Articolo 19 della Legge 22 dicembre 1973, n. 903
Articolo 18Articolo 20
Versione
11 gennaio 1974
Art. 19. (Pensione supplementare per contributi versati
nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti)

Qualora l'iscritto possa far valere contributi versati o accreditati nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti non sufficienti per il diritto a pensione autonoma, i medesimi danno luogo alla liquidazione di una pensione supplementare con le norme che disciplinano la predetta assicurazione.
Entrata in vigore il 11 gennaio 1974
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