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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 12/03/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.N. 292/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Claudia Tordo Caprioli, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa iscritta agli affari contenziosi civili al numero di ruolo 292 dell'anno 2022 e vertente TRA
Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentata e difesa dall'avv. BASILE PAOLO presso il cui studio, sito in Perugia, Via Campo di Marte n. 6/D, è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al ricorso ex art. 702 bis c.p.c.;
attore E
, rappresentato e difeso dall'avv. DE LUCA ENRICO presso Controparte_1 il cui studio in Terni, Via dell'Annunziata n. 3, è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
convenuto E TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. BIGI FEDERICA, presso il cui Parte_2 studio in Terni, Via dell'Annunziata n. 3, è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
convenuta OGGETTO: revocatoria ex art. 2901 c.c. CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 12.3.2025, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 10.2.2022 la Pt_1
Parte_1 Parte_
(di seguito “ ”) evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di
[...]
Terni e per ivi sentir accogliere le seguenti Controparte_1 Parte_2 conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale di Terni, revocare ex art. 2901 c.c. e dichiarare inopponibile a
[...]
, in relazione ai crediti di cui in Controparte_2 narrativa:
1. atto di trasferimento effettuati dal Sig. in favore Controparte_1 della moglie, Sig.ra mediante omologa della separazione Parte_2 consensuale dell'immobile ubicato in Terni, in via Vincenzo Mauri, n. 57, distinto al
Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio foglio 110, part. 241, sub. 1, cat. C/1; foglio 110, part. 241, sub.2, cat. A/4, vani 4,5; foglio 110, part. 241, sub. 3, cat. A/4, vani 4,5; foglio 110, part. 241, sub. 4, cat. C/2; foglio 110, part. 241, sub. 5; 2. atto di trasferimento a rogito Notaio del distretto riunto di Terni, Persona_1
Orvieto e Spoleto, Rep. 3.628 – Racc.
2.894 del 05.08.2020, con cui il Sig.
[...]
trasferiva alla Sig.ra gli immobili censiti nel Catasto CP_1 Parte_2
Fabbricati del Comune di Acquasparta (TR) al Foglio 64, part. 86, sub. 10 – Cat. A/3
– classe 4 – vani 2,5; C. F. Comune di Acquasparta (TR), foglio 64, part. 86, sub. 3 – Cat. C/2 – classe 2, per la quota di 2/3 di comproprietà indivisa;
C. F. del Comune di
Acquasparta (TR) al Foglio 64, part. 129, sub. 3 – Cat. A/3 – classe 6 – vani 5, per la quota di 2/3 di comproprietà indivisa. Con condanna dei convenuti alla rifusione delle spese di lite.” A sostegno delle rassegnate conclusioni deduceva che: - il 15.10.2018
[...]
aveva prestato delle fideiussioni in favore della società “Non solo oro CP_1
s.r.l.” in fallimento, debitrice della ricorrente per € 203.594,46 oltre interessi convenzionali e spese legali successive in forza di contratti di mutuo chirografario e scoperto di conto corrente;
- il credito era stato canonizzato nel decreto ingiuntivo n.
486/2021 emesso dal Tribunale di Terni, ritualmente notificato e non opposto dal
- in precedenza, con sentenza n. 400/2020 emessa dal Tribunale di Terni il CP_1
17.6.2020 era stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 6.9.1981 da e - l'accordo Controparte_1 Parte_2 dei coniugi prevedeva che il cedesse la restante parte del suo patrimonio a CP_1
e, quindi, della casa coniugale, ubicata in Acquasparta, in via Parte_2
Campagna n. 47/A, di esclusiva proprietà del (come da precedente verbale CP_1 di separazione consensuale con assegnazione di beni omologato dal Tribunale il
30.5.2019 e trascritto al n. 5360/2019 presso l'Agenzia delle Entrate), nonché dei diritti di comproprietà spettanti al sull'immobile sito nel Comune di Terni, CP_1 via Vincenzo Mauri, n. 57; - con successivo atto pubblico (rep.
3.628 e racc. 2.894) del 5.8.2020 (trascritto in conservatoria l'11.8.2020 al n. 6928 reg. gen. e n. 4728 reg. part.) aveva trasferito in favore di diritti di Controparte_1 Parte_2 comproprietà indivisa (pari a 2/3) dell'intero sugli immobili censiti nel Catasto Fabbricati del Comune di Acquasparta (TR) al foglio 64, part. 86, sub. 10, al foglio
64, part. 86, sub. 3, nonché al foglio 64, part. 129, sub. 3; - per effetto di tali negozi il garante convenuto risultava, quindi, proprietario, in comunione con la di lui madre,
solo di terreni agricoli e boschivi. CP_3 Tutto ciò premesso in fatto, la ricorrente sosteneva che gli atti dismissivi descritti integrassero i presupposti di cui all'art. 2901 c.c., giustificandone la revocatoria. Segnalava che era consapevole dell'obbligazione contratta Parte_2 dall'allora marito e che i due risultavano ancora oggi risiedere nello stesso indirizzo, ossia nella casa coniugale di Acquasparta, fraz. Portaria, via Campagna n. 47/A, come dimostra il fatto che il procedimento notificatorio del decreto ingiuntivo n.
486/2021 si è perfezionato mediante ricezione e sottoscrizione da parte di
[...]
della cartolina di ricevimento della notifica in data 3.8.2021 ed un CP_1 certificato di residenza della estratto l'8.10.2021. Secondo la Pt_2 ricostruzione della ricorrente, l'intento frodatorio era desumibile anche dal fatto che al momento della separazione la era beneficiaria di un trattamento Pt_2 pensionistico, mentre il versava in una grave situazione debitoria, per cui CP_1 non avevano alcuna giustificazione gli atti dispositivi accordati in favore della
Pt_2
Ad ogni modo, sosteneva che gli atti dispositivi de quibus – successivi al sorgere del credito - erano stati posti in essere a titolo gratuito, per cui non doveva provare il consilium fraudis.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 8.4.2022 si costituiva in giudizio chiedendo al Tribunale di: “In via preliminare: Controparte_1
Accertato che la difesa svolta dal resistente richiede un'attività istruttoria non sommaria, fissare, ai sensi dell'art. 702-ter, terzo comma c.p.c., con ordinanza non impugnabile, l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. per le ragioni di cui in narrativa. Nel merito: Respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in narrativa”.
Nel merito, il convenuto esponeva che: - la fideiussione specifica rilasciata non era escutibile al momento della separazione e del successivo divorzio, in quanto la Non solo oro s.r.l. (debitore principale) sino a quel momento aveva adempiuto le proprie obbligazioni, pagando le rate del mutuo nei termini di cui al piano di ammortamento;
- l'importo cui era stato condannato con decreto ingiuntivo era notevolmente inferiore al valore degli immobili assegnati all'ex moglie;
- il contratto di mutuo n.
029/713449/14 era garantito dal Fondo di garanzia (per le piccole e medie imprese) sino ad € 118.400,00; - il 20.12.2019 aveva lasciato la carica di amministratore della Non solo oro s.r.l., di cui era solo un dipendente, e voleva trasferirsi all'estero, come indicato nel ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- i trasferimenti immobiliari ivi concordati erano stati motivati dall'esigenza di una sistemazione solutorio-compensativa dei rapporti patrimoniali intercorsi tra i coniugi nei quaranta anni di coniugio. In punto di diritto, dopo aver premesso che l'atto dispositivo revocando era precedente al sorgere del credito, sosteneva che l'attrice non aveva dimostrato il consilium fraudis, ossia la dolosa preordinazione del resistente di far cessare gli effetti civili del matrimonio allo scopo di privare il creditore della garanzia specifica prestata in favore della Non Solo Oro s.r.l., precludendo alla Banca creditrice, o comunque rendendogli difficile, l'attuazione coattiva del diritto vantato. Sosteneva che la ricorrente non avesse dimostrato l'eventus damni. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 8.4.2022 si costituiva in giudizio , chiedendo al Tribunale di “In via preliminare: Accertato Parte_2 che la difesa svolta dalla resistente richiede un'attività istruttoria non sommaria, fissare, ai sensi dell'art. 702-ter, terzo comma c.p.c., con ordinanza non impugnabile, l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. per le ragioni di cui in narrativa. Nel merito:
Respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in narrativa. In via istruttoria: Ammettersi prova per testi come sopra articolata. Emettere ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente alle domande che precedono”.
A sostegno delle rassegnate conclusioni, esponeva: - che risiedeva, unitamente alla figlia nella casa coniugale sita in Acquasparta, Fraz. Portaria, Via Campagna, CP_4
47, di esclusiva proprietà di;
- che non era mai stata a Controparte_1 conoscenza della situazione lavorativa del coniuge, che i due avevano optato per il regime di separazione dei beni e che avevano sempre avuto una gestione separata dei rispettivi conti correnti;
- il trasferimento della quota del 50% dell'immobile sito in
Terni, Via Mauri n. 57, ove aveva sede lavorativa il figlio UC, avvenuto in sede di separazione coniugale era frutto della scelta di acquisto fatta dai coniugi congiuntamente in costanza di matrimonio, con oneri economici sostenuti da entrambi;
- i coniugi si erano di fatto separati già nel 2016, quando il aveva CP_1 lasciato l'abitazione familiare;
- la natura onerosa del trasferimento derivava dal fatto che prima della separazione la non era proprietaria di alcun bene Pt_2 immobile, pur avendo sostenuto economicamente la famiglia nel corso dei decenni.
Tutto ciò premesso in fatto, dopo aver affermato la natura onerosa degli atti dispositivi revocandi, la convenuta negava la sussistenza dei presupposti soggettivi della scientia damni e del consilium fraudis.
Con ordinanza del 10.10.2023 il giudice assegnatario disponeva il mutamento del rito sommario in ordinario.
Con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. il deduceva che la stessa CP_1
Banca ricorrente aveva chiesto l'ammissione al passivo del credito portato dal mutuo contratto dalla Non solo oro s.r.l. precisando che era assistito da garanzia del Fondo Parte_ pubblico ex L. 622/1996 e che aveva liquidato a la Controparte_5 somma di € 107.256,14 in relazione al mutuo n. 713449 del 15.10.2018. Sosteneva di aver ricevuto una cartella esattoriale da con cui gli era Controparte_6 stato ingiunto il pagamento della somma di € 30.005,88 a titolo di “garanzia liquidata Parte_ Parte_ L. 662/96” in relazione al mutuo n. 717904 del 23.9.2020 e al mutuo n. 716671 del 16.6.2020. Sosteneva, pertanto, che il credito residuo nei suoi confronti ammontasse a circa € 70.000,00. Ciò detto, sosteneva che il compendio immobiliare di cui era ancora proprietario ben consentisse al creditore di soddisfare la propria pretesa, come documentato dall'esperto stimatore nominato dal Tribunale di Terni in seno alla procedura esecutiva R.G.E.I. n. 57/2023, ove il compendio immobiliare di Frazione Portaria,
Via Campagna n. 47 era stato stimato oltre € 190.000,00. Aggiungeva che dal 15.01.2022 al 30.11.2022, aveva svolto attività lavorativa come badante agricolo e che dapprima aveva trasferito la propria residenza presso la casa materna, di esclusiva proprietà di sita, ora, al nuovo numero civico Via Campagna 47/A, CP_3 giusto contratto di comodato ad uso gratuito registrato il 17.12.2019.
La causa veniva istruita documentalmente, nonché mediante assunzione di prove testimoniali ( , all'udienza del Tes_1 Testimone_2 Testimone_3
27.11.2024. All'udienza del 12.3.2025, svoltasi in modalità da remoto ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c., veniva discussa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
2.1. In via generale, deve osservarsi come l'azione revocatoria ordinaria – in quanto potere del creditore di domandare giudizialmente che siano dichiarati inefficaci nei propri confronti gli atti di disposizione del patrimonio con cui il debitore reca pregiudizio alle sue ragioni – sia preordinata unicamente a preservare e garantire il diritto del creditore di agire in via esecutiva sul patrimonio del proprio debitore, cosicché resti salva la garanzia patrimoniale generica spettantegli ex art. 2740 c.c. e si ricostituisca quel patrimonio nella sua consistenza qualitativa e quantitativa anteriore all'atto dispositivo, attualmente o potenzialmente pregiudizievole. Attraverso detto tipo di tutela, integrante un'azione di accertamento, il creditore infatti realizza e rende concreta la garanzia generica di cui all'art. 2740 c.c., in due momenti consecutivi: egli, infatti, può dapprima rendere inefficaci, nei soli propri confronti, quegli atti dispositivi che il debitore ha compiuto, pur consapevole dell'esistenza del vincolo obbligatorio, e che rappresentino, per il verificarsi di una conseguenziale diminuzione del patrimonio di quest'ultimo, un concreto pregiudizio dell'interesse creditorio, mentre, successivamente all'eventuale dichiarazione di inefficacia dell'atto di cui sopra, diviene legittimato a promuovere nei confronti dei terzi acquirenti o beneficiari le azioni conservative ed esecutive sui beni oggetto di disposizione (art. 2902 c.c.). 2.2. Per quel che qui interessa, il primo presupposto dell'azione revocatoria ordinaria
è la sussistenza di un credito del revocante, che può anche essere sottoposto a termine o condizione ovvero illiquido, o persino meramente eventuale, per cui non ne è richiesto un preventivo accertamento giudiziale (cfr. Cass. n. 28141 del 6.10.2023 e
Cass. n. 23208/2016), né a fortiori la formazione di un titolo esecutivo. Infatti, secondo consolidata giurisprudenza, proprio perché l'azione non persegue scopi specificamente restitutori, ma mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali, essa accoglie una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa. È chiaro, però, che l'aspettativa non deve essere prima facie pretestuosa, dovendosi atteggiare come probabile in rapporto alla complessiva peculiarità del caso concreto, ancorché non ancora definitivamente accertata (cfr. Cass. del 17.10.2001 n. 12678). Parte_ Nel caso che ci occupa, le parti hanno concordemente dedotto che è titolare di un credito nei confronti di , quale garante della Non solo oro Controparte_1
s.r.l., che il 23.7.2021 ammontava ad € 203.594,46 a titolo di sorte capitale (cfr. all. 7 ricorso) e che in corso di giudizio, per effetto dell'escussione della garanzia da parte di CC (cfr. all. 8 comparsa , si è ridotto a complessivi € 70.000,00. CP_1
Esso si fonda su due negozi: 1) una fideiussione specifica (a garanzia del mutuo Parte_ chirografario n. 713449) rilasciata in data 15.10.2018 dal convenuto in favore di fino alla concorrenza di € 222.000,00 (cfr. all. 1 e 3 ricorso); 2) una fideiussione specifica (a garanzia del mutuo chirografario n. 18021) stipulata il 13.5.2016 sino alla somma di € 105.000,00 (all. 2 ricorso). 2.3. Il rapporto temporale tra l'atto pregiudizievole ed il credito a tutela del quale viene esperita l'azione revocatoria assume rilievo ai fini dell'art. 2901 c.c., che pone due diverse ipotesi.
Se il credito è anteriore rispetto all'atto revocando, è sufficiente che il debitore fosse consapevole del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore (cosiddetta scientia damni); in caso di atto a titolo oneroso, anche il terzo doveva esserne a conoscenza.
Poiché gli atti dispositivi revocandi risalgono al 30.5.2019-3.6.2019 (data di omologa
– cfr. all. 9 ricorso) e al 5.8.2020 (cfr. all. 10 ricorso), viene qui in rilievo tale previsione normativa: l'anteriorità del credito va, infatti, riscontrata in base al momento in cui il credito è sorto e non a quello, eventualmente successivo, in cui è divenuto esigibile, per cui tutti gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla prestazione della fideiussione vanno considerati posteriori al sorgere del credito (cfr.
Cass. del 10.1.2023 n. 330) e, come tali, soggetti all'art. 2901, n. 1, prima parte, c.c.. 2.3. Secondo presupposto dell'azione è il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore (eventus damni), riscontrabile laddove l'atto dispositivo posto in essere dal debitore abbia determinato o aggravato il pericolo dell'incapienza dei suoi beni e, quindi, abbia causato o aggravato il rischio di un'insufficienza patrimoniale a garanzia del credito del revocante.
L'eventus damni sussiste non solo quando l'atto di disposizione del debitore rende impossibile la soddisfazione coattiva del credito, ma anche quando la rende più difficoltosa (cfr. Cass. n. 8930 dell'1.12.1987) – nel senso che un'eventuale azione esecutiva potrebbe rivelarsi infruttuosa o meno agevole - o anche incerta;
accertamento che il giudice deve compiere attraverso una valutazione ex ante.
Il giudice deve, quindi, fare riferimento alla data dell'atto dispositivo e non a quella futura dell'effettiva realizzazione del credito, esaminando anche la modificazione qualitativa del patrimonio del debitore (cfr. Cass. n. 27625/2020; Cass. n.
9461/2016), ad esempio conseguente alla conversione del patrimonio in beni facilmente occultabili o in una prestazione di facere infungibile (cfr. Cass. n.
2792/2002; Cass. n. 4578/1998). È evidente, quindi, che l'azione ex art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata anche di atto dispositivo pregiudizievole.
Tanto ciò è vero che, secondo la giurisprudenza di legittimità, possono esser revocati non soltanto gli atti con effetti traslativi, ma anche atti che indirettamente limitano la possibilità di aggredire in sede esecutiva il bene, come le locazioni ultranovennali, finendo anch'esse per pregiudicare le ragioni del creditore (cfr. Cass. n. 25854/2020), perché capaci di rendere infruttuosa o meno spedita la futura azione esecutiva sui beni del debitore (cfr. Cass. del 9.3.2006 n. 5105; conf. Cass. del 29.3.1999 n. 2971).
La giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel ritenere esperibile l'actio pauliana anche in relazione a negozi traslativi di beni immobili o costitutivi di diritti reali minori sui detti beni che siano esecutivi di accordi omologati in sede di separazione consensuale (cfr. Cass. n. 17908 del 04.07.2019; conf. Cass. n.
10443/2019; Cass. n. 1404/2016; Cass. n. 8678/2013 e Cass. n. 15603/2005). Di analogo tenore è l'indirizzo accolto da codesto Tribunale (cfr. ex multis Trib. Terni n.
180 del 17.2.2021). Difatti, il trasferimento di un immobile compiuto in ottemperanza agli accordi assunti in sede di separazione consensuale omologata, traendo origine dalla libera determinazione dei coniugi, diviene “dovuto” solo in conseguenza dell'impegno assunto, sicché l'accordo separativo costituisce esso stesso parte dell'operazione revocabile e non fonte di un obbligo idoneo a giustificare l'applicazione dell'art. 2901, co. 3, c.c..
Chiarito ciò, può ritenersi lesivo del credito anteriore anche l'atto oneroso che sia collegato con uno o più atti successivi, in modo da risultare tutti convergenti, per il breve periodo di tempo in cui sono stati compiuti o per altre circostanze, al medesimo risultato lesivo. In tal caso, il creditore che agisce in revocatoria non è tenuto ad impugnare l'ultimo o gli ultimi atti con cui si è perfezionato il dissipamento del patrimonio a garanzia del suo credito, ma può rivolgere la propria impugnativa contro quello più significativo da un punto di vista economico o che meglio rivela gli elementi della frode (cfr. Cass. 23.5.2008, n. 13404; cfr. Cass. n. 3356/1977; Cass. n.
1341/1996 e n. 1804/2000).
L'onere probatorio di dimostrare l'eventus damni e, quindi, l'incidenza quali- quantitativa sul patrimonio del debitore grava sulla parte che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, provare che il proprio patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente e senza difficoltà le ragioni del creditore (cfr. ex multis Trib. Roma n. 13328 del 3.8.2021; Trib. Milano
n. 2029 del 5.3.2020). In tal caso, il giudice deve esaminare se alla data dell'atto dispositivo revocando il patrimonio residuo del debitore era tale da soddisfare le ragioni del creditore, poiché la valutazione ex ante dell'eventus damni rende irrilevanti le successive vicende patrimoniali del debitore non collegate direttamente all'atto dispositivo (cfr. Trib. Benevento del 20.5.2022 n. 1230).
Nel caso di specie, il convenuto a contestato l'esistenza dell'eventus damni CP_1 in conseguenza dei due atti dispositivi sopra illustrati.
Il primo negozio traslativo revocando, contenuto nell'accordo di separazione omologato dal Tribunale di Terni in data 30.5.2019-3.6.2019, ha ad oggetto il diritto di comproprietà pari a ½ dell'immobile ubicato in Terni, in via Vincenzo Mauri n.
57. Il secondo atto dispositivo revocando, risalente al 5.8.2020, ha ad oggetto i diritti di comproprietà indivisa pari a 2/3 del compendio immobiliare sito in Acquasparta,
Frazione Portaria, con ingresso da Via Due Gennaio n. 1.
Secondo la ricorrente, la dismissione di tali diritti immobiliari ha reso più difficile la soddisfazione coattiva del suo credito perché, per effetto di essi, il è rimasto CP_1 proprietario di soli terreni agricoli e boschivi, in comunione con la di lui madre,
[...]
CP_3
Per la precisione, la visura ipocatastale in atti (cfr. all. 12 ricorso), aggiornata all'1.7.2021 e, come tale, prossima all'ultimo atto di trasferimento revocando, mostra una diversa situazione patrimoniale del risultando egli proprietario in via CP_1 esclusiva di un compendio immobiliare sito in Acquasparta, Frazione Portaria, Via
Campagna n. 47, come evincibile già dall'accordo di separazione del 6.2.2019 poi omologato, ove si leggeva che la casa coniugale era rimasta di proprietà esclusiva del convenuto (cfr. pag. 1 – all. 9 ricorso), così come confermato anche nella successiva sentenza n. 400/2020 (“nella casa coniugale sita in Acquasparta (TR), Via Campagna 47/A di esclusiva proprietà del sig. , resterà a vivere la Controparte_1 sig.ra ) di cessazione degli effetti civili del matrimonio (cfr. all. 10 ricorso). Pt_2
In particolare, si fa riferimento a fabbricati censiti al Comune di Acquasparta al foglio 64, part. 306, sub. 3, 4, 5 (categorie C/2, C/2 e C/6) e alla part. 232, sub. 3 graffato alla part. 306, sub. 2 (cat. A/2, piano 1 e piano terra). Secondo la ricostruzione dell'attrice, però, il compendio immobiliare de quo, in quanto casa coniugale, era stato oggetto di assegnazione in favore della Pt_2 in sede di separazione coniugale, e tale diritto di godimento era stato oggetto di trascrizione in conservatoria, per cui non poteva essere aggredito in via esecutiva.
Per le ragioni anzidette – e diversamente da quanto ipotizzato dal convenuto - ai fini dell'accertamento dell'eventus damni si deve tener conto dell'ammontare del credito Parte_ di al momento dell'ultimo atto dispositivo (5.8.2020), quando secondo l'attrice si è concretizzato il pregiudizio alle ragioni creditorie. Applicando i principi ermeneutici sopra richiamati e dovendo compiere una valutazione ex ante sulla natura frodatoria di un atto traslativo, va qui esclusa qualsiasi rilevanza alla successiva Parte_ riduzione quantitativa del credito di , quale effetto dell'escussione della garanzia statale offerta da occorsa in pendenza di giudizio (cfr. all. 8 Controparte_5 fascicolo . CP_1 Parte_ Ebbene, alla data del 5.8.2020, secondo la ricostruzione attorea, il credito di era superiore ad € 200.000,00, come confermato dal decreto ingiuntivo n. 486/2021 del Parte_ Tribunale di Terni che in data 23.7.2021 ha riconosciuto in capo a , a titolo di sorte, un credito di € 203.594,46 (cfr. all. 7 ricorso). Allora, tenuto conto della stima (cfr. all. 18 fascicolo del residuo CP_1 patrimonio immobiliare del sig. compiuta dal dott. CP_1 Controparte_7 nominato dal Tribunale di Terni in seno alla procedura esecutiva R.G.E.I. n. 57/2023 alla data del 23.3.2024 – ritenuta valevole, in assenza di osservazioni critiche delle parti, anche alla data del 5.8.2020 – lo stesso non appare di consistenza quali- quantitiva tale da sconfessare l'esistenza dell'eventus damni dedotto e dimostrato dall'attrice. Premesso che secondo lo stimatore “dell'assegnazione della casa al coniuge non è avvenuta alcuna trascrizione” (cfr. all. 18 fascicolo , come confermato dalla CP_1 visura per soggetto versata in atti dal (cfr. all. 7 fascicolo , il CP_1 CP_1 compendio immobiliare di cui quest'ultimo era proprietario esclusivo, ubicato in Acquasparta, Frazione Portaria n. 47, era stato stimato in complessivi € 194.579,43 (pag. 22 all. 18 cit.), al lordo delle necessarie decurtazioni (pari al 15% come indicato dallo stesso stimatore) previste in ipotesi di vendita coattiva. Quantificando il valore di stima del compendio immobiliare al netto di tali decurtazioni esso ammonterebbe ad € 162.036,51 (cfr. pag. 22 all. 18 cit.). Del resto, si ricorda che l'onere di dimostrare una sufficiente capienza del residuo patrimonio del debitore grava su quest'ultimo, ipotizzando proprio un soddisfacimento coattivo del credito da parte dell'attore in revocatoria. Non rileva, quindi, la valutazione immobiliare genericamente e sinteticamente compiuta nell'interesse del da un mediatore immobiliare in data 10.1.2022 CP_1 relativamente al fabbricato censito al Comune di Acquasparta al foglio 64, part. 232, sub. 3 (cfr. 2 comparsa). Appare, invece, molto più attendibile la stima eseguita da un soggetto imparziale che riveste la qualità di pubblico ufficiale, quale un ausiliario del
Tribunale di Terni.
E allora, sulla scorta di essa, non possono considerarsi agevolmente aggredibili i residui diritti immobiliari che il vanta, in comproprietà con la di lui madre CP_1
data la logica ed indubbia difficoltà di veder soddisfatto un credito CP_3 mediante esecuzione coattiva su terreni agricoli di cui il debitore è solo comproprietario pro indiviso (in un caso pari a 3/4 e nell'altro pari a 1/2) e che non vantano un considerevole valore economico: si noti, infatti, che i diritti immobiliari del ora in esame ammontano a complessivi € 10.124,18, al lordo della CP_1 riduzione di valore prevista in caso di vendita coattiva pari al 15%.
Si può, pertanto, affermare che in assenza degli atti dispositivi revocandi del 2019 e
2020, che hanno ad oggetto diritti immobiliari sì pro indiviso, ma relativi a fabbricati, apparentemente di maggior valore rispetto ai terreni agricoli, l'azione esecutiva di Parte_
sarebbe stata potenzialmente connotata da una maggiore fruttuosità e speditezza.
Né del resto il convenuto ha dato indicazione di beni mobili di derivazione reddituale che all'epoca potevano essere utilmente aggrediti dal creditore. Per tutti i motivi suesposti, non avendo il convenuto assolto l'onere CP_1 probatorio su di esso incombente in relazione alle asserzioni svolte sulla sufficiente capienza del suo patrimonio residuo, può considerarsi integrato il presupposto oggettivo dell'eventus damni. 2.4. Va allora compiuta una valutazione di gratuità degli atti dispositivi de quibus, da compiere in base alla loro causa e non ai motivi degli stessi (cfr. Cass. n. 6739/2008).
Ciò rileva ai fini del requisito soggettivo, da vagliare in relazione ad entrambi i contraenti in ipotesi di negozio oneroso o solo al dante causa dell'atto revocando ove esso sia gratuito.
Anzitutto, va verificata la sussistenza di una scientia damni in capo al convenuto essa verte sullo stato psicologico del debitore, per cui può essere fornita CP_1 anche attraverso presunzioni (cfr. Cass. n. 3937 dell'8.6.1983). E allora, alla luce delle risultanze probatorie in atti, è difficile dubitare del fatto che non fosse consapevole che attraverso gli atti dispositivi Controparte_1 eseguiti in occasione della separazione coniugale e della cessazione degli effetti civili del matrimonio con avrebbe reso maggiormente difficile il Parte_2 Parte_ recupero coattivo del credito di nei suoi confronti. Né sconfessa l'assunto il fatto che all'epoca la debitrice principale (Non solo oro s.r.l.) stava onerando i debiti garantiti dal Peraltro, la circostanza della solvibilità della debitrice CP_1 principale non pare confermata dal contratto di mutuo n. 713449 del 15.10.2018 concesso alla Non solo oro s.r.l. e all'epoca sottoscritto dal in qualità di suo CP_1 legale rappresentante (cfr. all. 3 ricorso). Ivi si legge, infatti, che il mutuatario (la debitrice principale, che ricordiamo esser rappresentata proprio dal CP_1 dichiarava espressamente ai sensi dell'art. 18 d.lgs. n. 231/2007 che l'importo finanziato di € 148.000,00 le era stato “concesso per ripristino liquidità aziendale per acquisto scorte e pagamento fornitori” (cfr. pag. 11 all. 3 ricorso). Ciò denota che alla fine del 2018 la debitrice principale si trovava in una condizione di difficoltà economica e finanziaria tale da rendere necessario un corposo finanziamento al fine di adempiere le ordinarie obbligazioni necessarie per la prosecuzione dell'attività d'impresa, come il pagamento dei fornitori, e la circostanza era ben nota al CP_1 sottoscrivente l'accordo.
Può, quindi, logicamente presumersi che nel febbraio 2019 (data del ricorso congiunto per la separazione e, quindi, dell'accordo tra le parti convenute) – si noti che è stato raggiunto pochissimi mesi dopo l'ultima fideiussione specifica da € 222.000,00 rilasciata dal in data 15.10.2018 – e nel maggio 2020 CP_1 quest'ultimo fosse ben consapevole del pregiudizio che avrebbe arrecato alle ragioni della Banca a favore della quale aveva prestato un'importante e seconda garanzia personale.
Sussiste, quindi, anche il presupposto della scientia damni in capo al debitore convenuto.
2.5. Tornando alla valutazione di gratuità o onerosità degli atti revocandi, va ricordato che nei negozi esecutivi degli accordi di separazione omologati – e parimenti nel negozio esecutivo della cessazione degli effetti civili del matrimonio - la qualificazione dell'atto dispositivo va compiuta accertando se il contenuto obbligatorio dell'accordo separativo abbia o meno i connotati di una sistemazione solutorio-compensativa più ampia e complessiva, di tutta quella serie di possibili rapporti aventi significati, anche solo riflessi, patrimoniali, maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale (cfr. Cass. n. 36562 del 30.12.2023; conf. Cass.
n. 27409 del 25.10.2019), quali l'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli (cfr. Cass. n.
10443 del 15/04/2019).
Perciò, anche se la domanda di revocatoria riguarda solo la cessione immobiliare, il giudice deve vagliare il contenuto degli accordi assunti in sede di separazione consensuale omologata, essendo necessario valutare l'intera operazione economico- giuridica in tutti i suoi aspetti (cfr. Cass. n. 19899 del 12/07/2023). Ebbene, secondo la Corte di Cassazione, a tal fine assume rilevanza anche la disparità economica tra i coniugi, che deve essere desunta non solo dalla valutazione dei redditi, ma da ogni altro elemento di carattere economico, o suscettibile di apprezzamento economico, idoneo ad incidere sulle condizioni delle parti (cfr. Cass. n. 17908 del 04/07/2019; conf. Cass. n. 10443 del 15/04/2019).
Va, allora, esaminato l'accordo di separazione consensuale raggiunto tra le parti convenute nel febbraio 2019 (cfr. all. 9 ricorso). Ivi si legge che i coniugi separandi, assistiti dal medesimo difensore, “da tempo […] a causa di reciproche incomprensioni ed incompatibilità caratteriali, [avevano, ndr] interrotto ogni rapporto coniugale e tra loro [era, ndr] cessata la comunione materiale e spirituale” tale da rendere “impossibile il protrarsi della convivenza”. Per cui, “nell'assoluta assenza di motivi di conflittualità” avevano regolato le condizioni di separazione prevedendo che si trasferisse al “piano taverna” della casa Controparte_1 coniugale sita in Frazione Portaria, Via Campagna 47, che era connotato da un
“ingresso separato”. Pertanto, oltre al riconoscimento de facto di un diritto di abitazione - senza termine, poiché i figli della coppia erano già maggiorenni all'epoca ed avevano un proprio nucleo familiare, e senza la previsione di alcun corrispettivo, né la previsione del pagamento delle imposte connesse al godimento del bene (es. tassa sui rifiuti) - nella casa coniugale di proprietà del e del diritto di proprietà esclusiva di tutto il CP_1 mobilio e degli arredi ivi presenti in capo alla con l'accordo di Pt_2 separazione al vaglio il convenuto aveva trasferito a costei diritti immobiliari pari al
50% dell'immobile sito in Terni, Via V. Mauri n. 57/57C, pur non essendo a lei necessario a fini abitativi, né lavorativi.
Si noti, da un lato, che all'epoca la convenuta era già in pensione e si era dichiarata economicamente autosufficiente (cfr. all. 9 ricorso) e, dall'altro, che proprio in tale consistente immobile risultava ubicato il magazzino della Non solo oro s.r.l. (cfr. pag.
16 all. 15 fascicolo , ove dal 2016 al 14.11.2018 l'impresa aveva svolto CP_1 attività di “commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria e argenteria”, trasformandola poi in sua sede legale. Appare, quindi, illogico che un bene di tale rilevanza per l'attività d'impresa sia stato alienato in sede di separazione coniugale alla che di esso non ne aveva necessità né abitativa, né reddituale, né Pt_2 lavorativa.
La motivazione offerta in seno al ricorso congiunto appare quantomai generica, se non apodittica, nella parte in cui si afferma che il trasferimento è giustificato dalla volontà di “regolamentare in maniera globale i rapporti tra i ricorrenti” (cfr. all. 9 ricorso). Secondo i convenuti, l'onerosità del negozio discenderebbe dal fatto che al sostentamento familiare aveva sempre provveduto la in costanza di Pt_2 coniugio. La circostanza è stata solo genericamente descritta dai testi (“Vero che Tes_1 era la sig.ra ad occuparsi del sostentamento della famiglia con la Parte_2 propria retribuzione” il testimone risponde “In tutto e per tutto se ne occupava mia madre: dalla scuola, il vestire, il cibo, la scuola calcio […]”) e (“Vero Testimone_2 che era la sig.ra ad occuparsi del sostentamento della famiglia con la Parte_2 propria retribuzione” il testimone risponde “Confermo la circostanza. Si occupava lei di tutto, dalla spesa alle nostre attività, vestiti, bollette e scuola. Vedevo sicuramente che pagava lei. Ho visto pagare sempre solo lei per le nostre necessità.”) all'udienza del 27.11.2024 Al riguardo, va chiarito che il testimone – così come escussa alla Testimone_2 medesima udienza – non è incapace ai sensi dell'art. 246 c.p.c. (eccezione non Parte_ reiterata dalla ricorrente all'esito dell'udienza), non avendo la dimostrato un interesse ad agire legittimante un intervento ai sensi dell'art. 105 c.p.c. ed avendo, piuttosto, evidenziato un potenziale e futuro interesse di fatto dei testi nell'esito della lite.
Si noti, infatti, che il teste ha dichiarato svolgere attività lavorativa Tes_1 presso uno degli immobili oggetto dell'azione revocatoria (Via Mauri n. 57 – cfr. verb. ud. 27.11.2024 ove si legge ““Vero che la sede della sua attività lavorativa è in Via Mauri, 57” il testimone risponde “Confermo la circostanza. Sono un grossista, rappresentante di ed altre ditte nell'ambito della gioielleria, ma non ho un CP_8 negozio al dettaglio. Tantissimi anni fa, tra il 2002 ed il 2003 avevo iniziato a frequentare un po' l'attività di mio padre al negozio ma dopo pochi mesi ho iniziato a fare il rappresentante per conto mio e poi mi sono aperto la mia attività.”), come confermato anche da Ebbene, se il rapporto di filiazione non incide Testimone_2 sulla capacità a testimoniare, la circostanza ora esaminata certamente può influire sull'attendibilità della deposizione di Tes_1
Ad ogni modo, a parere della scrivente, le deposizioni testimoniali di e CP_4 [...]
– oltre che generiche in merito alle spese per il sostentamento familiare Tes_1 sostenute dalla - non paiono in toto attendibili nel loro contenuto, in Pt_2 primis in ordine una perdurante e persistente accesa conflittualità tra i due ex coniugi, non convergendo con le risultanze documentali in atti.
La circostanza appare smentita da una molteplicità di elementi fattuali qui emersi: 1) dal fatto che al momento della separazione i convenuti non sono andati ad abitare in luoghi tra loro distanti;
2) dal fatto che nel ricorso congiunto i convenuti avevano espressamente escluso l'esistenza di “motivi di conflittualità” tra loro (cfr. all. 9 ricorso); 3) dal fatto che in data 6.8.2021 riceveva Controparte_1 personalmente la notifica del decreto ingiuntivo presso l'indirizzo di residenza di
(cfr. all. 1 fascicolo , sito in Acquasparta, Frazione Parte_2 CP_1 Portaria, Via Campagna n. 47 e non nell'immobile ubicato al civico 47/A ove egli risultava anagraficamente risiedere – cfr. all. 3, 9 e 16 fascicolo (cfr. all. 13 CP_1 ricorso); 4) dal fatto che dopo la separazione era stata resa edotta Parte_2 dal convenuto di un suo fatto personale, ossia una proposta lavorativa da costui ricevuta da un'impresa canadese nel novembre 2019, nonostante la formale assenza di una coabitazione tra i convenuti e la descritta conflittualità (cfr. deposizione Tes_1
e all'udienza del 27.11.2024 e all. 5 fascicolo;
5) dal
[...] Testimone_2 CP_1 fatto che nel 2019, con l'accordo di separazione, il dichiarava di trasferirsi CP_1 non in un diverso appartamento, bensì al “piano taverna” del medesimo compendio immobiliare di Via Campagna n. 47, che, per quanto qui emerso, non risulta esser completamente diviso al suo interno, giacché nel ricorso congiunto si afferma che esso gode solo di un “ingresso separato” (cfr. all. 9 ricorso). Al riguardo il teste ha riferito di vivere con la madre nell'immobile Tes_1 indicato con il civico n. 47 – sebbene la circostanza non risulti dal certificato anagrafico che ivi menziona solo e (cfr. all. 1 Parte_2 Testimone_2 fascicolo e sebbene nel ricorso per la separazione consensuale i coniugi CP_1 separandi avevano dichiarato che i figli avevano un proprio separato nucleo familiare
(cfr. all. 9 ricorso) - mentre la nonna paterna viveva al civico 47/A. Il teste ha riferito che i due civici non erano tra loro adiacenti, ma distavano circa 1 km l'uno dall'altro (cfr. verb. 27.11.2024). La circostanza sembrerebbe coerente con quanto dichiarato da sempre all'udienza del 27.11.2024 (“Il civico 47 disterà circa 800 Testimone_2 metri dal civico 47/A. Non sono adiacenti e anche il ponticello, allo stato impraticabile, che potrebbe astrattamente collegarle passa comunque su terreni di proprietà di terzi soggetti”), ma non converge con quanto dichiarato dal teste sempre all'udienza del 27.11.2024 (“Il 47/A dista circa 100- Testimone_3
200 mt dal civico 47, sono abitazioni separate da un fosso e le strade dove si trovano queste abitazioni sono collegate tra loro da un ponticello carrabile dove è presente un cancello privato dell'abitazione di mia zia”). La teste ha poi riferito che da prima e sino all'attualità (udienza del Testimone_2
27.11.2024) conviveva con la di lui madre nell'immobile sito Controparte_1 in Portaria, Via Campagna 47/A.
Anche quest'ultima circostanza non pare pienamente convergente con le altre risultanze probatorie in atti. Si noti, infatti, che con l'accordo di separazione omologato il 30.5.2019-3.6.2019 il dichiarava di andare a vivere nel piano CP_1 taverna della casa coniugale ubicato in Via Campagna n. 47. Poi, pur dichiarandosi già residente in [...] (cfr. premesse del negozio all. 17 fascicolo il 17.12.2019 stipulava un contratto di comodato d'uso gratuito avente ad CP_1 oggetto l'immobile della di lui madre, che però veniva indicato in Via Campagna n. 47 (foglio 64, part. 270). Di contro, dal certificato anagrafico egli risultava risiedere in Via Campagna 47/A dal 18.12.2019 (cfr. all. 16 fascicolo . Eppure, come CP_1 accennato, il 6.8.2021 il era personalmente presente nell'abitazione della CP_1 di Via Campagna n. 47, ove riceveva la notifica di un proprio decreto Pt_2 ingiuntivo.
Le discordanti risultanze probatorie sconfessano, quindi, l'esistenza di una causa solutorio-compensativa sottesa all'accordo di separazione del 6.2.2019, poi omologato il 30.5.2019-3.6.2019, rendendo così superfluo l'accertamento del consilium fraudis in capo alla Pt_2
Del resto, sempre ai fini della valutazione della natura del negozio, va sottolineato che attraverso il ricorso congiunto per la separazione i convenuti avevano espressamente e reciprocamente rinunciato “a qualsiasi forma di contributo al mantenimento dichiarandosi economicamente autosufficienti”. Eppure, al tempo non godeva di una fonte reddituale fissa, Controparte_1 poiché la sua attività lavorativa consisteva nell'amministrare la “Non solo oro s.r.l.” - che, come riscontrato aveva difficoltà nell'adempiere le obbligazioni con i propri fornitori per cui a fortiori si deve presumere anche a corrispondere il compenso all'amministratore unico - mentre godeva di un trattamento Parte_2 pensionistico. Infatti, il veniva assunto come dipendente a tempo CP_1 indeterminato dalla “Non solo oro s.r.l.” soltanto successivamente e, precisamente, il
10.1.2020 (cfr. all. 12 fascicolo . CP_1
Deve, quindi, concludersi che i convenuti non hanno adeguatamente provato, né specificamente dedotto, anche in punto economico, l'esborso economico asseritamente sostenuto dalla in costanza di coniugio ai fini del Pt_2 sostentamento familiare, tale da giustificare la causa solutorio-compensativa dell'atto dispositivo.
Si noti, a contrario, che il 27.4.1989 la proprietà dell'immobile adibito a casa coniugale sito in Frazione Portaria, Via Campagna n. 47, era stata acquistata in via esclusiva dal e non anche dalla (cfr. all. 9 ricorso). Deve CP_1 Pt_2 logicamente presumersi che il relativo esborso economico nell'interesse del nucleo familiare – all'epoca composto da due figli minori – era stato sostenuto totalmente dall'acquirente e non anche dalla convenuta. E allora, l'attribuzione a quest'ultima del diritto di abitazione – tale deve sostanzialmente intendersi l'assegnazione della casa coniugale senza alcun termine per la restituzione – di un immobile di proprietà esclusiva del senza la CP_1 previsione di alcun corrispettivo, unitamente al trasferimento dei diritti di proprietà pari a 2/3 di un immobile sino a quel tempo strumentale all'attività d'impresa del (cfr. verb. 27.11.2024 dep. non appare sostenuta da alcuna CP_1 Tes_1 causa solutorio-compensativa, né dalla finalità di mantenimento del coniuge economicamente più debole – non inquadrabile nella - o di contribuzione Pt_2 al mantenimento dei figli, all'epoca economicamente autosufficienti.
Pertanto, il negozio del 6.2.2019 – omologato dal Tribunale il 30.5.2019 - deve intendersi gratuito.
Analoga natura gratuita va attribuita al negozio traslativo del 5.8.2020 esecutivo della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, poiché espressamente in sede di ricorso congiunto per la separazione personale del 6.2.2019 i convenuti avevano dichiarato che attraverso le attribuzioni patrimoniali ivi accordate avevano
“definitivamente e concordemente regolato […] ogni e qualsivoglia rapporto” (cfr. all. 9 ricorso). E' difficile, quindi, sostenere una contraria causa solutorio- compensativa anche nel negozio del 5.8.2020.
Pertanto, non essendo necessaria la prova del consilium fraudis, possono ritenersi sussistenti i presupposti per accogliere integralmente la domanda di revocatoria di parte ricorrente.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (aggiornato al
D.M. n. 147/2022), tenuto conto del valore attuale del credito legittimante la domanda revocatoria ai sensi dell'art. 5 (“si ha riguardo all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta”), compreso tra € 56.001,00 ed € 260.000,00, in base ai parametri medi per la fase di studio e introduttiva e a quelli minimi per la fase istruttoria, data la concentrazione delle prove testimoniali in un'unica udienza, e per la fase decisionale alla luce del modulo decisionale assunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti di
[...]
Parte_1
dei seguenti negozi:
1. atto di trasferimento effettuato dal
[...] in favore di mediante omologa della Controparte_1 Parte_2 separazione consensuale, dell'immobile ubicato in Terni, in via Vincenzo Mauri,
n. 57, distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio foglio 110, part. 241, sub. 1, cat. C/1; foglio 110, part. 241, sub.2, cat. A/4, vani 4,5; foglio 110, part. 241, sub. 3, cat. A/4, vani 4,5; foglio 110, part. 241, sub. 4, cat. C/2; foglio
110, part. 241, sub. 5; 2. atto di trasferimento a rogito Notaio Persona_1 del distretto riunto di Terni, Orvieto e Spoleto, Rep. 3.628 – Racc.
2.894 del
[...]
05.08.2020, con cui trasferiva a gli Controparte_1 Parte_2 immobili censiti nel Catasto Fabbricati del Comune di Acquasparta (TR) al
Foglio 64, part. 86, sub. 10 – Cat. A/3 – classe 4 – vani 2,5; C. F. Comune di
Acquasparta (TR), foglio 64, part. 86, sub. 3 – Cat. C/2 – classe 2, per la quota di
2/3 di comproprietà indivisa;
C. F. del Comune di Acquasparta (TR) al Foglio 64, part. 129, sub. 3 – Cat. A/3 – classe 6 – vani 5, per la quota di 2/3 di comproprietà indivisa.;
- condanna e in solido a rimborsare in Controparte_1 Parte_2 favore di Controparte_2
le spese processuali, che liquida in €
[...]
9.142,00 per onorari, € 406,50 per spese, oltre spese generali al 15%, I.V.A. se dovuta e C.A.P. come per legge.
Sentenza resa e letta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti.
Terni, 12/03/2025 Il Giudice
dott.ssa Claudia Tordo Caprioli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Claudia Tordo Caprioli, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa iscritta agli affari contenziosi civili al numero di ruolo 292 dell'anno 2022 e vertente TRA
Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentata e difesa dall'avv. BASILE PAOLO presso il cui studio, sito in Perugia, Via Campo di Marte n. 6/D, è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al ricorso ex art. 702 bis c.p.c.;
attore E
, rappresentato e difeso dall'avv. DE LUCA ENRICO presso Controparte_1 il cui studio in Terni, Via dell'Annunziata n. 3, è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
convenuto E TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. BIGI FEDERICA, presso il cui Parte_2 studio in Terni, Via dell'Annunziata n. 3, è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
convenuta OGGETTO: revocatoria ex art. 2901 c.c. CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 12.3.2025, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 10.2.2022 la Pt_1
Parte_1 Parte_
(di seguito “ ”) evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di
[...]
Terni e per ivi sentir accogliere le seguenti Controparte_1 Parte_2 conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale di Terni, revocare ex art. 2901 c.c. e dichiarare inopponibile a
[...]
, in relazione ai crediti di cui in Controparte_2 narrativa:
1. atto di trasferimento effettuati dal Sig. in favore Controparte_1 della moglie, Sig.ra mediante omologa della separazione Parte_2 consensuale dell'immobile ubicato in Terni, in via Vincenzo Mauri, n. 57, distinto al
Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio foglio 110, part. 241, sub. 1, cat. C/1; foglio 110, part. 241, sub.2, cat. A/4, vani 4,5; foglio 110, part. 241, sub. 3, cat. A/4, vani 4,5; foglio 110, part. 241, sub. 4, cat. C/2; foglio 110, part. 241, sub. 5; 2. atto di trasferimento a rogito Notaio del distretto riunto di Terni, Persona_1
Orvieto e Spoleto, Rep. 3.628 – Racc.
2.894 del 05.08.2020, con cui il Sig.
[...]
trasferiva alla Sig.ra gli immobili censiti nel Catasto CP_1 Parte_2
Fabbricati del Comune di Acquasparta (TR) al Foglio 64, part. 86, sub. 10 – Cat. A/3
– classe 4 – vani 2,5; C. F. Comune di Acquasparta (TR), foglio 64, part. 86, sub. 3 – Cat. C/2 – classe 2, per la quota di 2/3 di comproprietà indivisa;
C. F. del Comune di
Acquasparta (TR) al Foglio 64, part. 129, sub. 3 – Cat. A/3 – classe 6 – vani 5, per la quota di 2/3 di comproprietà indivisa. Con condanna dei convenuti alla rifusione delle spese di lite.” A sostegno delle rassegnate conclusioni deduceva che: - il 15.10.2018
[...]
aveva prestato delle fideiussioni in favore della società “Non solo oro CP_1
s.r.l.” in fallimento, debitrice della ricorrente per € 203.594,46 oltre interessi convenzionali e spese legali successive in forza di contratti di mutuo chirografario e scoperto di conto corrente;
- il credito era stato canonizzato nel decreto ingiuntivo n.
486/2021 emesso dal Tribunale di Terni, ritualmente notificato e non opposto dal
- in precedenza, con sentenza n. 400/2020 emessa dal Tribunale di Terni il CP_1
17.6.2020 era stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 6.9.1981 da e - l'accordo Controparte_1 Parte_2 dei coniugi prevedeva che il cedesse la restante parte del suo patrimonio a CP_1
e, quindi, della casa coniugale, ubicata in Acquasparta, in via Parte_2
Campagna n. 47/A, di esclusiva proprietà del (come da precedente verbale CP_1 di separazione consensuale con assegnazione di beni omologato dal Tribunale il
30.5.2019 e trascritto al n. 5360/2019 presso l'Agenzia delle Entrate), nonché dei diritti di comproprietà spettanti al sull'immobile sito nel Comune di Terni, CP_1 via Vincenzo Mauri, n. 57; - con successivo atto pubblico (rep.
3.628 e racc. 2.894) del 5.8.2020 (trascritto in conservatoria l'11.8.2020 al n. 6928 reg. gen. e n. 4728 reg. part.) aveva trasferito in favore di diritti di Controparte_1 Parte_2 comproprietà indivisa (pari a 2/3) dell'intero sugli immobili censiti nel Catasto Fabbricati del Comune di Acquasparta (TR) al foglio 64, part. 86, sub. 10, al foglio
64, part. 86, sub. 3, nonché al foglio 64, part. 129, sub. 3; - per effetto di tali negozi il garante convenuto risultava, quindi, proprietario, in comunione con la di lui madre,
solo di terreni agricoli e boschivi. CP_3 Tutto ciò premesso in fatto, la ricorrente sosteneva che gli atti dismissivi descritti integrassero i presupposti di cui all'art. 2901 c.c., giustificandone la revocatoria. Segnalava che era consapevole dell'obbligazione contratta Parte_2 dall'allora marito e che i due risultavano ancora oggi risiedere nello stesso indirizzo, ossia nella casa coniugale di Acquasparta, fraz. Portaria, via Campagna n. 47/A, come dimostra il fatto che il procedimento notificatorio del decreto ingiuntivo n.
486/2021 si è perfezionato mediante ricezione e sottoscrizione da parte di
[...]
della cartolina di ricevimento della notifica in data 3.8.2021 ed un CP_1 certificato di residenza della estratto l'8.10.2021. Secondo la Pt_2 ricostruzione della ricorrente, l'intento frodatorio era desumibile anche dal fatto che al momento della separazione la era beneficiaria di un trattamento Pt_2 pensionistico, mentre il versava in una grave situazione debitoria, per cui CP_1 non avevano alcuna giustificazione gli atti dispositivi accordati in favore della
Pt_2
Ad ogni modo, sosteneva che gli atti dispositivi de quibus – successivi al sorgere del credito - erano stati posti in essere a titolo gratuito, per cui non doveva provare il consilium fraudis.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 8.4.2022 si costituiva in giudizio chiedendo al Tribunale di: “In via preliminare: Controparte_1
Accertato che la difesa svolta dal resistente richiede un'attività istruttoria non sommaria, fissare, ai sensi dell'art. 702-ter, terzo comma c.p.c., con ordinanza non impugnabile, l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. per le ragioni di cui in narrativa. Nel merito: Respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in narrativa”.
Nel merito, il convenuto esponeva che: - la fideiussione specifica rilasciata non era escutibile al momento della separazione e del successivo divorzio, in quanto la Non solo oro s.r.l. (debitore principale) sino a quel momento aveva adempiuto le proprie obbligazioni, pagando le rate del mutuo nei termini di cui al piano di ammortamento;
- l'importo cui era stato condannato con decreto ingiuntivo era notevolmente inferiore al valore degli immobili assegnati all'ex moglie;
- il contratto di mutuo n.
029/713449/14 era garantito dal Fondo di garanzia (per le piccole e medie imprese) sino ad € 118.400,00; - il 20.12.2019 aveva lasciato la carica di amministratore della Non solo oro s.r.l., di cui era solo un dipendente, e voleva trasferirsi all'estero, come indicato nel ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- i trasferimenti immobiliari ivi concordati erano stati motivati dall'esigenza di una sistemazione solutorio-compensativa dei rapporti patrimoniali intercorsi tra i coniugi nei quaranta anni di coniugio. In punto di diritto, dopo aver premesso che l'atto dispositivo revocando era precedente al sorgere del credito, sosteneva che l'attrice non aveva dimostrato il consilium fraudis, ossia la dolosa preordinazione del resistente di far cessare gli effetti civili del matrimonio allo scopo di privare il creditore della garanzia specifica prestata in favore della Non Solo Oro s.r.l., precludendo alla Banca creditrice, o comunque rendendogli difficile, l'attuazione coattiva del diritto vantato. Sosteneva che la ricorrente non avesse dimostrato l'eventus damni. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 8.4.2022 si costituiva in giudizio , chiedendo al Tribunale di “In via preliminare: Accertato Parte_2 che la difesa svolta dalla resistente richiede un'attività istruttoria non sommaria, fissare, ai sensi dell'art. 702-ter, terzo comma c.p.c., con ordinanza non impugnabile, l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. per le ragioni di cui in narrativa. Nel merito:
Respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in narrativa. In via istruttoria: Ammettersi prova per testi come sopra articolata. Emettere ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente alle domande che precedono”.
A sostegno delle rassegnate conclusioni, esponeva: - che risiedeva, unitamente alla figlia nella casa coniugale sita in Acquasparta, Fraz. Portaria, Via Campagna, CP_4
47, di esclusiva proprietà di;
- che non era mai stata a Controparte_1 conoscenza della situazione lavorativa del coniuge, che i due avevano optato per il regime di separazione dei beni e che avevano sempre avuto una gestione separata dei rispettivi conti correnti;
- il trasferimento della quota del 50% dell'immobile sito in
Terni, Via Mauri n. 57, ove aveva sede lavorativa il figlio UC, avvenuto in sede di separazione coniugale era frutto della scelta di acquisto fatta dai coniugi congiuntamente in costanza di matrimonio, con oneri economici sostenuti da entrambi;
- i coniugi si erano di fatto separati già nel 2016, quando il aveva CP_1 lasciato l'abitazione familiare;
- la natura onerosa del trasferimento derivava dal fatto che prima della separazione la non era proprietaria di alcun bene Pt_2 immobile, pur avendo sostenuto economicamente la famiglia nel corso dei decenni.
Tutto ciò premesso in fatto, dopo aver affermato la natura onerosa degli atti dispositivi revocandi, la convenuta negava la sussistenza dei presupposti soggettivi della scientia damni e del consilium fraudis.
Con ordinanza del 10.10.2023 il giudice assegnatario disponeva il mutamento del rito sommario in ordinario.
Con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. il deduceva che la stessa CP_1
Banca ricorrente aveva chiesto l'ammissione al passivo del credito portato dal mutuo contratto dalla Non solo oro s.r.l. precisando che era assistito da garanzia del Fondo Parte_ pubblico ex L. 622/1996 e che aveva liquidato a la Controparte_5 somma di € 107.256,14 in relazione al mutuo n. 713449 del 15.10.2018. Sosteneva di aver ricevuto una cartella esattoriale da con cui gli era Controparte_6 stato ingiunto il pagamento della somma di € 30.005,88 a titolo di “garanzia liquidata Parte_ Parte_ L. 662/96” in relazione al mutuo n. 717904 del 23.9.2020 e al mutuo n. 716671 del 16.6.2020. Sosteneva, pertanto, che il credito residuo nei suoi confronti ammontasse a circa € 70.000,00. Ciò detto, sosteneva che il compendio immobiliare di cui era ancora proprietario ben consentisse al creditore di soddisfare la propria pretesa, come documentato dall'esperto stimatore nominato dal Tribunale di Terni in seno alla procedura esecutiva R.G.E.I. n. 57/2023, ove il compendio immobiliare di Frazione Portaria,
Via Campagna n. 47 era stato stimato oltre € 190.000,00. Aggiungeva che dal 15.01.2022 al 30.11.2022, aveva svolto attività lavorativa come badante agricolo e che dapprima aveva trasferito la propria residenza presso la casa materna, di esclusiva proprietà di sita, ora, al nuovo numero civico Via Campagna 47/A, CP_3 giusto contratto di comodato ad uso gratuito registrato il 17.12.2019.
La causa veniva istruita documentalmente, nonché mediante assunzione di prove testimoniali ( , all'udienza del Tes_1 Testimone_2 Testimone_3
27.11.2024. All'udienza del 12.3.2025, svoltasi in modalità da remoto ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c., veniva discussa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
2.1. In via generale, deve osservarsi come l'azione revocatoria ordinaria – in quanto potere del creditore di domandare giudizialmente che siano dichiarati inefficaci nei propri confronti gli atti di disposizione del patrimonio con cui il debitore reca pregiudizio alle sue ragioni – sia preordinata unicamente a preservare e garantire il diritto del creditore di agire in via esecutiva sul patrimonio del proprio debitore, cosicché resti salva la garanzia patrimoniale generica spettantegli ex art. 2740 c.c. e si ricostituisca quel patrimonio nella sua consistenza qualitativa e quantitativa anteriore all'atto dispositivo, attualmente o potenzialmente pregiudizievole. Attraverso detto tipo di tutela, integrante un'azione di accertamento, il creditore infatti realizza e rende concreta la garanzia generica di cui all'art. 2740 c.c., in due momenti consecutivi: egli, infatti, può dapprima rendere inefficaci, nei soli propri confronti, quegli atti dispositivi che il debitore ha compiuto, pur consapevole dell'esistenza del vincolo obbligatorio, e che rappresentino, per il verificarsi di una conseguenziale diminuzione del patrimonio di quest'ultimo, un concreto pregiudizio dell'interesse creditorio, mentre, successivamente all'eventuale dichiarazione di inefficacia dell'atto di cui sopra, diviene legittimato a promuovere nei confronti dei terzi acquirenti o beneficiari le azioni conservative ed esecutive sui beni oggetto di disposizione (art. 2902 c.c.). 2.2. Per quel che qui interessa, il primo presupposto dell'azione revocatoria ordinaria
è la sussistenza di un credito del revocante, che può anche essere sottoposto a termine o condizione ovvero illiquido, o persino meramente eventuale, per cui non ne è richiesto un preventivo accertamento giudiziale (cfr. Cass. n. 28141 del 6.10.2023 e
Cass. n. 23208/2016), né a fortiori la formazione di un titolo esecutivo. Infatti, secondo consolidata giurisprudenza, proprio perché l'azione non persegue scopi specificamente restitutori, ma mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali, essa accoglie una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa. È chiaro, però, che l'aspettativa non deve essere prima facie pretestuosa, dovendosi atteggiare come probabile in rapporto alla complessiva peculiarità del caso concreto, ancorché non ancora definitivamente accertata (cfr. Cass. del 17.10.2001 n. 12678). Parte_ Nel caso che ci occupa, le parti hanno concordemente dedotto che è titolare di un credito nei confronti di , quale garante della Non solo oro Controparte_1
s.r.l., che il 23.7.2021 ammontava ad € 203.594,46 a titolo di sorte capitale (cfr. all. 7 ricorso) e che in corso di giudizio, per effetto dell'escussione della garanzia da parte di CC (cfr. all. 8 comparsa , si è ridotto a complessivi € 70.000,00. CP_1
Esso si fonda su due negozi: 1) una fideiussione specifica (a garanzia del mutuo Parte_ chirografario n. 713449) rilasciata in data 15.10.2018 dal convenuto in favore di fino alla concorrenza di € 222.000,00 (cfr. all. 1 e 3 ricorso); 2) una fideiussione specifica (a garanzia del mutuo chirografario n. 18021) stipulata il 13.5.2016 sino alla somma di € 105.000,00 (all. 2 ricorso). 2.3. Il rapporto temporale tra l'atto pregiudizievole ed il credito a tutela del quale viene esperita l'azione revocatoria assume rilievo ai fini dell'art. 2901 c.c., che pone due diverse ipotesi.
Se il credito è anteriore rispetto all'atto revocando, è sufficiente che il debitore fosse consapevole del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore (cosiddetta scientia damni); in caso di atto a titolo oneroso, anche il terzo doveva esserne a conoscenza.
Poiché gli atti dispositivi revocandi risalgono al 30.5.2019-3.6.2019 (data di omologa
– cfr. all. 9 ricorso) e al 5.8.2020 (cfr. all. 10 ricorso), viene qui in rilievo tale previsione normativa: l'anteriorità del credito va, infatti, riscontrata in base al momento in cui il credito è sorto e non a quello, eventualmente successivo, in cui è divenuto esigibile, per cui tutti gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla prestazione della fideiussione vanno considerati posteriori al sorgere del credito (cfr.
Cass. del 10.1.2023 n. 330) e, come tali, soggetti all'art. 2901, n. 1, prima parte, c.c.. 2.3. Secondo presupposto dell'azione è il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore (eventus damni), riscontrabile laddove l'atto dispositivo posto in essere dal debitore abbia determinato o aggravato il pericolo dell'incapienza dei suoi beni e, quindi, abbia causato o aggravato il rischio di un'insufficienza patrimoniale a garanzia del credito del revocante.
L'eventus damni sussiste non solo quando l'atto di disposizione del debitore rende impossibile la soddisfazione coattiva del credito, ma anche quando la rende più difficoltosa (cfr. Cass. n. 8930 dell'1.12.1987) – nel senso che un'eventuale azione esecutiva potrebbe rivelarsi infruttuosa o meno agevole - o anche incerta;
accertamento che il giudice deve compiere attraverso una valutazione ex ante.
Il giudice deve, quindi, fare riferimento alla data dell'atto dispositivo e non a quella futura dell'effettiva realizzazione del credito, esaminando anche la modificazione qualitativa del patrimonio del debitore (cfr. Cass. n. 27625/2020; Cass. n.
9461/2016), ad esempio conseguente alla conversione del patrimonio in beni facilmente occultabili o in una prestazione di facere infungibile (cfr. Cass. n.
2792/2002; Cass. n. 4578/1998). È evidente, quindi, che l'azione ex art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata anche di atto dispositivo pregiudizievole.
Tanto ciò è vero che, secondo la giurisprudenza di legittimità, possono esser revocati non soltanto gli atti con effetti traslativi, ma anche atti che indirettamente limitano la possibilità di aggredire in sede esecutiva il bene, come le locazioni ultranovennali, finendo anch'esse per pregiudicare le ragioni del creditore (cfr. Cass. n. 25854/2020), perché capaci di rendere infruttuosa o meno spedita la futura azione esecutiva sui beni del debitore (cfr. Cass. del 9.3.2006 n. 5105; conf. Cass. del 29.3.1999 n. 2971).
La giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel ritenere esperibile l'actio pauliana anche in relazione a negozi traslativi di beni immobili o costitutivi di diritti reali minori sui detti beni che siano esecutivi di accordi omologati in sede di separazione consensuale (cfr. Cass. n. 17908 del 04.07.2019; conf. Cass. n.
10443/2019; Cass. n. 1404/2016; Cass. n. 8678/2013 e Cass. n. 15603/2005). Di analogo tenore è l'indirizzo accolto da codesto Tribunale (cfr. ex multis Trib. Terni n.
180 del 17.2.2021). Difatti, il trasferimento di un immobile compiuto in ottemperanza agli accordi assunti in sede di separazione consensuale omologata, traendo origine dalla libera determinazione dei coniugi, diviene “dovuto” solo in conseguenza dell'impegno assunto, sicché l'accordo separativo costituisce esso stesso parte dell'operazione revocabile e non fonte di un obbligo idoneo a giustificare l'applicazione dell'art. 2901, co. 3, c.c..
Chiarito ciò, può ritenersi lesivo del credito anteriore anche l'atto oneroso che sia collegato con uno o più atti successivi, in modo da risultare tutti convergenti, per il breve periodo di tempo in cui sono stati compiuti o per altre circostanze, al medesimo risultato lesivo. In tal caso, il creditore che agisce in revocatoria non è tenuto ad impugnare l'ultimo o gli ultimi atti con cui si è perfezionato il dissipamento del patrimonio a garanzia del suo credito, ma può rivolgere la propria impugnativa contro quello più significativo da un punto di vista economico o che meglio rivela gli elementi della frode (cfr. Cass. 23.5.2008, n. 13404; cfr. Cass. n. 3356/1977; Cass. n.
1341/1996 e n. 1804/2000).
L'onere probatorio di dimostrare l'eventus damni e, quindi, l'incidenza quali- quantitativa sul patrimonio del debitore grava sulla parte che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, provare che il proprio patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente e senza difficoltà le ragioni del creditore (cfr. ex multis Trib. Roma n. 13328 del 3.8.2021; Trib. Milano
n. 2029 del 5.3.2020). In tal caso, il giudice deve esaminare se alla data dell'atto dispositivo revocando il patrimonio residuo del debitore era tale da soddisfare le ragioni del creditore, poiché la valutazione ex ante dell'eventus damni rende irrilevanti le successive vicende patrimoniali del debitore non collegate direttamente all'atto dispositivo (cfr. Trib. Benevento del 20.5.2022 n. 1230).
Nel caso di specie, il convenuto a contestato l'esistenza dell'eventus damni CP_1 in conseguenza dei due atti dispositivi sopra illustrati.
Il primo negozio traslativo revocando, contenuto nell'accordo di separazione omologato dal Tribunale di Terni in data 30.5.2019-3.6.2019, ha ad oggetto il diritto di comproprietà pari a ½ dell'immobile ubicato in Terni, in via Vincenzo Mauri n.
57. Il secondo atto dispositivo revocando, risalente al 5.8.2020, ha ad oggetto i diritti di comproprietà indivisa pari a 2/3 del compendio immobiliare sito in Acquasparta,
Frazione Portaria, con ingresso da Via Due Gennaio n. 1.
Secondo la ricorrente, la dismissione di tali diritti immobiliari ha reso più difficile la soddisfazione coattiva del suo credito perché, per effetto di essi, il è rimasto CP_1 proprietario di soli terreni agricoli e boschivi, in comunione con la di lui madre,
[...]
CP_3
Per la precisione, la visura ipocatastale in atti (cfr. all. 12 ricorso), aggiornata all'1.7.2021 e, come tale, prossima all'ultimo atto di trasferimento revocando, mostra una diversa situazione patrimoniale del risultando egli proprietario in via CP_1 esclusiva di un compendio immobiliare sito in Acquasparta, Frazione Portaria, Via
Campagna n. 47, come evincibile già dall'accordo di separazione del 6.2.2019 poi omologato, ove si leggeva che la casa coniugale era rimasta di proprietà esclusiva del convenuto (cfr. pag. 1 – all. 9 ricorso), così come confermato anche nella successiva sentenza n. 400/2020 (“nella casa coniugale sita in Acquasparta (TR), Via Campagna 47/A di esclusiva proprietà del sig. , resterà a vivere la Controparte_1 sig.ra ) di cessazione degli effetti civili del matrimonio (cfr. all. 10 ricorso). Pt_2
In particolare, si fa riferimento a fabbricati censiti al Comune di Acquasparta al foglio 64, part. 306, sub. 3, 4, 5 (categorie C/2, C/2 e C/6) e alla part. 232, sub. 3 graffato alla part. 306, sub. 2 (cat. A/2, piano 1 e piano terra). Secondo la ricostruzione dell'attrice, però, il compendio immobiliare de quo, in quanto casa coniugale, era stato oggetto di assegnazione in favore della Pt_2 in sede di separazione coniugale, e tale diritto di godimento era stato oggetto di trascrizione in conservatoria, per cui non poteva essere aggredito in via esecutiva.
Per le ragioni anzidette – e diversamente da quanto ipotizzato dal convenuto - ai fini dell'accertamento dell'eventus damni si deve tener conto dell'ammontare del credito Parte_ di al momento dell'ultimo atto dispositivo (5.8.2020), quando secondo l'attrice si è concretizzato il pregiudizio alle ragioni creditorie. Applicando i principi ermeneutici sopra richiamati e dovendo compiere una valutazione ex ante sulla natura frodatoria di un atto traslativo, va qui esclusa qualsiasi rilevanza alla successiva Parte_ riduzione quantitativa del credito di , quale effetto dell'escussione della garanzia statale offerta da occorsa in pendenza di giudizio (cfr. all. 8 Controparte_5 fascicolo . CP_1 Parte_ Ebbene, alla data del 5.8.2020, secondo la ricostruzione attorea, il credito di era superiore ad € 200.000,00, come confermato dal decreto ingiuntivo n. 486/2021 del Parte_ Tribunale di Terni che in data 23.7.2021 ha riconosciuto in capo a , a titolo di sorte, un credito di € 203.594,46 (cfr. all. 7 ricorso). Allora, tenuto conto della stima (cfr. all. 18 fascicolo del residuo CP_1 patrimonio immobiliare del sig. compiuta dal dott. CP_1 Controparte_7 nominato dal Tribunale di Terni in seno alla procedura esecutiva R.G.E.I. n. 57/2023 alla data del 23.3.2024 – ritenuta valevole, in assenza di osservazioni critiche delle parti, anche alla data del 5.8.2020 – lo stesso non appare di consistenza quali- quantitiva tale da sconfessare l'esistenza dell'eventus damni dedotto e dimostrato dall'attrice. Premesso che secondo lo stimatore “dell'assegnazione della casa al coniuge non è avvenuta alcuna trascrizione” (cfr. all. 18 fascicolo , come confermato dalla CP_1 visura per soggetto versata in atti dal (cfr. all. 7 fascicolo , il CP_1 CP_1 compendio immobiliare di cui quest'ultimo era proprietario esclusivo, ubicato in Acquasparta, Frazione Portaria n. 47, era stato stimato in complessivi € 194.579,43 (pag. 22 all. 18 cit.), al lordo delle necessarie decurtazioni (pari al 15% come indicato dallo stesso stimatore) previste in ipotesi di vendita coattiva. Quantificando il valore di stima del compendio immobiliare al netto di tali decurtazioni esso ammonterebbe ad € 162.036,51 (cfr. pag. 22 all. 18 cit.). Del resto, si ricorda che l'onere di dimostrare una sufficiente capienza del residuo patrimonio del debitore grava su quest'ultimo, ipotizzando proprio un soddisfacimento coattivo del credito da parte dell'attore in revocatoria. Non rileva, quindi, la valutazione immobiliare genericamente e sinteticamente compiuta nell'interesse del da un mediatore immobiliare in data 10.1.2022 CP_1 relativamente al fabbricato censito al Comune di Acquasparta al foglio 64, part. 232, sub. 3 (cfr. 2 comparsa). Appare, invece, molto più attendibile la stima eseguita da un soggetto imparziale che riveste la qualità di pubblico ufficiale, quale un ausiliario del
Tribunale di Terni.
E allora, sulla scorta di essa, non possono considerarsi agevolmente aggredibili i residui diritti immobiliari che il vanta, in comproprietà con la di lui madre CP_1
data la logica ed indubbia difficoltà di veder soddisfatto un credito CP_3 mediante esecuzione coattiva su terreni agricoli di cui il debitore è solo comproprietario pro indiviso (in un caso pari a 3/4 e nell'altro pari a 1/2) e che non vantano un considerevole valore economico: si noti, infatti, che i diritti immobiliari del ora in esame ammontano a complessivi € 10.124,18, al lordo della CP_1 riduzione di valore prevista in caso di vendita coattiva pari al 15%.
Si può, pertanto, affermare che in assenza degli atti dispositivi revocandi del 2019 e
2020, che hanno ad oggetto diritti immobiliari sì pro indiviso, ma relativi a fabbricati, apparentemente di maggior valore rispetto ai terreni agricoli, l'azione esecutiva di Parte_
sarebbe stata potenzialmente connotata da una maggiore fruttuosità e speditezza.
Né del resto il convenuto ha dato indicazione di beni mobili di derivazione reddituale che all'epoca potevano essere utilmente aggrediti dal creditore. Per tutti i motivi suesposti, non avendo il convenuto assolto l'onere CP_1 probatorio su di esso incombente in relazione alle asserzioni svolte sulla sufficiente capienza del suo patrimonio residuo, può considerarsi integrato il presupposto oggettivo dell'eventus damni. 2.4. Va allora compiuta una valutazione di gratuità degli atti dispositivi de quibus, da compiere in base alla loro causa e non ai motivi degli stessi (cfr. Cass. n. 6739/2008).
Ciò rileva ai fini del requisito soggettivo, da vagliare in relazione ad entrambi i contraenti in ipotesi di negozio oneroso o solo al dante causa dell'atto revocando ove esso sia gratuito.
Anzitutto, va verificata la sussistenza di una scientia damni in capo al convenuto essa verte sullo stato psicologico del debitore, per cui può essere fornita CP_1 anche attraverso presunzioni (cfr. Cass. n. 3937 dell'8.6.1983). E allora, alla luce delle risultanze probatorie in atti, è difficile dubitare del fatto che non fosse consapevole che attraverso gli atti dispositivi Controparte_1 eseguiti in occasione della separazione coniugale e della cessazione degli effetti civili del matrimonio con avrebbe reso maggiormente difficile il Parte_2 Parte_ recupero coattivo del credito di nei suoi confronti. Né sconfessa l'assunto il fatto che all'epoca la debitrice principale (Non solo oro s.r.l.) stava onerando i debiti garantiti dal Peraltro, la circostanza della solvibilità della debitrice CP_1 principale non pare confermata dal contratto di mutuo n. 713449 del 15.10.2018 concesso alla Non solo oro s.r.l. e all'epoca sottoscritto dal in qualità di suo CP_1 legale rappresentante (cfr. all. 3 ricorso). Ivi si legge, infatti, che il mutuatario (la debitrice principale, che ricordiamo esser rappresentata proprio dal CP_1 dichiarava espressamente ai sensi dell'art. 18 d.lgs. n. 231/2007 che l'importo finanziato di € 148.000,00 le era stato “concesso per ripristino liquidità aziendale per acquisto scorte e pagamento fornitori” (cfr. pag. 11 all. 3 ricorso). Ciò denota che alla fine del 2018 la debitrice principale si trovava in una condizione di difficoltà economica e finanziaria tale da rendere necessario un corposo finanziamento al fine di adempiere le ordinarie obbligazioni necessarie per la prosecuzione dell'attività d'impresa, come il pagamento dei fornitori, e la circostanza era ben nota al CP_1 sottoscrivente l'accordo.
Può, quindi, logicamente presumersi che nel febbraio 2019 (data del ricorso congiunto per la separazione e, quindi, dell'accordo tra le parti convenute) – si noti che è stato raggiunto pochissimi mesi dopo l'ultima fideiussione specifica da € 222.000,00 rilasciata dal in data 15.10.2018 – e nel maggio 2020 CP_1 quest'ultimo fosse ben consapevole del pregiudizio che avrebbe arrecato alle ragioni della Banca a favore della quale aveva prestato un'importante e seconda garanzia personale.
Sussiste, quindi, anche il presupposto della scientia damni in capo al debitore convenuto.
2.5. Tornando alla valutazione di gratuità o onerosità degli atti revocandi, va ricordato che nei negozi esecutivi degli accordi di separazione omologati – e parimenti nel negozio esecutivo della cessazione degli effetti civili del matrimonio - la qualificazione dell'atto dispositivo va compiuta accertando se il contenuto obbligatorio dell'accordo separativo abbia o meno i connotati di una sistemazione solutorio-compensativa più ampia e complessiva, di tutta quella serie di possibili rapporti aventi significati, anche solo riflessi, patrimoniali, maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale (cfr. Cass. n. 36562 del 30.12.2023; conf. Cass.
n. 27409 del 25.10.2019), quali l'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli (cfr. Cass. n.
10443 del 15/04/2019).
Perciò, anche se la domanda di revocatoria riguarda solo la cessione immobiliare, il giudice deve vagliare il contenuto degli accordi assunti in sede di separazione consensuale omologata, essendo necessario valutare l'intera operazione economico- giuridica in tutti i suoi aspetti (cfr. Cass. n. 19899 del 12/07/2023). Ebbene, secondo la Corte di Cassazione, a tal fine assume rilevanza anche la disparità economica tra i coniugi, che deve essere desunta non solo dalla valutazione dei redditi, ma da ogni altro elemento di carattere economico, o suscettibile di apprezzamento economico, idoneo ad incidere sulle condizioni delle parti (cfr. Cass. n. 17908 del 04/07/2019; conf. Cass. n. 10443 del 15/04/2019).
Va, allora, esaminato l'accordo di separazione consensuale raggiunto tra le parti convenute nel febbraio 2019 (cfr. all. 9 ricorso). Ivi si legge che i coniugi separandi, assistiti dal medesimo difensore, “da tempo […] a causa di reciproche incomprensioni ed incompatibilità caratteriali, [avevano, ndr] interrotto ogni rapporto coniugale e tra loro [era, ndr] cessata la comunione materiale e spirituale” tale da rendere “impossibile il protrarsi della convivenza”. Per cui, “nell'assoluta assenza di motivi di conflittualità” avevano regolato le condizioni di separazione prevedendo che si trasferisse al “piano taverna” della casa Controparte_1 coniugale sita in Frazione Portaria, Via Campagna 47, che era connotato da un
“ingresso separato”. Pertanto, oltre al riconoscimento de facto di un diritto di abitazione - senza termine, poiché i figli della coppia erano già maggiorenni all'epoca ed avevano un proprio nucleo familiare, e senza la previsione di alcun corrispettivo, né la previsione del pagamento delle imposte connesse al godimento del bene (es. tassa sui rifiuti) - nella casa coniugale di proprietà del e del diritto di proprietà esclusiva di tutto il CP_1 mobilio e degli arredi ivi presenti in capo alla con l'accordo di Pt_2 separazione al vaglio il convenuto aveva trasferito a costei diritti immobiliari pari al
50% dell'immobile sito in Terni, Via V. Mauri n. 57/57C, pur non essendo a lei necessario a fini abitativi, né lavorativi.
Si noti, da un lato, che all'epoca la convenuta era già in pensione e si era dichiarata economicamente autosufficiente (cfr. all. 9 ricorso) e, dall'altro, che proprio in tale consistente immobile risultava ubicato il magazzino della Non solo oro s.r.l. (cfr. pag.
16 all. 15 fascicolo , ove dal 2016 al 14.11.2018 l'impresa aveva svolto CP_1 attività di “commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria e argenteria”, trasformandola poi in sua sede legale. Appare, quindi, illogico che un bene di tale rilevanza per l'attività d'impresa sia stato alienato in sede di separazione coniugale alla che di esso non ne aveva necessità né abitativa, né reddituale, né Pt_2 lavorativa.
La motivazione offerta in seno al ricorso congiunto appare quantomai generica, se non apodittica, nella parte in cui si afferma che il trasferimento è giustificato dalla volontà di “regolamentare in maniera globale i rapporti tra i ricorrenti” (cfr. all. 9 ricorso). Secondo i convenuti, l'onerosità del negozio discenderebbe dal fatto che al sostentamento familiare aveva sempre provveduto la in costanza di Pt_2 coniugio. La circostanza è stata solo genericamente descritta dai testi (“Vero che Tes_1 era la sig.ra ad occuparsi del sostentamento della famiglia con la Parte_2 propria retribuzione” il testimone risponde “In tutto e per tutto se ne occupava mia madre: dalla scuola, il vestire, il cibo, la scuola calcio […]”) e (“Vero Testimone_2 che era la sig.ra ad occuparsi del sostentamento della famiglia con la Parte_2 propria retribuzione” il testimone risponde “Confermo la circostanza. Si occupava lei di tutto, dalla spesa alle nostre attività, vestiti, bollette e scuola. Vedevo sicuramente che pagava lei. Ho visto pagare sempre solo lei per le nostre necessità.”) all'udienza del 27.11.2024 Al riguardo, va chiarito che il testimone – così come escussa alla Testimone_2 medesima udienza – non è incapace ai sensi dell'art. 246 c.p.c. (eccezione non Parte_ reiterata dalla ricorrente all'esito dell'udienza), non avendo la dimostrato un interesse ad agire legittimante un intervento ai sensi dell'art. 105 c.p.c. ed avendo, piuttosto, evidenziato un potenziale e futuro interesse di fatto dei testi nell'esito della lite.
Si noti, infatti, che il teste ha dichiarato svolgere attività lavorativa Tes_1 presso uno degli immobili oggetto dell'azione revocatoria (Via Mauri n. 57 – cfr. verb. ud. 27.11.2024 ove si legge ““Vero che la sede della sua attività lavorativa è in Via Mauri, 57” il testimone risponde “Confermo la circostanza. Sono un grossista, rappresentante di ed altre ditte nell'ambito della gioielleria, ma non ho un CP_8 negozio al dettaglio. Tantissimi anni fa, tra il 2002 ed il 2003 avevo iniziato a frequentare un po' l'attività di mio padre al negozio ma dopo pochi mesi ho iniziato a fare il rappresentante per conto mio e poi mi sono aperto la mia attività.”), come confermato anche da Ebbene, se il rapporto di filiazione non incide Testimone_2 sulla capacità a testimoniare, la circostanza ora esaminata certamente può influire sull'attendibilità della deposizione di Tes_1
Ad ogni modo, a parere della scrivente, le deposizioni testimoniali di e CP_4 [...]
– oltre che generiche in merito alle spese per il sostentamento familiare Tes_1 sostenute dalla - non paiono in toto attendibili nel loro contenuto, in Pt_2 primis in ordine una perdurante e persistente accesa conflittualità tra i due ex coniugi, non convergendo con le risultanze documentali in atti.
La circostanza appare smentita da una molteplicità di elementi fattuali qui emersi: 1) dal fatto che al momento della separazione i convenuti non sono andati ad abitare in luoghi tra loro distanti;
2) dal fatto che nel ricorso congiunto i convenuti avevano espressamente escluso l'esistenza di “motivi di conflittualità” tra loro (cfr. all. 9 ricorso); 3) dal fatto che in data 6.8.2021 riceveva Controparte_1 personalmente la notifica del decreto ingiuntivo presso l'indirizzo di residenza di
(cfr. all. 1 fascicolo , sito in Acquasparta, Frazione Parte_2 CP_1 Portaria, Via Campagna n. 47 e non nell'immobile ubicato al civico 47/A ove egli risultava anagraficamente risiedere – cfr. all. 3, 9 e 16 fascicolo (cfr. all. 13 CP_1 ricorso); 4) dal fatto che dopo la separazione era stata resa edotta Parte_2 dal convenuto di un suo fatto personale, ossia una proposta lavorativa da costui ricevuta da un'impresa canadese nel novembre 2019, nonostante la formale assenza di una coabitazione tra i convenuti e la descritta conflittualità (cfr. deposizione Tes_1
e all'udienza del 27.11.2024 e all. 5 fascicolo;
5) dal
[...] Testimone_2 CP_1 fatto che nel 2019, con l'accordo di separazione, il dichiarava di trasferirsi CP_1 non in un diverso appartamento, bensì al “piano taverna” del medesimo compendio immobiliare di Via Campagna n. 47, che, per quanto qui emerso, non risulta esser completamente diviso al suo interno, giacché nel ricorso congiunto si afferma che esso gode solo di un “ingresso separato” (cfr. all. 9 ricorso). Al riguardo il teste ha riferito di vivere con la madre nell'immobile Tes_1 indicato con il civico n. 47 – sebbene la circostanza non risulti dal certificato anagrafico che ivi menziona solo e (cfr. all. 1 Parte_2 Testimone_2 fascicolo e sebbene nel ricorso per la separazione consensuale i coniugi CP_1 separandi avevano dichiarato che i figli avevano un proprio separato nucleo familiare
(cfr. all. 9 ricorso) - mentre la nonna paterna viveva al civico 47/A. Il teste ha riferito che i due civici non erano tra loro adiacenti, ma distavano circa 1 km l'uno dall'altro (cfr. verb. 27.11.2024). La circostanza sembrerebbe coerente con quanto dichiarato da sempre all'udienza del 27.11.2024 (“Il civico 47 disterà circa 800 Testimone_2 metri dal civico 47/A. Non sono adiacenti e anche il ponticello, allo stato impraticabile, che potrebbe astrattamente collegarle passa comunque su terreni di proprietà di terzi soggetti”), ma non converge con quanto dichiarato dal teste sempre all'udienza del 27.11.2024 (“Il 47/A dista circa 100- Testimone_3
200 mt dal civico 47, sono abitazioni separate da un fosso e le strade dove si trovano queste abitazioni sono collegate tra loro da un ponticello carrabile dove è presente un cancello privato dell'abitazione di mia zia”). La teste ha poi riferito che da prima e sino all'attualità (udienza del Testimone_2
27.11.2024) conviveva con la di lui madre nell'immobile sito Controparte_1 in Portaria, Via Campagna 47/A.
Anche quest'ultima circostanza non pare pienamente convergente con le altre risultanze probatorie in atti. Si noti, infatti, che con l'accordo di separazione omologato il 30.5.2019-3.6.2019 il dichiarava di andare a vivere nel piano CP_1 taverna della casa coniugale ubicato in Via Campagna n. 47. Poi, pur dichiarandosi già residente in [...] (cfr. premesse del negozio all. 17 fascicolo il 17.12.2019 stipulava un contratto di comodato d'uso gratuito avente ad CP_1 oggetto l'immobile della di lui madre, che però veniva indicato in Via Campagna n. 47 (foglio 64, part. 270). Di contro, dal certificato anagrafico egli risultava risiedere in Via Campagna 47/A dal 18.12.2019 (cfr. all. 16 fascicolo . Eppure, come CP_1 accennato, il 6.8.2021 il era personalmente presente nell'abitazione della CP_1 di Via Campagna n. 47, ove riceveva la notifica di un proprio decreto Pt_2 ingiuntivo.
Le discordanti risultanze probatorie sconfessano, quindi, l'esistenza di una causa solutorio-compensativa sottesa all'accordo di separazione del 6.2.2019, poi omologato il 30.5.2019-3.6.2019, rendendo così superfluo l'accertamento del consilium fraudis in capo alla Pt_2
Del resto, sempre ai fini della valutazione della natura del negozio, va sottolineato che attraverso il ricorso congiunto per la separazione i convenuti avevano espressamente e reciprocamente rinunciato “a qualsiasi forma di contributo al mantenimento dichiarandosi economicamente autosufficienti”. Eppure, al tempo non godeva di una fonte reddituale fissa, Controparte_1 poiché la sua attività lavorativa consisteva nell'amministrare la “Non solo oro s.r.l.” - che, come riscontrato aveva difficoltà nell'adempiere le obbligazioni con i propri fornitori per cui a fortiori si deve presumere anche a corrispondere il compenso all'amministratore unico - mentre godeva di un trattamento Parte_2 pensionistico. Infatti, il veniva assunto come dipendente a tempo CP_1 indeterminato dalla “Non solo oro s.r.l.” soltanto successivamente e, precisamente, il
10.1.2020 (cfr. all. 12 fascicolo . CP_1
Deve, quindi, concludersi che i convenuti non hanno adeguatamente provato, né specificamente dedotto, anche in punto economico, l'esborso economico asseritamente sostenuto dalla in costanza di coniugio ai fini del Pt_2 sostentamento familiare, tale da giustificare la causa solutorio-compensativa dell'atto dispositivo.
Si noti, a contrario, che il 27.4.1989 la proprietà dell'immobile adibito a casa coniugale sito in Frazione Portaria, Via Campagna n. 47, era stata acquistata in via esclusiva dal e non anche dalla (cfr. all. 9 ricorso). Deve CP_1 Pt_2 logicamente presumersi che il relativo esborso economico nell'interesse del nucleo familiare – all'epoca composto da due figli minori – era stato sostenuto totalmente dall'acquirente e non anche dalla convenuta. E allora, l'attribuzione a quest'ultima del diritto di abitazione – tale deve sostanzialmente intendersi l'assegnazione della casa coniugale senza alcun termine per la restituzione – di un immobile di proprietà esclusiva del senza la CP_1 previsione di alcun corrispettivo, unitamente al trasferimento dei diritti di proprietà pari a 2/3 di un immobile sino a quel tempo strumentale all'attività d'impresa del (cfr. verb. 27.11.2024 dep. non appare sostenuta da alcuna CP_1 Tes_1 causa solutorio-compensativa, né dalla finalità di mantenimento del coniuge economicamente più debole – non inquadrabile nella - o di contribuzione Pt_2 al mantenimento dei figli, all'epoca economicamente autosufficienti.
Pertanto, il negozio del 6.2.2019 – omologato dal Tribunale il 30.5.2019 - deve intendersi gratuito.
Analoga natura gratuita va attribuita al negozio traslativo del 5.8.2020 esecutivo della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, poiché espressamente in sede di ricorso congiunto per la separazione personale del 6.2.2019 i convenuti avevano dichiarato che attraverso le attribuzioni patrimoniali ivi accordate avevano
“definitivamente e concordemente regolato […] ogni e qualsivoglia rapporto” (cfr. all. 9 ricorso). E' difficile, quindi, sostenere una contraria causa solutorio- compensativa anche nel negozio del 5.8.2020.
Pertanto, non essendo necessaria la prova del consilium fraudis, possono ritenersi sussistenti i presupposti per accogliere integralmente la domanda di revocatoria di parte ricorrente.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (aggiornato al
D.M. n. 147/2022), tenuto conto del valore attuale del credito legittimante la domanda revocatoria ai sensi dell'art. 5 (“si ha riguardo all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta”), compreso tra € 56.001,00 ed € 260.000,00, in base ai parametri medi per la fase di studio e introduttiva e a quelli minimi per la fase istruttoria, data la concentrazione delle prove testimoniali in un'unica udienza, e per la fase decisionale alla luce del modulo decisionale assunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti di
[...]
Parte_1
dei seguenti negozi:
1. atto di trasferimento effettuato dal
[...] in favore di mediante omologa della Controparte_1 Parte_2 separazione consensuale, dell'immobile ubicato in Terni, in via Vincenzo Mauri,
n. 57, distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio foglio 110, part. 241, sub. 1, cat. C/1; foglio 110, part. 241, sub.2, cat. A/4, vani 4,5; foglio 110, part. 241, sub. 3, cat. A/4, vani 4,5; foglio 110, part. 241, sub. 4, cat. C/2; foglio
110, part. 241, sub. 5; 2. atto di trasferimento a rogito Notaio Persona_1 del distretto riunto di Terni, Orvieto e Spoleto, Rep. 3.628 – Racc.
2.894 del
[...]
05.08.2020, con cui trasferiva a gli Controparte_1 Parte_2 immobili censiti nel Catasto Fabbricati del Comune di Acquasparta (TR) al
Foglio 64, part. 86, sub. 10 – Cat. A/3 – classe 4 – vani 2,5; C. F. Comune di
Acquasparta (TR), foglio 64, part. 86, sub. 3 – Cat. C/2 – classe 2, per la quota di
2/3 di comproprietà indivisa;
C. F. del Comune di Acquasparta (TR) al Foglio 64, part. 129, sub. 3 – Cat. A/3 – classe 6 – vani 5, per la quota di 2/3 di comproprietà indivisa.;
- condanna e in solido a rimborsare in Controparte_1 Parte_2 favore di Controparte_2
le spese processuali, che liquida in €
[...]
9.142,00 per onorari, € 406,50 per spese, oltre spese generali al 15%, I.V.A. se dovuta e C.A.P. come per legge.
Sentenza resa e letta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti.
Terni, 12/03/2025 Il Giudice
dott.ssa Claudia Tordo Caprioli