Versione
2 luglio 1967
2 luglio 1967
Art. 8.
Il presidente dell'Ordine convoca il Consiglio almeno una volta ogni due mesi. Deve altresi' convocarlo ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno due componenti.
Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei votanti. Nel caso di parita' di voti prevale quello del presidente.
Il segretario redige un verbale. Il verbale e' sottoscritto dal presidente e dal segretario.
Il presidente dell'Ordine convoca il Consiglio almeno una volta ogni due mesi. Deve altresi' convocarlo ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno due componenti.
Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei votanti. Nel caso di parita' di voti prevale quello del presidente.
Il segretario redige un verbale. Il verbale e' sottoscritto dal presidente e dal segretario.