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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 12/01/2026, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 120/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
05/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE PIETRO PIERO CE, Presidente
IR IO, RE
DI MODUGNO NICOLA, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2083/2021 depositato il 14/09/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ascoli Satriano
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Resistente_3 - CF_Resistente_3
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Resistente_4 - CF_Resistente_4
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Resistente_5 S.r.l. - PIVA_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Resistente_6 S.r.l. - PIVA_2
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Resistente_7 Srl - PIVA_3
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Resistente_8 Srl - PIVA_4
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 771/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 4 e pubblicata il 12/07/2021
Atti impositivi:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2017FG0069845 CATASTO-ALTRO
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2017FG0069727 CATASTO-ALTRO
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2017FG0082187 CATASTO-ALTRO
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2017FG0072913 CATASTO-ALTRO
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2017FG0063884 CATASTO-ALTRO
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2017FG0063892 CATASTO-ALTRO
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2017FG0064247 CATASTO-ALTRO
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2017FG0064250 CATASTO-ALTRO
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2017FG0064255 CATASTO-ALTRO
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2017FG0065256 CATASTO-ALTRO
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2017FG0064257 CATASTO-ALTRO
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2017FG0064269 CATASTO-ALTRO
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2017FG0064276 CATASTO-ALTRO
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2017FG0064277 CATASTO-ALTRO
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2017FG0064405 CATASTO-ALTRO
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2017FG0064406 CATASTO-ALTRO
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2017FG0064407 CATASTO-ALTRO
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2017FG0064408 CATASTO-ALTRO
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2017FG0064634 CATASTO-ALTRO
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2017FG0064636 CATASTO-ALTRO
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2017FG0064637 CATASTO-ALTRO
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2017FG0068794 CATASTO-ALTRO
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2017FG0072912 CATASTO-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti si riportano agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Foggia, proponeva appello avverso la sentenza n. 771/04/21 del 14/6/2021, depositata in segreteria il 12/7/2021, con cui la CTP di Foggia aveva accolto i ricorsi, delle società interessate: Resistente_7 S.r.l., Resistente_8 S.r.l., Resistente_6 S.r.l., Resistente_5, nonché dei Sigg. Resistente_4, Resistente_1, Resistente_2 e Resistente_3, ciascuno per i propri diritti, avverso gli avvisi d'accertamento recanti i classamenti e le rendite catastali degli immobili costituiti da aerogeneratori, collocati nei territori dei Comuni di Monteleone di Puglia, Faeto, Deliceto e Ascoli
Satriano, con cui era stata operata la determinazione del nuovo classamento e della rendita catastale.
La CTP di Foggia con l'impugnata sentenza, previa riunione dei procedimenti, accoglieva i ricorsi sulla base del principio della ragione più liquida. In particolare, il primo giudice, nel merito, riteneva di escludere le torri eoliche dalla stima catastale aderendo alla giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenza n.
20726/2020), la quale statuiva che la torre eolica, quale componente impiantistica, era inidonea ad apportare all'immobile un'effettiva utilità produttiva/reddituale al di fuori dello specifico processo produttivo, e doveva pertanto essere esclusa dal conteggio per la determinazione della rendita catastale.
L'Agenzia delle Entrate nell'appello proposto, regolarmente notificato alle parti, censurava la sentenza che andava riformata, sostenendo che la torre eolica aveva natura di "costruzione", era strutturalmente connessa al suolo e non partecipava direttamente al processo di trasformazione energetica, e come tale doveva essere inclusa nella stima. Dopo aver dato conto del procedimento di classamento dei cespiti in esame e del fatto di non aver accolto le proposte di parte, senza peraltro il perfezionamento delle istanze di mediazione, ancorché erano stati rettificati, nei termini di legge, alcuni classamenti viziati, esplicitava il metodo seguito che portava a un'incidenza del 38,9% sull'originaria stima in atti delle componenti ancora valutabili dopo la legge n. 208 del 2015. Chiedeva la riforma della sentenza e la conferma delle rendite accertate, con vittoria delle spese di giudizio.
Le società Resistente_7 S.r.l., Resistente_6 S.r.l., Resistente_5 S.r.l. e Resistente_8 S.r.l. con comparsa di costituzione resistevano e chiedevano il rigetto dell'appello insistendo per la conferma della sentenza di primo grado. Le parti resistenti invocavano la giurisprudenza "granitica e consolidata" della
Suprema Corte che escludeva la torre eolica dal computo della rendita catastale (citando numerose sentenze del 2020 e 2021). Inoltre, con appello incidentale condizionato riproponevano le ulteriori eccezioni assorbite in primo grado (inammissibilità degli accertamenti, illegittima inclusione della voce "consulenza tecnica e sviluppo del progetto" e illegittima metodologia di stima).
Chiedevano, in via principale, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, in via gradata di dichiarare in ogni caso la nullità, l'annullamento e l'illegittimità degli avvisi di accertamento impugnati;
la conferma delle rendite catastali proposte dalle Società con le dichiarazioni DOCFA. In via ulteriormente subordinata, ottenere la rideterminazione delle rendite in misura comunque inferiore a quella illegittimamente rettificata dall'Agenzia.
Nel corso del procedimento di secondo grado, interveniva il Comune di Ascoli Satriano con Richiesta di intervento adesivo litisconsortile. Il Comune, quale Ente impositore dell'IMU, motivava il proprio intervento a sostegno della pretesa erariale, in quanto destinatario degli effetti riflessi della decisione sul valore catastale.
Il Comune seguendo il calcolo dell'Ufficio perveniva ad una rendita rideterminata, senza l'inclusione della torre, assolutamente non in linea con quella proposta dalle parti.
L'Agenzia depositava memoria il 25/11/2025 ed in pari data una proposta conciliativa, ai sensi del D.lgs.
n.546 del 1992, con cui rideterminava la rendita catastale degli aerogeneratori escludendo dalla stima originaria le componenti non più valutabili ai sensi del comma 21 della legge n. 208 del 2015 e della circolare
28/E del 16 ottobre 2023, quali il complesso “rotore-navicella-torre” e i relativi impianti elettrici di collegamento alla rete.
Quanto al metodo di valutazione, l'Agenzia esplicitava il criterio basato sulla stima diretta, attraverso procedimento indiretto, degli immobili tenendo conto del suolo e delle costruzioni ed escludeva macchinari, congegni e altre attrezzature funzionali allo specifico processo produttivo. Il parametro di riferimento utilizzato era la potenza espressa in Megawatt (MW), con valori stimati di costo basati su dati di mercato relativi al costo di realizzazione di impianti eolici in Europa, aggiornati e rivalutati al periodo censuario di riferimento
(biennio 1988/89).
Nello specifico, si perveniva ad una valutazione degli aerogeneratori basato su un costo deprezzato di
€ 480.000,00 €/MW ricavato dal valore unitario di riferimento di un aerogeneratore da 1 MW (anno 2004–
2010) ritenuto ragionevolmente pari a € 1.000.000/MW, poi ridotto a € 600.000/MW per tenere conto dell'epoca censuaria 1988–89 e della vita utile tecnica delle strutture e dopo ulteriori correzioni (obsolescenza e rivalutazioni ISTAT), fissato nel valore medio depurato di € 480.000/MW, come sopra indicato, secondo le disposizioni di cui alla circolare 6/T del 2012.
Ad avvalorare l'attendibilità delle voci di costo individuate dall'Ufficio, soccorreva una ricerca condotta dal
Politecnico di Milano nel 2012, in cui venivano riportate le incidenze percentuali medie, rispetto all'investimento complessivo, delle diverse voci di costo connesse alla realizzazione di una centrale eolica;
dati analoghi erano riscontrabili nelle pubblicazioni dell'ANEV e dell'ENEA. Si perveniva, pertanto, all'incidenza, tramite l'applicazione della tecnica legislativa definita “per esclusione”, del 13,7% rappresentativo delle componenti ancora stimabili (acquisizione dei terreni e sistemazioni varie 1,0%, fondazioni 8,8%, consulenza tecnica e sviluppo del progetto 3,9%, con esclusione della torre avente un'incidenza del 25,2 %, della navicella e rotore 53,8%, delle infrastrutture di collegamento alla rete elettrica
1,2% e con la riduzione della voce consulenza tecnica e sviluppo del progetto dal 10% al 3,9%).
Tale percentuale applicata al valore definitivo del capitale fondiario con la successiva applicazione al risultato dell'indice di redditività nella misura del 2%, determinava la rendita catastale suindicata.
L'Ufficio, infine, sottolineava l'erroneità dei valori proposti dalla Società, in quanto un impianto da 1 MW avrebbe coinciso in termini di rendita catastale con un impianto da 4 MW, ignorando le differenze di redditività.
Pertanto, richiedeva alla Corte di confermare le nuove rendite catastali, ricalcolate per essere coerenti con la normativa e la giurisprudenza più recenti.
L'Agenzia sottolineava anche l'evoluzione della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione nel tempo. Pertanto, chiedeva di confermare le nuove rendite catastali, ricalcolate per essere coerenti con la normativa e la giurisprudenza più recenti.
Con memoria illustrativa del 24/11/2025 le società resistenti prendevano atto che l'Agenzia delle Entrate aveva definitivamente rinunciato a includere la torre eolica nella rendita catastale, in conformità alla Circolare
28/E/2023 e alla giurisprudenza della Cassazione.
Premessa l'Inammissibilità e improcedibilità degli accertamenti per vizi già dedotti nei precedenti gradi di giudizio, le società sostenevano che anche la nuova rendita proposta dall'Ufficio di Foggia era illegittima, perché non supportata da adeguata prova, basata su criteri arbitrari, diversi da quelli applicati dalla stessa
Agenzia in altre province, con inclusione di voci di costo non catastali (“consulenza tecnica e sviluppo del progetto -oneri finanziari e profitto del promotore”) e con attribuzione di valori sproporzionati rispetto a casi identici già definiti.
Quanto all'intervento del Comune di Ascoli Satriano lo ritenevano inammissibile e irrilevante non avendo il
Comune competenza catastale nonché per le valutazioni autonome e infondate, includendo costi esclusi per legge dalla rendita catastale.
Le società chiedevano quindi il rigetto dell'appello dell'Agenzia e la conferma delle rendite DOCFA, ritenute corrette perché basate solo su piazzale e fondazione, con valori già riconosciuti dall'Agenzia stessa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierna Corte preliminarmente ritiene ammissibile l'intervento del Comune.
La Suprema Corte, al riguardo (Cass. sentenza 14000 /2012), ha affermato che "Una interpretazione costituzionalmente orientata del citato art. 14 (D.lgs. 546/92) deve dunque indurre ad una lettura estensiva del concetto di destinatario dell'atto - fino a comprendere in esso non solo il destinatario stricto iure ma anche il destinatario potenziale e mediato…" (Cass. 2012/ 255. In senso sostanzialmente conforme v. Cass.
2012/ 5375). Applicando detti principi alla fattispecie in esame, dovendo la rendita catastale stabilita dal giudice di merito nella controversia tra l'Agenzia del Territorio e la società proprietaria della centrale essere recepita dal Comune, nel cui territorio è ubicata la centrale medesima, e posta a base per la determinazione dell'ICI - nei limiti di applicabilità di tale imposta determinati ratione temporis - sussiste l'interesse giuridico del Comune impositore a intervenire nel giudizio destinato a quantificare la base imponibile del tributo alla stregua di un "destinatario indiretto e mediato" dell'atto di classamento, al fine di tutelare la propria situazione soggettiva di fronte alla eventualità che nella propria sfera giuridica possano ripercuotersi le conseguenze dannose derivanti dagli effetti riflessi o indiretti del giudicato formatosi in ordine al classamento dell'immobile”.
Lo stesso giudice ha precisato i confini dell'intervento che, in base agli approdi giurisprudenziali secondo cui sarebbe incompatibile con la natura impugnatoria del giudizio, va riconosciuto ai soli soggetti che, in qualità di destinatari dell'atto o parti del rapporto controverso, potrebbero proporre autonoma impugnazione, escludendo quindi la possibilità di spiegare intervento a tutela di interessi sui quali l'atto può produrre un effetto di pregiudizio o di vantaggio.
Nel caso specifico esistono i presupposti delineati dalla suprema Corte.
La questione principale oggetto del contendere riguarda l'inclusione della “torre” dell'aerogeneratore nella stima diretta catastale e la quantificazione dei valori. Nel corso del giudizio la questione ha finito con il riguardare solo il secondo aspetto.
In recepimento di un consolidato orientamento giurisprudenziale, L'Agenzia delle Entrate ha chiarito, di recente, con la circolare n. 28 del 16 ottobre 2023 che la “torre eolica” di sostegno deve essere considerata, fatte salve eventuali peculiarità costruttive dello specifico impianto, una “componente impiantistica” della centrale eolica in considerazione del rapporto strumentale della stessa rispetto al processo produttivo, non rientrante nella determinazione della rendita catastale, in base a quanto disposto dall'articolo 1, comma 21, della legge n. 208/2015.
Sulla scorta di tale interpretazione e del fatto che la stessa circolare invita le direzioni a riesaminare le controversie pendenti concernenti la materia in esame, l'Ufficio, con la memoria depositata il 25/11/22025 dopo aver richiamato il contenuto della citata circolare n. 28 del 16/10/2023 ed escluso dal calcolo l'elemento torre, non essendo più valutabile ai sensi del comma 21 della legge n. 208 del 2015 il complesso “rotore- navicella -torre”, è pervenuto ad una proposta conciliativa basata su un'incidenza del 13,7% delle componenti rimaste valutabili, secondo il metodo ampiamente spiegato nelle memorie presentate come riportato in parte narrativa. Ha proposto, pertanto, di conciliare la controversia nei termini indicati nella proposta di conciliazione in cui la rendita degli aerogeneratori è determinata tenendo conto del valore fondiario pari ad € 480.000,00 per ogni impianto da 1 MW, ragguagliato alla potenza dell'impianto da valutare (ad esempio per un impianto da 2 MW va moltiplicato 480.000,00 per 2 (MW) = € 960.000,00) + valore area di servizio, ridotti al 13,7%, ed applicando sul risultato l'indice di fruttuosità del 2%.
In via incidentale, le ricorrenti propongono la inammissibilità ed improcedibilità degli accertamenti e censurano il metodo di stima come visto in parte narrativa.
Relativamente alla prima questione, gli avvisi di accertamento emessi prima degli atti impugnati con il presente contenzioso e avversati con istanze di reclamo/mediazione, erano stati annullati in autotutela dall'Ufficio accertatore che li aveva emessi, senza provvedere a nessun accoglimento ma comunicando alle parti il non luogo a provvedere (come riportato dall'Ufficio). Non può pertanto parlarsi di perfezionamento delle istanze di mediazione anche perché sarebbe stato necessario un accordo sottoscritto tra le parti, che nel caso specifico non esiste. Neppure può parlarsi di accoglimento delle richieste atteso che l'annullamento in autotutela si è basato su motivi diversi rispetto a quelli dedotti nel reclamo. In ogni caso l'Amministrazione finanziaria resta sempre titolare del generale potere di autotutela che può esercitare tanto in pendenza della procedura amministrativa, quanto in pendenza dell'eventuale processo e finanche dopo la formazione del giudicato ovvero a seguito della definitività dell'atto impositivo.
Il motivo dell'appello incidentale va pertanto rigettato. Relativamente alla stima, l'odierna Corte condivide il criterio di calcolo e ritiene congrui i valori utilizzati dall'Ufficio in quanto perfettamente in linea con i valori acclarati presso questa stessa Corte in numerose sentenze. Da esse emerge che il valore fondiario ante l. 285/2015 è stato ritenuto congruo nell'importo di
€/MW 480.000,00 comprensivo dell'abbattimento per vita utile di cui alla circolare n.6T/2012 (ex pluribus sentenze: 1791/2024, 1788/2024, 2021/2022, 1267/2022 e numerose altre recentissime).
L'appellata muove una serie di censure al metodo seguito dall'Ufficio ed all'esatta determinazione del valore fondiario. Le critiche al modo di valutare dell'Agenzia riguardano il metodo parametrico che non rende comprensibili le percentuali accertate che non solo non risultano provate ma fanno riferimento a valori estranei quali la consulenza tecnica e sviluppo del progetto.
A questa problematica ha dato risposta la suprema Corte (Cass. Sentenza 23778/2022) che, in un caso perfettamente sovrapponibile, ha riconosciuto la correttezza metodologica dell'operato dell'Agenzia (come riconosciuto nella sentenza impugnata della CTR) che “aveva stabilito il costo di costruzione a nuovo (non assoggettabile a deprezzamento trattandosi di impianto successivo al biennio 1988 /1989) sulla base di dati concreti, oggettivi e di pubblico accesso, quali il valore del diritto di superficie sul fondo, i progetti esecutivi depositati in Regione, i prezziari ufficiali;
e ciò anche per quanto riguardava i costi rappresentati dalle spese tecniche (di progettazione, direzione lavori e calcolo)…”.
Più di recente (Cassazione civile Sez. Trib. ordinanza n. 31583 del 3 dicembre 2025) la Giurisprudenza ha affermato che in tema di determinazione della rendita catastale degli impianti eolici classificati in categoria
D/1, ai sensi dell'articolo 1, comma 21, della legge numero 208 del 2015, esclusa la torre di sostegno non più valutabile, la rendita catastale deve essere determinata esclusivamente con riferimento agli elementi residui (suolo, fondazioni, piazzola e cabina prefabbricata), sui quali vanno computate le componenti delle spese tecniche, del profitto dell'imprenditore e degli oneri finanziari secondo il procedimento indiretto di stima con approccio di costo previsto dalla circolare n. 6/T del 30 novembre 2012, che mantiene validità anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 208 del 2015. Il saggio di capitalizzazione da applicare per gli immobili di categoria D è determinato normativamente nella misura fissa del 2%, ai sensi dell'art. 29 del d.
P.R. n. 1142 del 1949 e del D.M. 14 dicembre 1991, senza che l'Agenzia delle Entrate disponga di alcun potere discrezionale nella sua individuazione.
I documenti Do.C.Fa. di cui le appellate chiedono la conferma, valorizzano solo il dato relativo alla fondazione e all'area di pertinenza del singolo aerogeneratore. “La stima catastale per accertare la redditività di un immobile non può semplicisticamente -come sostenuto dall'Ufficio e condiviso dall'odierna Corte- essere ricondotta ad un computo metrico” ma deve assicurare la coerenza con il valore di mercato. Sotto questo profilo le valutazioni proposte con i Do.C.Fa. confliggono con le previsioni normative dal momento che la rendita catastale rappresenta “…la rendita lorda media ordinaria ritraibile previa detrazione delle spese di ripartizione, manutenzione e di ogni altra spesa” (art.9 RDL 652/39). L'erroneità dei valori proposti da Società si rileva anche dal fatto che un impianto da 1 MW avrebbe coinciso in termini di rendita catastale con un impianto da 4 MW, ignorando le differenze di redditività.
Le censure al metodo di calcolo della rendita degli aerogeneratori vanno pertanto anch'esse respinte.
Per quanto sopra esposto, l'odierna Corte accoglie l'appello nel senso di escludere dalla determinazione della rendita catastale la torre, estrapolando dalla valutazione delle componenti valutabili la percentuale di incidenza attribuita alla stessa e per l'effetto rideterminare la rendita come da prospetto inserito nella proposta conciliativa dell'Ufficio i cui valori, riportati sopra, ritiene corretti.
Le spese vanno compensate in ragione del recente consolidarsi delle questioni trattate e del parziale accoglimento dell'appello.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'appello come in motivazione. Rigetta l'appello incidentale. Spese compensate.
Il Giudice RE Il Presidente
Dott. Antonio Fraire Dott. Piero Francesco De Pietro
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
05/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE PIETRO PIERO CE, Presidente
IR IO, RE
DI MODUGNO NICOLA, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2083/2021 depositato il 14/09/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ascoli Satriano
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Resistente_3 - CF_Resistente_3
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Resistente_4 - CF_Resistente_4
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Resistente_5 S.r.l. - PIVA_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Resistente_6 S.r.l. - PIVA_2
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Resistente_7 Srl - PIVA_3
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Resistente_8 Srl - PIVA_4
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 771/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 4 e pubblicata il 12/07/2021
Atti impositivi:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2017FG0069845 CATASTO-ALTRO
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2017FG0069727 CATASTO-ALTRO
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2017FG0082187 CATASTO-ALTRO
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2017FG0072913 CATASTO-ALTRO
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2017FG0063884 CATASTO-ALTRO
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2017FG0063892 CATASTO-ALTRO
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2017FG0064247 CATASTO-ALTRO
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2017FG0064250 CATASTO-ALTRO
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2017FG0064255 CATASTO-ALTRO
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2017FG0065256 CATASTO-ALTRO
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2017FG0064257 CATASTO-ALTRO
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2017FG0064269 CATASTO-ALTRO
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2017FG0064276 CATASTO-ALTRO
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2017FG0064277 CATASTO-ALTRO
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2017FG0064405 CATASTO-ALTRO
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2017FG0064406 CATASTO-ALTRO
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2017FG0064407 CATASTO-ALTRO
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2017FG0064408 CATASTO-ALTRO
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2017FG0064634 CATASTO-ALTRO
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2017FG0064636 CATASTO-ALTRO
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2017FG0064637 CATASTO-ALTRO
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2017FG0068794 CATASTO-ALTRO
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2017FG0072912 CATASTO-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti si riportano agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Foggia, proponeva appello avverso la sentenza n. 771/04/21 del 14/6/2021, depositata in segreteria il 12/7/2021, con cui la CTP di Foggia aveva accolto i ricorsi, delle società interessate: Resistente_7 S.r.l., Resistente_8 S.r.l., Resistente_6 S.r.l., Resistente_5, nonché dei Sigg. Resistente_4, Resistente_1, Resistente_2 e Resistente_3, ciascuno per i propri diritti, avverso gli avvisi d'accertamento recanti i classamenti e le rendite catastali degli immobili costituiti da aerogeneratori, collocati nei territori dei Comuni di Monteleone di Puglia, Faeto, Deliceto e Ascoli
Satriano, con cui era stata operata la determinazione del nuovo classamento e della rendita catastale.
La CTP di Foggia con l'impugnata sentenza, previa riunione dei procedimenti, accoglieva i ricorsi sulla base del principio della ragione più liquida. In particolare, il primo giudice, nel merito, riteneva di escludere le torri eoliche dalla stima catastale aderendo alla giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenza n.
20726/2020), la quale statuiva che la torre eolica, quale componente impiantistica, era inidonea ad apportare all'immobile un'effettiva utilità produttiva/reddituale al di fuori dello specifico processo produttivo, e doveva pertanto essere esclusa dal conteggio per la determinazione della rendita catastale.
L'Agenzia delle Entrate nell'appello proposto, regolarmente notificato alle parti, censurava la sentenza che andava riformata, sostenendo che la torre eolica aveva natura di "costruzione", era strutturalmente connessa al suolo e non partecipava direttamente al processo di trasformazione energetica, e come tale doveva essere inclusa nella stima. Dopo aver dato conto del procedimento di classamento dei cespiti in esame e del fatto di non aver accolto le proposte di parte, senza peraltro il perfezionamento delle istanze di mediazione, ancorché erano stati rettificati, nei termini di legge, alcuni classamenti viziati, esplicitava il metodo seguito che portava a un'incidenza del 38,9% sull'originaria stima in atti delle componenti ancora valutabili dopo la legge n. 208 del 2015. Chiedeva la riforma della sentenza e la conferma delle rendite accertate, con vittoria delle spese di giudizio.
Le società Resistente_7 S.r.l., Resistente_6 S.r.l., Resistente_5 S.r.l. e Resistente_8 S.r.l. con comparsa di costituzione resistevano e chiedevano il rigetto dell'appello insistendo per la conferma della sentenza di primo grado. Le parti resistenti invocavano la giurisprudenza "granitica e consolidata" della
Suprema Corte che escludeva la torre eolica dal computo della rendita catastale (citando numerose sentenze del 2020 e 2021). Inoltre, con appello incidentale condizionato riproponevano le ulteriori eccezioni assorbite in primo grado (inammissibilità degli accertamenti, illegittima inclusione della voce "consulenza tecnica e sviluppo del progetto" e illegittima metodologia di stima).
Chiedevano, in via principale, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, in via gradata di dichiarare in ogni caso la nullità, l'annullamento e l'illegittimità degli avvisi di accertamento impugnati;
la conferma delle rendite catastali proposte dalle Società con le dichiarazioni DOCFA. In via ulteriormente subordinata, ottenere la rideterminazione delle rendite in misura comunque inferiore a quella illegittimamente rettificata dall'Agenzia.
Nel corso del procedimento di secondo grado, interveniva il Comune di Ascoli Satriano con Richiesta di intervento adesivo litisconsortile. Il Comune, quale Ente impositore dell'IMU, motivava il proprio intervento a sostegno della pretesa erariale, in quanto destinatario degli effetti riflessi della decisione sul valore catastale.
Il Comune seguendo il calcolo dell'Ufficio perveniva ad una rendita rideterminata, senza l'inclusione della torre, assolutamente non in linea con quella proposta dalle parti.
L'Agenzia depositava memoria il 25/11/2025 ed in pari data una proposta conciliativa, ai sensi del D.lgs.
n.546 del 1992, con cui rideterminava la rendita catastale degli aerogeneratori escludendo dalla stima originaria le componenti non più valutabili ai sensi del comma 21 della legge n. 208 del 2015 e della circolare
28/E del 16 ottobre 2023, quali il complesso “rotore-navicella-torre” e i relativi impianti elettrici di collegamento alla rete.
Quanto al metodo di valutazione, l'Agenzia esplicitava il criterio basato sulla stima diretta, attraverso procedimento indiretto, degli immobili tenendo conto del suolo e delle costruzioni ed escludeva macchinari, congegni e altre attrezzature funzionali allo specifico processo produttivo. Il parametro di riferimento utilizzato era la potenza espressa in Megawatt (MW), con valori stimati di costo basati su dati di mercato relativi al costo di realizzazione di impianti eolici in Europa, aggiornati e rivalutati al periodo censuario di riferimento
(biennio 1988/89).
Nello specifico, si perveniva ad una valutazione degli aerogeneratori basato su un costo deprezzato di
€ 480.000,00 €/MW ricavato dal valore unitario di riferimento di un aerogeneratore da 1 MW (anno 2004–
2010) ritenuto ragionevolmente pari a € 1.000.000/MW, poi ridotto a € 600.000/MW per tenere conto dell'epoca censuaria 1988–89 e della vita utile tecnica delle strutture e dopo ulteriori correzioni (obsolescenza e rivalutazioni ISTAT), fissato nel valore medio depurato di € 480.000/MW, come sopra indicato, secondo le disposizioni di cui alla circolare 6/T del 2012.
Ad avvalorare l'attendibilità delle voci di costo individuate dall'Ufficio, soccorreva una ricerca condotta dal
Politecnico di Milano nel 2012, in cui venivano riportate le incidenze percentuali medie, rispetto all'investimento complessivo, delle diverse voci di costo connesse alla realizzazione di una centrale eolica;
dati analoghi erano riscontrabili nelle pubblicazioni dell'ANEV e dell'ENEA. Si perveniva, pertanto, all'incidenza, tramite l'applicazione della tecnica legislativa definita “per esclusione”, del 13,7% rappresentativo delle componenti ancora stimabili (acquisizione dei terreni e sistemazioni varie 1,0%, fondazioni 8,8%, consulenza tecnica e sviluppo del progetto 3,9%, con esclusione della torre avente un'incidenza del 25,2 %, della navicella e rotore 53,8%, delle infrastrutture di collegamento alla rete elettrica
1,2% e con la riduzione della voce consulenza tecnica e sviluppo del progetto dal 10% al 3,9%).
Tale percentuale applicata al valore definitivo del capitale fondiario con la successiva applicazione al risultato dell'indice di redditività nella misura del 2%, determinava la rendita catastale suindicata.
L'Ufficio, infine, sottolineava l'erroneità dei valori proposti dalla Società, in quanto un impianto da 1 MW avrebbe coinciso in termini di rendita catastale con un impianto da 4 MW, ignorando le differenze di redditività.
Pertanto, richiedeva alla Corte di confermare le nuove rendite catastali, ricalcolate per essere coerenti con la normativa e la giurisprudenza più recenti.
L'Agenzia sottolineava anche l'evoluzione della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione nel tempo. Pertanto, chiedeva di confermare le nuove rendite catastali, ricalcolate per essere coerenti con la normativa e la giurisprudenza più recenti.
Con memoria illustrativa del 24/11/2025 le società resistenti prendevano atto che l'Agenzia delle Entrate aveva definitivamente rinunciato a includere la torre eolica nella rendita catastale, in conformità alla Circolare
28/E/2023 e alla giurisprudenza della Cassazione.
Premessa l'Inammissibilità e improcedibilità degli accertamenti per vizi già dedotti nei precedenti gradi di giudizio, le società sostenevano che anche la nuova rendita proposta dall'Ufficio di Foggia era illegittima, perché non supportata da adeguata prova, basata su criteri arbitrari, diversi da quelli applicati dalla stessa
Agenzia in altre province, con inclusione di voci di costo non catastali (“consulenza tecnica e sviluppo del progetto -oneri finanziari e profitto del promotore”) e con attribuzione di valori sproporzionati rispetto a casi identici già definiti.
Quanto all'intervento del Comune di Ascoli Satriano lo ritenevano inammissibile e irrilevante non avendo il
Comune competenza catastale nonché per le valutazioni autonome e infondate, includendo costi esclusi per legge dalla rendita catastale.
Le società chiedevano quindi il rigetto dell'appello dell'Agenzia e la conferma delle rendite DOCFA, ritenute corrette perché basate solo su piazzale e fondazione, con valori già riconosciuti dall'Agenzia stessa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierna Corte preliminarmente ritiene ammissibile l'intervento del Comune.
La Suprema Corte, al riguardo (Cass. sentenza 14000 /2012), ha affermato che "Una interpretazione costituzionalmente orientata del citato art. 14 (D.lgs. 546/92) deve dunque indurre ad una lettura estensiva del concetto di destinatario dell'atto - fino a comprendere in esso non solo il destinatario stricto iure ma anche il destinatario potenziale e mediato…" (Cass. 2012/ 255. In senso sostanzialmente conforme v. Cass.
2012/ 5375). Applicando detti principi alla fattispecie in esame, dovendo la rendita catastale stabilita dal giudice di merito nella controversia tra l'Agenzia del Territorio e la società proprietaria della centrale essere recepita dal Comune, nel cui territorio è ubicata la centrale medesima, e posta a base per la determinazione dell'ICI - nei limiti di applicabilità di tale imposta determinati ratione temporis - sussiste l'interesse giuridico del Comune impositore a intervenire nel giudizio destinato a quantificare la base imponibile del tributo alla stregua di un "destinatario indiretto e mediato" dell'atto di classamento, al fine di tutelare la propria situazione soggettiva di fronte alla eventualità che nella propria sfera giuridica possano ripercuotersi le conseguenze dannose derivanti dagli effetti riflessi o indiretti del giudicato formatosi in ordine al classamento dell'immobile”.
Lo stesso giudice ha precisato i confini dell'intervento che, in base agli approdi giurisprudenziali secondo cui sarebbe incompatibile con la natura impugnatoria del giudizio, va riconosciuto ai soli soggetti che, in qualità di destinatari dell'atto o parti del rapporto controverso, potrebbero proporre autonoma impugnazione, escludendo quindi la possibilità di spiegare intervento a tutela di interessi sui quali l'atto può produrre un effetto di pregiudizio o di vantaggio.
Nel caso specifico esistono i presupposti delineati dalla suprema Corte.
La questione principale oggetto del contendere riguarda l'inclusione della “torre” dell'aerogeneratore nella stima diretta catastale e la quantificazione dei valori. Nel corso del giudizio la questione ha finito con il riguardare solo il secondo aspetto.
In recepimento di un consolidato orientamento giurisprudenziale, L'Agenzia delle Entrate ha chiarito, di recente, con la circolare n. 28 del 16 ottobre 2023 che la “torre eolica” di sostegno deve essere considerata, fatte salve eventuali peculiarità costruttive dello specifico impianto, una “componente impiantistica” della centrale eolica in considerazione del rapporto strumentale della stessa rispetto al processo produttivo, non rientrante nella determinazione della rendita catastale, in base a quanto disposto dall'articolo 1, comma 21, della legge n. 208/2015.
Sulla scorta di tale interpretazione e del fatto che la stessa circolare invita le direzioni a riesaminare le controversie pendenti concernenti la materia in esame, l'Ufficio, con la memoria depositata il 25/11/22025 dopo aver richiamato il contenuto della citata circolare n. 28 del 16/10/2023 ed escluso dal calcolo l'elemento torre, non essendo più valutabile ai sensi del comma 21 della legge n. 208 del 2015 il complesso “rotore- navicella -torre”, è pervenuto ad una proposta conciliativa basata su un'incidenza del 13,7% delle componenti rimaste valutabili, secondo il metodo ampiamente spiegato nelle memorie presentate come riportato in parte narrativa. Ha proposto, pertanto, di conciliare la controversia nei termini indicati nella proposta di conciliazione in cui la rendita degli aerogeneratori è determinata tenendo conto del valore fondiario pari ad € 480.000,00 per ogni impianto da 1 MW, ragguagliato alla potenza dell'impianto da valutare (ad esempio per un impianto da 2 MW va moltiplicato 480.000,00 per 2 (MW) = € 960.000,00) + valore area di servizio, ridotti al 13,7%, ed applicando sul risultato l'indice di fruttuosità del 2%.
In via incidentale, le ricorrenti propongono la inammissibilità ed improcedibilità degli accertamenti e censurano il metodo di stima come visto in parte narrativa.
Relativamente alla prima questione, gli avvisi di accertamento emessi prima degli atti impugnati con il presente contenzioso e avversati con istanze di reclamo/mediazione, erano stati annullati in autotutela dall'Ufficio accertatore che li aveva emessi, senza provvedere a nessun accoglimento ma comunicando alle parti il non luogo a provvedere (come riportato dall'Ufficio). Non può pertanto parlarsi di perfezionamento delle istanze di mediazione anche perché sarebbe stato necessario un accordo sottoscritto tra le parti, che nel caso specifico non esiste. Neppure può parlarsi di accoglimento delle richieste atteso che l'annullamento in autotutela si è basato su motivi diversi rispetto a quelli dedotti nel reclamo. In ogni caso l'Amministrazione finanziaria resta sempre titolare del generale potere di autotutela che può esercitare tanto in pendenza della procedura amministrativa, quanto in pendenza dell'eventuale processo e finanche dopo la formazione del giudicato ovvero a seguito della definitività dell'atto impositivo.
Il motivo dell'appello incidentale va pertanto rigettato. Relativamente alla stima, l'odierna Corte condivide il criterio di calcolo e ritiene congrui i valori utilizzati dall'Ufficio in quanto perfettamente in linea con i valori acclarati presso questa stessa Corte in numerose sentenze. Da esse emerge che il valore fondiario ante l. 285/2015 è stato ritenuto congruo nell'importo di
€/MW 480.000,00 comprensivo dell'abbattimento per vita utile di cui alla circolare n.6T/2012 (ex pluribus sentenze: 1791/2024, 1788/2024, 2021/2022, 1267/2022 e numerose altre recentissime).
L'appellata muove una serie di censure al metodo seguito dall'Ufficio ed all'esatta determinazione del valore fondiario. Le critiche al modo di valutare dell'Agenzia riguardano il metodo parametrico che non rende comprensibili le percentuali accertate che non solo non risultano provate ma fanno riferimento a valori estranei quali la consulenza tecnica e sviluppo del progetto.
A questa problematica ha dato risposta la suprema Corte (Cass. Sentenza 23778/2022) che, in un caso perfettamente sovrapponibile, ha riconosciuto la correttezza metodologica dell'operato dell'Agenzia (come riconosciuto nella sentenza impugnata della CTR) che “aveva stabilito il costo di costruzione a nuovo (non assoggettabile a deprezzamento trattandosi di impianto successivo al biennio 1988 /1989) sulla base di dati concreti, oggettivi e di pubblico accesso, quali il valore del diritto di superficie sul fondo, i progetti esecutivi depositati in Regione, i prezziari ufficiali;
e ciò anche per quanto riguardava i costi rappresentati dalle spese tecniche (di progettazione, direzione lavori e calcolo)…”.
Più di recente (Cassazione civile Sez. Trib. ordinanza n. 31583 del 3 dicembre 2025) la Giurisprudenza ha affermato che in tema di determinazione della rendita catastale degli impianti eolici classificati in categoria
D/1, ai sensi dell'articolo 1, comma 21, della legge numero 208 del 2015, esclusa la torre di sostegno non più valutabile, la rendita catastale deve essere determinata esclusivamente con riferimento agli elementi residui (suolo, fondazioni, piazzola e cabina prefabbricata), sui quali vanno computate le componenti delle spese tecniche, del profitto dell'imprenditore e degli oneri finanziari secondo il procedimento indiretto di stima con approccio di costo previsto dalla circolare n. 6/T del 30 novembre 2012, che mantiene validità anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 208 del 2015. Il saggio di capitalizzazione da applicare per gli immobili di categoria D è determinato normativamente nella misura fissa del 2%, ai sensi dell'art. 29 del d.
P.R. n. 1142 del 1949 e del D.M. 14 dicembre 1991, senza che l'Agenzia delle Entrate disponga di alcun potere discrezionale nella sua individuazione.
I documenti Do.C.Fa. di cui le appellate chiedono la conferma, valorizzano solo il dato relativo alla fondazione e all'area di pertinenza del singolo aerogeneratore. “La stima catastale per accertare la redditività di un immobile non può semplicisticamente -come sostenuto dall'Ufficio e condiviso dall'odierna Corte- essere ricondotta ad un computo metrico” ma deve assicurare la coerenza con il valore di mercato. Sotto questo profilo le valutazioni proposte con i Do.C.Fa. confliggono con le previsioni normative dal momento che la rendita catastale rappresenta “…la rendita lorda media ordinaria ritraibile previa detrazione delle spese di ripartizione, manutenzione e di ogni altra spesa” (art.9 RDL 652/39). L'erroneità dei valori proposti da Società si rileva anche dal fatto che un impianto da 1 MW avrebbe coinciso in termini di rendita catastale con un impianto da 4 MW, ignorando le differenze di redditività.
Le censure al metodo di calcolo della rendita degli aerogeneratori vanno pertanto anch'esse respinte.
Per quanto sopra esposto, l'odierna Corte accoglie l'appello nel senso di escludere dalla determinazione della rendita catastale la torre, estrapolando dalla valutazione delle componenti valutabili la percentuale di incidenza attribuita alla stessa e per l'effetto rideterminare la rendita come da prospetto inserito nella proposta conciliativa dell'Ufficio i cui valori, riportati sopra, ritiene corretti.
Le spese vanno compensate in ragione del recente consolidarsi delle questioni trattate e del parziale accoglimento dell'appello.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'appello come in motivazione. Rigetta l'appello incidentale. Spese compensate.
Il Giudice RE Il Presidente
Dott. Antonio Fraire Dott. Piero Francesco De Pietro