CA
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 11/12/2025, n. 1322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1322 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello dell'Aquila
in persona dei magistrati:
dr. LE DI - Presidente rel. dr. Carla Ciofani - Consigliera dr. Andrea Dell'Orso - Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 790 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
, in persona della Dott.ssa Parte_1
nella sua qualità di procuratrice, Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Tarquini, come da procura allegata all'atto di citazione in appello
- appellante ed appellata incidentale
E
e rappresentate e difese Controparte_1 Controparte_2 dagli Avv.ti Paolo Di Gravio e DA Baldassarre, come da
1 procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo introduttivo del giudizio di primo grado
- appellate ed appellanti incidentali
E
in Controparte_3 persona del curatore avv. Luigi Amerigo Bottai, presso gli indirizzi , Email_1
, Email_2
- appellata contumace
E
, con sede in Roma, rappresentata in primo Controparte_4 grado dagli Avv. Italo Tarquini e Gianluca Tarquini
- appellata contumace avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 175 del
Tribunale di AV, pubblicata il giorno 06/06/2023
Conclusioni dell'appellante
“Piaccia alla Corte d'Appello di L'Aquila, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, accogliere l'appello proposto dalla Controparte_5
e, per l'effetto, in riforma della sentenza del
[...]
Tribunale Civile di AV del 6 giugno 2023, n. 175/2023, notificata il 22 giugno 2023, accertare e dichiarare che le signore e quali fideiussori Controparte_1 Controparte_2 della società agricola “ ” a.r.l., obbligata CP_3 principale, sono debitrici della Parte_1
2 quale avente causa della , per la causali Controparte_4 di cui in narrativa, della complessiva somma di € 842.429,99 oltre interessi al tasso contrattuale del 4,195% dal 1° ottobre
2016, o della maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa e condannare le stesse a pagare alla
[...]
le somme citate, con vincolo tra loro Controparte_5 solidale. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge”.
Conclusioni di e Controparte_1 Controparte_2
“Voglia la Corte di Appello dell'Aquila:
1)- Dichiarare inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto
e comunque rigettare l'appello avversario per le causali di cui in narrativa, emanando ogni consequenziale pronuncia.
2)- Dichiarare la propria incompetenza territoriale essendo territorialmente competente il Tribunale di Roma per i motivi esposti.
3)- Rigettare ogni richiesta avversaria.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 175, pubblicata il giorno 06/06/2023, il
Tribunale Ordinario di AV dichiarava la carenza di legittimazione attiva di , Parte_1 intervenuta in corso di causa quale procuratrice di CP_6
, cessionaria del credito vantato da
[...] Controparte_7
[... [...]
rigettava l'opposizione proposta da
[...] [...]
avverso il decreto ingiuntivo n. 43 del 2017, Controparte_3 con il quale era stato ingiunto all'opponente di pagare, in qualità di debitrice principale, a in Controparte_4 solido con le sig.re e Controparte_1 Controparte_2 fideiussore, la somma di euro 842.000,00, oltre ad interessi al tasso del 4,195% annuo decorrenti dal 1°/10/2016 e spese della procedura monitoria, pari al saldo negativo del conto corrente n. 22/231110 intrattenuto dalla predetta società con la banca ricorrente;
revocava il decreto ingiuntivo sopra indicato nei confronti delle sig.re e ritenendo nulle le CP_1 CP_2 fideiussioni dalle stesse prestate in favore di Controparte_4 per violazione della normativa antitrust;
condannava a Pt_1 rifondere agli Avv. Paolo Di Gravio e DA Baldassarre, procuratori antistatari delle sig.re e le CP_1 CP_2 spese del giudizio;
condannava la Controparte_3 al pagamento delle spese processuali e poneva integralmente a suo carico le spese della consulenza tecnica espletata.
1.1. Il Tribunale rigettava l'eccezione di litispendenza sollevata dagli opponenti in riferimento ad un giudizio da loro intentato dinanzi al Tribunale di Roma nei confronti della banca opposta, rilevando che la causa pendente dinanzi al foro capitolino si riferiva ad un'altra posizione contrattuale e si trovava in una diversa fase procedurale;
rigettava inoltre l'eccezione di incompetenza del Tribunale di AV sollevata dagli opponenti in favore di quello di Roma, osservando che la clausola derogatoria della competenza contenuta nel contratto di apertura di credito non attribuiva la competenza al Tribunale romano in via esclusiva;
riteneva che non avesse fornito la Pt_1
4 prova della legittimazione attiva della mandante CP_6
, quale cessionaria del credito vantato da
[...] Controparte_4 nei confronti degli opponenti in forza di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi dell'art. 58 TUB, poiché l'avviso della cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, prodotto da
, non era univoco e non consentiva di stabilire se il credito Pt_1 oggetto del decreto ingiuntivo fosse ricompreso fra quelli ceduti.
1.2. Per quanto atteneva all'importo del credito vantato dalla il Tribunale riferiva che la consulenza Controparte_4 tecnica espletata aveva evidenziato che non vi era stato superamento del tasso soglia nel corso del rapporto;
che il consulente aveva ricostruito il saldo del conto corrente oggetto di causa sulla base delle pattuizioni contrattuali, con esclusione della capitalizzazione degli interessi successivamente al 1°/1/2014, in base alla modifica dell'art. 120 TUB, introdotta dall'art. 1, comma 629, della legge n. 147 del 2013, ottenendo un saldo a credito della banca alla data del
30/9/2016 conforme a quello azionato in sede monitoria;
che l'opposizione proposta dalla debitrice principale era pertanto infondata;
che doveva invece rilevarsi d'ufficio la nullità delle fideiussioni sottoscritte dalle sig.re e CP_2 CP_1 in quanto conformi al modello ABI ritenuto illegittimo alla Banca
d'Italia con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 per contrasto con la normativa antitrust.
2. Con atto di citazione notificato il 17 ed il 21/7/2023 alle sig.re e , alla Controparte_1 Controparte_2 [...] ed Controparte_8 alla Controparte_4 Controparte_9
[... [...]
proponeva appello avverso la sentenza sopra indicata,
[...] notificatale il 22/6/2003 dagli opponenti, sulla base di tre motivi, concludendo come riportato in epigrafe, chiedendo la condanna delle sig.re e al pagamento in suo CP_2 CP_1 favore, in solido fra loro della somma di € 842.429,99 oltre interessi al tasso contrattuale del 4,195% dal 1° ottobre 2016
o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
2.1. Con comparsa depositata il 13/11/2023 si costituivano in giudizio le sig.re e Controparte_1 Controparte_2 eccependo l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt.
342 e 348 c.p.c. e riproponendo l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di AV in favore di quello di
Roma.
2.2. La e la Curatela del Fallimento Controparte_4 della non si costituivano Controparte_3 in giudizio.
2.3 La causa veniva rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c., con assegnazione dei termini di legge alle parti per la precisazione delle conclusioni ed il deposito degli scritti conclusionali.
2.3.1. Le parti costituite provvedevano al deposito di memorie nei termini assegnati.
2.3.2. L'udienza di discussione della causa del 15/4/2025 veniva svolta in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c., e nelle note depositate le parti si riportavano ai propri scritti difensivi.
2.3.3. Con ordinanza in data 17/4/2025 la causa veniva quindi trattenuta in decisione.
3. Deve essere in primo luogo dichiarata la contumacia della
6 Controparte_8
e della le quali, ritualmente
[...] Controparte_4 citate dall'appellante mediante notifica a mezzo PEC, la prima presso il curatore e la seconda presso il procuratore che l'aveva rappresentata in primo grado, non si sono costituite in giudizio.
4. Nella memoria di replica depositata il 4/3/2025 le sig.re e hanno eccepito l'estinzione del giudizio, CP_1 CP_2 evidenziando che la era stata Controparte_3 dichiarata fallita dal Tribunale Ordinario di Roma con sentenza n. 114 pubblicata il 9/2/2023, che il curatore ne aveva dato notizia ad , quale creditrice, con email in data 2/3/2023 e Pt_1 che quest'ultima aveva provveduto alla riassunzione del giudizio nei confronti della curatela con la notifica in data 21/7/2023 dell'atto di citazione in appello, decorso il termine di tre mesi fissato dall'art. 305 c.p.c.
4.1. L'eccezione è infondata, atteso che anche in ipotesi di interruzione automatica del processo, ai sensi dell'art. 43, comma 3, legge fall., il termine per la riassunzione decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione sia portata a conoscenza di ciascuna parte e, pertanto, dalla pronuncia in udienza o dalla notificazione del relativo provvedimento giudiziale alle parti e al curatore, restando irrilevanti a tal fine altre forme di conoscenza che le parti possano avere avuto dell'evento interruttivo (vedi Cass. S.U. n.
12154 del 2021, Cass. n. 18285 del 2024).
4.2. Nel caso in esame il fallimento della debitrice principale venne dichiarato prima dello svolgimento dell'udienza di precisazione delle conclusioni, celebrata il 13/2/2023, nel corso della quale nessuna delle parti riferì la circostanza, per
7 cui il giudice non dichiarò l'interruzione del processo, trattenne la causa in decisione e pronunciò la sentenza oggetto della presente impugnazione.
4.2.1. Tenuto conto dell'effetto automatico dell'interruzione a seguito della dichiarazione di fallimento, ne consegue la nullità della sentenza, pronunciata quando il contraddittorio non era integro.
Questa Corte deve conseguentemente esaminare nel merito le domande e le eccezioni sollevate dalle parti nel corso del giudizio di primo grado, non vertendosi in una delle ipotesi di rimessione della causa al primo giudice ai sensi degli artt. 353
e 354 c.p.c., senza nessun riferimento alla sentenza dichiarata nulla, avvalendosi dell'istruttoria svolta prima della dichiarazione di fallimento, nella pienezza del contraddittorio, compresa la consulenza tecnica espletata, depositata il 7/4/2022
(vedi Cass. n. 704 del 2010).
5. Va in primo luogo disattesa l'eccezione di litispendenza sollevata dagli opponenti in primo grado, non reiterata dalle sig.re e nelle conclusioni precisate dinanzi a CP_1 CP_2 questa Corte.
Non vi è infatti nessuna prova né dell'attuale pendenza né dello stato nel quale si trova il giudizio che la Controparte_3
e le fideiussore, unitamente ad altri, intentarono nel 2017 nei confronti della davanti al Tribunale di Roma. Controparte_4
5.1. Infondata risulta anche l'eccezione di incompetenza territoriale.
5.1.1. L'art. 11 del contratto di apertura di credito dell'importo di euro 700.000,00, assistito da garanzia ipotecaria, stipulato per atto pubblico in Trasacco il 28/3/2013
8 dalla e dalla con Controparte_4 Controparte_3 contestuale rilascio di fideiussione da parte delle sig.re e posto a base della pretesa creditoria oggetto CP_2 CP_1 del presente giudizio, prevedeva che per ogni controversia scaturente dal contratto fosse competente il foro di Roma.
5.1.2. Non essendo prevista la competenza esclusiva di tale foro, ai sensi dell'art. 29 c.p.c., la competenza del foro di
AV rimane ferma sulla base dei fori non contestati dall'opponente, quale foro del luogo ove è sorta l'obbligazione.
6. Venendo all'esame delle domande proposte dalle parti, va in primo luogo riconosciuta la legittimazione attiva (rectius la titolarità del credito) di a seguito della cessione del Pt_1 credito oggetto di causa da a Controparte_4 [...]
e da quest'ultima all'odierna appellante. CP_6
6.1. in allegato alla comparsa di intervento nel primo Pt_1 grado di giudizio, in qualità di procuratrice di CP_6
ha prodotto l'estratto della Gazzetta Ufficiale n. 110
[...] del 19/9/2019, parte seconda, nella quale si legge il seguente avviso: “La società con sede legale in Controparte_6
Milano, via Vittorio Betteloni 2, comunica che, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, relativa a crediti ceduti da in forza Controparte_4 di un contratto di cessione di crediti ai sensi degli articoli
1, 4 e 7.1 della Legge 130 concluso in data 14 giugno 2019 e con efficacia giuridica il 14 settembre 2019 ha acquistato pro soluto da con sede legale in Roma, via Controparte_4
Tomacelli 107, codice fiscale n. partita IVA n. P.IVA_1
e numero di iscrizione presso il registro delle P.IVA_2 imprese di Roma n. 1775, tutti i crediti (per capitale,
9 interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti Controparte_4 da contratti di finanziamento, chirografari ed ipotecari, aperture di credito e sconfinamenti di conto corrente sorti nel periodo compreso tra 1970 e 2017, i cui debitori sono classificati a sofferenza, inadempienze probabili ovvero past due, ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008
(Matrice dei Conti) al 14 settembre 2019 e segnalati in Centrale dei Rischi ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n.
139/1991. I crediti ceduti sono specificatamente individuati nel contratto di cessione. I dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte dei cedenti e del cessionario, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge
130, sul sito internet https://gaia.zenithservice.it/listacrediticeduti.aspx e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito ceduto.”
6.2. In sede di comparsa conclusionale in primo grado, depositata il 7/4/2023, le sig.re e CP_2 CP_1 contestarono la legittimazione attiva di deducendo che Pt_1
l'avviso sopra riportato non era idoneo a provare che il credito vantato nei loro confronti da rientrasse tra Controparte_4 quelli ceduti alla società veicolo, rappresentata in giudizio da
. Pt_1
6.3. La contestazione è infondata.
6.3.1. La Corte di Cassazione ha più volte affermato che ove la contestazione della controparte riguardi non già
l'esistenza del contratto di cessione bensì, come nel caso in
10 esame, la ricomprensione del credito oggetto di causa fra quelli ceduti, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione. Ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, occorre verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria (vedi Cass. n. 21821 del 2023, Cass. n. 31188 del
2017).
6.3.2. Nel caso in esame il credito vantato da CP_4 [...] in sede monitoria scaturiva da un contratto di CP_4 apertura di credito dell'importo di euro 700.000,00, assistito da garanzia ipotecaria, stipulato per atto pubblico dal predetto istituto di credito e dalla Controparte_3 il 28/3/2013 per la durata di tre anni e quattro mesi, con scadenza al 31/7/2016, con contestuale prestazione di fideiussione da parte delle sig.ra e CP_1 CP_2
Tenuto conto che alla data della pubblicazione dell'avviso di cessione dei crediti sulla Gazzetta Ufficiale la debitrice principale e le due fideiussore avevano già ricevuto la notificazione del decreto ingiuntivo oggetto della presente
11 opposizione, ne consegue che risultava con chiarezza dalla lettura dell'avviso sia con riferimento alla data di stipula e alla tipologia contrattuale sia allo stato di sofferenza, che il credito vantato da nei confronti degli Controparte_4 odierni appellati rientrava fra quelli ceduti.
6.3.3. In questa sede ha inoltre prodotto uno stralcio Pt_1 del contratto stipulato il 28/2/2022 con il quale CP_6
le ha ceduto i crediti residui acquistati da
[...] [...] fra cui il credito vantato nei confronti della CP_4
espressamente indicato Parte_3 nell'elenco allegato al contratto.
La produzione di tale documento risulta ammissibile, tenuto conto che il contratto di cessione venne stipulato dopo la maturazione delle preclusioni istruttorie, i cui termini spirarono il 23/10/2017 (Cass. n. 7977 del 2022).
7. Per quanto attiene alla posizione delle altre parti, va in primo luogo evidenziato che il decreto ingiuntivo ottenuto da nei confronti della Controparte_4 Controparte_3
è inopponibile alla Curatela fallimentare della predetta
[...] società, dovendo il relativo credito essere accertato in sede concorsuale.
8. Infondate risultano le eccezioni delle due fideiussore in ordine alla garanzia dalle stesse prestata.
8.1. Come detto, le sig.re e si CP_1 CP_2 costituirono fideiussore solidali con la debitrice principale in favore della , sino a concorrenza della Controparte_4 somma di euro 850.000,00, con atto pubblico stipulato il
28/3/2013, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dalla nel predetto Controparte_3
12 contratto di apertura di credito la cui scadenza era fissata alla data del 31/7/2016.
8.1.1. Il contratto di fideiussione risulta stipulato nello stesso atto pubblico che disciplinava l'apertura di credito e la garanzia ipotecaria e non già su moduli predisposti dalla banca;
non si trattava di una fideiussione omnibus, essendo la garanzia prestata con unico riferimento alle obbligazioni a carico della debitrice principale scaturenti dal predetto contratto di apertura di credito;
gli articoli del contratto che disciplinano la fideiussione non contengono nessuna delle clausole censurate dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55 del 2005, ma unicamente la rinuncia da parte delle garanti al beneficio della preventiva escussione.
8.2. Improprio risulta pertanto il richiamo delle opponenti all'art. 1956 c.c., non vertendosi in tema di garanzia per un'obbligazione futura. L'eccezione risulta peraltro del tutto generica, non avendo le sig.re e neppure CP_1 CP_2 allegato elementi da cui desumere che la abbia Controparte_4 continuato ad erogare credito alla Controparte_3 nonostante il peggioramento delle sue condizioni economiche.
8.3. Infondata è anche l'eccezione sollevata dalle opponenti ai sensi dell'art. 1957 c.c., tenuto conto che l'obbligazione restitutoria della debitrice principale nascente dal contratto di apertura di credito risulta scaduta il 31/7/2016
e che la banca depositò il ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti della e delle sig.re Controparte_3
e in data 9/1/2017, nel termine di sei mesi CP_1 CP_2 previsto dalla norma citata.
9. Per quanto attiene al quantum richiesto dalla banca, nel
13 contratto di apertura di credito erano pattuiti interessi sulle somme a debito al tasso Euribor a 3 mesi, con divisore 365, rilevato nel primo giorno lavorativo del trimestre e pubblicato sul Sole 24 Ore, maggiorato di 7 (sette) punti percentuali;
era escluso lo ius variandi della banca se non in relazione alle variazioni dell'Euribor; erano esclusi oneri per commissione di istruttoria veloce e per gestione annuale del rapporto, era fissata al 2% annuo dell'accordato la commissione di messa a disposizione fondi ed era pattuita la medesima periodicità trimestrale per la capitalizzazione degli interessi debitori e creditori.
9.1. Il consulente tecnico d'ufficio ha evidenziato che il tasso effettivo globale (TEG) applicato nel corso del rapporto
è stato costantemente inferiore alla soglia usuraria.
9.2. Ha poi espunto gli interessi capitalizzati dalla banca successivamente al 1°/1/2014, tenuto conto della modifica dell'art. 120 TUB introdotta dall'art. 1, comma 629, della legge n. 147 del 2013, cosiddetta legge di stabilità 2014, ed ha determinato il saldo del conto corrente intestato a
[...] alla data del 31/3/2017 Controparte_3 nell'importo di euro 843.738,64 a credito della banca, di cui euro 725.674,28 per saldo capitale, euro 110.591,02 per interessi contabilizzati dal 1°/1/2014 ed euro 7.473,34 per ulteriori interessi maturati.
10. Sulla base di quanto esposto, stante l'intervenuta revoca del decreto ingiuntivo nei loro confronti, sia pure con sentenza dichiarata nulla, le sig.re e devono CP_2 CP_1 essere condannate al pagamento, in solido fra loro, della somma di euro 842.000,00, richiesta dalla banca in sede monitoria, con
14 interessi al tasso del 4,195% annuo a decorrere dal 31/3/2017, calcolati sul minor importo di euro 725.674,28. Va dato atto del vincolo di solidarietà delle garanti con la società fallita, la cui obbligazione viene accertata in sede concorsuale.
11. Tenuto conto della declaratoria di nullità della sentenza del Tribunale, appare equo compensare integralmente fra le parti del primo grado di giudizio, ivi comprese quelle della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate dal Tribunale di
AV in favore del consulente tecnico.
11.1. Le spese del presente giudizio dinanzi a questa Corte seguono la soccombenza delle sig.re e nei CP_1 CP_2 confronti di e si liquidano sulla base dei parametri Pt_1 indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 147 del 2022, per le cause di valore compreso tra 520.000,01 e 1.000.000,00 euro, esclusi i compensi previsti per la fase di trattazione che non si svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara la nullità della sentenza n. 175 del 2023 del
Tribunale Ordinario di AV;
2) condanna e in solido Controparte_1 Controparte_2 fra loro, al pagamento a Parte_1
della somma di euro 842.000,00, con interessi al
[...] tasso del 4,195% annuo a decorrere dal 31/3/2017 e sino al saldo, calcolati sul minor importo di euro 725.674,28;
3) compensa integralmente fra le parti le spese del primo grado
15 di giudizio, ponendo a loro carico solidale le spese della consulenza tecnica espletata, come liquidate dal Tribunale
Ordinario di AV in favore del consulente tecnico d'ufficio, con ripartizione nei rapporti interni in pari percentuale fra gli opponenti, da un lato, l'opposta e l'intervenuta, dall'altro;
4) condanna e in solido Controparte_1 Controparte_2 tra loro, a rifondere a Parte_1
le spese del giudizio dinanzi a questa Corte, che
[...] liquida in euro 2.556,00 per esborsi ed euro 18.511,00 per compensi, oltre ad accessori di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 2/12/2025
La Presidente est.
dr. LE DI
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello dell'Aquila
in persona dei magistrati:
dr. LE DI - Presidente rel. dr. Carla Ciofani - Consigliera dr. Andrea Dell'Orso - Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 790 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
, in persona della Dott.ssa Parte_1
nella sua qualità di procuratrice, Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Tarquini, come da procura allegata all'atto di citazione in appello
- appellante ed appellata incidentale
E
e rappresentate e difese Controparte_1 Controparte_2 dagli Avv.ti Paolo Di Gravio e DA Baldassarre, come da
1 procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo introduttivo del giudizio di primo grado
- appellate ed appellanti incidentali
E
in Controparte_3 persona del curatore avv. Luigi Amerigo Bottai, presso gli indirizzi , Email_1
, Email_2
- appellata contumace
E
, con sede in Roma, rappresentata in primo Controparte_4 grado dagli Avv. Italo Tarquini e Gianluca Tarquini
- appellata contumace avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 175 del
Tribunale di AV, pubblicata il giorno 06/06/2023
Conclusioni dell'appellante
“Piaccia alla Corte d'Appello di L'Aquila, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, accogliere l'appello proposto dalla Controparte_5
e, per l'effetto, in riforma della sentenza del
[...]
Tribunale Civile di AV del 6 giugno 2023, n. 175/2023, notificata il 22 giugno 2023, accertare e dichiarare che le signore e quali fideiussori Controparte_1 Controparte_2 della società agricola “ ” a.r.l., obbligata CP_3 principale, sono debitrici della Parte_1
2 quale avente causa della , per la causali Controparte_4 di cui in narrativa, della complessiva somma di € 842.429,99 oltre interessi al tasso contrattuale del 4,195% dal 1° ottobre
2016, o della maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa e condannare le stesse a pagare alla
[...]
le somme citate, con vincolo tra loro Controparte_5 solidale. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge”.
Conclusioni di e Controparte_1 Controparte_2
“Voglia la Corte di Appello dell'Aquila:
1)- Dichiarare inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto
e comunque rigettare l'appello avversario per le causali di cui in narrativa, emanando ogni consequenziale pronuncia.
2)- Dichiarare la propria incompetenza territoriale essendo territorialmente competente il Tribunale di Roma per i motivi esposti.
3)- Rigettare ogni richiesta avversaria.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 175, pubblicata il giorno 06/06/2023, il
Tribunale Ordinario di AV dichiarava la carenza di legittimazione attiva di , Parte_1 intervenuta in corso di causa quale procuratrice di CP_6
, cessionaria del credito vantato da
[...] Controparte_7
[... [...]
rigettava l'opposizione proposta da
[...] [...]
avverso il decreto ingiuntivo n. 43 del 2017, Controparte_3 con il quale era stato ingiunto all'opponente di pagare, in qualità di debitrice principale, a in Controparte_4 solido con le sig.re e Controparte_1 Controparte_2 fideiussore, la somma di euro 842.000,00, oltre ad interessi al tasso del 4,195% annuo decorrenti dal 1°/10/2016 e spese della procedura monitoria, pari al saldo negativo del conto corrente n. 22/231110 intrattenuto dalla predetta società con la banca ricorrente;
revocava il decreto ingiuntivo sopra indicato nei confronti delle sig.re e ritenendo nulle le CP_1 CP_2 fideiussioni dalle stesse prestate in favore di Controparte_4 per violazione della normativa antitrust;
condannava a Pt_1 rifondere agli Avv. Paolo Di Gravio e DA Baldassarre, procuratori antistatari delle sig.re e le CP_1 CP_2 spese del giudizio;
condannava la Controparte_3 al pagamento delle spese processuali e poneva integralmente a suo carico le spese della consulenza tecnica espletata.
1.1. Il Tribunale rigettava l'eccezione di litispendenza sollevata dagli opponenti in riferimento ad un giudizio da loro intentato dinanzi al Tribunale di Roma nei confronti della banca opposta, rilevando che la causa pendente dinanzi al foro capitolino si riferiva ad un'altra posizione contrattuale e si trovava in una diversa fase procedurale;
rigettava inoltre l'eccezione di incompetenza del Tribunale di AV sollevata dagli opponenti in favore di quello di Roma, osservando che la clausola derogatoria della competenza contenuta nel contratto di apertura di credito non attribuiva la competenza al Tribunale romano in via esclusiva;
riteneva che non avesse fornito la Pt_1
4 prova della legittimazione attiva della mandante CP_6
, quale cessionaria del credito vantato da
[...] Controparte_4 nei confronti degli opponenti in forza di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi dell'art. 58 TUB, poiché l'avviso della cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, prodotto da
, non era univoco e non consentiva di stabilire se il credito Pt_1 oggetto del decreto ingiuntivo fosse ricompreso fra quelli ceduti.
1.2. Per quanto atteneva all'importo del credito vantato dalla il Tribunale riferiva che la consulenza Controparte_4 tecnica espletata aveva evidenziato che non vi era stato superamento del tasso soglia nel corso del rapporto;
che il consulente aveva ricostruito il saldo del conto corrente oggetto di causa sulla base delle pattuizioni contrattuali, con esclusione della capitalizzazione degli interessi successivamente al 1°/1/2014, in base alla modifica dell'art. 120 TUB, introdotta dall'art. 1, comma 629, della legge n. 147 del 2013, ottenendo un saldo a credito della banca alla data del
30/9/2016 conforme a quello azionato in sede monitoria;
che l'opposizione proposta dalla debitrice principale era pertanto infondata;
che doveva invece rilevarsi d'ufficio la nullità delle fideiussioni sottoscritte dalle sig.re e CP_2 CP_1 in quanto conformi al modello ABI ritenuto illegittimo alla Banca
d'Italia con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 per contrasto con la normativa antitrust.
2. Con atto di citazione notificato il 17 ed il 21/7/2023 alle sig.re e , alla Controparte_1 Controparte_2 [...] ed Controparte_8 alla Controparte_4 Controparte_9
[... [...]
proponeva appello avverso la sentenza sopra indicata,
[...] notificatale il 22/6/2003 dagli opponenti, sulla base di tre motivi, concludendo come riportato in epigrafe, chiedendo la condanna delle sig.re e al pagamento in suo CP_2 CP_1 favore, in solido fra loro della somma di € 842.429,99 oltre interessi al tasso contrattuale del 4,195% dal 1° ottobre 2016
o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
2.1. Con comparsa depositata il 13/11/2023 si costituivano in giudizio le sig.re e Controparte_1 Controparte_2 eccependo l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt.
342 e 348 c.p.c. e riproponendo l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di AV in favore di quello di
Roma.
2.2. La e la Curatela del Fallimento Controparte_4 della non si costituivano Controparte_3 in giudizio.
2.3 La causa veniva rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c., con assegnazione dei termini di legge alle parti per la precisazione delle conclusioni ed il deposito degli scritti conclusionali.
2.3.1. Le parti costituite provvedevano al deposito di memorie nei termini assegnati.
2.3.2. L'udienza di discussione della causa del 15/4/2025 veniva svolta in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c., e nelle note depositate le parti si riportavano ai propri scritti difensivi.
2.3.3. Con ordinanza in data 17/4/2025 la causa veniva quindi trattenuta in decisione.
3. Deve essere in primo luogo dichiarata la contumacia della
6 Controparte_8
e della le quali, ritualmente
[...] Controparte_4 citate dall'appellante mediante notifica a mezzo PEC, la prima presso il curatore e la seconda presso il procuratore che l'aveva rappresentata in primo grado, non si sono costituite in giudizio.
4. Nella memoria di replica depositata il 4/3/2025 le sig.re e hanno eccepito l'estinzione del giudizio, CP_1 CP_2 evidenziando che la era stata Controparte_3 dichiarata fallita dal Tribunale Ordinario di Roma con sentenza n. 114 pubblicata il 9/2/2023, che il curatore ne aveva dato notizia ad , quale creditrice, con email in data 2/3/2023 e Pt_1 che quest'ultima aveva provveduto alla riassunzione del giudizio nei confronti della curatela con la notifica in data 21/7/2023 dell'atto di citazione in appello, decorso il termine di tre mesi fissato dall'art. 305 c.p.c.
4.1. L'eccezione è infondata, atteso che anche in ipotesi di interruzione automatica del processo, ai sensi dell'art. 43, comma 3, legge fall., il termine per la riassunzione decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione sia portata a conoscenza di ciascuna parte e, pertanto, dalla pronuncia in udienza o dalla notificazione del relativo provvedimento giudiziale alle parti e al curatore, restando irrilevanti a tal fine altre forme di conoscenza che le parti possano avere avuto dell'evento interruttivo (vedi Cass. S.U. n.
12154 del 2021, Cass. n. 18285 del 2024).
4.2. Nel caso in esame il fallimento della debitrice principale venne dichiarato prima dello svolgimento dell'udienza di precisazione delle conclusioni, celebrata il 13/2/2023, nel corso della quale nessuna delle parti riferì la circostanza, per
7 cui il giudice non dichiarò l'interruzione del processo, trattenne la causa in decisione e pronunciò la sentenza oggetto della presente impugnazione.
4.2.1. Tenuto conto dell'effetto automatico dell'interruzione a seguito della dichiarazione di fallimento, ne consegue la nullità della sentenza, pronunciata quando il contraddittorio non era integro.
Questa Corte deve conseguentemente esaminare nel merito le domande e le eccezioni sollevate dalle parti nel corso del giudizio di primo grado, non vertendosi in una delle ipotesi di rimessione della causa al primo giudice ai sensi degli artt. 353
e 354 c.p.c., senza nessun riferimento alla sentenza dichiarata nulla, avvalendosi dell'istruttoria svolta prima della dichiarazione di fallimento, nella pienezza del contraddittorio, compresa la consulenza tecnica espletata, depositata il 7/4/2022
(vedi Cass. n. 704 del 2010).
5. Va in primo luogo disattesa l'eccezione di litispendenza sollevata dagli opponenti in primo grado, non reiterata dalle sig.re e nelle conclusioni precisate dinanzi a CP_1 CP_2 questa Corte.
Non vi è infatti nessuna prova né dell'attuale pendenza né dello stato nel quale si trova il giudizio che la Controparte_3
e le fideiussore, unitamente ad altri, intentarono nel 2017 nei confronti della davanti al Tribunale di Roma. Controparte_4
5.1. Infondata risulta anche l'eccezione di incompetenza territoriale.
5.1.1. L'art. 11 del contratto di apertura di credito dell'importo di euro 700.000,00, assistito da garanzia ipotecaria, stipulato per atto pubblico in Trasacco il 28/3/2013
8 dalla e dalla con Controparte_4 Controparte_3 contestuale rilascio di fideiussione da parte delle sig.re e posto a base della pretesa creditoria oggetto CP_2 CP_1 del presente giudizio, prevedeva che per ogni controversia scaturente dal contratto fosse competente il foro di Roma.
5.1.2. Non essendo prevista la competenza esclusiva di tale foro, ai sensi dell'art. 29 c.p.c., la competenza del foro di
AV rimane ferma sulla base dei fori non contestati dall'opponente, quale foro del luogo ove è sorta l'obbligazione.
6. Venendo all'esame delle domande proposte dalle parti, va in primo luogo riconosciuta la legittimazione attiva (rectius la titolarità del credito) di a seguito della cessione del Pt_1 credito oggetto di causa da a Controparte_4 [...]
e da quest'ultima all'odierna appellante. CP_6
6.1. in allegato alla comparsa di intervento nel primo Pt_1 grado di giudizio, in qualità di procuratrice di CP_6
ha prodotto l'estratto della Gazzetta Ufficiale n. 110
[...] del 19/9/2019, parte seconda, nella quale si legge il seguente avviso: “La società con sede legale in Controparte_6
Milano, via Vittorio Betteloni 2, comunica che, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, relativa a crediti ceduti da in forza Controparte_4 di un contratto di cessione di crediti ai sensi degli articoli
1, 4 e 7.1 della Legge 130 concluso in data 14 giugno 2019 e con efficacia giuridica il 14 settembre 2019 ha acquistato pro soluto da con sede legale in Roma, via Controparte_4
Tomacelli 107, codice fiscale n. partita IVA n. P.IVA_1
e numero di iscrizione presso il registro delle P.IVA_2 imprese di Roma n. 1775, tutti i crediti (per capitale,
9 interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti Controparte_4 da contratti di finanziamento, chirografari ed ipotecari, aperture di credito e sconfinamenti di conto corrente sorti nel periodo compreso tra 1970 e 2017, i cui debitori sono classificati a sofferenza, inadempienze probabili ovvero past due, ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008
(Matrice dei Conti) al 14 settembre 2019 e segnalati in Centrale dei Rischi ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n.
139/1991. I crediti ceduti sono specificatamente individuati nel contratto di cessione. I dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte dei cedenti e del cessionario, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge
130, sul sito internet https://gaia.zenithservice.it/listacrediticeduti.aspx e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito ceduto.”
6.2. In sede di comparsa conclusionale in primo grado, depositata il 7/4/2023, le sig.re e CP_2 CP_1 contestarono la legittimazione attiva di deducendo che Pt_1
l'avviso sopra riportato non era idoneo a provare che il credito vantato nei loro confronti da rientrasse tra Controparte_4 quelli ceduti alla società veicolo, rappresentata in giudizio da
. Pt_1
6.3. La contestazione è infondata.
6.3.1. La Corte di Cassazione ha più volte affermato che ove la contestazione della controparte riguardi non già
l'esistenza del contratto di cessione bensì, come nel caso in
10 esame, la ricomprensione del credito oggetto di causa fra quelli ceduti, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione. Ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, occorre verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria (vedi Cass. n. 21821 del 2023, Cass. n. 31188 del
2017).
6.3.2. Nel caso in esame il credito vantato da CP_4 [...] in sede monitoria scaturiva da un contratto di CP_4 apertura di credito dell'importo di euro 700.000,00, assistito da garanzia ipotecaria, stipulato per atto pubblico dal predetto istituto di credito e dalla Controparte_3 il 28/3/2013 per la durata di tre anni e quattro mesi, con scadenza al 31/7/2016, con contestuale prestazione di fideiussione da parte delle sig.ra e CP_1 CP_2
Tenuto conto che alla data della pubblicazione dell'avviso di cessione dei crediti sulla Gazzetta Ufficiale la debitrice principale e le due fideiussore avevano già ricevuto la notificazione del decreto ingiuntivo oggetto della presente
11 opposizione, ne consegue che risultava con chiarezza dalla lettura dell'avviso sia con riferimento alla data di stipula e alla tipologia contrattuale sia allo stato di sofferenza, che il credito vantato da nei confronti degli Controparte_4 odierni appellati rientrava fra quelli ceduti.
6.3.3. In questa sede ha inoltre prodotto uno stralcio Pt_1 del contratto stipulato il 28/2/2022 con il quale CP_6
le ha ceduto i crediti residui acquistati da
[...] [...] fra cui il credito vantato nei confronti della CP_4
espressamente indicato Parte_3 nell'elenco allegato al contratto.
La produzione di tale documento risulta ammissibile, tenuto conto che il contratto di cessione venne stipulato dopo la maturazione delle preclusioni istruttorie, i cui termini spirarono il 23/10/2017 (Cass. n. 7977 del 2022).
7. Per quanto attiene alla posizione delle altre parti, va in primo luogo evidenziato che il decreto ingiuntivo ottenuto da nei confronti della Controparte_4 Controparte_3
è inopponibile alla Curatela fallimentare della predetta
[...] società, dovendo il relativo credito essere accertato in sede concorsuale.
8. Infondate risultano le eccezioni delle due fideiussore in ordine alla garanzia dalle stesse prestata.
8.1. Come detto, le sig.re e si CP_1 CP_2 costituirono fideiussore solidali con la debitrice principale in favore della , sino a concorrenza della Controparte_4 somma di euro 850.000,00, con atto pubblico stipulato il
28/3/2013, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dalla nel predetto Controparte_3
12 contratto di apertura di credito la cui scadenza era fissata alla data del 31/7/2016.
8.1.1. Il contratto di fideiussione risulta stipulato nello stesso atto pubblico che disciplinava l'apertura di credito e la garanzia ipotecaria e non già su moduli predisposti dalla banca;
non si trattava di una fideiussione omnibus, essendo la garanzia prestata con unico riferimento alle obbligazioni a carico della debitrice principale scaturenti dal predetto contratto di apertura di credito;
gli articoli del contratto che disciplinano la fideiussione non contengono nessuna delle clausole censurate dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55 del 2005, ma unicamente la rinuncia da parte delle garanti al beneficio della preventiva escussione.
8.2. Improprio risulta pertanto il richiamo delle opponenti all'art. 1956 c.c., non vertendosi in tema di garanzia per un'obbligazione futura. L'eccezione risulta peraltro del tutto generica, non avendo le sig.re e neppure CP_1 CP_2 allegato elementi da cui desumere che la abbia Controparte_4 continuato ad erogare credito alla Controparte_3 nonostante il peggioramento delle sue condizioni economiche.
8.3. Infondata è anche l'eccezione sollevata dalle opponenti ai sensi dell'art. 1957 c.c., tenuto conto che l'obbligazione restitutoria della debitrice principale nascente dal contratto di apertura di credito risulta scaduta il 31/7/2016
e che la banca depositò il ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti della e delle sig.re Controparte_3
e in data 9/1/2017, nel termine di sei mesi CP_1 CP_2 previsto dalla norma citata.
9. Per quanto attiene al quantum richiesto dalla banca, nel
13 contratto di apertura di credito erano pattuiti interessi sulle somme a debito al tasso Euribor a 3 mesi, con divisore 365, rilevato nel primo giorno lavorativo del trimestre e pubblicato sul Sole 24 Ore, maggiorato di 7 (sette) punti percentuali;
era escluso lo ius variandi della banca se non in relazione alle variazioni dell'Euribor; erano esclusi oneri per commissione di istruttoria veloce e per gestione annuale del rapporto, era fissata al 2% annuo dell'accordato la commissione di messa a disposizione fondi ed era pattuita la medesima periodicità trimestrale per la capitalizzazione degli interessi debitori e creditori.
9.1. Il consulente tecnico d'ufficio ha evidenziato che il tasso effettivo globale (TEG) applicato nel corso del rapporto
è stato costantemente inferiore alla soglia usuraria.
9.2. Ha poi espunto gli interessi capitalizzati dalla banca successivamente al 1°/1/2014, tenuto conto della modifica dell'art. 120 TUB introdotta dall'art. 1, comma 629, della legge n. 147 del 2013, cosiddetta legge di stabilità 2014, ed ha determinato il saldo del conto corrente intestato a
[...] alla data del 31/3/2017 Controparte_3 nell'importo di euro 843.738,64 a credito della banca, di cui euro 725.674,28 per saldo capitale, euro 110.591,02 per interessi contabilizzati dal 1°/1/2014 ed euro 7.473,34 per ulteriori interessi maturati.
10. Sulla base di quanto esposto, stante l'intervenuta revoca del decreto ingiuntivo nei loro confronti, sia pure con sentenza dichiarata nulla, le sig.re e devono CP_2 CP_1 essere condannate al pagamento, in solido fra loro, della somma di euro 842.000,00, richiesta dalla banca in sede monitoria, con
14 interessi al tasso del 4,195% annuo a decorrere dal 31/3/2017, calcolati sul minor importo di euro 725.674,28. Va dato atto del vincolo di solidarietà delle garanti con la società fallita, la cui obbligazione viene accertata in sede concorsuale.
11. Tenuto conto della declaratoria di nullità della sentenza del Tribunale, appare equo compensare integralmente fra le parti del primo grado di giudizio, ivi comprese quelle della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate dal Tribunale di
AV in favore del consulente tecnico.
11.1. Le spese del presente giudizio dinanzi a questa Corte seguono la soccombenza delle sig.re e nei CP_1 CP_2 confronti di e si liquidano sulla base dei parametri Pt_1 indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 147 del 2022, per le cause di valore compreso tra 520.000,01 e 1.000.000,00 euro, esclusi i compensi previsti per la fase di trattazione che non si svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara la nullità della sentenza n. 175 del 2023 del
Tribunale Ordinario di AV;
2) condanna e in solido Controparte_1 Controparte_2 fra loro, al pagamento a Parte_1
della somma di euro 842.000,00, con interessi al
[...] tasso del 4,195% annuo a decorrere dal 31/3/2017 e sino al saldo, calcolati sul minor importo di euro 725.674,28;
3) compensa integralmente fra le parti le spese del primo grado
15 di giudizio, ponendo a loro carico solidale le spese della consulenza tecnica espletata, come liquidate dal Tribunale
Ordinario di AV in favore del consulente tecnico d'ufficio, con ripartizione nei rapporti interni in pari percentuale fra gli opponenti, da un lato, l'opposta e l'intervenuta, dall'altro;
4) condanna e in solido Controparte_1 Controparte_2 tra loro, a rifondere a Parte_1
le spese del giudizio dinanzi a questa Corte, che
[...] liquida in euro 2.556,00 per esborsi ed euro 18.511,00 per compensi, oltre ad accessori di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 2/12/2025
La Presidente est.
dr. LE DI
16