Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 12/01/2026, n. 120
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Sentenza 12 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Inclusione della torre eolica nella stima catastale

    La Corte accoglie l'appello nel senso di escludere la torre dalla determinazione della rendita catastale, ritenendola una componente impiantistica strumentale al processo produttivo e non più valutabile ai sensi della normativa vigente.

  • Accolto
    Correttezza del metodo di stima e dei valori utilizzati

    La Corte condivide il criterio di calcolo e ritiene congrui i valori utilizzati dall'Ufficio, in linea con precedenti sentenze della stessa Corte e con la giurisprudenza della Suprema Corte.

  • Rigettato
    Esclusione della torre eolica dalla stima catastale

    La Corte ha accolto la tesi delle società sull'esclusione della torre eolica dalla stima catastale.

  • Rigettato
    Inammissibilità e improcedibilità degli accertamenti

    Il motivo dell'appello incidentale relativo all'inammissibilità e improcedibilità degli accertamenti viene rigettato, in quanto gli avvisi di accertamento erano stati annullati in autotutela dall'Ufficio.

  • Rigettato
    Illegittimità della metodologia di stima proposta dall'Agenzia

    La Corte ritiene corretti i criteri di calcolo e i valori utilizzati dall'Ufficio, in linea con la giurisprudenza.

  • Accolto
    Interesse del Comune alla determinazione del valore catastale

    La Corte ritiene ammissibile l'intervento del Comune, qualificandolo come 'destinatario indiretto e mediato' dell'atto di classamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 12/01/2026, n. 120
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 120
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

    Testo completo