per_1
domenica, dalle ore 10.00 alle ore 20,30 e comprensiva della cena.
8) Disporsi un monitoraggio della minore affinché i Servizi Sociali territorialmente Persona_1 competenti possano verificare l'esito del percorso di supporto indicato nella integrazione di CTU del
03.06.2025 al fine di attuare la regolamentazione delle visite tra padre e figlia secondo il calendario di frequentazione indicato dalla Dr.ssa Reggiori nella relazione di CTU depositata in data 17.10.2024 o secondo il diverso calendario che verrà individuato come più confacente all'interesse della minore a seguito degli interventi di supporto di cui ai precedenti punti.
9) Disporre che il signor versi alla signora a titolo di contributo al mantenimento CP_1 Pt_1
ordinario della figlia minore la somma mensile di euro 400,00, da corrispondersi in via Per_1
anticipata entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
10) Porre, altresì, a carico del padre, a integrazione del contributo al mantenimento, il pagamento del
50% delle spese extra assegno relative alla figlia minore come individuate e disciplinate dalle Per_1 linee guida della Corte d'Appello di Milano del 14 novembre 2017, da intendersi qui integralmente trascritte.
11) Disporre che l'assegno unico per il nucleo familiare sia percepito al 100% dalla madre.
12) Compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
13) Disporre che le parti sostengano in pari misura le spese di C.T.U.
pagina 3 di 6 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso proposto il 22/12/2023 chiedeva la modifica delle condizioni contenute nel Parte_1
decreto n. 245/2020 emesso il 14/01/2020 da questo Tribunale nel senso di disporre l'affidamento esclusivo a sé della minore nata nel 2016 dalla sua relazione con la Per_1 Controparte_1
determinazione di un contributo al mantenimento della figlia nella misura di € 500 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il disposto del Protocollo della Corte d'Appello di Milano, nonché di rimodulare il calendario delle visite paterne, prevedendo che il padre potesse tenere con sé la bambina a weekend alternati dal sabato mattina alle ore 10.00, sino alla domenica sera alle ore 20.00, con riaccompagnamento della minore presso la casa della madre.
In particolare, la ricorrente lamentava come il convenuto non avesse mai rispettato né gli orari delle visite (soprattutto dopo il suo trasferimento in Svizzera), né le scadenze per il pagamento del contributo
(di cui ella chiedeva l'aumento a causa del minor periodo di permanenza della figlia presso il padre e per le migliorate condizioni reddituali del resistente) e per il rimborso delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio il resistente, opponendosi alle avverse istanze, previa contestazione sia delle asserite violazioni delle condizioni del suddetto decreto, sia del supposto miglioramento delle sue condizioni reddituali, atteso che egli aveva perso la sua occupazione in Svizzera, mentre la ricorrente aveva contratto matrimonio, così raggiungendo una più florida condizione economica;
nel contempo, egli instava per la seguente modificare del calendario di visita padre/figlia:
- week end alterni, dalle ore 10:00 del sabato mattina sino alle ore 20:00 della domenica;
- infrasettimanalmente: ogni lunedì e mercoledì, ove il padre andrà a prelevare in palestra al Per_1
termine delle lezioni di ginnastica ritmica (ore 18:00), riportandola presso la casa della madre alle
20:00;
- durante il periodo estivo, trascorrerà, rispettivamente con il padre e con la madre, una Per_1
vacanza di 15 giorni.
Subentrato al precedente Giudice delegato all'esito dell'espletamento della C.T.U., questo Decidente invitava le parti a transigere la vertenza alle seguenti condizioni:
-conferma dell'affidamento condiviso;
-recepimento della regolamentazione delle visite paterne e degli interventi suggeriti dalla C.T.U.;
-aumento del contributo a € 400 mensili, fermo restando il contributo al 50% delle spese straordinarie ed il 100% dell'assegno unico alla madre;
-spese di lite compensate e suddivisione dei costi della C.T.U. in pari misura.
pagina 4 di 6 In assenza di adesione di entrambe le parti e preso atto che il padre non incontrava la figlia da settimane, in ordine alle cui motivazioni le parti esponevano opposte versioni, veniva accolta l'istanza per la riapertura della consulenza tecnica, contestualmente disponendosi la nomina di un curatore speciale per la minore e l'affidamento della bambina al Comune di Busto Garolfo per la regolamentazione dei suoi rapporti con il padre.
Infine, all'esito dell'integrazione della C.T.U, il Giudice riformulava la sua proposta recependo le indicazioni dell'elaborato peritale, a cui le parti aderivano precisando le conclusioni in via congiunta.
Il Collegio ritiene che le loro istanze congiunte possano essere accolte, trattandosi di condizioni conformi all'interesse della figlia e adeguate alle condizioni reddituali delle parti, oltre che supportate da approfonditi accertamenti peritali.
Del resto, lo stesso Curatore Speciale del minore ha così concluso:
“La minore nel rapporto con il padre ha manifestato un atteggiamento di sfida;
lo ha messo spesso in difficoltà toccandolo nel vivo delle sue fragilità, ma non mostrando effettivamente alcuna paura o timore, diversamente da quanto, in varie occasioni, ha verbalizzato. La minore è apparsa molto sicura.
La CTU non ha messo in evidenza alcun ostacolo alla frequentazione del padre.
E' necessario che il padre accolga l'indicazione del CTU in merito ai supporti necessari a sostenere la genitorialità affinché possa riprendere mano mano una frequentazione, regolare quanto ai tempi, e serena, quanto alla qualità, con la minore “affinando” i suoi comportamenti abituali sgraditi alla minore
(fumo, tono della voce alta e discussioni). Il padre, anche durante i colloqui, è apparso disponibile ad impegnarsi per soddisfare le richieste della figlia.
Si è rilevato che nella frequentazione con la minore potrebbe essere utilmente supportato dalla compagna, persona gradita a Per_1
Nell'integrazione il CTU propone un programma di incontri, presso la tutela e con un'educativa domiciliare presso il padre, finalizzato a consentire una continuità del rapporto riducendo l'attuale periodo di sospensione.
Premesso quanto sopra, il sottoscritto CS ritiene che non dovrebbero sussistere remore nelle parti a transigere la controversia.”
Stante l'intervenuto accordo, possono compensarsi tra le parti le spese di lite, mentre il compenso del
Curatore Speciale deve essere posto a carico solidale delle parti con il versamento diretto all'Erario a condizione della definitiva ammissione di al patrocinio a spese dello Stato, senza Per_1
l'applicazione della dimidiazione di legge alla stregua del consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui “In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura pagina 5 di 6 uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del D.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello
Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità (Cass. sez. II, sentenza n.
19 del 3 gennaio 2020)”.
P . Q . M .
DÀ ATTO che le parti hanno pattuito le sopra riportate condizioni, che qui si intendono recepite e omologate.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Pone a carico solidale delle parti il compenso del Curatore Speciale, che si liquida in € 1500, oltre gli accessori di legge, con il versamento diretto all'Erario a condizione della definitiva ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Busto Arsizio, così deciso nella camera di consiglio del 18/06/2025
Il Presidente Estensore
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