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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 27/05/2025, n. 961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 961 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1184/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1184/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MUNNO Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO
OPPONENTE contro
Controparte_1
Controparte_2
OPPOSTI-CONTUMACI
NONCHE'
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CALABRESI Controparte_3 P.IVA_1 ROBERTO e dell'avv. GABOARDI ELISA OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo tardiva
CONCLUSIONI: Come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione in opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 cpc del
03.06.24, citava la Parte_1 Controparte_1
e per essa , nonché
[...] Controparte_4 Controparte_2 Controparte_3
a comparire avanti al Tribunale di ST, affinchè fosse accertato, in via
[...] pregiudiziale l'incompetenza territoriale del predetto Tribunale in favore del Tribunale di pagina 1 di 4 Cosenza e in subordine del Tribunale di Roma, e per l'effetto dichiarato nullo e revocare il D.I.
n.230/2013 con cui il Tribunale di ST ingiungeva allo stesso il pagamento di €
58.956,36.
Nello specifico deduceva l'incompetenza del Tribunale di ST, Parte_1
nonché la presenza di clausole abusive/vessatorie nel contratto di c/c n.00/02312/03 del
5.04.2006, posto alla base del giudizio monitorio.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni:
in via pregiudiziale: accertare l'incompetenza territoriale del Tribunale di ST in favore del Tribunale di Cosenza e in subordine del Tribunale di Roma e, per l'effetto, dichiarare nullo e revocare il decreto ingiuntivo opposto;
nel merito: Accertare e dichiarare, per le ragioni di cui alle motivazioni del presente atto, illegittimo, nullo, annullare e/o comunque revocare il Decreto Ingiuntivo opposto n. 23/2013.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la sola Controparte_3 il quale contestava le avverse deduzioni, chiedendo il rigetto dell'opposizione di cui deduceva l'infondatezza.
Con decreto del 10.10.24 veniva dichiarata la contumacia di di Controparte_1
, e per essa , nonché di
[...] Controparte_4 [...]
. CP_2
Con ordinanza del 22.05.25, la causa veniva trattenuta in decisione.
Sul merito del giudizio
1.L'opposizione è inammissibile
Invero, presupposto indefettibile per l'ammissibilità dell'opposizione è la prova della qualità di consumatore dell'opponente, che non è stata fornita nel caso di specie, atteso che in difetto di tale elemento non potrà trovare applicazione la speciale tutela di cui alla sentenza della
Suprema Corte a Sezioni Unite 9479/23, che richiama le pronunce della Corte di Giustizia del 17.05.22 (rese in cause riunite C-693/19 e C-831/9 e , in CP_5 CP_6
causa C-600/19 Ibercaja Banco sa, in causa C-725/19 e in causa C- Controparte_7
869/19 ). Controparte_8
pagina 2 di 4 Peraltro, si osserva che parte attrice si è limitata ad invocare genericamente l'intervento giudiziale per l'accertamento del carattere abusivo ovvero vessatorio degli elementi accessori del contratto di finanziamento, senza nulla dedurre, nello specifico, in ordine allo svolgimento patologico della relazione contrattuale ossia in merito alla eventuale applicazione di clausole contrattuali inefficaci potenzialmente incidenti sull'esistenza e l'ammontare del credito.
In tale caso l'invocato controllo giudiziale rispetto all'esistenza o meno di clausole vessatorie finisce per essere del tutto scollegato dal bene della vita oggetto della tutela giurisdizionale: quest'ultimo è l'accertamento dell'esistenza e l'ammontare del credito e non anche un generalizzato sindacato di carattere inquisitorio rispetto al quale l'interesse concreto della parte. (cfr. Tribunale Bergamo 505/24)
Sul punto si condivide il principio secondo cui il controllo ufficioso sulla nullità delle clausole contrattuali e sulla rilevanza del giudizio ai fini dell'accoglimento della domanda di accertamento negativo del credito o della verifica dell'interesse ad agire deve essere fatto sulla base del quadro assertivo che la parte ha introdotto nel processo e non prescindendo da esso. Ed è chiaro che se questi elementi di fatto non sono introdotti con chiarezza dalla parte che ha un precipuo interesse al loro ingresso nel giudizio, il giudice deve arrestarsi anche alla stregua del diritto euro unitario perché, il rispetto del principio dell'effettività non può giungere al punto di supplire integralmente alla completa passività del consumatore interessato (cfr.
Tribunale Bergamo 505/24).
Tali considerazioni risultano assorbenti e rendono superflua la disamina degli ulteriori profili sollevati dalle parti.
Invero, al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, o da ritenersi assorbiti in virtu' del principio della cd. ragione più liquida (Cass. civ. Sez. I, 15/04/2011, n. 8767; Cass. civ. Sez. III, 20/11/2009, n.
24542).
2.Sulle spese di lite.
pagina 3 di 4 Appare equo disporre l'integrale compensazione delle spese di lite, trattandosi di questioni interpretative.
P.Q.M.
Il Tribunale di ST, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Dichiara inammissibile l'opposizione
Spese compensate
ST, 27.05.25
Il Giudice
Dott.ssa Beatrice Magaro'
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1184/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MUNNO Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO
OPPONENTE contro
Controparte_1
Controparte_2
OPPOSTI-CONTUMACI
NONCHE'
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CALABRESI Controparte_3 P.IVA_1 ROBERTO e dell'avv. GABOARDI ELISA OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo tardiva
CONCLUSIONI: Come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione in opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 cpc del
03.06.24, citava la Parte_1 Controparte_1
e per essa , nonché
[...] Controparte_4 Controparte_2 Controparte_3
a comparire avanti al Tribunale di ST, affinchè fosse accertato, in via
[...] pregiudiziale l'incompetenza territoriale del predetto Tribunale in favore del Tribunale di pagina 1 di 4 Cosenza e in subordine del Tribunale di Roma, e per l'effetto dichiarato nullo e revocare il D.I.
n.230/2013 con cui il Tribunale di ST ingiungeva allo stesso il pagamento di €
58.956,36.
Nello specifico deduceva l'incompetenza del Tribunale di ST, Parte_1
nonché la presenza di clausole abusive/vessatorie nel contratto di c/c n.00/02312/03 del
5.04.2006, posto alla base del giudizio monitorio.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni:
in via pregiudiziale: accertare l'incompetenza territoriale del Tribunale di ST in favore del Tribunale di Cosenza e in subordine del Tribunale di Roma e, per l'effetto, dichiarare nullo e revocare il decreto ingiuntivo opposto;
nel merito: Accertare e dichiarare, per le ragioni di cui alle motivazioni del presente atto, illegittimo, nullo, annullare e/o comunque revocare il Decreto Ingiuntivo opposto n. 23/2013.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la sola Controparte_3 il quale contestava le avverse deduzioni, chiedendo il rigetto dell'opposizione di cui deduceva l'infondatezza.
Con decreto del 10.10.24 veniva dichiarata la contumacia di di Controparte_1
, e per essa , nonché di
[...] Controparte_4 [...]
. CP_2
Con ordinanza del 22.05.25, la causa veniva trattenuta in decisione.
Sul merito del giudizio
1.L'opposizione è inammissibile
Invero, presupposto indefettibile per l'ammissibilità dell'opposizione è la prova della qualità di consumatore dell'opponente, che non è stata fornita nel caso di specie, atteso che in difetto di tale elemento non potrà trovare applicazione la speciale tutela di cui alla sentenza della
Suprema Corte a Sezioni Unite 9479/23, che richiama le pronunce della Corte di Giustizia del 17.05.22 (rese in cause riunite C-693/19 e C-831/9 e , in CP_5 CP_6
causa C-600/19 Ibercaja Banco sa, in causa C-725/19 e in causa C- Controparte_7
869/19 ). Controparte_8
pagina 2 di 4 Peraltro, si osserva che parte attrice si è limitata ad invocare genericamente l'intervento giudiziale per l'accertamento del carattere abusivo ovvero vessatorio degli elementi accessori del contratto di finanziamento, senza nulla dedurre, nello specifico, in ordine allo svolgimento patologico della relazione contrattuale ossia in merito alla eventuale applicazione di clausole contrattuali inefficaci potenzialmente incidenti sull'esistenza e l'ammontare del credito.
In tale caso l'invocato controllo giudiziale rispetto all'esistenza o meno di clausole vessatorie finisce per essere del tutto scollegato dal bene della vita oggetto della tutela giurisdizionale: quest'ultimo è l'accertamento dell'esistenza e l'ammontare del credito e non anche un generalizzato sindacato di carattere inquisitorio rispetto al quale l'interesse concreto della parte. (cfr. Tribunale Bergamo 505/24)
Sul punto si condivide il principio secondo cui il controllo ufficioso sulla nullità delle clausole contrattuali e sulla rilevanza del giudizio ai fini dell'accoglimento della domanda di accertamento negativo del credito o della verifica dell'interesse ad agire deve essere fatto sulla base del quadro assertivo che la parte ha introdotto nel processo e non prescindendo da esso. Ed è chiaro che se questi elementi di fatto non sono introdotti con chiarezza dalla parte che ha un precipuo interesse al loro ingresso nel giudizio, il giudice deve arrestarsi anche alla stregua del diritto euro unitario perché, il rispetto del principio dell'effettività non può giungere al punto di supplire integralmente alla completa passività del consumatore interessato (cfr.
Tribunale Bergamo 505/24).
Tali considerazioni risultano assorbenti e rendono superflua la disamina degli ulteriori profili sollevati dalle parti.
Invero, al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, o da ritenersi assorbiti in virtu' del principio della cd. ragione più liquida (Cass. civ. Sez. I, 15/04/2011, n. 8767; Cass. civ. Sez. III, 20/11/2009, n.
24542).
2.Sulle spese di lite.
pagina 3 di 4 Appare equo disporre l'integrale compensazione delle spese di lite, trattandosi di questioni interpretative.
P.Q.M.
Il Tribunale di ST, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Dichiara inammissibile l'opposizione
Spese compensate
ST, 27.05.25
Il Giudice
Dott.ssa Beatrice Magaro'
pagina 4 di 4