Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/06/2025, n. 2795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2795 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3708/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione IX civile, composta dai magistrati: dott. Eugenio Forgillo Presidente dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 3708/2019 R.G.
TRA
, c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Marcantonio Ferrara, c.f. , presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._2
Santa Maria a Vico (CE), alla via Appia Antica n. 452, in virtù di procura allegata all'atto di appello
APPELLANTE
E
p. iva. , rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Aliperti, c.f. Controparte_1 P.IVA_1
e dall'avv. Gerardo Perrillo, c.f. , presso lo studio del C.F._3 C.F._4
primo elettivamente domiciliata, in Nola, alla via Vivaldi n. 8, in virtù di procure allegate alle comparse di costituzione
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 5268/2019, pubblicata il 22.05.2019
Conclusioni per l'appellante : “in totale riforma della sentenza n. 5268/2019 Parte_1
pubblicata il 22/05/2019 emessa dal Tribunale di Napoli, Sezione XI, G.U. dott.ssa Maria Sena, a definizione della controversia rubricata con il n. 6730/2012 R.G., non notificata, ed in accoglimento delle domande formulate nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo disporre la revoca del decreto ingiuntivo n. 7924/2011; Accogliere la domanda formulata nell'atto di citazione in opposizione e, per l'effetto, condannare la in persona del legale rapp.te p.t., alla CP_1 refusione in favore dell'attore della somma di € 2.500,00, indebitamente Parte_1 percepita, oltre interessi e rivalutazione monetaria”.
Conclusioni per l'appellata rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e in Controparte_1
diritto.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. La propose ricorso monitorio dinanzi al Tribunale di Napoli, esponendo di aver Controparte_1 ricevuto, verbalmente, da un incarico per l'esecuzione - in proprio o in Parte_1
1
€ 1.001,10”, “Allaccio contatore ENEL € 484,00”, “Lavori di pulizia del lotto”, “ Lavori di recinzione del lotto”, “Lavori di scavo eseguiti con mezzi meccanici”.
La ricorrente lamentò il mancato pagamento del compenso per le suddette attività, regolarmente espletate, allegando la fattura n. 1 del 1°.
9.2010 per l'importo di euro 15.600,00, rimasta insoluta nonostante il sollecito di pagamento del 1°.10.2010, a mezzo servizio telegrafico, e del 31.03.2011, mediante lettera raccomandata.
Il Tribunale di Napoli, con decreto n. 7924/2011 depositato il 16.12.2011, ingiunse a
[...]
il pagamento a favore della della somma di euro 15.600,00, oltre interessi Parte_1 Controparte_1 legali dall'8.02.2011 e spese del procedimento monitorio.
§ 1.1. propose opposizione deducendo di aver affidato, oralmente, alla Parte_1 CP_1
per il tramite del direttore tecnico della stessa, soltanto alcune delle attività
[...] Persona_1
indicate nel ricorso monitorio, pattuendo i relativi compensi, e precisamente: la relazione geotecnica
(compenso di euro 2.500,00), il progetto strutturale (compenso di euro 1.500,00), il rilievo celerimetrico del lotto (compenso di euro 300,00), il piano quotato dell'area (compenso di euro
200,00), il versamento degli importi relativi ai diritti di segreteria per il deposito degli elaborati presso il Genio Civile (compenso di euro 1.500,00) e il progetto architettonico di variante (compenso di euro
2.000,00). Precisò che la ragione dell'affidamento dell'incarico alla risiedeva Controparte_1 nell'interesse di quest'ultima alla stipula di un contratto di permuta avente ad oggetto il terreno sul quale doveva sorgere il fabbricato alla cui costruzione erano finalizzate le prestazioni commissionate, permuta non conclusa in quanto “La contrattazione falliva proprio a causa del comportamento inadempiente della che, già nella fase amministrativa, preliminare alla permuta, non CP_2 ottemperava a quanto stabilito”.
La difesa dell'opponente espose che - nonostante avesse corrisposto la somma complessiva di euro
7.500,00, mediante due assegni bancari, alla - erano stati redatti soltanto la relazione Controparte_1
geotecnica, per un compenso pattuito di euro 2.500,00, e il progetto strutturale del fabbricato, per un compenso pattuito di euro 1.500,00, ed era stato effettuato il pagamento di euro 1.000,00, a titolo di oneri, presso il Genio Civile.
Aggiunse che, per porre rimedio all' “illegittimo comportamento” dell'opposta, il fu Parte_1 costretto ad avvalersi dell'ausilio di altri professionisti, e, precisamente, dell'ing. , Controparte_3
per il deposito della pratica presso gli uffici del Genio Civile, e del geom. per la CP_4
2 progettazione architettonica, ai quali aveva corrisposto rispettivamente le somme di euro 500,00 e di euro 2.500,00.
Concluse chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, la condanna della società opposta al rimborso in favore del della somma di euro 2.500,00, maggiorata di Parte_1
interessi e rivalutazione monetaria.
§ 1.2. Si costituì la contestando la fondatezza dell'opposizione ed esponendo che la Controparte_1
somma di euro 7.500,00 - che l'opponente dichiarava di averle corrisposto - non era imputabile alla fattura indicata nel ricorso per decreto ingiuntivo, ma a lavori svolti in esecuzione dell'appalto, come risultante “dalla relazione di servizio a firma dell'arch. versata in atti”. Per_2
Infine, il difensore della precisò che nessuna inadempienza era addebitabile a Controparte_1 quest'ultima, in quanto il fallimento delle trattative relative alla stipula del contratto di permuta del terreno su cui doveva sorgere il fabbricato, era da attribuire alla revoca del permesso di costruire.
Pertanto la chiese il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
§ 1.3. Espletata la prova testimoniale, il primo giudice, con la sentenza in epigrafe indicata, rigettò
l'opposizione e la domanda riconvenzionale spiegate dal , confermando il decreto Parte_1
ingiuntivo del Tribunale di Napoli n. 7924/2011.
Il primo giudice ha posto a fondamento della decisione le seguenti ragioni: a) le somme di cui è stato ingiunto il pagamento al non riguardano l'esecuzione del contratto di appalto per la Parte_1 costruzione del fabbricato da erigere sul suolo di proprietà di quest'ultimo, ma soltanto attività prodromiche rispetto ai lavori di costruzione, mai iniziati a causa la revoca del permesso di costruire;
b) l'importo di euro 7.500,00 corrisposto alla società opposta non è imputabile al pagamento delle prestazioni indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo, in quanto dalle dichiarazioni rese dai testi,
che eseguì la relazione geologica, e risulta Persona_1 Testimone_1 CP_4 che i due assegni per l'importo complessivo di euro 7.500,00 (uno di euro 2.500,00 e l'altro di euro
5.000,00), furono consegnati dal nelle mani del rappresentante della società opposta, non Parte_1
come pagamento per gli incarichi affidati alla ma, quanto alla somma di euro Controparte_1
2.500,00, come corrispettivo per l'attività del geologo e, quanto alla somma di Testimone_1 euro 5.000,00, quale compenso per l'architetto che aveva elaborato una variante Persona_3 all'iniziale progetto;
i titoli, infatti, recano come beneficiari proprio i nomi di tali professionisti;
c)
“Quanto al credito vantato dalla società vi è prova sufficiente dell'esecuzione degli CP_2
incarichi ricevuti dal e del mancato pagamento del dovuto: innanzitutto il Parte_1 Parte_1 non nega di aver affidato alla il compimento di alcune attività quali il disbrigo e l'assistenza CP_2
geotecnica, il rilievo celerimetrico, il disbrigo delle pratiche presso il G.C. di Caserta, il progetto strutturale, il piano quotato e il progetto architettonico di variante;
non nega di aver previsto il
3 compenso di tali attività sebbene il dedotto pagamento sia risultato riferibile ad altre pratiche”; d) le ricevute a firma del geometra e dell'ingegnere , poste alla base della domanda CP_4 CP_3 riconvenzionale spiegata dal per conseguire il rimborso dell'importo di euro 2.500,00, sul Parte_1
rilievo che alcune attività non erano state portate a termine dalla società opposta ma da altri professionisti, “appaiono riferibili, con elevata probabilità, al disbrigo di successive pratiche amministrative tese ad ottenere un nuovo permesso a costruire, tenuto conto che le stesse portano date successive al 3.5.2010, epoca in cui era stata comunicata dal Comune di Santa Maria a Vico la decadenza della concessione edilizia ottenuta un anno prima. Conferma di tanto si evince dalla relazione redatta dall'architetto (sentito come teste) con cui il Persona_4 Parte_1 chiedeva al di annullare il provvedimento di decadenza”. CP_5
§ 2. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello, cui ha resistito, Parte_1
costituendosi, la Controparte_1
Le parti hanno formulato le conclusioni riportate in epigrafe e la Corte, all'esito dell'udienza del
25.3.2025, ha riservato la causa in decisione, assegnando i termini di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
§ 2.1. Con il gravame, non articolato in separati motivi, l'appellante lamenta che il primo giudice non ha tenuto conto della circostanza che degli incarichi affidati - attività di assistenza geotecnica, rilievo celerimetrico, disbrigo delle pratiche presso il Genio Civile di Caserta, progetto strutturale del fabbricato, piano quotato e progetto architettonico di variante - la aveva espletato Controparte_1
esclusivamente quello relativo alla relazione geotecnica, con compenso pattuito di euro 2.500,00, al progetto strutturale, con compenso pattuito di euro 1.500,00, e al pagamento degli oneri presso il
Genio Civile, per l'importo di euro 1.000,00.
Con riguardo agli importi indicati nel ricorso per decreto ingiuntivo quali compensi per la “recinzione del lotto” e per i “Lavori di scavo eseguiti con mezzi meccanici”, l'appellante deduce che il primo giudice non considerato il verbale di sopralluogo della Polizia Municipale, prot. 1235/PM del
28.04.2010, “nel quale si accerta che altra società era intenta ad effettuare lavori di scavo ed aveva appena effettuato la recinzione del lotto, tutto ben visibile anche dai rilievi fotografici scattati dall'Autorità”.
La difesa dell'appellante argomenta che il primo giudice dalle dichiarazioni testimoniali relative alla corresponsione dell'importo di euro 2.500,00 a favore del geologo - con consegna Testimone_1 dell'assegno recante il suddetto importo al rappresentante della - avrebbe dovuto Controparte_1
desumere che la relazione geotecnica non era stata eseguita dalla oppure che la somma Controparte_1
era stata incassata dalla in entrambi i casi, doveva essere espunta la somma di euro Controparte_1
2.500,00 dall'importo richiesto dalla società opposta. Analoga argomentazione l'appellante svolge
4 con riguardo alla somma di euro 5.000,00, di cui all'altro assegno, anch'esso consegnato al rappresentante della e destinato al pagamento dell'arch. secondo le Controparte_1 Persona_3 risultanze delle dichiarazioni testimoniali in merito all'attività di progettazione del fabbricato.
In ogni caso l'appellante deduce che la non ha provato di essere creditrice Controparte_1 dell'importo di euro 15.600,00 e di aver espletato le prestazioni indicate nel ricorso monitorio.
§ 3. L'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
E' incontestato che il ha conferito alla l'incarico di espletare le sole Parte_1 Controparte_1
seguenti attività prodromiche alla costruzione del fabbricato sito in Santa Maria a Vico, indicate dal primo giudice: relazione geotecnica, rilievo celerimetrico, disbrigo delle pratiche presso il G.C. di
Caserta, progetto strutturale del fabbricato, piano quotato e progetto architettonico di variante (e non anche quelle di “Allaccio contatore ENEL € 484,00”, “Lavori di pulizia del lotto”, “ Lavori di recinzione del lotto” e “Lavori di scavo eseguiti con mezzi meccanici”, che il giudice di primo grado ha implicitamente escluso, e sul punto la società appellata non ha formulato alcuna doglianza in sede di gravame). E invero, a fronte del rilievo del con riguardo all'espletamento delle sole Parte_1
attività di elaborazione della relazione geotecnica (compenso concordato di euro 2.500,00), del progetto strutturale (compenso concordato di euro 1.500,00) e di pagamento degli oneri di euro
1.000,00 al Genio Civile, per un complessivo importo di euro 5.000,00, la non ha Controparte_1 provato di aver provveduto anche all' Allaccio contatore ENEL € 484,00”, “Lavori di pulizia del lotto”, “ Lavori di recinzione del lotto”, “Lavori di scavo eseguiti con mezzi meccanici”; pertanto, per tali ultime quattro attività nulla è dovuto alla Controparte_1
Ciò posto non vi è dubbio che alla società opposta/appellata non spetti l'importo di euro 2.500,00 per la relazione geotecnica, come condivisibilmente sostenuto dall'appellante, in quanto tale somma è stata corrisposta al geologo - che ha redatto la relazione - per il tramite del Testimone_1 rappresentante della al quale è stato consegnato l'assegno di euro 2.500,00, come Controparte_1
emerge non solo dalle risultanze delle dichiarazioni testimoniali, evidenziate dal primo giudice, ma anche dal fatto che l'assegno è intestato ad La con riguardo alle Testimone_1 Controparte_1
indagini geotecniche, non ha allegato quale attività abbia compiuto a fronte della circostanza che la relazione geotecnica era stata redatta dal geologo al quale, per quanto detto, era stato Tes_1
pagato il compenso.
Invece, quanto all'elaborazione del progetto strutturale e al pagamento degli oneri al Genio Civile - prestazioni che non contesta essere state effettuate dalla - non Parte_1 Controparte_1 vi è prova dell'avvenuto pagamento a favore dell'opposta/appellata.
E invero, sia le risultanze della prova testimoniale sottolineate dal primo giudice sia l'intestazione dell'assegno di euro 5.000,00 emesso dal a favore di evidenziano che il Per_5 Persona_3
5 suddetto importo era destinato a compensare l'arch. per l'elaborazione di una variante Per_3 dell'iniziale progetto, e non già destinato al pagamento a favore della del progetto Controparte_1
strutturale e degli oneri al Genio Civile, per gli importi incontestati, rispettivamente di euro 1.500,00
e di euro 1.000,00.
Ne consegue che, in parziale accoglimento del gravame, l'opposizione di va Parte_1
parzialmente accolta, sussistendo il diritto della alla corresponsione della somma di Controparte_1
euro 2.500,00 (di cui 1.500,00 a titolo di corrispettivo per l'elaborazione del progetto strutturale del fabbricato ed euro 1.000, 00 a titolo di rimborso per l'importo versato al Genio Civile) - oltre interessi legali dalla data del 6.04.2011 di ricevimento da parte di della raccomandata di Parte_1
costituzione in mora inoltratagli da - in luogo dell'importo di euro 15.600,00 indicato Controparte_1
dal primo giudice, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
In merito alla domanda di rimborso dell'importo di euro 2.500,00 formulata dal in primo Parte_1
grado, in via riconvenzionale, e reiterata in questa sede, resta confermata la statuizione di rigetto del primo giudice, in quanto l'appellante non ha censurato il percorso motivazionale del primo giudice, nella parte in cui afferma che le ricevute a firma del geom. e dell'ing. , poste alla base CP_4 CP_3 della domanda riconvenzionale, “appaiono riferibili, con elevata probabilità, al disbrigo di successive pratiche amministrative tese ad ottenere un nuovo permesso a costruire, tenuto conto che le stesse portano date successive al 3.5.2010, epoca in cui era stata comunicata dal Comune di Santa
Maria a Vico la decadenza della concessione edilizia ottenuta un anno prima”.
§ 4. La parziale riforma della sentenza impugnata impone un nuovo regolamento delle spese del giudizio di primo grado, tenendo conto dell'esito complessivo della lite.
Stante la soccombenza del , le spese sia del primo che del secondo grado di giudizio vanno Parte_1
poste a suo carico, con compensazione nella misura della metà, atteso che la domanda della CP_1
viene accolta in misura sensibilmente inferiore rispetto a quanto dalla stessa richiesto. Esse si
[...]
liquidano in base al DM n. 147/2022 - scaglione di riferimento compreso tra euro 1.000,01 ed euro
5.200,00 - e i compensi vanno quantificati, in considerazione della contenuta complessità delle questioni esaminate poste a fondamento della decisione, per il primo grado, nella misura prossima ai minimi di tariffa, e, per il secondo grado, nella misura prossima ai minimi di tariffa per la fase di studio, introduttiva e decisionale, e nella misura minima per la fase istruttoria/trattazione, in quanto in sede di gravame non è stata svolta attività istruttoria.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza impugnata - che resta confermata nella parte in cui rigetta la domanda riconvenzionale proposta da - così provvede: Parte_1
6 1) in parziale accoglimento dell'appello, accoglie parzialmente l'opposizione proposta da Parte_1
, revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Napoli n. 7924/2011 e condanna
[...] Parte_1
al pagamento dell'importo di euro 2.500,00, oltre interessi legali dal 6.04.2011, a favore della
[...]
Controparte_1
2) condanna al pagamento delle spese di lite a favore di con Parte_1 Controparte_1
attribuzione al difensore anticipatario, spese che, già compensate per la metà, per il primo grado, si liquidano in euro 650,00 per compensi, oltre al rimborso per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, e, per il presente grado, si liquidano in euro 750,00 per compensi, oltre al rimborso per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa..
Così deciso in Napoli il 30.05.2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Maria Di Lorenzo
Il Presidente
dott. Eugenio Forgillo
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