Versione
11 gennaio 1949
11 gennaio 1949
Art. 2.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici le variazioni dipendenti dall'applicazione della presente legge.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici le variazioni dipendenti dall'applicazione della presente legge.