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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 07/10/2025, n. 1958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1958 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 09.09.2025 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4174 del ruolo gen. lavoro dell'anno 2021
TRA
in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti dagli avv.ti Ermelinda Di Matteo e Pietro
Troianiello opponente E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti dagli avv.ti Itala De Benedictis,
IN SO e LU UP opposto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La società indicata in epigrafe, con ricorso depositato il 09.07.2021, ha proposto opposizione averso il decreto ingiuntivo n. 319/2021, “emesso dal Tribunale di S.Maria
C.V. in funzione di Giudice del Lavoro - dott.ssa Rosa Del Prete - il 31.5.2021, pubblicato il
1.6.2021 e notificato il successivo 22.6.2021 (R.G.n.1953/2021), con cui è stato ingiunto all'opponente il pagamento, a titolo di contributi previdenziali, della somma di € 2.878,22 oltre accessori di legge e spese di procedura”. Secondo le deduzioni di parte opponente,
“Il ricorso si fonda … sul verbale unico di accertamento e notificazione n.2017007659 del
30.3.2018 … (dell di Caserta) … (dell di Caserta), con cui la è CP_1 CP_2 Parte_1 stata individuata quale una dei 7 obbligati in solido ex art. 29 co. 2 del Dlgs.vo 276/2003, dei debiti contributivi della ditta nei cui confronti sono stati svolti Parte_2 accertamenti in relazione al personale operaio impiegato dalla stessa per lavori concessile in “subappalto “da parte dell per attività varie in edilizia in Calitri (AV)”, ove CP_3 sono emersi “alcune irregolarità da cui discendono debiti contributivi e assicurativi nei confronti dell e dell e per i quali sussiste un vincolo di solidarietà nella relativa CP_1 CP_2 obbligazione da parte della …”. Parte_1
Ciò posto, si evidenzia preliminarmente che nelle note depositate il 16.10.2024, la difesa di parte opponente ha rappresentato che “la procedura precedentemente pendente contro
l innanzi al Tribunale in epigrafe, (R.G. n. 9823/2019 GUL dott.ssa Adriana CP_1
Schiavoni), avente ad oggetto il giudizio di accertamento negativo del credito in esame, proposto da altro condebitore solidale (società , si concludeva CP_3 con l'emissione della sentenza n. 1656/2024, resa il 26/06/2024 e pubblicata in pari data, attraverso la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della
Dott.ssa Schiavoni, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvedeva: “a) in parziale accoglimento del ricorso, previa revoca del decreto ingiuntivo n. 283/2021, condanna la società ricorrente al pagamento, nei confronti dell' , della minor CP_1 somma di euro 60.258,16, per le causali analiticamente indicate in motivazione;
b) rigetta nel resto la domanda;
c) compensa le spese di lite”;
- che, in data 08.10.2024, l presentava all domanda di dilazione CP_3 CP_1 per il pagamento degli importi liquidati con sentenza n. 1656/2024 resa dall'Ill.mo
Tribunale di Santa Maria C.V. ad esito del giudizio avente R.G. n. 9823/2019;
- che la domanda di rateizzazione proposta dalla veniva accolta CP_3 dall'Ente previdenziale, il quale autorizzava l'estinzione del debito mediante pagamento di n. 24 rate mensili da versare tramite mod. F24;
- che la provvedeva al pagamento della prima rata in data 09.10.2024…”. CP_3
CP_ A sua volta, la difesa dell , nelle note del 02.09.2025, ha chiesto “rinvio in attesa dell'esito della definizione agevolata”.
Ebbene, sulla bese delle anzidette premesse, reputa questo giudice che debba essere dichiarata cessata la materia del contendere. Invero, tale pronuncia presuppone il sopravvenire di una situazione che elimina la ragione del contendere tra le parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè
l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice.
In altri termini, detta condizione è il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o, comunque, suscettibile di privare le parti dell'interesse a proseguire il giudizio.
In particolare, gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono tanto essere di natura fattuale, come discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La cessazione della materia del contendere va quindi dichiarata dal giudice anche d'ufficio, ed anche se le parti non concordino su tale declaratoria, in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso. (cfr. Cass. n.
22650/2008, 11581/2005 e 4714/2007).
Del resto, proprio in materia di definizione agevolata, la Cassazione, con ordinanza n.
11540 del 02 maggio 2019, ha confermato che la presentazione del modello di istanza di rottamazione, accolta dal Riscossore, comporta l'estinzione del giudizio;
ha inoltre precisato (cfr. ord. 22.12.2020 n. 29293) che la semplice produzione in giudizio di tale richiesta di adesione è elemento sufficiente per la dichiarazione di estinzione, non essendo necessario il pagamento integrale delle somme liquidate.
Al riguardo, è anche intervenuta un'ulteriore pronuncia del Giudice di legittimità (n.
29310/2021) che, proprio con riferimento ad un'ipotesi di definizione agevolata ex DL
119/2018, ha dichiarato estinto il giudizio (per cessata materia del contendere), avendo il contribuente effettuato il versamento della prima rata dovuto per il perfezionamento della domanda.
Non residuando contrasto neppure sulle spese di lite – “l ad esito del pagamento CP_1 delle somme oggetto di dilazione da parte della si impegnava a definire, con CP_3 richiesta di cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite, previa revoca dei decreti ingiuntivi opposti, tutti gli altri giudizi aventi ad oggetto le opposizioni ai decreti monitori ottenuti dall'Ente previdenziale nei confronti degli altri obbligati in solido…”
(v. note 16.10.2024) – le stesse vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
a) Revoca il decreto ingiuntivo n. 319/2021.
b) Dichiara cessata la materia del contendere.
c) Compensa tra le parti le spese di lite.
S.M.C.V., 06.10.2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino