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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 10/04/2025, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
SEZIONE II CIVILE in persona del giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3545/2023 del
R.G.A.C., decisa nell'udienza del 10 aprile 2025 e vertente
TRA
- e Parte_1 Parte_2
rappresentati e difesi dagli avv.ti Luca Maria PIETROSANTI e Giovanni FUSCO per delega in calce al ricorso
PARTI RICORRENTI
E
- in persona del sindaco p.t. Controparte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo SESSELEGO e Federica ANGELI per delega a margine dell'atto di costituzione in giudizio
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione.
Per l'odierna udienza cartolare di discussione del 10 aprile 2025 parte ricorrente concludeva come da note scritte depositate in data 30 marzo 2025 e parte resistente come da note scritte depositate in data 9 aprile 2025 da intendersi in questa sede trascritti e comunque in prosieguo riassunti.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso del 25 luglio 2023 e proponevano Parte_1 Parte_2 opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 208/2023 emessa dal Comune di Aprilia (LT) in data 04/07/2023, con la quale è stato loro ingiunto il pagamento della somma di € 1.721,52
a titolo di sanzione pecuniaria per le violazioni di cui all'art. 84, comma 1, lett. b), punto 1) della Legge Regione Lazio n. 39/2002 e ss.mm.ii deducendo:
a) la suddetta Ordinanza Ingiunzione consegue al Verbale Unico di Accertamento e notificazione Numero progressivo 04 Anno 2022 elevato dalla Compagnia
Carabinieri Forestale Lazio, Gruppo di Latina, nei confronti della ricorrente, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della a Parte_1
conclusione degli accertamenti ispettivi iniziati con l'accesso del 30/11/2022, a seguito del quale veniva irrogata la sanzione di € 1.721,52 per la presunta violazione dell'art.131, comma 1, lettera H, del Reg. Reg.le 7/2005 sanzionato dall'art.84, comma1 lettera B-1, della L.R. 39/2002.
b) l'erroneità ed illegittimità dell'ordinanza gravata nella parte in cui non si dichiara, in via preliminare ed assorbente, l'incompetenza della pubblica amministrazione a comminare la sanzione amministrativa dal momento che, ai sensi dell'art. 9, Legge
n. 689/1981 (c.d. Principio di specialità), quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale. Tuttavia, quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale, si applica in ogni caso solo la disposizione penale. Nel caso di specie, infatti, era stato promosso procedimento penale a danno della società ricorrente (n. 6488/2022 RGNR Procura della
Repubblica di Latina), di modo che poteva trovare serena applicazione alla fattispecie il dato normativo appena richiamato.
c) la nullità del gravato provvedimento per omessa motivazione e/o per motivazione apparente per cui a fronte dell'asserzione dei Carabinieri Forestali, meramente ipotetica e non suffragata da riscontri oggettivi, secondo cui l'area in contestazione veniva utilizzata per far brillare gli ordigni bellici solo “dopo essere stata sbancata per finalità meramente commerciali”, la scrivente difesa aveva prodotto una serie di documenti fidefacenti che attestavano l'utilizzo del terreno in disamina esclusivamente per le finalità di disinnesco degli anzidetti ordigni. Pertanto, dal
2018 al 2022, erano stati eseguiti dalle competenti autorità pubbliche ben 55 accessi altamente invasivi che, finalizzati alle suddette attività di brillamento e di distruzione dei residuati bellici avevano di fatto stravolto la natura del terreno.
d) l'inammissibilità, infondatezza e non provata ingiunzione nel merito contrariamente a quanto sostenuto dai verbalizzanti e dal in Controparte_1 quanto nessuna attività di estrazione era in corso e/o è stata mai eseguita in loco.
Infatti, nel verbale veniva dichiarato che al momento dell'accesso non vi erano opere di estrazione in corso, né vi erano macchinari a ciò dedicati. L'assunta attività veniva presuntivamente dedotta dagli agenti accertatori per l'esistenza in loco di cumuli di materiale pozzolanico che gli accertatori ricollegavano ad attività di brillamento e/o escavo eseguiti dalla società ricorrente e per il fatto che parte del terreno si trovava all'interno dell'insediamento industriale riconducibile alla ricorrente. Nel concreto, però, a decorrere dal 2015, il terreno era stato utilizzato dall'Autorità Pubblica per attività di brillamento e successiva movimentazione del materiale pozzolanico rinveniente dalla anzidetta attività di brillamento.
e) l'arbitrarietà, in quanto priva della necessaria valutazione tecnica del caso, della quantificazione operata dagli agenti accertatori sulla quantità di pozzolana asseritamente estratta dal sito. Senza alcuna misurazione ma semplicemente richiamando le dimensioni catastali dell'area, era stato quantificato il materiale asseritamente estraibile dal sito e da tale quantificazione era stata poi calcolata la sanzione pecuniaria. Concludeva pertanto chiedendo in via preliminare/cautelare di sospendere, anche inaudita altera parte, l'esecuzione del provvedimento impugnato, concorrendo gravi motivi;
nel merito, accertare e dichiarare la nullità, l'invalidità, l'inammissibilità,
l'illegittimità e, comunque l'infondatezza della gravata ordinanza ingiunzione n. 208/2023
e, in via subordinata, ridurre secondo legge e/o, comunque, secondo equità, le sanzioni irrogate in danno della per i motivi di cui in narrativa, il tutto con Parte_2
vittoria di spese e compensi di lite.
Si costituiva il resistente con memoria in data 25 giugno 2019 Controparte_1 contestando il ricorso e chiedendone il rigetto deducendo:
1) di essere proprietaria di un terreno sito in Aprilia (LT), censito al Foglio 65, particella
211 e Foglio 97, particella 75 del NCT, sottoposto a vincolo idrogeologico.
2) che in data 30 novembre 2022, i Carabinieri Forestali del Gruppo di Latina effettuavano un sopralluogo presso il sito sopra indicato, nell'ambito del quale veniva accertata un'attività di sbancamento di terreno, stimata in circa 58.970 mc, in assenza della relativa autorizzazione e del prescritto nulla osta idrogeologico.
3) che in esito a detto sopralluogo, i Carabinieri redigevano il verbale di contestazione n. 4 acquisito al protocollo dell'Ente civico con il n. 3844/23, recante contestazione della violazione della Legge regionale n. 39/02 e ss.mm.ii. e del Regolamento regionale n. 7/05
e ss.mm.ii. (All. 2).
4) che con nota prot. 12230/23, la in riscontro alla violazione Parte_1 contestata, trasmetteva al le proprie memorie difensive, con Controparte_1
contestuale richiesta di audizione ai sensi dell'art. 18 della legge 689/81 (All. 3).
5) che i Carabinieri trasmettevano, su richiesta del Settore Ambiente ed Ecologia del controdeduzioni alle memorie difensive della odierna opponente, Controparte_1
confermando interamente quanto contenuto nel verbale redatto (All. 4).
6) che successivamente, con nota prot. n. 53151 del 10.05.23, il
[...]
convocava la per la richiesta Controparte_2 Parte_1
audizione, relativamente alla quale veniva redatto apposito verbale (All. 5).
7) che all'esito dell'istruttoria, il Dirigente del emetteva Controparte_2
l'ordinanza ingiunzione n. 208 del 4.07.2023 con la quale irrogava alla Parte_1
la sanzione amministrativa di Euro 1.771,52 per violazione dell'art.131, comma 1,
[...] lettera H, del Reg. Reg.le 7/2005 sanzionato dall'art.84, comma1 lettera B-1, della L.R.
39/2002.
Con ordinanza del 5 ottobre 2023 il giudice ritenuta la causa matura per la decisione rinviava per discussione assegnando termine per note conclusive
Parte ricorrente depositava memoria conclusionale in data
Parte resistente depositava note conclusive in data
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato.
Infondata è l'eccezione preliminare sollevata da parte ricorrente in ordine alla incompetenza del ad emettere il provvedimento con il quale è stata Controparte_1
irrogata la sanzione amministrativa alla luce del principio di specialità di cui all'art. 9 della
Legge n. 689/1981.
Infatti, ai sensi dell'art. 9 della L. 689/1981: “Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale.
Tuttavia, quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano che preveda una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale, salvo che quest'ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali.”.
Nel caso di specie, alcuna prova è stata fornita da parte ricorrente in ordine alla pendenza del procedimento penale e che detto procedimento avesse ad oggetto lo stesso fatto sanzionato nella sede amministrativa e non può quindi ritenersi applicabile il principio del ne bis in idem secondo il quale un soggetto non può essere processato più di una volta per lo stesso fatto seppur diversamente qualificato così come stabilito anche dalla Corte Edu
(causa ND Stevens e altri c/ Italia Sent 4 marzo 2014) E' altresì infondata l'eccezione sollevata da parte ricorrente in merito al fatto che l'ingiunzione di pagamento sia stata emessa dal Dirigente per relationem al verbale di contestazione senza minimamente specificare le ragioni che hanno portato l'Ufficio a disattendere gli scritti difensivi della stessa.
Sul punto, a partire da Cassazione Sezioni Unite n. 6805/2016 la giurisprudenza si è attestata nel ritenere l'irrilevanza dei vizi motivazionali dell'ordinanza ingiunzione poiché il giudizio di opposizione concerne il rapporto e non l'atto. Si legge, infatti, nella predetta sentenza “
6. Deve premettersi che, con riferimento alla motivazione dell'ordinanza-ingiunzione, la giurisprudenza di questa Corte (v., per tutte, Cass. 24127/2010) ha sostenuto la legittimità della rappresentazione dei motivi anche per relationem, ovvero con richiamo ad altri atti del procedimento già regolarmente portati a conoscenza degli interessati, dai quali si possa ricavare, in modo sufficiente, l'indicazione delle ragioni giustificative del provvedimento.
7. In particolare, poi, viene costantemente affermato che il contenuto dell'obbligo, specificamente imposto dalla L. n. 689 del 1981, art. 18, comma 2, di motivare il provvedimento con cui si applica la sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti, obbligo che deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni ed il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguente ammissibilità della motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti individuati con precisione e che siano nella sfera di conoscibilità legale dell'interessato (v., fra le altre, Cass. 7186/2000).
8. Ed è stato altresì affermato che: "Il contenuto dell'obbligo imposto dalla L. 24 novembre 1981, n.
689, art. 18, comma 2, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione;
l'obbligo di motivazione non si estende, invece, alla concreta determinazione della sanzione, cioè ai criteri adottati dall'autorità ingiungente per liquidare
l'obbligazione, atteso che al giudice dell'opposizione, eventualmente investito della questione della congruità della sanzione, è espressamente attribuito il potere di determinarla, applicando direttamente i criteri di legge" (così Cass. 6901/2009).” Nel caso di specie, parte ricorrente non allega fatti nuovi ma si limita a ribadire quanto sostenuto con le memorie difensive trasmesse ed acquisite al prot. n. 12230/2023 del
Comune di e, quindi in sede di audizione ai sensi dell'art. 18 della Legge n. CP_1
689/1981 e ss.mm.ii..
Riguardo la fondatezza della contestazione deve osservarsi che la sussistenza dell'attività di estrazione e/o coltivazione di terreno pozzolanico in assenza di prescritta autorizzazione risulta da quanto constatato direttamente dalla Compagnia Carabinieri
Forestale Lazio, Gruppo di Latina, verbalizzanti che hanno compiuto l'accesso presso il sito industriale di proprietà della società adibito alla Parte_1
trasformazione di inerti ed altro e che hanno constatato la violazione dell'art. 131, comma
1, della Legge regionale n. 07/2005 punita ai sensi dell'art. 84, comma 1, lett. b-1 della L.R.
39/2002.
La società operava in assenza della prescritta autorizzazione su Parte_1
una porzione di terreno individuata alle particelle 210 e 211 del Foglio 65 ed alla particella
75 del Foglio 97 tutte gravate da vincolo idrogeologico, come da certificato di destinazione urbanistica allegato dal Comune di . CP_1
In caso di vincolo idrogeologico qualsiasi attività deve essere preventivamente autorizzata e nel corso del giudizio alcuna prova è stata fornita da parte ricorrente sull'avvenuto rilascio in capo alla Società ricorrente di regolare autorizzazione regionale.
Inoltre, ai sensi dell'art. 131 (Altre opere e movimenti di terreno) del Regolamento regionale del 18 aprile 2005 al comma 1 si dispone che: “
1. Nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico sono consentite le seguenti opere:
h) altri piccoli movimenti di terreno, entro un volume massimo di 3 metri cubi di terreno movimentato, a condizione che l'intervento:
1) non sia volto all'attuazione di trasformazioni di terreni boscati o di terreni saldi in terreni a periodica lavorazione o di destinazione dei terreni vincolati;
2) non determini, nemmeno temporaneamente o durante l'esecuzione dei lavori, fenomeni di instabilità o di erosione dei terreni vincolati, o alterazione della circolazione delle acque.”
Ebbene, nel caso di specie gli agenti accertatori quantificavano uno sbancamento dalla dimensione di mq 5897 circa pari a mc. 58.970 circa e, quindi, di gran lunga superiore ai 3 metri cubi di cui alla prescrizione normativa in assenza di qualsiasi autorizzazione regionale. La ricostruzione prospettata dal ricorrente appare del tutto sguarnita di prova ed in contrasto con il verbale di primo accesso atto fidefaciente ex art. 2700 cc.
E' evidente come le circostanze “fotografate” e descritte dai militari siano state accertate con il verbale di primo accesso della Compagnia Carabinieri Forestale Lazio, Gruppo di
Latina, atto avente valore di atto pubblico facente piena prova fino a querela di falso ex art
2700 cc, sicché le attestazioni in esso contenute sono pienamente utilizzabili come prove.
Ebbene, nonostante la società opponente sostenga che la movimentazione del terreno sull'area di proprietà sia ascrivibile esclusivamente all'attività di brillamento delle mine da parte degli artificieri dell'esercito, quanto accertato dagli operanti e risultante dalle foto di parte opposta emerge documenta invece una attività estrattiva praticata quale esercizio di una impresa commerciale
La legge riconosce particolare fiducia al verbale redatto dal pubblico ufficiale nel corso degli accertamenti di competenza, che come ogni atto pubblico, “fa piena prova fino a querela di falso delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti” (art. 2700c.c.).
L'ispettore, il pubblico ufficiale, infatti, si limita a compiere il proprio dovere
“fotografando” e “registrando” quanto viene a sua conoscenza, sicché nei giudizi civili la legge non ammette alle parti di dare prova contraria di quanto il pubblico ufficiale afferma di avere personalmente compiuto, visto e sentito, salvo proporre querela di falso (fra le tante SS.UU. n12545/92, Cass. 3 febbraio 1996 n. 916, e più recentemente Cass. n. 8335/10).
Anche la quantificazione della sanzione rientra tra il minimo e il massimo previsto dalla legge sulla base delle quantità stimate di materiale estratto (circa 58.970 mc su un'area di circa 5.897 mq, altezza di scavo 10 mt) e del danno ambientale arrecato (consistente variazione morfologica dei luoghi in area sottoposta a vincolo idrogeologico e classificata come “Paesaggio agrario di rilevante valore” dal P.T.P.R. Lazio vigente).
La soccombenza del ricorrente nel merito della domanda regola le spese del presente giudizio, che vengono liquidate come in dispositivo sulla base del D.M. 55/14 considerato che non è stata svolta attività istruttoria.
P.Q.M.
il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando nella causa n
3545/2023, ogni diversa domanda rigettata così provvede:
- rigetta il ricorso e conferma l'ordinanza ingiunzione n. 208/2023;
- condanna parte ricorrente e in solido tra loro al Parte_1 Parte_2
pagamento delle spese di lite in favore del , che liquida in € 1.701,00 per Controparte_1
compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Lì 10 aprile 2025
IL GIUDICE dott. Stefano Fava