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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/02/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione lavoro e previdenza composta dai magistrati:
1. dr. Piero F. De Pietro Presidente
2. dr. Stefania Basso Consigliere
3. dr. Anna Rita Motti Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza ex art. 127 ter cpc del
14.1.25 la seguente SENTENZA nella controversia iscritta al n. 684/21 R.G. sezione lavoro, vertente
TRA
rappresentato e difeso come in atti DALL' AVV. CORRADO ESPOSITO Parte_1
TORTORELLA;
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso come in atti CP_1 DALL' AVV. NUNZIO RIZZO;
APPELLATO/A/I
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte appellante nel presente giudizio ha proposto gravame avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di NAPOLI n° 562/21 ed ha affidato lo stesso ai motivi di cui al ricorso. Non essendo comparso l'appellante all'udienza di discussione fissata, della quale era stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione, e i successivi rinvii di ufficio ( disposti prima dello scardinamento all'attuale relatore) la causa veniva rinviata ex art. 348 cpc, rinvio ritualmente comunicato. All'odierna udienza, previa comunicazione del decreto che dispone la trattazione scritta, e senza che le parti abbiano depositato note, la Corte ha deciso come segue.
Deve rilevarsi che nella specie l'appellante non è comparso all'udienza di discussione ( di cui aveva avuto notizia essendo ritualmente comunicato il deposito del Decreto Presidenziale e i successivi rinvii di ufficio) nè a quella successivamente fissata ex art. 348 cpc di cui pur aveva ricevuto rituale comunicazione telematica come si evince dalle annotazioni al registro informatico SICID (Cass. SEZ.
2 SENT. 4502 DEL 15/5/1996 nonché Cass. 17342/2005).
La disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro regolate dalla l. 11 agosto 1973 n. 533, non ostandovi la specialità del rito da questa introdotto, nè i principi cui essa si ispira. Consegue che, ai sensi dell'art. 348, comma 1 c.p.c. anche in tali controversie, la mancata comparizione dell'appellante all'udienza di cui all'art. 437 c.p.c. non consente la decisione della causa nel merito, ma impone la fissazione di nuova udienza, da comunicarsi nei modi previsti, nella quale il ripetersi di tale difetto di comparizione comporta la dichiarazione di improcedibilità dell'appello.
Invero il rito del lavoro è regolato da disposizioni non incompatibili con la norma suddetta e non costituenti dunque un "corpus" separato, rispetto a quelle che disciplinano il rito ordinario, nelle quali trovano, invece, integrazione e completamento Applicando detti principi alla presente fattispecie deve poi sottolinearsi che ove la mancata comparizione dell'appellante persista anche alla nuova udienza "l'appello è dichiarato improcedibile, anche d'ufficio" sicchè il potere di sanzionare l'inerzia dell'appellante deve ritenersi sussistente anche a prescindere da eventuali richieste o eccezioni in tal senso dell'appellato. Si è anzi sancito recentemente che nel quadro di una rigorosa accelerazione dell'attività processuale impressa dalla novella del 1990, alla improcedibilità ex art. 348 cpc può pervenirsi anche se la parte appellata non si sia costituita nei termini e dunque a prescindere dalla condotta processuale dell'appellato ( Cass.
17.1.2002 n. 463).
Deve dunque applicarsi il meccanismo processuale di cui all'art. 348 cpc primo comma mentre quanto alla forma del provvedimento da adottare si rileva che poichè nel rito del lavoro " l'intera attività processuale si svolge in secondo grado davanti al Collegio, tutto questo procedimento viene unificato e l'improcedibilità accertata dal Giudice viene dichiarata con sentenza " (cfr. Cass. SU 5839/93 in motivazione).
A non diversi risultati può pervenirsi rilevando la mancata notifica del gravame nel termine perentorio assegnato ex art. 291 cpc. Nella specie, in ogni caso, il gravame risulta essere stato notificato e la parte appellata si è costituita.
Esso deve, dunque, essere dichiarato improcedibile.
Possono essere compensate le spese di lite del grado in ragione della ridotta attività processuale espletata.
Si dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio - e salva la sussistenza di esenzioni, anche soggettive, la cui verifica amministrativa è deputata a controlli successivi- della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) Dichiara improcedibile l'appello;
2) compensa le spese;
3) contributo unificato come in motivazione.
Così è deciso in Napoli all'esito dell'udienza cartolare del 14.1.25
Il Consigliere est. Il Presidente