TRIB
Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 12/07/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 637 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel. Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 637 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] ( ) con Parte_1 CodiceFiscale_1 il patrocinio dell'Avv. URBINATI MONICA ( ) CodiceFiscale_2
e nata a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_2 C.F._3 patrocinio dell'Avv. BUONGIORNO MARISA (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 02/04/2025 con il quale e Parte_1 Parte_2
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio
[...] celebrato in data 5.12.2009, a Monte Colombo (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
Per
-rilevato che dall'unione sono nati il figlio , a Pesaro (PU), in data 23.10.2012 e la figlia , a Per_1
Rimini (RN), il 28.08.2017;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 4.06.2025 e 6.06.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
- i coniugi vivranno separati, liberi di fissare la residenza ove vorranno. Il IG. si Parte_1 impegna a trasferire la propria residenza entro il 15 aprile 2025.
I medesimi coniugi si impegnano al reciproco rispetto, prestando sin d'ora il loro consenso al rilascio dei rispettivi passaporti;
- la casa coniugale sita in Misano Adriatico Via Tavoleto 193, intestata ad entrambi i coniugi, viene assegnata alla IG.ra - con i mobili e gli arredi ivi esistenti- la quale continuerà a vivere Parte_2 nella nominata casa con i due figli minori;
- i suddetti due figli vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
- il IG. verserà alla moglie, , entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo Parte_1 Parte_2 di mantenimento dei due figli minori, con decorrenza dal mese di marzo 2025, la somma di € 700,00
(settecento/00) mensili sul CC intestato alla signora (IBAN Parte_2
[...]), oltre aumenti annuali Istat di legge ed oltre al 50% delle spese straordinarie dei figli medesimi, spese che dovranno riguardare in particolare: retta/iscrizione scolastica, eventuali ripetizioni scolastiche, spese mediche (comprese quelle odontoiatriche, ortodontiche, oculistiche), spese farmaceutiche non mutuabili, spese per visite mediche specialistiche, spese per attività ricreative e sportive, acquisto libri scolastici, gite scolastiche e qualsiasi altra spesa avente carattere straordinario e necessario;
- l'assegno unico per i due figli dovrà percepirlo per intero la IG.ra la quale, da parte Parte_2 sua, provvederà a pagare mensilmente le residue rate del mutuo della casa coniugale, sino alla estinzione del relativo debito.
- il IG. potrà fare visita ai propri figli una volta alla settimana, previo preavviso e accordo Parte_1 con la IG.ra ; Pt_2
- i figli potranno stare con il padre a fine settimana alternati, dalle ore 15 del sabato pomeriggio alle ore 19 della domenica;
per le festività natalizie, pasquali e per le feste infrasettimanali, verrà applicato il principio dell'alternanza;
- durante le vacanze estive, i coniugi concorderanno di anno in anno i periodi da trascorrere con i figli;
- i genitori eserciteranno separatamente la potestà in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, decisioni che saranno assunte dal genitore nel periodo di permanenza dei figli presso di sé; al contrario dovranno essere prese di comune accordo tutte le altre decisioni concernenti l'istruzione, l'educazione e la salute relative ai due figli;
- entrambi i genitori dovranno comunicare reciprocamente ogni cambiamento di residenza o domicilio nonché il recapito telefonico dei luoghi di villeggiatura;
- ciascun coniuge resterà proprietario dell'autovettura, del ciclomotore e delle biciclette che possiede.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 Parte_2 alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montescudo-Monte Colombo (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 7 Parte II Serie A
Anno 2009 );
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 10.07.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel. Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 637 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] ( ) con Parte_1 CodiceFiscale_1 il patrocinio dell'Avv. URBINATI MONICA ( ) CodiceFiscale_2
e nata a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_2 C.F._3 patrocinio dell'Avv. BUONGIORNO MARISA (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 02/04/2025 con il quale e Parte_1 Parte_2
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio
[...] celebrato in data 5.12.2009, a Monte Colombo (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
Per
-rilevato che dall'unione sono nati il figlio , a Pesaro (PU), in data 23.10.2012 e la figlia , a Per_1
Rimini (RN), il 28.08.2017;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 4.06.2025 e 6.06.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
- i coniugi vivranno separati, liberi di fissare la residenza ove vorranno. Il IG. si Parte_1 impegna a trasferire la propria residenza entro il 15 aprile 2025.
I medesimi coniugi si impegnano al reciproco rispetto, prestando sin d'ora il loro consenso al rilascio dei rispettivi passaporti;
- la casa coniugale sita in Misano Adriatico Via Tavoleto 193, intestata ad entrambi i coniugi, viene assegnata alla IG.ra - con i mobili e gli arredi ivi esistenti- la quale continuerà a vivere Parte_2 nella nominata casa con i due figli minori;
- i suddetti due figli vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
- il IG. verserà alla moglie, , entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo Parte_1 Parte_2 di mantenimento dei due figli minori, con decorrenza dal mese di marzo 2025, la somma di € 700,00
(settecento/00) mensili sul CC intestato alla signora (IBAN Parte_2
[...]), oltre aumenti annuali Istat di legge ed oltre al 50% delle spese straordinarie dei figli medesimi, spese che dovranno riguardare in particolare: retta/iscrizione scolastica, eventuali ripetizioni scolastiche, spese mediche (comprese quelle odontoiatriche, ortodontiche, oculistiche), spese farmaceutiche non mutuabili, spese per visite mediche specialistiche, spese per attività ricreative e sportive, acquisto libri scolastici, gite scolastiche e qualsiasi altra spesa avente carattere straordinario e necessario;
- l'assegno unico per i due figli dovrà percepirlo per intero la IG.ra la quale, da parte Parte_2 sua, provvederà a pagare mensilmente le residue rate del mutuo della casa coniugale, sino alla estinzione del relativo debito.
- il IG. potrà fare visita ai propri figli una volta alla settimana, previo preavviso e accordo Parte_1 con la IG.ra ; Pt_2
- i figli potranno stare con il padre a fine settimana alternati, dalle ore 15 del sabato pomeriggio alle ore 19 della domenica;
per le festività natalizie, pasquali e per le feste infrasettimanali, verrà applicato il principio dell'alternanza;
- durante le vacanze estive, i coniugi concorderanno di anno in anno i periodi da trascorrere con i figli;
- i genitori eserciteranno separatamente la potestà in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, decisioni che saranno assunte dal genitore nel periodo di permanenza dei figli presso di sé; al contrario dovranno essere prese di comune accordo tutte le altre decisioni concernenti l'istruzione, l'educazione e la salute relative ai due figli;
- entrambi i genitori dovranno comunicare reciprocamente ogni cambiamento di residenza o domicilio nonché il recapito telefonico dei luoghi di villeggiatura;
- ciascun coniuge resterà proprietario dell'autovettura, del ciclomotore e delle biciclette che possiede.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 Parte_2 alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montescudo-Monte Colombo (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 7 Parte II Serie A
Anno 2009 );
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 10.07.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi