Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 14/04/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di conIGlio e composto dai IGnori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice rel. Est.
3) Dott. Flavio Tovani -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 2863 dell'anno 2024 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 09.04.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nata a [...]_1 CodiceFiscale_1
(RC) il 19/05/1989) e (cod. fisc.: Parte_2 C.F._2
, nato a [...] il [...]), entrambi rappresentati e difesi dall'avv.
[...]
PRIOLO FILOMENA, giusta procura congiunta in calce al ricorso, presso il cui studio in REGGIO DI CALABRIA VIA SPAGNOLIO 1/H, hanno eletto domicilio;
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato in data 16/10/2024, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Bagnara Calabra (RC) il
31/08/2016;
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3, 473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Bagnara Calabra (RC) il 31/08/2016; b) dal matrimonio sono nati due figli:
(25.07.2017) e GO (28.03.2024), entrambi minorenni;
Per_1
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-ritenuto che il piano genitoriale allegato dalle parti al ricorso congiunto risulta rispondente all'interesse dei minori nonché al principio della bigenitorialità;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data
20.11.2024, il quale ha espresso il parere in data 29.11.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato in data 16/10/2024 da Pt_1
e , così provvede:
[...] Parte_2
-dichiara la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di
[...]
matrimonio del Comune di Bagnara Calabra (RC), atto n. 27, parte 2, serie A, anno
2016, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. I coniugi concordano che l'abitazione coniugale, sita in Bagnara Calabra,
Via Strada MA IO RI , essendo in locazione sarà lasciata da entrambi e la IG.ra trasferirà temporaneamente la propria residenza presso Pt_1
l'abitazione della di lei madre, andando ad abitarvi unitamente ai figli minori;
il IG.
, invece, andrà a vivere presso la casa dei propri genitori quando si troverà Pt_2
in città, svolgendo lo stesso il lavoro di marinaio ed essendo imbarcato per almeno sei mesi l'anno.
3. I figli minori saranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori e collocati presso la madre, ex coniugi che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli (o ciascuno di essi) di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza;
4. Il IG. si assume l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli e sino Pt_2
al raggiungimento dell'autosufficienza economica di ciascuno di essi, versando alla IG.ra , quale genitore collocatario, in via anticipata entro il giorno 15 di Pt_1
ogni mese, l'importo mensile di Euro 150,00, per ciascuno dei figli e dunque per un totale di Euro 300,00; importo sottoposto a rivalutazione monetaria annuale ex indici
ISTAT costo vita, che sarà versato a mezzo bonifico, sul conto acceso dalla IG.ra
, IBAN: [...]; Pt_1
5. Nessuna forma di mantenimento sarà prevista tra i coniugi essendo gli stessi titolari di reddito proprio;
6. I coniugi convengono che il IG. , potrà liberamente vedere i figli, ogni Pt_2
volta che farà rientro in Reggio Calabria, in quanto, svolge un lavoro che lo vede imbarcato per molti mesi all'anno, sempre tenendo conto delle eIGenze dei minori e previo accordo con la IG.ra ; il figlio maggiore potrà liberamente Pt_1 Per_1
dormire con il padre avendo un'età adeguata e ciò avverrà sempre previo accordo con la madre;
7. I coniugi concordano, vista la tenera età dei figli minori, in caso ciascuno voglia frequentare altra persona, che ciò avverrà senza coinvolgere i bambini, i quali non dovranno frequentare eventuale compagna/o dei genitori;
8. Per le festività Natalizie e Pasquali i coniugi convengono che concorderanno insieme e di volta in volta, le modalità di permanenza dei figli con l'uno e l'altro genitore secondo il criterio dell'alternanza (24/25-31/1), tenendo in primario conto le eIGenze dei bambini;
sempre nel periodo Natalizio e Pasquale, concomitante con i giorni di vacanze scolastiche, attualmente solo essendo troppo Per_1 Per_2
piccolo, resterà equamente con ciascun genitore, qualora il IG. si trovi in Pt_2
città;
9. Il periodo estivo, compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre, di permanenza dei minori con ciascun genitore, sarà suddiviso in maniera paritaria, tenendo conto delle eIGenze dei figli;
10. Resta inteso che, ai fini delle norme che regolano l'affidamento condiviso, potranno essere presi accordi tra i coniugi, tali da rendere i contatti tra genitori e figli e le rispettive famiglie i più ampi ed elastici possibili, unicamente nell'interesse di preservare ai figli un ambiente familiare armonico e sereno;
11. Le spese straordinarie (ovvero spese mediche non coperte dal S.S.N.; scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzioni organizzate dalla scuola, prescuola e doposcuola;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche, corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze autonome, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
spese sportive per lo svolgimento dell'attività agonistica;
organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli) sono subordinate al consenso di entrambi i genitori e saranno suddivise nella misura del 50% a carico degli stessi;
12. Le spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione (a titolo esemplificativo: libri scolastici spese sanitarie urgenti, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato), e comunque documentate, saranno suddivise nella misura del 50% a carico dei genitori;
13. Le parti convengono che l'assegno unico, sarà interamente percepito dalla IG.ra
; Pt_1
14. I coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio, anche per i figli minori.
- rilevato che il piano genitoriale allegato è da considerarsi parte integrante delle suddette condizioni;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bagnara Calabra (RC) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 14.04.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino dott. Giuseppe Campagna