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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 20/06/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N.404/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Lucia DALL'ARMELLINA Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 12 luglio 2023 da
, nato a [...], il [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Martina C.F._1
Beltrame, C.F. con domicilio digitale PEC C.F._2
Email_1
e dall'Avv. Massimo Sgarbi, C.F. con domicilio C.F._3
digitale PEC
Email_2
- appellante - contro , CF Controparte_1
, con sede legale in Roma, in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio SICA,
C.F. , con domicilio digitale PEC C.F._4
t Email_3
- appellato -
Oggetto: appello avverso sentenza n.30/23 del Tribunale di Rovigo – sezione Lavoro
In punto: opposizione ordinanza ingiunzione.
Causa trattata all'udienza del 24 aprile 2025.
Conclusioni per parte appellante: “Visto il provvedimento ai sensi dell'art.
127 ter c.p.c., l' rappresentato e difeso come in epigrafe, preso atto CP_1
dell'accordo intervenuto con la controparte, chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere a spese compensate..”
Conclusioni per parte appellata : “Visto il Parte_1
provvedimento ai sensi dell'Art. 127 ter c.p.c., Parte_1
rappresentato e difeso come in epigrafe, preso atto dell'accordo intervenuto con la controparte, chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere a spese compensate.”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 12 luglio 2023 ha Parte_1
impugnato la sentenza n.30/23 del giudice del lavoro del Tribunale di
Rovigo con la quale è stata accolta parzialmente l'opposizione, rideterminando la sanzione amministrativa irrogata con l'ordinanza ingiunzione impugnata in € 14.500,00.
pag. 2/4 Con memoria depositata il 27settembre 2024 si è costituito l' CP_1
chiedendo di respingere l'impugnazione.
La causa, a seguito del deposito di note con cui le parti rappresentavano la definizione della controversia in separata sede, previa riassegnazione, è stata anticipata all'udienza del 24 aprile 2025 e, sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate, decisa a seguito di sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. con deposito del dispositivo.
Motivi della decisione
Con nota conforme datate 14 e 22 aprile 2025 i procuratori delle parti davano atto dell'intervenuto accordo in sede stragiudiziale della odierna controversia, chiedendo la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
La controversia risulta essere transatta in sede stragiudiziale mentre le parti in questa sede hanno concordato circa la compensazione delle spese di lite.
Ciò comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere con conseguente riforma della sentenza di primo grado e con compensazione delle spese del doppio grado.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- in riforma della sentenza impugnata dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite del doppio grado.
Venezia, 24 aprile 2025
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
pag. 3/4 pag. 4/4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Lucia DALL'ARMELLINA Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 12 luglio 2023 da
, nato a [...], il [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Martina C.F._1
Beltrame, C.F. con domicilio digitale PEC C.F._2
Email_1
e dall'Avv. Massimo Sgarbi, C.F. con domicilio C.F._3
digitale PEC
Email_2
- appellante - contro , CF Controparte_1
, con sede legale in Roma, in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio SICA,
C.F. , con domicilio digitale PEC C.F._4
t Email_3
- appellato -
Oggetto: appello avverso sentenza n.30/23 del Tribunale di Rovigo – sezione Lavoro
In punto: opposizione ordinanza ingiunzione.
Causa trattata all'udienza del 24 aprile 2025.
Conclusioni per parte appellante: “Visto il provvedimento ai sensi dell'art.
127 ter c.p.c., l' rappresentato e difeso come in epigrafe, preso atto CP_1
dell'accordo intervenuto con la controparte, chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere a spese compensate..”
Conclusioni per parte appellata : “Visto il Parte_1
provvedimento ai sensi dell'Art. 127 ter c.p.c., Parte_1
rappresentato e difeso come in epigrafe, preso atto dell'accordo intervenuto con la controparte, chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere a spese compensate.”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 12 luglio 2023 ha Parte_1
impugnato la sentenza n.30/23 del giudice del lavoro del Tribunale di
Rovigo con la quale è stata accolta parzialmente l'opposizione, rideterminando la sanzione amministrativa irrogata con l'ordinanza ingiunzione impugnata in € 14.500,00.
pag. 2/4 Con memoria depositata il 27settembre 2024 si è costituito l' CP_1
chiedendo di respingere l'impugnazione.
La causa, a seguito del deposito di note con cui le parti rappresentavano la definizione della controversia in separata sede, previa riassegnazione, è stata anticipata all'udienza del 24 aprile 2025 e, sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate, decisa a seguito di sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. con deposito del dispositivo.
Motivi della decisione
Con nota conforme datate 14 e 22 aprile 2025 i procuratori delle parti davano atto dell'intervenuto accordo in sede stragiudiziale della odierna controversia, chiedendo la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
La controversia risulta essere transatta in sede stragiudiziale mentre le parti in questa sede hanno concordato circa la compensazione delle spese di lite.
Ciò comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere con conseguente riforma della sentenza di primo grado e con compensazione delle spese del doppio grado.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- in riforma della sentenza impugnata dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite del doppio grado.
Venezia, 24 aprile 2025
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
pag. 3/4 pag. 4/4