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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 05/09/2025, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 288/2025 R.G., promossa con ricorso depositato in data
10.2.2025
da
, Parte_1
- ricorrente –
rappresentata e difesa dagli Avv.ti BRAVIN DINO e REGAZZO ROSSANA, come da mandato in calce al ricorso, con domicilio eletto presso il loro studio in Mestre (VE), Via
Mestrina n. 77,
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
– resistente -
rappresentata e difesa dall'Avv. CUCCO GIACOMO, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione, con domicilio eletto presso il suo studio in Via San Marco 4179 - Venezia
OGGETTO: Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione .
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
1 1) previa ogni declaratoria, dichiararsi l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente,
ovvero annullarsi lo stesso per i motivi esposti in premessa o per quei diversi motivi che venissero ravvisati, e di conseguenza,
2) condannarsi la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, ex art. 3,
c.2, d. lgs 23/15, alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro, nonché al pagamento di un'indennità risarcitoria pari alle mensilità correnti dal licenziamento alla reintegra, calcolata sulla scorta della retribuzione globale lorda mensile di € 2.065,91, o a quella diversa somma ritenuta di giustizia, con gli interessi legali e previa rivalutazione dalla scadenza al saldo.
3) in subordine, condannarsi la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore,
ex art. 3, c.1, d. lgs 23715, al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità risarcitoria tra le
6 e le 36 mensilità, tenuto conto dei criteri posti da c.cost. 194/18, calcolata sulla scorta della retribuzione globale lorda mensile di € 2.065,91 o a quella diversa somma ritenuta di giustizia, con gli interessi legali e previa rivalutazione dalla scadenza al saldo.
4) spese rifuse, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano anticipatari. quanto alla determinazione delle spese legali se ne chiede la liquidazione con la maggiorazione del 30%
prevista “quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche
idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la
ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati”, ex d.m. n. 55/2014 art. 4, comma 1-
bis introdotto dal d.m. n. 37/2018.
5) sentenza esecutiva.
Per parte resistente:
nel merito, in via principale: rigettare tutte le domande svolte da parte ricorrente in quanto infondate in fato e diritto;
nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avversarie, escludersi comunque la reintegra del lavoratore e limitarsi l'ammontare dell'indennità
risarcitoria al minimo di legge, tenuto conto della ridotta anzianità del lavoratore e della gravità
delle condotte addebitate;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 1. Il ricorrente impugnava in ricorso il licenziamento senza preavviso comminato nei suoi confronti in data 8.10.2024 per ragioni disciplinari dal datore di lavoro CP_1
alle cui dipendenze era addetto quale operaio gommista dal 22.2.2024. Premesso
[...]
che il licenziamento seguiva contestazione disciplinare relativa ad asserita aggressione ed intimidazione nei confronti di un collega di lavoro nella data del 17.9.2024, deduceva l'insussistenza dei fatti come contestati – gli eventi erano stati ingigantiti nelle contestazioni a base del licenziamento – e comunque la sproporzione della sanzione comminata, anche in relazione alle previsioni del CCNL. Concludeva dunque affinché,
dichiarata l'illegittimità del licenziamento, fosse disposta a suo favore la reintegra nel posto di lavoro ex art. 3, co. 2, D.Lgs. 23/15 ovvero in subordine applicata la tutela indennitaria di cui all'art. 3, co. 1, del medesimo decreto.
2. Costituendosi in giudizio la società convenuta sosteneva che, a fronte dell'effettiva realizzazione da parte del ricorrente di una condotta violenta sia verbalmente che fisicamente e del ripetersi ravvicinato di analogo comportamento contestato, anche se non sanzionato, il licenziamento era del tutto legittimo e proporzionato.
3. La causa veniva istruita mediante assunzione di alcune deposizioni testimoniali e perveniva infine in decisione all'udienza odierna, previo deposito di memorie conclusive.
§ § § § § § § § § § § § §
4. Il licenziamento per cui è causa costituisce sanzione disciplinare riferita ad episodio relativo al 17.9.2024, così descritto nella lettera di contestazione: “nella mattinata del giorno 17.9.2024 il collega sig. goliardicamente Le toccava il collo con CP_2
il pennello. Lei reagiva bruscamente trascinandolo in bagno e sbattendolo al muro.
Interveniva il collega sig. a staccare, con molta fatica, il collega sig. Parte_2
dalla Sua aggressione per evitare che la situazione potesse peggiorare CP_2
ulteriormente.” (docc. 3 e 5 ric.)
5. I fatti sono in gran parte confermati dall'istruttoria svolta, le limitate contraddizioni nelle testimonianze si reputano coerenti con il rapido evolversi della vicenda e non intaccano
3 quella che è la sostanza della condotta del ricorrente: di fronte ad uno scherzo di un collega, consistente nello sporcarlo sul collo con la pittura, il ricorrente ha reagito in malo modo aggredendo sia verbalmente che fisicamente il malcapitato, prendendolo per la maglietta e spostandolo così a forza dall'area di lavoro al bagno – per la pretesa del ricorrente di essere pulito dal -, lungo un corridoio, dove l'azione è continuata con CP_2
spinte ed impedimento ad uscire, fino all'intervento di altro collega ) Parte_2
che con difficoltà ha interrotto l'aggressione. In questo senso sostanzialmente convergono le deposizioni di e di . CP_2 Parte_2
6. Al fine della valutazione della congruità della sanzione risulta rilevante anche successivo episodio del 27.4.2024, quando il ricorrente di fronte alle osservazioni del collega circa le modalità di un intervento lavorativo, gli ha urlato contro e gli si è Parte_2
avvicinato con fare minaccioso ed aggressivo. Si veda, tra le altre, Cass., 22162/09, che secondo cui “Ai fini disciplinari, la recidiva, per sua stessa natura, presuppone non solo che un fatto illecito sia posto in essere una seconda volta, ma che lo sia stato dopo che la precedente infrazione sia stata (quanto meno) contestata formalmente al medesimo lavoratore;
ove tale contestazione per la precedente infrazione sia mancata, e non sia pertanto configurabile la recidiva, la reiterazione del comportamento, che si ha per effetto della mera ripetizione della condotta in sé considerata, non è irrilevante, incidendo comunque sulla gravità del comportamento posto in essere dal lavoratore, che, essendo ripetuto nel tempo, realizza una più intensa violazione degli obblighi del lavoratore e può,
pertanto, essere comunque sanzionato in modo più grave.”.
7. Si tratta di vicende che, soprattutto se considerate nella loro vicinanza, e pur considerato che la seconda non essendo stata volutamente posta a base del licenziamento è
valorizzabile solo ai fini di una più approfondita valutazione del primo episodio, rendono legittimo il licenziamento in quanto idonee a recidere definitivamente la fiducia in un consono comportamento del ricorrente nell'evolversi del rapporto di lavoro. E' chiaro che un lavoratore che a fronte di un semplice scherzo – come peraltro era usuale tra colleghi,
4 per quanto riferito concordemente dai testi – perda il controllo aggredendo un collega verbalmente, strattonandolo e spingendolo in un luogo chiuso senza fornirgli via di uscita si ponga agli occhi del datore di lavoro come soggetto che possa facilmente mettere a rischio il clima lavorativo se non anche la salute dei colleghi. Deve a questo proposito osservarsi che, se pure deve ritenersi smentito che il ricorrente tenesse il collega CP_2
bloccato al muro del bagno, addosso al quale era finito per effetto degli spintoni reciproci
(come dichiarato dal teste ), rimane confermata la circostanza che il ricorrente gli CP_2
impediva di uscire dal bagno e che tale situazione è venuta meno solo per l'intervento del collega , che a fatica li ha divisi;
in questa situazione è del tutto verosimile che Parte_2
se il ricorrente e fossero rimasti da soli in bagno la situazione sarebbe con ogni CP_2
probabilità trascesa, vista l'irruenza del ricorrente – che all'arrivo del aveva Parte_2
i pungi chiusi, secondo quanto riferito da - e la non completa accondiscendenza CP_2
del . CP_2
8. Peraltro, il successivo comportamento posto in essere dal ricorrente il 27.9.2024 dimostra che la condotta illegittima del ricorrente non costituiva un episodio del tutto isolato –
come argomenta invece la difesa di parte ricorrente – e frutto, magari, semplicemente di una “giornata storta”.
9. La proporzionalità della sanzione comminata risulta anche in linea con le previsioni del
CCNL, se si considera che l'art. 10 prevede il licenziamento senza preavviso per il caso di “rissa nell'interno dei locali di lavorazione”, cui è assimilabile la vicenda odierna differenziandosene sostanzialmente per la mancata reazione del collega, circostanza che rende almeno dal punto di vista soggettivo la mancanza del ricorrente addirittura più
grave. Si rileva per completezza che il precedente citato da parte ricorrente in ricorso e nelle note conclusive (doc. 9 ric.) è riferito a diverso CCNL nel quale il licenziamento senza preavviso era correlato alla fattispecie del “diverbio litigioso seguito da vie di fatto
in servizio anche tra dipendenti, che comporti nocumento o turbativa al normale esercizio
dell'attività aziendale” [n.d.r.: sottolineatura dell'estensore].
5 10. In conclusione, il ricorso va rigettato.
11. Le spese di lite sono compensate tra le parti in ragione della diversa qualità delle stesse e dalle peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, rigetta il ricorso.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Venezia, 05/09/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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