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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 22/04/2025, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 2539-2019
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte d'appello di Firenze,
Prima sezione civile,
Composta dai Signori
Dott. Giovanni Sgambati, Presidente, rel., est.
Dott. Leonardo Scionti Consigliere,
Dott.ssa Chiara Ermini, Consigliera,
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sull'impugnazione come in atti proposta da:
, Parte_1
con l'Avv. Barbara Nannerini, di Roma, attrice nei confronti di
Controparte_1 con l'Avv. Alessandro Pampanini, di Grosseto, convenuta
avente ad oggetto: impugnazione lodo arbitrale.
Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni:
per l'attrice: “precisa le proprie conclusioni riportandosi integralmente a quelle rassegnate nell'atto introduttivo del presente giudizio insistendo per il rigetto di tutte le argomentazioni ed
1 eccezioni avversarie. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.” – conclusioni atto introduttivo: “Piaccia all'Ecc. ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, dichiarare la parziale nullità del lodo arbitrale per il quale è giudizio, deliberato
e sottoscritto presso la sede del Collegio Arbitrale , in Grosseto, il
13.09.2019, per le ragioni esposte in narrativa e attinenti alla omessa motivazione del lodo nei punti della decisione indicati nell'atto di citazione;
con integrale soccombenza della Controparte_2 al pagamento delle spese arbitrali. Col favore delle spese, diritti
[...] ed onorari del presente giudizio”.
Per la convenuta: “si insiste per la declaratoria di improcedibilità dell'appello proposto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 830 II° comma c.p.c., con ogni effetto conse guente.”
-
Svolgimento del processo e motivi della decisione.
-
Va immediatamente richiamata la sentenza emessa in data 1.3.2023
e pubblicata il 4.7.2023, con la quale questa Corte ha annullato parzialmente il lodo impugnato, ravvisando una nullità per omessa motivazione su taluni punti specifici della controversia.
La società , aveva proposto Controparte_3 impugnazione avverso il lodo arbitrale emesso in data 13.09.2019 dal
Collegio Arbitrale costituito in Grosseto, presso e nello studio dell'Avv. Sergio Frediani in qualità di Presidente, chiedendo che questa Corte ne dichiarasse la nullità parziale.
Il detto giudizio arbitrale era stato introdotto dalla soc. P_
(cui era poi succeduta la predetta ) in Controparte_5 data 9.10.2017, quando veniva notificata alla società
[...] una domanda di arbitrato rituale avente Parte_2
2 ad oggetto una richiesta di riconoscimento della sussistenza di una serie di vizi e risarcimento danni conseguenti all'esec uzione di opere di manutenzione straordinaria riguardanti un immobile sito in
Manciano (GR) poste in essere dalla convenuta e a lei appaltate dalla committente.
All'esito del giudizio, il collegio arbitrale sulla base della CTU svolta
– condivisa ma per taluni aspetti superate le conclusioni dell'ausiliario del CTU Ing. sulla base dei rilievi contenuti Per_1 nella relazione del CTP di Aurinia/21st Century Investments LLC, Ing.
– aveva parzialmente accolto la domanda della medesima Per_2 società riducendo il prezzo del contratto di appalto, condannando la al pagamento della somma di “euro Controparte_2
14.240 euro oltre IVA se dovuta”.
Come premesso, la Corte, non definitivamente pronunciando, aveva pronunciato unicamente una nullità parzia le del lodo impugnato, ravvisando un'omessa/contraddittoria motivazione su taluni punti specifici della controversia.
Il conseguente giudizio rescissorio, quindi, avrebbe dovuto avere ad oggetto unicamente la miglior verifica e valutazione dei vizi/danni denunciati dalla committenza (e di cui alle doglianze di cui ai punti:
b)– sistema di videosorveglianza;
c)– soglie in pietra;
m)– barbecue;
n)- umidità di risalita) correlati alle opere eseguite dall'appaltatrice Parte_ e che hanno riguardato il sistema di videosorveglianza (danni quantificati dagli arbitri in Euro 8.840,00, senza però calcolare tutte le voci di spesa indicate dall'Ing. e necessarie per il ripristino Per_1 stato, escluse immotivatamente dal calcolo), la sostituzione delle soglie in pietra delle portefinestre della cucina e del salotto al piano terra e la soglia della camera al piano primo (costo forfettario stimato di Euro 1.200,00), alle crepe riscontrate fra le stuccature del rivestimento in pietra e dei mattoni del barbecue (se il ripristino sia stimabile in Euro 200,00 oltre Iva) ed alle macchie di umidità nella 3 parete tra la camera e lo studio (se il ripristino e l'apposita tinteggiatura sia stimabile in Euro 400,00).
La Corte non aveva però proceduto all'effettuazione del giudizio rescissorio, in quanto la convenuta aveva eccepito sul punto che al momento della sottoscrizione della clausola compromissoria (art. 38 del contratto di appalto 1.4.2014), Aurinia/21st Century Investments aveva la sua sede all'estero producendo i n merito sin dalla costituzione in giudizio, la visura camerale storica dalla quale si poteva evincere che la sede legale era stata trasferita all'estero a far data dal 24.1.2014.
Tuttavia tali dati contrastavano con altre risultanze agli atti di causa che riconducevano il preteso trasferimento della sede all'estero alla data del 14.6.2019 a seguito di domanda del 30.1.2019.
E la medesima visura camerale - a pag. 8 – indicava alla data del
20.12.2013, con successiva iscrizione al 24.1.2014, un avvenuto trasferimento della sede precedente (Manciano, Grosseto, Via
Circonvallazione Sud 24), ma non era ben comprensibile se si foss e trattato di un trasferimento all'estero.
E pertanto, solo se fosse risultato incontrovertibilmente accertato che il contratto venne sottoscritto da una società che aveva al momento sede all'estero, non si sarebbe potuto procedere alla fase rescissoria del giudizio ai sensi dell'art. 830 comma II° cpv c.p.c. ("Tuttavia, se una delle parti, alla data di sottoscrizione della convenzione di arbitrato, risiede o ha la propria sede effettiva all'estero, la Corte di
Appello decide la controversia nel merito sol o se le parti hanno così stabilito nella convenzione di arbitrato o ne fanno concorde richiesta"), atteso anche che la citata clausola compromissoria nulla prevedeva espressamente in tal senso, né la convenuta aveva fatto richiesta di procedere al giudizio nel merito da parte della Corte, si
è svolta una ulteriore fase istruttoria nella quale è stato disposto il
4 coinvolgimento delle parti riguardo alle questioni poste.
Così si è espressa sul punto la Corte nella predetta sentenza a pag.3:
“Tuttavia la convenuta ha eccepito sul punto che al momento della sottoscrizione della clausola compromissoria (art. 38 del contratto di appalto 1.4.2014), aveva la sua sede all'estero producendo P_ in merito sin dalla costituzione in giudizio, visura camerale storica dalla quale si evince che la sede legale della era stata P_ trasferita all'estero a far data dal 24.01.2014. La detta circostanza, benché non risulti sia stata specificamente contestata dall'attrice, ma tuttavia non risulta chiaramente dimostra ta, dal momento che la visura camerale prodotta non contiene un esplicito e chiaro riferimento al preteso trasferimento all'estero della sede della soc.
nell'indicata data del 24.1.2014, bensì alla data del 14.6.2019 P_
a seguito di domanda del 30.1.2019. Vero che la medesima visura -
a pag. 8 – indica alla data del 20.12.2013, con successiva iscrizione al 24.1.2014, un avvenuto trasferimento della sede precedente
(Manciano, Grosseto, Via Criconvallazione Sud 24), ma non è ben comprensibile se si sia trattato di un trasferimento all'estero.
Emerge, altresì, come non sia minimamente chiarito dalla convenuta, che ne ha certo interesse avendo sollevato l'eccezione in parola, quando il trasferimento di sede sarebbe stato trascritto/iscritto all'estero.”
La Corte ha disposto quindi la comparizione delle parti per le loro ulteriori deduzioni sulla questione riguardante l'applicabilità dell'art. 830 2° comma c.p.c. per l'udienza fissata al g. 7.11.2023.
Le parti sono comparse effettuando produzioni documentali e chiedendo fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 9.1.2024, sulle conclusioni come in atti formulate, ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le memorie conclusionali e per le eventuali
5 repliche.
-
La Corte, una volta pronunciata la nullità parziale del lodo, deciderà allora nel merito la controversia (salva una diversa volontà manifestata dalle parti nella convenzione di arbitrato o accordo successivo, ipotesi qui non ricorrenti) una volta che, all'esito dell'ulteriore fase svolta, possa dirsi accertato che una delle parti
(nella specie l'attrice) al momento della sottoscrizione della convenzione di arbitrato (qui avvenuta il g 1.4.2014) non avesse la propria residenza o “sede effettiva” all'estero.
La convenuta, come premesso, ha sostenuto che la sede effettiva dell'attrice fosse all'estero (nello stato di Panama) e ciò a far data dal 24.1.2014 a seguito di trasferimento ed ha, oltre alla visura camerale, ulteriormente versato in atti:
- 1) Verbale di assemblea straordinaria della società P_ ricevuto dal Notaio di Grosseto in data 20.12.2013 Persona_3 registrato a Orbetello (Gr) il 14.01.2014 al n. 52 serie 1T, protocollato alla Camera di Commercio Agrico ltura e Artigianato di
Grosseto il 15.01.2014 al n. 588/2014;
- 2) Copia estratto visura camerale attestante l'avvenuta protocollazione del verbale di cui al precedente punto 1);
- 3) Nota di trascrizione n. 5955 reg. particolare del 24.07.2014 attestante il già avvenuto trasferimento all'estero della società alla data di stipula dell'atto. P_
- 4) Nota di trascrizione n. 3967 reg. particolare del 20.04.2018 attestante il già avvenuto trasferimento all'estero della società alla data di stipula dell'atto. P_
L'attrice, dal canto suo, ha prodotto:
6 - 1) Visura camerale, che a suo avviso dimostrava che l'atto di trasferimento di all'estero è del 5 marzo 2015. P_
- 2) Atto notarile comprovante il trasferimento della sede della società all'estero in data 5 marzo 2015, redatto in lingua spagnola con traduzione italiana e Apostille.
- 3) Certificato del registro delle società di Panama dal quale si evince che ha stabilito la sua sede legale a Panama il 5 marzo 2015. P_
- 4) Atto notarile di rettifica del 22 dicembre 2016 con traduzione annessa.
Dovendo risolversi la questione posta alla luce dei documenti di causa, va ritenuto che oltre a quanto emerge dalla visura camerale assuma rilievo decisivo la circostanza in base alla quale, già da luglio
2014, aveva dichiarato in atto pubblico di avere sede P_ all'estero (quadro D della nota di trascrizione allegata sub doc. 3 alla nota di deposito del 6.11.2023), “dovendo addirittura specificamente indicare, evidentemente a titolo eccezionale, l'elezione di "domicilio" in Italia agli effetti del titolo oggetto di trascrizione” il che fa ritenere che, all'indomani della protocollazione presso la CCIAA del verbale di assemblea straordinaria del 15.01.2014, il centro degli interessi della compagine sociale fosse stato effettivamente già all'estero, a
Panama.
La circostanza trova anche conferma sul piano della logica, non essendo stato nemmeno prospettato dall'attrice perché si sarebbe scelta quale sede legale quella dello st ato di Panama, per mantenere invece in Italia il proprio vero ed effettivo centro di interessi, amministrativo e direzionale.
Non di poco conto l'ulteriore rilievo svolto da parte della difesa convenuta, secondo il quale doveva ritenersi confermato che la sede di fosse a Panama (“sin dall'origine all'estero”) in quanto il P_
7 socio unico era “la società Sparko&CO S.A. con sede in Panama e che
2) amministratore unico della società è sin dall'origine la Sig.ra
, cittadina pan amense, domiciliata in Persona_4
Panama (tutti dati invariati sin dall'origine e ricavabili dalla visura camerale storica allegata all'atto di appello incidentale).”
Non vi sono quindi elementi decisivi per ritenere che la sede dell'attrice fosse invece in Italia (l'art. 830 II° comma c.p.c. fa esplicito riferimento alla “sede effettiva”) non potendo rilevare la documentazione formalizzata successivamente al trasferimento e prodotta all'udienza del 7.11.2023.
La Corte ritiene quindi che, una volta stabilito che la c onvenzione di arbitrato venne sottoscritta da una società che aveva al momento sede all'estero, non debba procedersi alla fase rescissoria del giudizio ai sensi del citato art. 830 comma II° cpv c.p.c., atteso anche che la citata clausola compromissoria nulla di contrario prevedeva espressamente, né la convenuta ha formulato in questa sede richiesta di procedere al giudizio nel merito.
In merito alla regolamentazione delle spese del giudizio.
Atteso l'accoglimento sia pur parziale dell'impugnazione proposta, attesa la soccombenza reciproca (oltre che l'impossibilità di ravvisare una prevalente anche per la natura della lite) e l'obbiettiva controvertibilità delle questioni poste, le spese dell'intero giudizio possono essere compensate.
PQM
definitivamente pronunciando sull'impugnazione di lodo come in atti proposta:
- DICHIARA improcedibile ai sensi dell'art. 830 c.p.c. il giudizio della controversia nel merito dei punti decisi dal lodo impugnato oggetto della declaratoria di nullità parziale di cui alla citata sentenza del
8 10.3.2023 pubbl. il g.
4.7.2023 pronunciata da da questa Corte, per aver il collegio degli arbitri omesso di pronunciare sulle domande proposte da (oggi ) P_ Pt_1 Parte_1 indicate nelle conclusioni riportate in epigrafe del lodo e di cui alle lettere: b)– sistema di videosorveglianza;
c)– soglie in pietra;
m)– barbecue;
n)- umidità di risalita.
- COMPENSA tra le parti le spese del giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Firenze, all'esito della camera di consiglio del
10.6.2024.
Il Presidente relat.
G. Sgambati
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
-
9
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte d'appello di Firenze,
Prima sezione civile,
Composta dai Signori
Dott. Giovanni Sgambati, Presidente, rel., est.
Dott. Leonardo Scionti Consigliere,
Dott.ssa Chiara Ermini, Consigliera,
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sull'impugnazione come in atti proposta da:
, Parte_1
con l'Avv. Barbara Nannerini, di Roma, attrice nei confronti di
Controparte_1 con l'Avv. Alessandro Pampanini, di Grosseto, convenuta
avente ad oggetto: impugnazione lodo arbitrale.
Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni:
per l'attrice: “precisa le proprie conclusioni riportandosi integralmente a quelle rassegnate nell'atto introduttivo del presente giudizio insistendo per il rigetto di tutte le argomentazioni ed
1 eccezioni avversarie. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.” – conclusioni atto introduttivo: “Piaccia all'Ecc. ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, dichiarare la parziale nullità del lodo arbitrale per il quale è giudizio, deliberato
e sottoscritto presso la sede del Collegio Arbitrale , in Grosseto, il
13.09.2019, per le ragioni esposte in narrativa e attinenti alla omessa motivazione del lodo nei punti della decisione indicati nell'atto di citazione;
con integrale soccombenza della Controparte_2 al pagamento delle spese arbitrali. Col favore delle spese, diritti
[...] ed onorari del presente giudizio”.
Per la convenuta: “si insiste per la declaratoria di improcedibilità dell'appello proposto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 830 II° comma c.p.c., con ogni effetto conse guente.”
-
Svolgimento del processo e motivi della decisione.
-
Va immediatamente richiamata la sentenza emessa in data 1.3.2023
e pubblicata il 4.7.2023, con la quale questa Corte ha annullato parzialmente il lodo impugnato, ravvisando una nullità per omessa motivazione su taluni punti specifici della controversia.
La società , aveva proposto Controparte_3 impugnazione avverso il lodo arbitrale emesso in data 13.09.2019 dal
Collegio Arbitrale costituito in Grosseto, presso e nello studio dell'Avv. Sergio Frediani in qualità di Presidente, chiedendo che questa Corte ne dichiarasse la nullità parziale.
Il detto giudizio arbitrale era stato introdotto dalla soc. P_
(cui era poi succeduta la predetta ) in Controparte_5 data 9.10.2017, quando veniva notificata alla società
[...] una domanda di arbitrato rituale avente Parte_2
2 ad oggetto una richiesta di riconoscimento della sussistenza di una serie di vizi e risarcimento danni conseguenti all'esec uzione di opere di manutenzione straordinaria riguardanti un immobile sito in
Manciano (GR) poste in essere dalla convenuta e a lei appaltate dalla committente.
All'esito del giudizio, il collegio arbitrale sulla base della CTU svolta
– condivisa ma per taluni aspetti superate le conclusioni dell'ausiliario del CTU Ing. sulla base dei rilievi contenuti Per_1 nella relazione del CTP di Aurinia/21st Century Investments LLC, Ing.
– aveva parzialmente accolto la domanda della medesima Per_2 società riducendo il prezzo del contratto di appalto, condannando la al pagamento della somma di “euro Controparte_2
14.240 euro oltre IVA se dovuta”.
Come premesso, la Corte, non definitivamente pronunciando, aveva pronunciato unicamente una nullità parzia le del lodo impugnato, ravvisando un'omessa/contraddittoria motivazione su taluni punti specifici della controversia.
Il conseguente giudizio rescissorio, quindi, avrebbe dovuto avere ad oggetto unicamente la miglior verifica e valutazione dei vizi/danni denunciati dalla committenza (e di cui alle doglianze di cui ai punti:
b)– sistema di videosorveglianza;
c)– soglie in pietra;
m)– barbecue;
n)- umidità di risalita) correlati alle opere eseguite dall'appaltatrice Parte_ e che hanno riguardato il sistema di videosorveglianza (danni quantificati dagli arbitri in Euro 8.840,00, senza però calcolare tutte le voci di spesa indicate dall'Ing. e necessarie per il ripristino Per_1 stato, escluse immotivatamente dal calcolo), la sostituzione delle soglie in pietra delle portefinestre della cucina e del salotto al piano terra e la soglia della camera al piano primo (costo forfettario stimato di Euro 1.200,00), alle crepe riscontrate fra le stuccature del rivestimento in pietra e dei mattoni del barbecue (se il ripristino sia stimabile in Euro 200,00 oltre Iva) ed alle macchie di umidità nella 3 parete tra la camera e lo studio (se il ripristino e l'apposita tinteggiatura sia stimabile in Euro 400,00).
La Corte non aveva però proceduto all'effettuazione del giudizio rescissorio, in quanto la convenuta aveva eccepito sul punto che al momento della sottoscrizione della clausola compromissoria (art. 38 del contratto di appalto 1.4.2014), Aurinia/21st Century Investments aveva la sua sede all'estero producendo i n merito sin dalla costituzione in giudizio, la visura camerale storica dalla quale si poteva evincere che la sede legale era stata trasferita all'estero a far data dal 24.1.2014.
Tuttavia tali dati contrastavano con altre risultanze agli atti di causa che riconducevano il preteso trasferimento della sede all'estero alla data del 14.6.2019 a seguito di domanda del 30.1.2019.
E la medesima visura camerale - a pag. 8 – indicava alla data del
20.12.2013, con successiva iscrizione al 24.1.2014, un avvenuto trasferimento della sede precedente (Manciano, Grosseto, Via
Circonvallazione Sud 24), ma non era ben comprensibile se si foss e trattato di un trasferimento all'estero.
E pertanto, solo se fosse risultato incontrovertibilmente accertato che il contratto venne sottoscritto da una società che aveva al momento sede all'estero, non si sarebbe potuto procedere alla fase rescissoria del giudizio ai sensi dell'art. 830 comma II° cpv c.p.c. ("Tuttavia, se una delle parti, alla data di sottoscrizione della convenzione di arbitrato, risiede o ha la propria sede effettiva all'estero, la Corte di
Appello decide la controversia nel merito sol o se le parti hanno così stabilito nella convenzione di arbitrato o ne fanno concorde richiesta"), atteso anche che la citata clausola compromissoria nulla prevedeva espressamente in tal senso, né la convenuta aveva fatto richiesta di procedere al giudizio nel merito da parte della Corte, si
è svolta una ulteriore fase istruttoria nella quale è stato disposto il
4 coinvolgimento delle parti riguardo alle questioni poste.
Così si è espressa sul punto la Corte nella predetta sentenza a pag.3:
“Tuttavia la convenuta ha eccepito sul punto che al momento della sottoscrizione della clausola compromissoria (art. 38 del contratto di appalto 1.4.2014), aveva la sua sede all'estero producendo P_ in merito sin dalla costituzione in giudizio, visura camerale storica dalla quale si evince che la sede legale della era stata P_ trasferita all'estero a far data dal 24.01.2014. La detta circostanza, benché non risulti sia stata specificamente contestata dall'attrice, ma tuttavia non risulta chiaramente dimostra ta, dal momento che la visura camerale prodotta non contiene un esplicito e chiaro riferimento al preteso trasferimento all'estero della sede della soc.
nell'indicata data del 24.1.2014, bensì alla data del 14.6.2019 P_
a seguito di domanda del 30.1.2019. Vero che la medesima visura -
a pag. 8 – indica alla data del 20.12.2013, con successiva iscrizione al 24.1.2014, un avvenuto trasferimento della sede precedente
(Manciano, Grosseto, Via Criconvallazione Sud 24), ma non è ben comprensibile se si sia trattato di un trasferimento all'estero.
Emerge, altresì, come non sia minimamente chiarito dalla convenuta, che ne ha certo interesse avendo sollevato l'eccezione in parola, quando il trasferimento di sede sarebbe stato trascritto/iscritto all'estero.”
La Corte ha disposto quindi la comparizione delle parti per le loro ulteriori deduzioni sulla questione riguardante l'applicabilità dell'art. 830 2° comma c.p.c. per l'udienza fissata al g. 7.11.2023.
Le parti sono comparse effettuando produzioni documentali e chiedendo fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 9.1.2024, sulle conclusioni come in atti formulate, ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le memorie conclusionali e per le eventuali
5 repliche.
-
La Corte, una volta pronunciata la nullità parziale del lodo, deciderà allora nel merito la controversia (salva una diversa volontà manifestata dalle parti nella convenzione di arbitrato o accordo successivo, ipotesi qui non ricorrenti) una volta che, all'esito dell'ulteriore fase svolta, possa dirsi accertato che una delle parti
(nella specie l'attrice) al momento della sottoscrizione della convenzione di arbitrato (qui avvenuta il g 1.4.2014) non avesse la propria residenza o “sede effettiva” all'estero.
La convenuta, come premesso, ha sostenuto che la sede effettiva dell'attrice fosse all'estero (nello stato di Panama) e ciò a far data dal 24.1.2014 a seguito di trasferimento ed ha, oltre alla visura camerale, ulteriormente versato in atti:
- 1) Verbale di assemblea straordinaria della società P_ ricevuto dal Notaio di Grosseto in data 20.12.2013 Persona_3 registrato a Orbetello (Gr) il 14.01.2014 al n. 52 serie 1T, protocollato alla Camera di Commercio Agrico ltura e Artigianato di
Grosseto il 15.01.2014 al n. 588/2014;
- 2) Copia estratto visura camerale attestante l'avvenuta protocollazione del verbale di cui al precedente punto 1);
- 3) Nota di trascrizione n. 5955 reg. particolare del 24.07.2014 attestante il già avvenuto trasferimento all'estero della società alla data di stipula dell'atto. P_
- 4) Nota di trascrizione n. 3967 reg. particolare del 20.04.2018 attestante il già avvenuto trasferimento all'estero della società alla data di stipula dell'atto. P_
L'attrice, dal canto suo, ha prodotto:
6 - 1) Visura camerale, che a suo avviso dimostrava che l'atto di trasferimento di all'estero è del 5 marzo 2015. P_
- 2) Atto notarile comprovante il trasferimento della sede della società all'estero in data 5 marzo 2015, redatto in lingua spagnola con traduzione italiana e Apostille.
- 3) Certificato del registro delle società di Panama dal quale si evince che ha stabilito la sua sede legale a Panama il 5 marzo 2015. P_
- 4) Atto notarile di rettifica del 22 dicembre 2016 con traduzione annessa.
Dovendo risolversi la questione posta alla luce dei documenti di causa, va ritenuto che oltre a quanto emerge dalla visura camerale assuma rilievo decisivo la circostanza in base alla quale, già da luglio
2014, aveva dichiarato in atto pubblico di avere sede P_ all'estero (quadro D della nota di trascrizione allegata sub doc. 3 alla nota di deposito del 6.11.2023), “dovendo addirittura specificamente indicare, evidentemente a titolo eccezionale, l'elezione di "domicilio" in Italia agli effetti del titolo oggetto di trascrizione” il che fa ritenere che, all'indomani della protocollazione presso la CCIAA del verbale di assemblea straordinaria del 15.01.2014, il centro degli interessi della compagine sociale fosse stato effettivamente già all'estero, a
Panama.
La circostanza trova anche conferma sul piano della logica, non essendo stato nemmeno prospettato dall'attrice perché si sarebbe scelta quale sede legale quella dello st ato di Panama, per mantenere invece in Italia il proprio vero ed effettivo centro di interessi, amministrativo e direzionale.
Non di poco conto l'ulteriore rilievo svolto da parte della difesa convenuta, secondo il quale doveva ritenersi confermato che la sede di fosse a Panama (“sin dall'origine all'estero”) in quanto il P_
7 socio unico era “la società Sparko&CO S.A. con sede in Panama e che
2) amministratore unico della società è sin dall'origine la Sig.ra
, cittadina pan amense, domiciliata in Persona_4
Panama (tutti dati invariati sin dall'origine e ricavabili dalla visura camerale storica allegata all'atto di appello incidentale).”
Non vi sono quindi elementi decisivi per ritenere che la sede dell'attrice fosse invece in Italia (l'art. 830 II° comma c.p.c. fa esplicito riferimento alla “sede effettiva”) non potendo rilevare la documentazione formalizzata successivamente al trasferimento e prodotta all'udienza del 7.11.2023.
La Corte ritiene quindi che, una volta stabilito che la c onvenzione di arbitrato venne sottoscritta da una società che aveva al momento sede all'estero, non debba procedersi alla fase rescissoria del giudizio ai sensi del citato art. 830 comma II° cpv c.p.c., atteso anche che la citata clausola compromissoria nulla di contrario prevedeva espressamente, né la convenuta ha formulato in questa sede richiesta di procedere al giudizio nel merito.
In merito alla regolamentazione delle spese del giudizio.
Atteso l'accoglimento sia pur parziale dell'impugnazione proposta, attesa la soccombenza reciproca (oltre che l'impossibilità di ravvisare una prevalente anche per la natura della lite) e l'obbiettiva controvertibilità delle questioni poste, le spese dell'intero giudizio possono essere compensate.
PQM
definitivamente pronunciando sull'impugnazione di lodo come in atti proposta:
- DICHIARA improcedibile ai sensi dell'art. 830 c.p.c. il giudizio della controversia nel merito dei punti decisi dal lodo impugnato oggetto della declaratoria di nullità parziale di cui alla citata sentenza del
8 10.3.2023 pubbl. il g.
4.7.2023 pronunciata da da questa Corte, per aver il collegio degli arbitri omesso di pronunciare sulle domande proposte da (oggi ) P_ Pt_1 Parte_1 indicate nelle conclusioni riportate in epigrafe del lodo e di cui alle lettere: b)– sistema di videosorveglianza;
c)– soglie in pietra;
m)– barbecue;
n)- umidità di risalita.
- COMPENSA tra le parti le spese del giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Firenze, all'esito della camera di consiglio del
10.6.2024.
Il Presidente relat.
G. Sgambati
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
-
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