Articolo 8 della Legge 29 maggio 1967, n. 402
Articolo 7Articolo 9
Versione
2 luglio 1967
Art. 8.
Il presidente dell'Ordine convoca il Consiglio almeno una volta ogni due mesi. Deve altresi' convocarlo ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno due componenti.
Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei votanti. Nel caso di parita' di voti prevale quello del presidente.
Il segretario redige un verbale. Il verbale e' sottoscritto dal presidente e dal segretario.
Entrata in vigore il 2 luglio 1967