Sentenza 2 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 02/02/2023, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/02/2023
N. 00740/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00451/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 451 del 2020, proposto da
NI PO, US CA, rappresentati e difesi dall'avvocato Melania Cardillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Marano di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Manfrellotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della Ordinanza n. 16/2019 del 09.05.2019 del comune di Marano di Napoli, notificata in data 18.11.2019, con la quale si ordina ai sigg. PO NI e CA US, in qualità di comproprietari, la 2 demolizione delle opere eseguite in Marano di Napoli alla via Torre Caracciolo n. 45 ed il ripristino dello stato dei luoghi; 2. di ogni altro provvedimento preordinato, collegato, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Marano di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2022 la dott.ssa Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti impugnato il provvedimento con cui il Comune di Marano ha ingiunto la demolizione di un manufatto abusivo.
I ricorrenti hanno riferito nel ricorso che, successivamente alla notifica dell’impugnata ordinanza, hanno presentato istanza al fine di ottenere Permesso di Costruire in Sanatoria per le opere in contestazione.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno dedotto varie censure di eccesso di potere e violazione di legge.
Il Comune si è costituito e ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato.
All’odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.
Con il primo motivo, parte ricorrente deduce: 1. Errore nei presupposti del provvedimento impugnato- Violazione dell’art. 36 del D.P.R. 380/2001- Eccesso di potere per falsità dei presupposti, omessa ponderazione, difetto di istruttoria, difetto e irragionevolezza della motivazione, violazione del giusto procedimento, in quanto il provvedimento mancherebbe di adeguata motivazione, sarebbe in contrasto con l’art. 36 tu edilizia che consente la sanatoria degli abusi formali e mancherebbe della indicazione di precise ragioni di contrasto dell’intervento contestato con le prescrizioni urbanistiche vigenti.
Il motivo è infondato.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa e in particolare di questo TAR, l'ordinanza di demolizione di un abuso edilizio non richiede alcuna specifica motivazione, in quanto l'abusività costituisce di per sé motivo sufficiente per l'adozione della misura repressiva. L'esercizio del potere repressivo delle opere abusive realizzate in assenza del titolo edilizio mediante l'applicazione della misura ripristinatoria può ritenersi sufficientemente motivato (oltre che con l'indicazione del referente normativo a fondamento del potere esercitato), per effetto della stessa descrizione dell'abuso, esplicitante in dettaglio la natura e consistenza delle opere abusive riscontrate, presupposto giustificativo necessario e sufficiente a fondare la spedizione della misura sanzionatoria. (cfr. ex multis T.A.R. Napoli, (Campania) sez. III, 03/10/2022, n.604).
Inoltre, il provvedimento con cui viene ingiunta la demolizione di un immobile abusivo, anche se adottato tardivamente, data la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse che impongono la rimozione dell'abuso (Consiglio di Stato sez. VI, 16/09/2022, n.8044).
Nel caso di specie, il provvedimento è adeguatamente motivato con riferimento alla natura e tipologia degli abusi riscontrati e alla carenza del titolo edilizio.
Irrilevante è inoltre la circostanza della asserita sanabilità dell’opera, non rilevando tale profilo al momento dell’adozione dell’ordinanza di demolizione ma solo dopo la presentazione di apposita istanza di sanatoria.
Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente deduce: Violazione dell’art. 36 D.P.R. 380/2001- Obbligo di sospensione dei procedimenti repressivi, in quanto la presentazione dell’istanza di sanatoria comporta la sospensione dei procedimenti sanzionatori. Pertanto, il comune avrebbe prima dovuto pronunciarsi sull’istanza e poi adottare il provvedimento impugnato.
Il motivo è infondato in punto di fatto.
I ricorrenti hanno infatti rilevato di aver presentato l’istanza di sanatoria ex art. 36 tu edilizia dopo la notifica dell’ordinanza impugnata, senza peraltro indicare la data precisa di presentazione di essa.
Dunque, l’ordinanza impugnata non è stata adottata in pendenza dell’esame dell’istanza di sanatoria.
Con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta: Violazione degli artt. 7 e ss. della Legge 7 agosto 1990, n. 241 per omessa comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio - Violazione dell’art. 97 della Costituzione sul buon andamento dell’azione amministrativa - Eccesso di potere per difetto di motivazione, violazione del giusto procedimento, per la mancata comunicazione dell’avviso di avvio del procedimento.
Il motivo non può essere accolto.
Come è stato affermato costantemente in giurisprudenza, anche da questo TAR, l’ordine di demolizione conseguente all'accertamento della natura abusiva delle opere edilizie, come tutti i provvedimenti sanzionatori edilizi, è un atto dovuto e, in quanto tale, non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di una misura sanzionatoria per l'accertamento dell'inosservanza di disposizioni urbanistiche secondo un procedimento di natura vincolata precisamente tipizzato dal legislatore e rigidamente disciplinato dalla legge. (cfr. Consiglio di Stato sez. II, 29/11/2022, n.10484; T.A.R. Napoli, (Campania) sez. IV, 14/10/2022, n.6341). E’ infatti sempre possibile in tali casi l’applicazione dell’art. 21 octies l. 241/90.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con attribuzione al procuratore del Comune dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti il solido tra loro al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del Comune resistente, liquidandole in euro 3.000/00 (tremila/00) oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Corciulo, Presidente
Maria Laura Maddalena, Consigliere, Estensore
Germana Lo Sapio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Laura Maddalena | Paolo Corciulo |
IL SEGRETARIO