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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/12/2025, n. 11710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11710 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 15277/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
13 SEZIONE CIVILE
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. Mario Suriano Presidente dott.ssa Stefania Starace Giudice dott.ssa Cristina Correale Giudice designato riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15277/24 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: impugnazione ex art. 19 ter d.lgs. 150\2011, e vertente
TRA
nata in Nigeria, il 12/03/1967, cittadina nigeriana, (C.F. Parte_1
, CUI rappresentata e difesa dall'avv. Susanna Bologna C.F._1 Pt_2 ( ), che la rappresenta e assiste in virtù di mandato in atti CodiceFiscale_2
RICORRENTE
E
, in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 5 Con ricorso ex art. 19 ter d.lgs. 150/11 tempestivamente depositato il 11/07/2024 il ricorrente proponeva tempestiva opposizione avverso il diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale emesso dal Questore di il 29.05.2024 su parere negativo della Commissione, notificatogli il CP_1 11.06.24, e chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato.
Con decreto del giudice designato veniva disposta la sospensione inaudita altera parte del provvedimento impugnato e fissata udienza per la trattazione in contraddittorio dell'istanza cautelare, sostituita con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il si costituiva in giudizio tramite l'Avvocatura distrettuale dello di Napoli con Controparte_1 atto del 31/07/2024, chiedendo il rigetto del ricorso alla luce del parere negativo espresso dalla CT di nel settembre 2023 . CP_1
Parte ricorrente insisteva per la conferma della sospensione già disposta inaudita altera parte alla luce delle condizioni del paese di origine e dell'integrazione lavorativa, come da documentazione depositata.
All'esito di detta udienza il Collegio confermava la sospensione, rimettendo al giudice designato la trattazione della causa nel merito. Esaurita la prima udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza il 18.11.2025 per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 terdecies cpc.
All'udienza collegiale del 18.11.2025 compariva solo la parte ricorrente, che si riportava al ricorso ed alle note depositate, chiedendone l'accoglimento. La causa veniva trattenuta al Collegio per la decisione.
Il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato.
In primo luogo, va evidenziato che, unitamente al ricorso ma anche durante il giudizio, è stata depositata dalla ricorrente documentazione lavorativa anche successiva al parere negativo della CT di del 22.09.2023. CP_1
In particolare, da tale documentazione risulta un'integrazione socio-lavorativa della ricorrente, iniziata nel 2021 come si evince dalla Dichiarazione dei redditi 2022 anno relativa al periodo d'imposta 2021, dalla dichiarazione dei redditi 2024 relativa al periodo di imposta 2023, nonché dalla Dichiarazione inizio attività variazione dati o cessazione attività ai fini dell'Iva dell'Agenzia delle Entrate.
Inoltre, la ricorrente ha depositato estratto per riassunto dell'atto di matrimonio del 07.11.2019 del Comune di Anagni attestante matrimonio avvenuto il 30.04.2019; Certificato di residenza storico anagrafico del 15.09.2022 del comune di Villa Di Briano;
Contratto di locazione del 21.04.2022 della durata di sei anni con decorrenza dal 25.04.2022 al 24.04.2008 nonché ricevuta avvenuta registrazione del contratto di locazione dell'Agenzia delle entrate del 21.04.2022.
Quanto al regime normativo applicabile alla presente domanda, il Collegio rileva che l'articolo 1, comma 1, lettera e) del d-l 130\2020 ha modificato l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo « 1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di pagina 2 di 5 violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha inoltre ripristinato il riferimento nell'articolo 5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano»;
Orbene il diritto alla protezione speciale, invocato nel presente procedimento, deve essere regolato da tale previsione, attesa la presentazione della domanda al Questore anteriormente al 10.3.23, come allegato in ricorso e non contestato dalla PA costituita, che peraltro fa espresso riferimento alla formulazione dell'art. 19 TUI anteriore alle modifiche introdotte con DL 20/23 nel rapporto allegato alla comparsa di costituzione ed in essa richiamato.
Con le nuove disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali). I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni , invero, sono ricognitivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinché egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001, n. 105; 8 luglio 2010, n. 249).
Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il collegio che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per protezione speciale, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (vds. tra le altre SU 29454/19), dall'altro, va tenuta a mente la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3 CEDU ed art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.
Anche con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione di Ginevra firmata il 28 luglio 1951, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – il Collegio ritiene sussistente il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare nonché del diritto alla salute, ovvero dei diritti riconosciuti dalla Convenzione di Ginevra sui rifugiati e dalla Carta Europea.
Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Si pagina 3 di 5 richiede, quindi, l'apprezzamento del rischio di compromissione di diritti fondamentali scaturente dal rimpatrio, in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero.
Inoltre, come il permesso per protezione umanitaria, il permesso per protezione speciale contemplato dall'art. 19, comma 1 e 1.1. t.u.i., a seguito delle modifiche introdotte dal DL 130/20 conv. in L. 173/20, ha durata biennale e, ad esclusione dei casi in cui si riscontrano cause di esclusione della protezione internazionale, può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, giusta le modifiche apportate agli artt. 32, comma 3, d.lgs. 25\2008 e 6 t.u.i. dalla novella in questione, applicabile ratione temporis con riferimento al momento di presentazione della domanda.
Nel caso di specie, sotto il profilo oggettivo deve aversi riguardo alle condizioni del paese di origine della ricorrente, alla luce delle COI consultate dal Collegio da cui emerge, con specifico riguardo al Delta State, da cui la ricorrente proviene, circostanza non messa in dubbio dalla CT, che esso rientra nella regione geografica del Delta del Niger. Diverse fonti (UN, The Guardian, Amnesty International, Sahara Reporters) hanno descritto e denunciato nel tempo come sessant'anni di esplorazioni petrolifere abbiano trasformato la regione in uno dei luoghi più inquinati del pianeta, rovinando la qualità dei terreni agricoli ed inquinando le falde acquifere. Le ripetute estrazioni e il loro effetto sui raccolti hanno avuto e continuano ad avere un impatto sulla disponibilità di cibo che hanno portato al declino della produzione alimentare locale, all'aumento del prezzo del cibo e ad un aumento della povertà nelle comunità del Delta del Niger. Nel report redatto dalle Nazioni Unite nel 2011 con le quali stimavano sarebbero stati necessari 20 anni per bonificare l'area, si descrivevano altresì gli effetti dell'attività estrattiva sulla salute degli abitanti. In almeno 10 comunità, l'acqua potabile era contaminata da alti livelli di idrocarburi, minacciando seriamente la salute pubblica. In una comunità nei pressi della Nigerian National Petroleum Company, le famiglie bevevano acqua proveniente da pozzi contaminati da benzene, un noto cancerogeno, a livelli oltre 900 volte superiori alle linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) (UNEP, Cleaning up Nigerian oil pollution could take 30 years, cost billions – UN, 4 August 2011, https://news.un.org/en/story/2011/08/383512; The Guardian, 'This place used to be green': the brutal impact of oil in the Niger Delta, 6 December 2019, https://www.theguardian.com/global-development/2019/dec/06/this-place-used-to-be-green-thebrutal- impact-of-oil-in-the-niger-delta; Sahara Reporters, Environmental Damage In The Niger Delta Is A Global Challenge, By Aminu, 31 December 2021, Per_1 https://saharareporters.com/2021/12/31/environmental-damage-niger-delta-global-challenge- nasiraminu;
, Niger Delta oil spills bring poverty, low crop yields to farmers, 9 September CP_3 2022, https://www.aljazeera.com/features/2022/9/9/niger-delta-oil-spills-bring-poverty-low-cropyields- CP_ to-farmers; Tainted ?, Amnesty International, 26.5.2023, https://reliefweb.int/report/nigeria/nigeria-tainted-sale.).;
A fronte delle su richiamate condizioni oggettive del paese di origine, in presenza delle quali vi è il rischio effettivo di dovere sopportare la deprivazione dei diritti fondamentali, dovuta alla mancanza delle condizioni minime per poter soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili della vita personale, ossia quelli strettamente connessi al sostentamento ed al raggiungimento dei livelli minimi per un'esistenza dignitosa, il rimpatrio forzato del ricorrente violerebbe il suo diritto alla vita privata, riconosciuto dagli artt. 2, 3 e 10 co. 3 della Costituzione, obblighi costituzionali il cui rispetto è richiamato unitamente agli obblighi internazionali dall'art. 5 comma 6 TUI (sul richiamo al rispetto degli obblighi costituzionali dello Stato e sulla rilevanza di tali obblighi ai fini della valutazione della protezione speciale, si leggano Sez. U civ., n. 24413 del 9/09/2021, secondo cui «Posto che gli obblighi costituzionali o internazionali gravanti sullo Stato sono ovviamente cogenti a prescindere dal loro richiamo nel decreto legge de quo, a tale richiamo non può attribuirsi altro senso, se non lo si voglia degradare a mero orpello retorico, che quello di segnalare la possibilità di situazioni nelle quali detti obblighi non risultino compiutamente soddisfatti dalle previsioni normative relative alle protezioni maggiori ed alle protezioni speciali introdotte dal decreto»), da leggersi congiuntamente all'art. 19 co. pagina 4 di 5 1.1 TUI, in quanto attraverso la protezione speciale è stata data attuazione nel nostro ordinamento al diritto di asilo, come da consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità (vds. Cass. n. 11110/2019).
Sotto il profilo soggettivo, la ricorrente risulta aver compiuto un importante e stabile percorso di integrazione nel territorio nazionale, dove ha iniziato a lavorare con lavoro autonomo dal 2021, lasciandosi alle spalle la condotta delittuosa risalente al 2014 (cfr. Dichiarazione dei redditi 2022 anno relativa al periodo d'imposta 2021, dichiarazione dei redditi 2024 relativa al periodo di imposta 2023, Dichiarazione inizio attività variazione dati o cessazione attività ai fini dell'Iva dell'Agenzia delle Entrate). La ricorrente ha inoltre depositato documentazione comprovante rapporto di coniugio con
, come si evince dall'estratto per riassunto dell'atto di Controparte_5 matrimonio del 07.11.2019 del Comune di Anagni attestante matrimonio avvenuto il 30.04.2019. Agli atti risultano anche Certificato di residenza storico anagrafico del 15.09.2022 del comune di Villa Di Briano;
Contratto di locazione del 21.04.2022 della durata di sei anni con decorrenza dal 25.04.2022 al 24.04.2008 nonché ricevuta avvenuta registrazione del contratto di locazione del dell'agenzia delle entrate del 21.04.2022.
Tale documentazione prova l'effettivo percorso di integrazione lavorativa e familiare compiuto dalla ricorrente, che certamente le consente una vita dignitosa, ancor più se confrontata con le gravi condizioni di povertà che affliggono la Nigeria, come emerge dalla COI su citate.
Il rimpatrio forzato del ricorrente costituirebbe quindi una lesione del suo diritto alla vita privata e familiare, tutelato dall'art. 19 co.
1.1. applicabile ratione temporis.
Va pertanto accolta la domanda di riconoscimento della protezione speciale, non essendo emersa dal giudizio né essendo stata eccepita dalla PA costituita la sussistenza di motivi ostativi di sicurezza nazionale o di ordine e di sicurezza pubblica, aldilà del risalente reato ex art. 73 co. 5 DPR 309/90 per il quale la ricorrente ha finito di scontare la pena nel 2016 senza più incorrere da allora in violazioni della legge italiana.
Circa le spese processuali, si ritengono sussistenti giusti motivi per dichiararne la compensazione essendosi il giudizio definito favorevolmente al ricorrente alla luce delle COI consultate di ufficio dal Collegio, relative a criticità del paese di origine inaspritesi successivamente al ricorso nonché sulla scorta dell'ulteriore documentazione lavorativa depositata nel corso del giudizio e, quindi, per motivi in parte sopravvenuti all'instaurazione della lite.
PQM
Il giudice, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: -
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce al ricorrente, il diritto alla protezione speciale ex art. 32, comma 3, t.u.i., come modificato dal d.l. n. 130/2020 conv. in l. n. 173/2020 e manda al Questore per i provvedimenti di competenza;
-Compensa le spese processuali;
-Manda alla cancelleria di procedere alle notificazioni di rito.
Così deciso a Napoli il 10.12.2025
IL PRESIDENTE
Dott. Mario Suriano
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
13 SEZIONE CIVILE
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. Mario Suriano Presidente dott.ssa Stefania Starace Giudice dott.ssa Cristina Correale Giudice designato riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15277/24 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: impugnazione ex art. 19 ter d.lgs. 150\2011, e vertente
TRA
nata in Nigeria, il 12/03/1967, cittadina nigeriana, (C.F. Parte_1
, CUI rappresentata e difesa dall'avv. Susanna Bologna C.F._1 Pt_2 ( ), che la rappresenta e assiste in virtù di mandato in atti CodiceFiscale_2
RICORRENTE
E
, in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 5 Con ricorso ex art. 19 ter d.lgs. 150/11 tempestivamente depositato il 11/07/2024 il ricorrente proponeva tempestiva opposizione avverso il diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale emesso dal Questore di il 29.05.2024 su parere negativo della Commissione, notificatogli il CP_1 11.06.24, e chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato.
Con decreto del giudice designato veniva disposta la sospensione inaudita altera parte del provvedimento impugnato e fissata udienza per la trattazione in contraddittorio dell'istanza cautelare, sostituita con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il si costituiva in giudizio tramite l'Avvocatura distrettuale dello di Napoli con Controparte_1 atto del 31/07/2024, chiedendo il rigetto del ricorso alla luce del parere negativo espresso dalla CT di nel settembre 2023 . CP_1
Parte ricorrente insisteva per la conferma della sospensione già disposta inaudita altera parte alla luce delle condizioni del paese di origine e dell'integrazione lavorativa, come da documentazione depositata.
All'esito di detta udienza il Collegio confermava la sospensione, rimettendo al giudice designato la trattazione della causa nel merito. Esaurita la prima udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza il 18.11.2025 per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 terdecies cpc.
All'udienza collegiale del 18.11.2025 compariva solo la parte ricorrente, che si riportava al ricorso ed alle note depositate, chiedendone l'accoglimento. La causa veniva trattenuta al Collegio per la decisione.
Il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato.
In primo luogo, va evidenziato che, unitamente al ricorso ma anche durante il giudizio, è stata depositata dalla ricorrente documentazione lavorativa anche successiva al parere negativo della CT di del 22.09.2023. CP_1
In particolare, da tale documentazione risulta un'integrazione socio-lavorativa della ricorrente, iniziata nel 2021 come si evince dalla Dichiarazione dei redditi 2022 anno relativa al periodo d'imposta 2021, dalla dichiarazione dei redditi 2024 relativa al periodo di imposta 2023, nonché dalla Dichiarazione inizio attività variazione dati o cessazione attività ai fini dell'Iva dell'Agenzia delle Entrate.
Inoltre, la ricorrente ha depositato estratto per riassunto dell'atto di matrimonio del 07.11.2019 del Comune di Anagni attestante matrimonio avvenuto il 30.04.2019; Certificato di residenza storico anagrafico del 15.09.2022 del comune di Villa Di Briano;
Contratto di locazione del 21.04.2022 della durata di sei anni con decorrenza dal 25.04.2022 al 24.04.2008 nonché ricevuta avvenuta registrazione del contratto di locazione dell'Agenzia delle entrate del 21.04.2022.
Quanto al regime normativo applicabile alla presente domanda, il Collegio rileva che l'articolo 1, comma 1, lettera e) del d-l 130\2020 ha modificato l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo « 1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di pagina 2 di 5 violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha inoltre ripristinato il riferimento nell'articolo 5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano»;
Orbene il diritto alla protezione speciale, invocato nel presente procedimento, deve essere regolato da tale previsione, attesa la presentazione della domanda al Questore anteriormente al 10.3.23, come allegato in ricorso e non contestato dalla PA costituita, che peraltro fa espresso riferimento alla formulazione dell'art. 19 TUI anteriore alle modifiche introdotte con DL 20/23 nel rapporto allegato alla comparsa di costituzione ed in essa richiamato.
Con le nuove disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali). I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni , invero, sono ricognitivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinché egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001, n. 105; 8 luglio 2010, n. 249).
Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il collegio che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per protezione speciale, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (vds. tra le altre SU 29454/19), dall'altro, va tenuta a mente la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3 CEDU ed art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.
Anche con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione di Ginevra firmata il 28 luglio 1951, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – il Collegio ritiene sussistente il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare nonché del diritto alla salute, ovvero dei diritti riconosciuti dalla Convenzione di Ginevra sui rifugiati e dalla Carta Europea.
Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Si pagina 3 di 5 richiede, quindi, l'apprezzamento del rischio di compromissione di diritti fondamentali scaturente dal rimpatrio, in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero.
Inoltre, come il permesso per protezione umanitaria, il permesso per protezione speciale contemplato dall'art. 19, comma 1 e 1.1. t.u.i., a seguito delle modifiche introdotte dal DL 130/20 conv. in L. 173/20, ha durata biennale e, ad esclusione dei casi in cui si riscontrano cause di esclusione della protezione internazionale, può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, giusta le modifiche apportate agli artt. 32, comma 3, d.lgs. 25\2008 e 6 t.u.i. dalla novella in questione, applicabile ratione temporis con riferimento al momento di presentazione della domanda.
Nel caso di specie, sotto il profilo oggettivo deve aversi riguardo alle condizioni del paese di origine della ricorrente, alla luce delle COI consultate dal Collegio da cui emerge, con specifico riguardo al Delta State, da cui la ricorrente proviene, circostanza non messa in dubbio dalla CT, che esso rientra nella regione geografica del Delta del Niger. Diverse fonti (UN, The Guardian, Amnesty International, Sahara Reporters) hanno descritto e denunciato nel tempo come sessant'anni di esplorazioni petrolifere abbiano trasformato la regione in uno dei luoghi più inquinati del pianeta, rovinando la qualità dei terreni agricoli ed inquinando le falde acquifere. Le ripetute estrazioni e il loro effetto sui raccolti hanno avuto e continuano ad avere un impatto sulla disponibilità di cibo che hanno portato al declino della produzione alimentare locale, all'aumento del prezzo del cibo e ad un aumento della povertà nelle comunità del Delta del Niger. Nel report redatto dalle Nazioni Unite nel 2011 con le quali stimavano sarebbero stati necessari 20 anni per bonificare l'area, si descrivevano altresì gli effetti dell'attività estrattiva sulla salute degli abitanti. In almeno 10 comunità, l'acqua potabile era contaminata da alti livelli di idrocarburi, minacciando seriamente la salute pubblica. In una comunità nei pressi della Nigerian National Petroleum Company, le famiglie bevevano acqua proveniente da pozzi contaminati da benzene, un noto cancerogeno, a livelli oltre 900 volte superiori alle linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) (UNEP, Cleaning up Nigerian oil pollution could take 30 years, cost billions – UN, 4 August 2011, https://news.un.org/en/story/2011/08/383512; The Guardian, 'This place used to be green': the brutal impact of oil in the Niger Delta, 6 December 2019, https://www.theguardian.com/global-development/2019/dec/06/this-place-used-to-be-green-thebrutal- impact-of-oil-in-the-niger-delta; Sahara Reporters, Environmental Damage In The Niger Delta Is A Global Challenge, By Aminu, 31 December 2021, Per_1 https://saharareporters.com/2021/12/31/environmental-damage-niger-delta-global-challenge- nasiraminu;
, Niger Delta oil spills bring poverty, low crop yields to farmers, 9 September CP_3 2022, https://www.aljazeera.com/features/2022/9/9/niger-delta-oil-spills-bring-poverty-low-cropyields- CP_ to-farmers; Tainted ?, Amnesty International, 26.5.2023, https://reliefweb.int/report/nigeria/nigeria-tainted-sale.).;
A fronte delle su richiamate condizioni oggettive del paese di origine, in presenza delle quali vi è il rischio effettivo di dovere sopportare la deprivazione dei diritti fondamentali, dovuta alla mancanza delle condizioni minime per poter soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili della vita personale, ossia quelli strettamente connessi al sostentamento ed al raggiungimento dei livelli minimi per un'esistenza dignitosa, il rimpatrio forzato del ricorrente violerebbe il suo diritto alla vita privata, riconosciuto dagli artt. 2, 3 e 10 co. 3 della Costituzione, obblighi costituzionali il cui rispetto è richiamato unitamente agli obblighi internazionali dall'art. 5 comma 6 TUI (sul richiamo al rispetto degli obblighi costituzionali dello Stato e sulla rilevanza di tali obblighi ai fini della valutazione della protezione speciale, si leggano Sez. U civ., n. 24413 del 9/09/2021, secondo cui «Posto che gli obblighi costituzionali o internazionali gravanti sullo Stato sono ovviamente cogenti a prescindere dal loro richiamo nel decreto legge de quo, a tale richiamo non può attribuirsi altro senso, se non lo si voglia degradare a mero orpello retorico, che quello di segnalare la possibilità di situazioni nelle quali detti obblighi non risultino compiutamente soddisfatti dalle previsioni normative relative alle protezioni maggiori ed alle protezioni speciali introdotte dal decreto»), da leggersi congiuntamente all'art. 19 co. pagina 4 di 5 1.1 TUI, in quanto attraverso la protezione speciale è stata data attuazione nel nostro ordinamento al diritto di asilo, come da consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità (vds. Cass. n. 11110/2019).
Sotto il profilo soggettivo, la ricorrente risulta aver compiuto un importante e stabile percorso di integrazione nel territorio nazionale, dove ha iniziato a lavorare con lavoro autonomo dal 2021, lasciandosi alle spalle la condotta delittuosa risalente al 2014 (cfr. Dichiarazione dei redditi 2022 anno relativa al periodo d'imposta 2021, dichiarazione dei redditi 2024 relativa al periodo di imposta 2023, Dichiarazione inizio attività variazione dati o cessazione attività ai fini dell'Iva dell'Agenzia delle Entrate). La ricorrente ha inoltre depositato documentazione comprovante rapporto di coniugio con
, come si evince dall'estratto per riassunto dell'atto di Controparte_5 matrimonio del 07.11.2019 del Comune di Anagni attestante matrimonio avvenuto il 30.04.2019. Agli atti risultano anche Certificato di residenza storico anagrafico del 15.09.2022 del comune di Villa Di Briano;
Contratto di locazione del 21.04.2022 della durata di sei anni con decorrenza dal 25.04.2022 al 24.04.2008 nonché ricevuta avvenuta registrazione del contratto di locazione del dell'agenzia delle entrate del 21.04.2022.
Tale documentazione prova l'effettivo percorso di integrazione lavorativa e familiare compiuto dalla ricorrente, che certamente le consente una vita dignitosa, ancor più se confrontata con le gravi condizioni di povertà che affliggono la Nigeria, come emerge dalla COI su citate.
Il rimpatrio forzato del ricorrente costituirebbe quindi una lesione del suo diritto alla vita privata e familiare, tutelato dall'art. 19 co.
1.1. applicabile ratione temporis.
Va pertanto accolta la domanda di riconoscimento della protezione speciale, non essendo emersa dal giudizio né essendo stata eccepita dalla PA costituita la sussistenza di motivi ostativi di sicurezza nazionale o di ordine e di sicurezza pubblica, aldilà del risalente reato ex art. 73 co. 5 DPR 309/90 per il quale la ricorrente ha finito di scontare la pena nel 2016 senza più incorrere da allora in violazioni della legge italiana.
Circa le spese processuali, si ritengono sussistenti giusti motivi per dichiararne la compensazione essendosi il giudizio definito favorevolmente al ricorrente alla luce delle COI consultate di ufficio dal Collegio, relative a criticità del paese di origine inaspritesi successivamente al ricorso nonché sulla scorta dell'ulteriore documentazione lavorativa depositata nel corso del giudizio e, quindi, per motivi in parte sopravvenuti all'instaurazione della lite.
PQM
Il giudice, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: -
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce al ricorrente, il diritto alla protezione speciale ex art. 32, comma 3, t.u.i., come modificato dal d.l. n. 130/2020 conv. in l. n. 173/2020 e manda al Questore per i provvedimenti di competenza;
-Compensa le spese processuali;
-Manda alla cancelleria di procedere alle notificazioni di rito.
Così deciso a Napoli il 10.12.2025
IL PRESIDENTE
Dott. Mario Suriano
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