Articolo 2 della Legge 24 dicembre 1979, n. 651
Articolo 1Articolo 3
Versione
30 dicembre 1979
Art. 2.
Per la realizzazione, anche tramite acquisto di immobili, di opere, di infrastrutture, di mezzi tecnici e logistici e delle altre misure ritenute necessarie nel quadro del potenziamento e dell'ammodernamento tecnologico degli apparati strumentali e per l'adeguamento dei servizi delle forze di polizia, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 225 miliardi da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.
La spesa di cui al precedente comma e' ripartita in lire 85 miliardi per l'anno finanziario 1979, gia' stanziati in applicazione dei decreti-legge di cui all'articolo 1, e in lire 140 miliardi per l'anno finanziario 1980.
Entrata in vigore il 30 dicembre 1979