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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 31/07/2025, n. 1300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1300 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Giovanna De Marco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 979 del R.G.A.C. dell'anno 2015, vertente
TRA
, in proprio e nella qualità di madre ed amministratore di Parte_1 sostegno di , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 rappresentati e difesi dall'Avv. Massimiliano Coppa;
ATTORE
E
in p.l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Controparte_1
Leporace;
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Salvatore Controparte_2
Crisci e Daniela Aceti;
CONVENUTI nonché nei confronti di in p.l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Controparte_3
Corina;
in p.l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Santo Controparte_3
Manes;
TERZI CHIAMATI
Oggetto: responsabilità professionale.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
, in proprio e nella qualità di madre ed amministratore di Parte_1 sostegno di , , , , premesso Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 che , è affetta sin dalla nascita da autismo ed insufficienza mentale con Parte_2 disturbi cognitivo comportamentali, che dal 1992, all'età di 12 anni, la stessa veniva
1 ricoverata, in modo continuativo, presso l'istituto Papa Giovanni XXIII, dove è rimasta degente sino al 2009, allorquando la struttura è stata sgomberata e la paziente trasferita, su indicazione dell'Asp di Cosenza, presso la , che Controparte_1 Parte_2
è stata ricoverata con la diagnosi di ingresso “disturbo autistico, ritardo mentale, iperprolattinemia”, che, nel corso della degenza presso la Controparte_1
riportava ematomi, edemi e ferite cui venivano applicati punti di sutura, Parte_2 che segnalava dette circostanze al direttore sanitario, che in data Parte_1
15.9.2011, alle ore 17,45 circa, cadeva a terra, riportando una ferita estesa Parte_2 circa 4 cm, suturata con 5 punti, che in realtà presentava un grave trauma Parte_2 cranico, come riscontrato il giorno seguente presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale
Annunziata, dove subiva un intervento chirurgico di craniotomia fronto temporale parietale sinistra con svuotamento dell'ematoma subdurale acuto, cui sono seguiti altri due interventi, all'esito dei quali si svegliava dallo stato di coma e veniva Parte_2 trasferita presso la RSA “La quiete” di Castiglione Cosentino, che l'aver omesso, al verificarsi degli eventi autolesionistici, un ricovero in ambiente sanitario specializzato ha privato la paziente della possibilità di evitare l'attuazione di detti atti e di conseguire il risultato utile in termini di mantenimento e tutela dello stato di salute, che erroneamente nei confronti della paziente venivano utilizzate come uniche misure quelle definite di contenzione, quali l'uso di guanti e casco, nonostante la capacità della stessa e nota al personale, di sfilarli agevolmente, che il sanitario che ha soccorso Parte_2 dopo la caduta del 15.9.2011 non ne ha valutato adeguatamente la condizione clinica, che tra le principali obbligazioni a carico della struttura, nascenti dal contratto di spedalità, vi è quella di vigilanza e controllo sul paziente, specie se questi risulta affetto da problemi psichici, che in ragione dei rapporti convenzionati intercorrenti tra la
[...]
e l'Asp di Cosenza, sussiste responsabilità grave anche di Controparte_1 quest'ultima, che il grave trauma cranico di risulta eziologicamente Parte_2 riconducibile alla condotta colposa posta in essere dal personale sanitario e non operante presso , che e, di riflesso, i genitori ed i fratelli della stessa hanno P_ Parte_2 subito un grave danno inteso quale compromissione dell'integrità psicofisica e danno morale, chiedevano, quindi, accertarsi e dichiararsi la responsabilità dei convenuti e, per l'effetto, condannare gli stessi al risarcimento dei danni, quantificati in € 3.391.946,53, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
2 si costituiva, contestando la domanda di cui chiedeva il Controparte_1 rigetto, eccependo il difetto di legittimazione processuale di Parte_1 quale amministratore di sostegno di , siccome la domanda è stata proposta Parte_2 senza autorizzazione del Giudice Tutelare, instando per la chiamata in causa di che si costituiva, concludendo per il rigetto della Controparte_3 domanda, chiedendo, in subordine, l'accoglimento della domanda di manleva nei limiti delle pattuizioni contrattuali.
Si costituiva, altresì, l'Asp di Cosenza, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, instando per la chiamata in causa di che si Controparte_3 costituiva, concludendo per il rigetto della domanda, chiedendo, in subordine, di accertare e dichiarare esclusiva responsabile dei fatti lamentati dai ricorrenti, P_
e, in via di estremo subordine, in caso di accoglimento della domanda di parte ricorrente e della domanda in garanzia avanzata dall'Ente, di contenere la condanna dell'odierna comparente nella misura che emergerà in corso di causa ed, in ogni caso, entro i massimali di polizza, considerate le eventuali franchigie e, comunque, nei limiti della quota del 66% in capo ad CP_3
Preliminarmente, va rilevato che, con provvedimento del 22.12.2011 (cfr. all. n. 1 depositato unitamente alla memoria ex art. 183, co. VI, n. 2 c.p.c.), il Giudice Tutelare del Tribunale di Cosenza aveva autorizzato ad agire o resistere in Parte_1 giudizio nei confronti di Asp di Cosenza e statuizione Controparte_1 confermata altresì con decreto del 22.11.2012, per cui va ritenuta la legittimazione spiegata dalla madre dell'amministrata in seno al presente procedimento.
Oltretutto, giova rilevare che, anche di recente, la Corte di Cassazione, proprio in ordine alla necessità per l'amministratore di sostegno di munirsi di autorizzazione del Giudice
Tutelare per agire in giudizio, ha stabilito che “vale il principio per cui la proposizione dell'azione diretta a ottenere il risarcimento del danno subito da un minore, mirando alla reintegrazione del patrimonio del minore leso dall'atto dannoso, rientra tra gli atti di ordinaria amministrazione e, pertanto, può essere effettuata dal genitore esercente la patria potestà senza autorizzazione del giudice tutelare, la quale non è necessaria neppure affinchè il suddetto genitore possa transigere la relativa lite. (V. Cass. 6542/87, mass. n. 454795; Cass. 592/69, mass n. 338798; Conf. Cass. 3977/83, mass n. 428911;
Conf. 294/81, mass n. 410724; Conf. 1079/74, mass n. 369035; Conf. Cass. 1008/68,
3 mass n. 332421; Cass. 59/1989; Cass. 7546/2003). La stessa impostazione, quindi, deve a maggior ragione valere per l'amministrazione di sostegno, istituto concepito proprio per la cura degli interessi di soggetti che non siano in grado di affrontare le normali incombenze quotidiane, anche se non propriamente incapaci. Nel caso specifico il giudice di merito ha errato nell'effettuare una valutazione negativa sul merito della scelta proprio perchè l'esercizio dell'azione di risarcimento si pone ex se come rimedio di un depauperamento già ricevuto per fatto altrui (quale la lesione personale lamentata)
e, pertanto, non si qualifica come atto di straordinaria amministrazione” (Cass. civ. Sez.
VI - 3, Ord., (ud. 16/11/2021) 27-01-2022, n. 2498).
Nel merito, pacifico il rapporto curativo intercorso tra e Parte_2 [...]
lo stesso deve essere inquadrato in ambito contrattuale, considerato Controparte_1 che, pur avendo parte attrice dedotto la responsabilità (anche) dell'Asp, gli addebiti da cui muove la pretesa risarcitoria riguardano in via esclusiva la condotta tenuta dagli operatori della struttura sanitaria presso cui era ospite. Parte_2
Dalla riconduzione della fattispecie nell'alveo della responsabilità contrattuale deriva l'applicazione dei consolidati principi giurisprudenziali in tema di riparto dell'onere probatorio, in base ai quali il paziente danneggiato deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo invece a carico di quest'ultimo dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato, ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (cfr., tra le più recenti, Cass. 24073/17).
Ciò detto, la domanda proposta in confronto di è Controparte_1 fondata, per quanto di ragione.
Infatti, gli attori hanno prodotto agli atti documentazione da cui emerge una degenza di presso la citata struttura ed ha allegato l'inadempimento, invocando la Parte_2 responsabilità della struttura per aver omesso di trasferire la paziente in ambiente idoneo a fornire una organizzazione assistenziale al disabile psichico non più stabilizzato, contestando inoltre l'utilizzo come misure di contenzione solo di guanti e casco, peraltro agevolmente sfilati dalla , in luogo di una assistenza continuativa e Pt_2 personalizzata.
4 Per contro, il resistente, su cui grava la responsabilità per l'inadempimento ovvero inesatto adempimento dovuto in base al contratto c.d. atipico di spedalità, inquadrata nella responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c (ex plurimis, Cass. civ., sez. III,
n. 18392/2017), ha omesso di fornire la prova liberatoria in ordine alla non imputabilità
a sé delle condotte e del danno conseguente, che, peraltro, per come allegati dalla ricorrente, hanno trovato debito riscontro nella relazione dei c.t.u. del dott. non Per_1 potendosi considerare gli esiti della perizia a firma del dott. , in ragione Per_2 dell'inemendabile genericità e lacunosità delle valutazioni.
Infatti, il dott. dopo aver ricostruito gli episodi di cadute accidentali ed episodi Per_1 autolesionistici di intervenuti tra marzo e settembre 2011, “segno di un Parte_2 peggioramento delle condizioni cliniche dell'ospite” (cfr. pag. 23 della relazione di perizia), ha riscontrato che l'episodio del 16.6.2011, annotato nel diario clinico in considerazione del fatto che la paziente presentava una ferita lacero-contusa alla testa, suturata per la ferita pregressa, “doveva rappresentare un “campanello d'allarme” per porre maggiore attenzione e sorveglianza ad una paziente, atassica poco collaborante e con pregresse cadute traumatiche, che già dal marzo 2011 presentava delle avvisaglie in merito al suo peggioramento clinico.
Ad ogni modo, indubbiamente, l'evento doveva innescare l'attivazione di un protocollo, interno alla struttura ospitante, intento alla prevenzione di nuovi episodi similari.
Tuttavia, così da quanto emerge dal diario clinico, ciò non avveniva e, al contrario, la paziente, atassica e tendente alle cadute, veniva lasciata libera di passeggiare in
“solitaria” in corridoio. Inoltre, la caduta del 21.6.2011 rappresenta una circostanza che poneva, sicuramente, indicazione sulla possibilità di modifica della terapia in atto, nonché, nel contempo, sull'uso di dispositivi di contenimento per scongiurare altri traumi. Non si è provveduto neppure ad attivare un trasferimento e/o una valutazione psichiatrica per il cambio della terapia in corso o della struttura ospitante, qualora si fosse ritenuto non più idonea all'accoglienza della periziata. Ulteriore trauma avveniva il 27.6.2011 allorquando la paziente durante il suo deambulare per il corridoio e poi nella sala comune improvvisamente cade, battendo il vertice e nonostante la presenza del casco si produce ferita l-c in zona occipitale. Si pratica toilette e rasatura dei capelli, quindi sutura con n° tre punti…Prevedibile la rimozione il 5.7.11. Da quanto appena soprariportato dal diario clinico, la veniva dotata di un dispositivo di Pt_2
5 protezione del capo per la prevenzione di ulteriori traumatismi, ma continuava a vagare senza, evidentemente, la dovuta assistenza e senza la dovuta sorveglianza” (cfr. pag. 25 della relazione di perizia).
L'ausiliario del giudice ha concluso valutando che , già affetta da autismo e Parte_2 deficit intellettivo grave con afasia, disturbi cognitivo- comportamentali e iperprolattinemia fin dalla nascita, presenta, a seguito ed a cagione dell'evento, ipertono spastico e non deambulazione, riconoscendo un'invalidità permanente dell'86%, riconducibile in egual misura alla preesistente condizione fisica e alla responsabilità professionale della casa di cura convenuta, valutando il danno pregresso di Parte_2 nella misura dell'80%, ritenendo, pertanto il danno cagionato dalla struttura pari ad un differenziale del 6%, oltre a 17 giorni di ITT, 20 di ITP al 75%.
Le risultanze della relazione di perizia devono essere condivise da questo giudicante in quanto sorrette da idonea motivazione, e non adeguatamente confutate dalle parti.
Infatti, per quanto concerne le considerazioni spese dalla convenuta casa di cura, va rilevato che non si confronta col rilevato difetto di vigilanza della paziente al P_ momento dell'evento lesivo, limitandosi a contestare, sul punto, la c.t.u., reiterando considerazioni generali (“Le prestazioni assistenziali, per tutte le tipologie di ospiti, sono assicurate da personale che si compone di un direttore sanitario, medici di guardia, medici specialisti (tra cui anche due psichiatri e un neurologo), infermieri professionali e operatori sociosanitari/ausiliari, educatori ed assistenti sociali, terapisti della riabilitazione, podologi ed educatori. L'assistenza medica è garantita 24 ore al giorno con due medici nel turno di mattina, un medico di guardia nel pomeriggio ed un medico di guardia nella notte. Cosi come l'assistenza infermieristica, per ciascuna tipologia di
RSA, anziani, disabili e medicalizzati, è garantita 24 ore al giorno, rispettivamente, con
2 infermieri e 4 O.S.S. nel servizio diurno e un infermiere e due O.S.S. nel turno notturno”), senza mai allegare, né tantomeno provare, in cosa sarebbe consistita concretamente l'attività di vigilanza di . Parte_2
Quanto alle contestazioni operate da parte attrice, queste investono esclusivamente le determinazioni del c.t.u. in ordine alla quantificazione del danno ed alla valutazione relativa allo stato di salute pregresso di . Parte_2
Sul primo punto, va rilevato che i consulenti di parte attrice, nelle osservazioni alla perizia, hanno sostanzialmente concordato con la valutazione operata dal nominato c.t.u.
6 rispetto al danno biologico esitato, atteso che il dott. ha considerato che “il Pt_6 prof. afferma che l'attuale quadro clinico della perizianda è caratterizzato da Per_1
“autismo e deficit intellettivo grave con afasia, disturbi cognitivo-comportamentali e iperprolattinemia, aggravati dal 2011, a seguito di traumi cranici (autolesionistici e da caduta) dalla non deambulazione e dall'atteggiamento in ipertono spastico”, attribuendogli un punteggio complessivo pari all'86%. Pur condividendo una siffatta valutazione, tuttavia non si può in alcun modo condividere la quantificazione del danno biologico imputabile ai traumi cranici riportati dalla signora (conseguenti alle Pt_2 omissive condotte dei sanitari della ) meritevoli, secondo quanto affermato in P_ bozza, di un danno biologico pari soltanto al 6% (da intendersi quale differenza tra Per_ l'80esimo e l'86esimo punto percentuale)”, mentre il dott. ha concluso che “ne deriva che, le menomazioni oggi apprezzabili, causalmente derivanti dalla condotta colposa della struttura convenuta dalle quali è scaturito un grave trauma cranio- encefalico con ematoma sub-durale acuto e lacero-contusione frontale, costituite da afasia ed emiparesi brachio-crurale sinistra, con impossibilità alla deambulazione autonoma determinano un danno biologico quantificabile in misura non inferiore a 80
(OTTANTA) %”, per cui deve ritenersi, oltretutto a fronte della ricostruzione di detta percentuale di invalidità operata dal c.t.u., da intendere qui richiamata, che il parametro per il calcolo del danno differenziale sia quello dell'86% di danno biologico complessivo.
Venendo alle contestazioni mosse da parte attrice rispetto alla valutazione dello stato pregresso di , premessa l'inammissibilità della produzione documentale del Parte_2
31.10.2024 di parte attrice, attenendo a documenti antecedenti l'introduzione della lite, siccome intervenuta successivamente alla maturazione delle preclusioni istruttorie, e tenuto conto che, secondo quanto indicato dallo stesso c.t.p. di parte attrice,
“all'ingresso presso la struttura sanitaria , la sig.ra presentava, quale corredo Pt_2 sintomatologico atteggiamenti autolesionistici, andatura a piccoli passi e disturbi Per_ dell'equilibrio” (cfr. pag. 10 della relazione di perizia del dott. , doc. 7 del fascicolo di parte attrice), va considerato che il nominato c.t.u. nella relazione di perizia e, da ultimo, nei chiarimenti dell'11.10.2024, ha confermato che “si ribadisce che la più idonea valutazione - in termini percentuali - rimane quella originaria dell'80% (ottanta per cento), ottenuta, secondo criterio medico legale di analogia e proporzionali, alla
7 seguente voce di cui alla pag. 172 delle Linee Guida SIMLA (cfr Società Italiana di
Medicina Legale e delle Assicurazioni - Linee guida per la valutazione medico legale del danno alla persona in ambito civilistico, Giuffrè editore, Milano, 2016): sindrome prefrontale - Forma gravissima: 80% ottanta per cento (La maggiore disabilità concerne la capacità di giudizio critico e le alterazioni del comportamento, con inevitabili riflessi sulle funzioni lavorative e socio-relazionali le forme gravissime sono equiparabili, dal punto di vista valutativo, agli stadi di demenza avanzati, in relazione alle correlate alterazioni cognitive comportamentali, la cui entità può risultare tale da pregiudicare lautonomia personale). Tale valutazione è stata effettuata con criterio clinico e, come già affermato in precedenza, con criterio medico legale di analogia e proporzionalità”
(cfr. pag. 4 dei chiarimenti dell'11.10.2024), analogamente a quanto ritenuto nelle risposte alle note critiche del c.t.p. di parte attrice: “la valutazione sul danno biologico preesistente dell'80% nasce dalla attenta disamina della documentazione in atti dalla quale risulta la presenza, dall'infanzia, della grave disabilità attribuibile, come scritto nell'elaborato, all'autismo e deficit intellettivo grave con afasia, disturbi cognitivo- comportamentali e iperprolattinemia, la prima inquadrabile, secondo il criterio dell'“analogia e proporzionalità” nella sindrome prefrontale, considerando i baremès per la valutazione del danno (Linee Guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico, 2016 Giuffrè editore)” (cf. pag. 6 delle risposte alle note critiche, depositate in data 8.3.2024).
Inoltre, va rilevato che le menomazioni pregresse di , secondo lo stesso Parte_2 orientamento ribadito dalla difesa della stessa nelle note conclusive, sono da trattarsi alla stregua di menomazioni concorrenti in capo al danneggiato rispetto al maggior danno causato dall'illecito, per come illustrato dallo stesso c.t.u. in risposta alle Per_ osservazioni del c.t.p. dott. , laddove ha specificato che “non può ritenersi una forzatura inquadrare i deficit intellettivi e quelli motori in essere sulla nella Pt_2 stessa entità patologica, in quanto sono segni di un'unica disabilità psico-motoria presente dall'infanzia, non scorporabili, a fortiori, anche nella valutazione della voce di danno sindrome prefrontale-forma gravissima, che, al contrario di quanto afferma il
CTP, tiene conto anche delle disabilità motorie presenti nella Paletta (pag. 172 Linee
Guida per la valutazione del danno alla persona in ambito civilistico, Giuffrè editore
2016)”.
8 Oltretutto, con inquadramento non contestato da alcuno, la sindrome prefrontale in forma gravissima è così definita “le forme gravissime sono equiparabili, dal punto di vista valutativo, agli stadi di demenza avanzati, in relazione alle correlate alterazioni cognitive comportamentali, la cui entità può risultare tale da pregiudicare l'autonomia personale” (cfr. pag. 28 e 29 della relazione di perizia), peraltro in linea con quanto riportato nella documentazione in atti e ripreso in perizia dal c.t.u.: “19.4.2007-Diagnosi
e Quadro sintetico, FONDAZIONE , SERRA Controparte_4
D'EL (CS):Ritardo mentale di grado medio-grave…La paziente è ricoverata in questo Istituto dal 3.8.1992…il quadro generale è caratterizzato da comportamento autolesionistico, scarso controllo degli impulsi, attenzione fluttuante e inadeguata regolazione delle emozioni. L'eloquio si presenta poco fluido, disarticolato, ridotto a poche parole, spesso incomprensibili, la comunicazione è inficiata sia a livello verbale che non verbale. L'impossibilità ad accedere ad un colloquio non permette una valutazione delle capacità cognitive, mnemoniche e di orientamento. Le relazioni interpersonali sono limitate al personale addetto per la soddisfazione dei bisogni, ed ai familiari. Non autonoma, si potrebbe comunque stimolare per alcune funzioni”, tanto più che incontestata essendo anche la valutazione relativa al fatto che “la periziata soffriva dalla nascita di iperprolattinemia, autismo ed insufficienza mentale grave, con autonomia deambulatoria, secondo la documentazione in Atti, nonostante l'andatura atassica e la facilità alla perdita di equilibrio” (cfr. pag. 24 della relazione di perizia).
Tanto premesso, ed a prescindere dal rilievo che assume il diverso avviso espresso dal c.t.u. con i chiarimenti del 3.6.2024, siccome superato dai chiarimenti dell'11.10.2024, deve ritenersi che, atteso che sindrome prefrontale nella sua forma gravissima (pag. 172
- Linee Giuda SIMLA, 2016) reca indicazione in tabella 61-80%, lo stato pregresso di fosse assimilabile al valore massimo del riferimento tabellare della Parte_2 sindrome prefrontale gravissima.
Tanto chiarito, deve evidenziarsi che, alla luce di quanto descritto e ricostruito dal c.t.u., vi è stata una condotta imperita della casa di cura convenuta, che a dispetto di quanto dedotto nella comparsa di costituzione (cfr. pag. 10 e 11: “la paziente, nel corso di tutta la degenza presso la RSA di fosse ben assistita e vigilata dai medici e dal P_ personale sanitario non medico e non fosse mai lasciata priva di dovuta tutela proprio alla luce del suo stato di salute minato da repentine e impulsive condotte
9 autolesionistiche, da inevitabili cadute e improvvisi urti su superfici solide generate dal continuo dondolamento involontario della stessa”), non ha assicurato a la Parte_2 necessaria assistenza continuativa e personalizzata.
Infatti, non ha dimostrato di avere adempiuto la propria prestazione con la P_ diligenza idonea ad impedire il fatto, tanto più che non sono state in alcun modo documentate la dinamica e le circostanze della caduta.
La ricostruzione della stessa è affidata, infatti, alla documentazione versata in atti.
Risulta prodotto il diario clinico relativo alla giornata del 15.9.2011, in cui si legge che
“alle ore 17,45 la p. nel portarsi di scatto in avanti sulla sedia a rotelle è precipitata a terra ferendosi in corrispondenza del labbro superiore emilato sinistro, sullo spigolo della sedia a rotelle di un'altra pz.. La ferita vasta e profonda di circa 4 cm a margini netti, è stata disinfettata e chiusa con 5 punti di sutura”, nonché il diario infermieristico relativo alla data del 15.9.2011, in cui legge la seguente annotazione delle 17.45
“durante la sosta nel salone del piano seminterrato la pz. perde l'equilibrio cadendo con il viso in avanti, impatta contro lo spigolo della ruota anteriore della carrozzina della pz.
, su d.m. si applicano 5 punti di sutura disinfettazione e medicazione + Pt_7 antibiotico inserito nella terapia, pz. in oss.”.
Premesso che le attestazioni contenute in una cartella clinica, redatta da un'azienda ospedaliera pubblica, o da un ente convenzionato con il servizio sanitario pubblico, alla cui stregua devono essere valutate le risultanze testè citate, hanno natura di certificazione amministrativa, cui è applicabile lo speciale regime di cui agli artt. 2699
c.c. e segg., per quanto attiene alle trascrizioni delle attività espletate nel corso di una terapia o di un intervento, restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse (Cass. n.25568 del 2011 e n. 7201 del 2003) e considerato che la dinamica della caduta non attiene ad attività espletate nel corso di una terapia o di un intervento, alla luce di tali documenti, si rileva l'evidente discrasia tra le annotazioni, tenuto conto che, da un lato è descritta la paziente in sedia a rotelle che improvvisamente si porta in avanti, e dall'altro non vi è menzione della sedia a rotelle ma solo della perdita di equilibrio da parte della paziente, senza alcun cenno ad un movimento repentino e imprevedibile della paziente.
10 Oltretutto, occorre evidenziare che, per stessa ammissione della convenuta casa di cura,
“a tutela delle continue cadute si decide l'utilizzo della sedia a rotelle per i trasferimenti interni alla struttura” (cfr. pag. 28 della comparsa di costituzione), mentre, per come risulta nel diario infermieristico, la caduta è avvenuta “durante la sosta nel salone del piano seminterrato”, allorquando non era previsto l'uso della sedia a rotelle, per cui può inferirsi che l'evento è avvenuto allorquando la paziente non era adeguatamente sorvegliata ed a cagione della mancata sorveglianza, che doveva essere tanto più stringente in ragione dei ravvicinati episodi di caduta della registratisi negli Pt_2 ultimi mesi, a prescindere dal rilievo che assume la circostanza che non risulta che la stessa, in quel frangente, indossasse il casco protettivo, tenuto conto che sia nel diario clinico che in quello infermieristico viene annotata la presenza del casco protettivo allorquando la paziente si procurava delle ferite.
Sul punto, è opportuno ricordare che è ius receptum che “nei giudizi risarcitori riguardanti condotte autolesive di pazienti psichiatrici, in relazione alla "responsabilità per omessa vigilanza di una struttura sanitaria nei confronti di persona ospite di un reparto psichiatrico", persino quando la stessa risulti "non interdetta nè sottoposta ad intervento sanitario obbligatorio", questa Corte, in più di un'occasione, ha ricondotto il rapporto corrente "inter partes" nell'ambito contrattuale, ed in particolare di quel
"contratto atipico di assistenza sanitaria che si sostanzia di una serie complessa di prestazioni che la struttura eroga in favore del paziente, sia di natura medica che "lato sensu" di ospitalità alberghiera, (...) obbligazioni tutte destinate a personalizzarsi in relazione alla patologia del soggetto" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 16 maggio 2014, n. 10832, Rv. 631006-01). In termini ancora più specifici, si è affermato - sempre, con riferimento a danni patiti da malato psichiatrico - che qualsiasi "struttura sanitaria, nel momento stesso in cui accetta il ricovero d'un paziente, stipula un contratto dal quale discendono naturalmente, ai sensi dell'art. 1374 c.c., due obblighi: il primo è quello di apprestare al paziente le cure richieste dalla sua condizione;
il secondo è quello di assicurare la protezione delle persone di menomata o mancante autotutela, per le quali detta protezione costituisce la parte essenziale della cura" (Cass. Sez. 3, sent. 22 ottobre 2014, n. 22331, Rv. 6333104-01).
Si tratta di affermazioni, peraltro, non nuove nella giurisprudenza di questa Corte, la quale - pur prendendo atto che, con l'avvento della L. 13 maggio 1978, n. 180,
11 l'ordinamento giuridico ha fatto proprio, come è stato osservato in dottrina, "il rifiuto di ogni concezione che non riconosca nella volontarietà del trattamento la fonte ordinaria di legittimità del trattamento stesso", optando per un modello di cura del paziente psichiatrico "che si misura con il superamento di ogni approccio trattamentale in senso custodialistico e con il definitivo abbandono della realtà manicomiale a favore di un'assistenza psichiatrica diffusa che riconosce nei servizi territoriali il punto di forza" - ha osservato che "tali principi, che costituiscono all'evidenza il frutto di una maggiore sensibilità al rispetto della dignità della persona e dei suoi diritti civili (art. 1, comma 2)
e, relativamente alle malattie mentali, anche dell'intento di adeguare la legislazione alle nuove teorie affermatesi in materia in ambito scientifico, non interferiscono sull'obbligo di sorveglianza che incombe su coloro che in concreto sono incaricati di tale compito a seguito di una precisa diagnosi", e ciò "in quanto diversamente ad una maggiore tutela della personalità finirebbe per corrispondere, senza che la norma nulla dica al riguardo, una tutela minore della persona" (così, in motivazione, Cass. Sez. 1, sent. 11 novembre
1997, n. 11038, Rv. 509677-01).
Degna di nota, inoltre, è la circostanza che un'evoluzione analoga risulta essersi registrata - da tempo - anche nella giurisprudenza francese di legittimità, che più di tutte ha, storicamente, contribuito all'elaborazione dei cd. "obblighi di protezione", avendo essa configurato una "stretta obbligazione (accessoria rispetto al dovere terapeutico) di predisporre adeguate e tempestive misure di sorveglianza in adeguato ambiente specialistico-psichiatrico di fronte ad un rischio di elevata portata e pericolo imminente, vera e propria obligation de securitè)" (cfr. Cass. I Civ., 31 janvier 1961 e Cass. I Civ.,
10 juin 1997).
Su tali basi, dunque, e per tornare alla giurisprudenza nazionale, una volta ricondotta la salvaguardia dell'incolumità del paziente psichiatrico tra quegli obblighi di protezione destinati ad integrare il contenuto del contratto ex art. 1375 c.c., si è affermato come, ai
"fini della ripartizione dell'onere probatorio, il paziente debba abitualmente provare solo l'avvenuto inserimento nella struttura e che il danno si sia verificato durante il tempo in cui egli si trovi inserito nella struttura (sottoposto alle cure o alla vigilanza del personale della struttura), mentre spetta alla controparte dimostrare di avere adempiuto la propria prestazione con la diligenza idonea ad impedire il fatto" (Cass. Sez. 3, sent. n. 10832 del
2014, cit.).
12 Nella stessa prospettiva, si è anche evidenziato che, ricorrendo in casi siffatti una ipotesi
"di "culpa in vigilando", come del resto in qualsiasi ipotesi di colpa omissiva consistita nel non avere impedito un evento che si era obbligati ad impedire, l'avverarsi stesso dell'evento costituisce in tesi prova dell'esistenza del nesso di causa tra la condotta omissiva ed il danno", potendo la struttura sanitaria esonerarsi da responsabilità
"dimostrando di avere tenuto una condotta diligente", consistita "in una adeguata sorveglianza del degente" (Cass. Sez. 3, sent. n. 22331 del 2014, cit.). (Cass. civ., Sez.
III, Ord., (data ud. 22/07/2020) 11/11/2020, n. 25288).
Di conseguenza, per la liquidazione del danno, appare equo determinare, secondo i parametri stabiliti nelle tabelle applicate presso questo ufficio, che ha recepito i parametri stabiliti nelle tabelle di Milano, e rivalutate all'attualità, il danno biologico di moltiplicando la percentuale di invalidità così come accertata con il valore Parte_2 del punto rapportato all'età del danneggiato al momento del fatto (31) in € 1.040.290, decurtando da detto importo quello corrispondente all'80%, quale percentuale di invalidità comunque ineliminabile, pari ad euro 956.431,00, con la conseguenza che il danno biologico imputabile alla casa di cura convenuta va determinato in euro
83.859,00, cui devono aggiungersi gli importi per i 17 giorni di ITT (calcolati in euro
115,00 al giorno), per euro 1.955,00, i 20 giorni di ITP al 75% (calcolati in euro 86,25 al giorno) per euro 1.725,00.
Conclusivamente la casa di cura convenuta deve essere condannata al pagamento della complessiva somma di € 87.539,00, all'attualità, trattandosi di debito di valore.
Considerato che le maggiori somme così riconosciute ed attribuite rappresentano il valore del bene perduto dal danneggiato, va riconosciuto anche il pregiudizio provocato dal ritardato pagamento facendo ricorso, al riguardo, a criteri presuntivi ed equitativi, in misura pari agli interessi legali maturati sulla somma via via rivalutata, previa devalutazione della somma all'epoca del sinistro, ed ulteriori interessi sino al soddisfo.
Pacifico che l'evento in oggetto trovi copertura assicurativa nella polizza stipulata da con per la responsabilità Controparte_1 Controparte_3 civile presso terzi, siccome non contestato dalla terzia chiamata in causa, in accoglimento della domanda di garanzia, la terza chiamata deve essere condannata a tenere indenne la casa di cura di quanto questa dovrà pagare in esecuzione della presente pronuncia anche a titolo di spese processuali, esborsi di ctu inclusi, al netto
13 della franchigia, nulla dovendosi stabilire per il rimborso spese legali sostenute dalla clinica assicurata, in ordine alle quali non risulta spiegata alcuna domanda.
La domanda deve essere invece rigettata in confronto dell'Asp.
Infatti, secondo quanto emerso dalla c.t.u., e, prima ancora, in base alla illustrazione dei fatti contenuta in citazione, le condotte rilevanti ai fini della produzione del danno si sono consumate unicamente nell'ambito del rapporto intercorso tra e Parte_2 [...]
, con conseguente assorbimento delle questioni connesse alla chiamata Controparte_1 in causa della compagnia assicurativa dell' . Controparte_2
Parimenti da rigettare è la domanda spiegata da , in proprio, Parte_1
, , atteso che, ai fini del risarcimento Parte_3 Parte_4 Parte_5 del danno da lesione del rapporto parentale, occorre allora accertare, con onere della prova a carico dei familiari della vittima, se, a seguito del fatto lesivo, si sia determinato nei primi un forzato sconvolgimento delle abitudini di vita e dei rapporti relazionali.
Il danno così descritto, infatti, non è in re ipsa riconducibile all'evento lesivo dell'interesse protetto, ma è sempre un danno conseguenza, che, come tale, deve essere in concreto provato, in termini di nesso di causalità giuridica, ai sensi degli artt.
1223 e 2056 c.c.. Dunque, i congiunti del macroleso hanno l'onere di allegare e provare che la vittima primaria abbia effettivamente subito una macro-lesione in conseguenza del fatto illecito e che tale macrolesione incida sulla vita e sulle relazioni familiari, provocando sofferenze ai prossimi congiunti.
Nel caso di specie, tenuto conto della peculiarità della vicenda di cui trattasi, per come dedotta dagli stessi attori, che hanno allegato che , dall'età di 12 anni, Parte_2 ovvero dal 1992, veniva ricoverata in modo continuativo, omettendo completamente di descrivere il rapporto intercorrente tra i familiari e , non è possibile stabilire, Pt_2 neanche per presunzioni, che la lesione subita da quest'ultima abbia inciso sulle relazioni familiari e sulla vita dei genitori e dei fratelli, tanto più che la prova presuntiva, in forza del disposto degli artt. 2727 e 2729 c.c., non può ridursi ad una mera congettura o illazione. Essa, infatti, è una deduzione logica che deve fondarsi su fatti certi e concreti, al fine di giungere, sulla base di massime di esperienza o dell'id quod plerumque accidit, alla dimostrazione di fatti incerti. Pertanto, è inammissibile il cd. "praesumptio de praesumpto", ossia il dedurre una presunzione come fatto noto per inferirne un'ulteriore presunzione (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 27/05/2025, n. 14102).
14 Le spese processuali seguono la soccombenza nei rapporti tra l'attore e la convenuta
, compensandosi per la metà, in ragione del rigetto della domanda spiegata da P_
, in proprio, , , , Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5 ponendo definitivamente a carico di gli esborsi di c.t.u. liquidati con separato P_ decreto.
Appare infine equo compensare le spese processuali tra la parte attrice e A.s.p., nonché con , tenuto conto della natura eminentemente tecnica Controparte_3
(sul piano medico-legale) delle questioni affrontate e della complessità delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
- accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, condanna la
[...]
in p.l.r.p.t., al pagamento, in favore di n.q di Controparte_1 Parte_1
a.d.s .di , della somma di € 87.539,00, oltre interessi legali sull'intero Parte_2 importo e rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo i criteri indicati in parte motiva;
- rigetta la domanda spiegata nei confronti dell' Controparte_2
[...]
- condanna in p.l.r.p.t., al rimborso delle spese processuali Controparte_1 sostenute dall'attore, che liquida, già operata la compensazione, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Coppa che ne ha fatto richiesta, in € 870,00 per esborsi ed €
15.511,50 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva;
- pone definitivamente a carico di in p.l.r.p.t., le spese di Controparte_1 ctu liquidate con separato decreto;
- condanna in p.l.r.p.t., a manlevare Controparte_5 Controparte_1
in p.l.r.p.t., di quanto questa dovrà corrispondere a parte attrice in
[...] esecuzione della presente pronuncia anche a titolo di spese processuali (esborsi di ctu inclusi), al netto della franchigia;
- compensa le spese tra la parte attrice e l' , Controparte_2 nonché con Controparte_3
Cosenza, 31.7.2025
Il giudice
15 dott.ssa Maria Giovanna De Marco
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Giovanna De Marco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 979 del R.G.A.C. dell'anno 2015, vertente
TRA
, in proprio e nella qualità di madre ed amministratore di Parte_1 sostegno di , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 rappresentati e difesi dall'Avv. Massimiliano Coppa;
ATTORE
E
in p.l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Controparte_1
Leporace;
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Salvatore Controparte_2
Crisci e Daniela Aceti;
CONVENUTI nonché nei confronti di in p.l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Controparte_3
Corina;
in p.l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Santo Controparte_3
Manes;
TERZI CHIAMATI
Oggetto: responsabilità professionale.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
, in proprio e nella qualità di madre ed amministratore di Parte_1 sostegno di , , , , premesso Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 che , è affetta sin dalla nascita da autismo ed insufficienza mentale con Parte_2 disturbi cognitivo comportamentali, che dal 1992, all'età di 12 anni, la stessa veniva
1 ricoverata, in modo continuativo, presso l'istituto Papa Giovanni XXIII, dove è rimasta degente sino al 2009, allorquando la struttura è stata sgomberata e la paziente trasferita, su indicazione dell'Asp di Cosenza, presso la , che Controparte_1 Parte_2
è stata ricoverata con la diagnosi di ingresso “disturbo autistico, ritardo mentale, iperprolattinemia”, che, nel corso della degenza presso la Controparte_1
riportava ematomi, edemi e ferite cui venivano applicati punti di sutura, Parte_2 che segnalava dette circostanze al direttore sanitario, che in data Parte_1
15.9.2011, alle ore 17,45 circa, cadeva a terra, riportando una ferita estesa Parte_2 circa 4 cm, suturata con 5 punti, che in realtà presentava un grave trauma Parte_2 cranico, come riscontrato il giorno seguente presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale
Annunziata, dove subiva un intervento chirurgico di craniotomia fronto temporale parietale sinistra con svuotamento dell'ematoma subdurale acuto, cui sono seguiti altri due interventi, all'esito dei quali si svegliava dallo stato di coma e veniva Parte_2 trasferita presso la RSA “La quiete” di Castiglione Cosentino, che l'aver omesso, al verificarsi degli eventi autolesionistici, un ricovero in ambiente sanitario specializzato ha privato la paziente della possibilità di evitare l'attuazione di detti atti e di conseguire il risultato utile in termini di mantenimento e tutela dello stato di salute, che erroneamente nei confronti della paziente venivano utilizzate come uniche misure quelle definite di contenzione, quali l'uso di guanti e casco, nonostante la capacità della stessa e nota al personale, di sfilarli agevolmente, che il sanitario che ha soccorso Parte_2 dopo la caduta del 15.9.2011 non ne ha valutato adeguatamente la condizione clinica, che tra le principali obbligazioni a carico della struttura, nascenti dal contratto di spedalità, vi è quella di vigilanza e controllo sul paziente, specie se questi risulta affetto da problemi psichici, che in ragione dei rapporti convenzionati intercorrenti tra la
[...]
e l'Asp di Cosenza, sussiste responsabilità grave anche di Controparte_1 quest'ultima, che il grave trauma cranico di risulta eziologicamente Parte_2 riconducibile alla condotta colposa posta in essere dal personale sanitario e non operante presso , che e, di riflesso, i genitori ed i fratelli della stessa hanno P_ Parte_2 subito un grave danno inteso quale compromissione dell'integrità psicofisica e danno morale, chiedevano, quindi, accertarsi e dichiararsi la responsabilità dei convenuti e, per l'effetto, condannare gli stessi al risarcimento dei danni, quantificati in € 3.391.946,53, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
2 si costituiva, contestando la domanda di cui chiedeva il Controparte_1 rigetto, eccependo il difetto di legittimazione processuale di Parte_1 quale amministratore di sostegno di , siccome la domanda è stata proposta Parte_2 senza autorizzazione del Giudice Tutelare, instando per la chiamata in causa di che si costituiva, concludendo per il rigetto della Controparte_3 domanda, chiedendo, in subordine, l'accoglimento della domanda di manleva nei limiti delle pattuizioni contrattuali.
Si costituiva, altresì, l'Asp di Cosenza, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, instando per la chiamata in causa di che si Controparte_3 costituiva, concludendo per il rigetto della domanda, chiedendo, in subordine, di accertare e dichiarare esclusiva responsabile dei fatti lamentati dai ricorrenti, P_
e, in via di estremo subordine, in caso di accoglimento della domanda di parte ricorrente e della domanda in garanzia avanzata dall'Ente, di contenere la condanna dell'odierna comparente nella misura che emergerà in corso di causa ed, in ogni caso, entro i massimali di polizza, considerate le eventuali franchigie e, comunque, nei limiti della quota del 66% in capo ad CP_3
Preliminarmente, va rilevato che, con provvedimento del 22.12.2011 (cfr. all. n. 1 depositato unitamente alla memoria ex art. 183, co. VI, n. 2 c.p.c.), il Giudice Tutelare del Tribunale di Cosenza aveva autorizzato ad agire o resistere in Parte_1 giudizio nei confronti di Asp di Cosenza e statuizione Controparte_1 confermata altresì con decreto del 22.11.2012, per cui va ritenuta la legittimazione spiegata dalla madre dell'amministrata in seno al presente procedimento.
Oltretutto, giova rilevare che, anche di recente, la Corte di Cassazione, proprio in ordine alla necessità per l'amministratore di sostegno di munirsi di autorizzazione del Giudice
Tutelare per agire in giudizio, ha stabilito che “vale il principio per cui la proposizione dell'azione diretta a ottenere il risarcimento del danno subito da un minore, mirando alla reintegrazione del patrimonio del minore leso dall'atto dannoso, rientra tra gli atti di ordinaria amministrazione e, pertanto, può essere effettuata dal genitore esercente la patria potestà senza autorizzazione del giudice tutelare, la quale non è necessaria neppure affinchè il suddetto genitore possa transigere la relativa lite. (V. Cass. 6542/87, mass. n. 454795; Cass. 592/69, mass n. 338798; Conf. Cass. 3977/83, mass n. 428911;
Conf. 294/81, mass n. 410724; Conf. 1079/74, mass n. 369035; Conf. Cass. 1008/68,
3 mass n. 332421; Cass. 59/1989; Cass. 7546/2003). La stessa impostazione, quindi, deve a maggior ragione valere per l'amministrazione di sostegno, istituto concepito proprio per la cura degli interessi di soggetti che non siano in grado di affrontare le normali incombenze quotidiane, anche se non propriamente incapaci. Nel caso specifico il giudice di merito ha errato nell'effettuare una valutazione negativa sul merito della scelta proprio perchè l'esercizio dell'azione di risarcimento si pone ex se come rimedio di un depauperamento già ricevuto per fatto altrui (quale la lesione personale lamentata)
e, pertanto, non si qualifica come atto di straordinaria amministrazione” (Cass. civ. Sez.
VI - 3, Ord., (ud. 16/11/2021) 27-01-2022, n. 2498).
Nel merito, pacifico il rapporto curativo intercorso tra e Parte_2 [...]
lo stesso deve essere inquadrato in ambito contrattuale, considerato Controparte_1 che, pur avendo parte attrice dedotto la responsabilità (anche) dell'Asp, gli addebiti da cui muove la pretesa risarcitoria riguardano in via esclusiva la condotta tenuta dagli operatori della struttura sanitaria presso cui era ospite. Parte_2
Dalla riconduzione della fattispecie nell'alveo della responsabilità contrattuale deriva l'applicazione dei consolidati principi giurisprudenziali in tema di riparto dell'onere probatorio, in base ai quali il paziente danneggiato deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo invece a carico di quest'ultimo dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato, ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (cfr., tra le più recenti, Cass. 24073/17).
Ciò detto, la domanda proposta in confronto di è Controparte_1 fondata, per quanto di ragione.
Infatti, gli attori hanno prodotto agli atti documentazione da cui emerge una degenza di presso la citata struttura ed ha allegato l'inadempimento, invocando la Parte_2 responsabilità della struttura per aver omesso di trasferire la paziente in ambiente idoneo a fornire una organizzazione assistenziale al disabile psichico non più stabilizzato, contestando inoltre l'utilizzo come misure di contenzione solo di guanti e casco, peraltro agevolmente sfilati dalla , in luogo di una assistenza continuativa e Pt_2 personalizzata.
4 Per contro, il resistente, su cui grava la responsabilità per l'inadempimento ovvero inesatto adempimento dovuto in base al contratto c.d. atipico di spedalità, inquadrata nella responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c (ex plurimis, Cass. civ., sez. III,
n. 18392/2017), ha omesso di fornire la prova liberatoria in ordine alla non imputabilità
a sé delle condotte e del danno conseguente, che, peraltro, per come allegati dalla ricorrente, hanno trovato debito riscontro nella relazione dei c.t.u. del dott. non Per_1 potendosi considerare gli esiti della perizia a firma del dott. , in ragione Per_2 dell'inemendabile genericità e lacunosità delle valutazioni.
Infatti, il dott. dopo aver ricostruito gli episodi di cadute accidentali ed episodi Per_1 autolesionistici di intervenuti tra marzo e settembre 2011, “segno di un Parte_2 peggioramento delle condizioni cliniche dell'ospite” (cfr. pag. 23 della relazione di perizia), ha riscontrato che l'episodio del 16.6.2011, annotato nel diario clinico in considerazione del fatto che la paziente presentava una ferita lacero-contusa alla testa, suturata per la ferita pregressa, “doveva rappresentare un “campanello d'allarme” per porre maggiore attenzione e sorveglianza ad una paziente, atassica poco collaborante e con pregresse cadute traumatiche, che già dal marzo 2011 presentava delle avvisaglie in merito al suo peggioramento clinico.
Ad ogni modo, indubbiamente, l'evento doveva innescare l'attivazione di un protocollo, interno alla struttura ospitante, intento alla prevenzione di nuovi episodi similari.
Tuttavia, così da quanto emerge dal diario clinico, ciò non avveniva e, al contrario, la paziente, atassica e tendente alle cadute, veniva lasciata libera di passeggiare in
“solitaria” in corridoio. Inoltre, la caduta del 21.6.2011 rappresenta una circostanza che poneva, sicuramente, indicazione sulla possibilità di modifica della terapia in atto, nonché, nel contempo, sull'uso di dispositivi di contenimento per scongiurare altri traumi. Non si è provveduto neppure ad attivare un trasferimento e/o una valutazione psichiatrica per il cambio della terapia in corso o della struttura ospitante, qualora si fosse ritenuto non più idonea all'accoglienza della periziata. Ulteriore trauma avveniva il 27.6.2011 allorquando la paziente durante il suo deambulare per il corridoio e poi nella sala comune improvvisamente cade, battendo il vertice e nonostante la presenza del casco si produce ferita l-c in zona occipitale. Si pratica toilette e rasatura dei capelli, quindi sutura con n° tre punti…Prevedibile la rimozione il 5.7.11. Da quanto appena soprariportato dal diario clinico, la veniva dotata di un dispositivo di Pt_2
5 protezione del capo per la prevenzione di ulteriori traumatismi, ma continuava a vagare senza, evidentemente, la dovuta assistenza e senza la dovuta sorveglianza” (cfr. pag. 25 della relazione di perizia).
L'ausiliario del giudice ha concluso valutando che , già affetta da autismo e Parte_2 deficit intellettivo grave con afasia, disturbi cognitivo- comportamentali e iperprolattinemia fin dalla nascita, presenta, a seguito ed a cagione dell'evento, ipertono spastico e non deambulazione, riconoscendo un'invalidità permanente dell'86%, riconducibile in egual misura alla preesistente condizione fisica e alla responsabilità professionale della casa di cura convenuta, valutando il danno pregresso di Parte_2 nella misura dell'80%, ritenendo, pertanto il danno cagionato dalla struttura pari ad un differenziale del 6%, oltre a 17 giorni di ITT, 20 di ITP al 75%.
Le risultanze della relazione di perizia devono essere condivise da questo giudicante in quanto sorrette da idonea motivazione, e non adeguatamente confutate dalle parti.
Infatti, per quanto concerne le considerazioni spese dalla convenuta casa di cura, va rilevato che non si confronta col rilevato difetto di vigilanza della paziente al P_ momento dell'evento lesivo, limitandosi a contestare, sul punto, la c.t.u., reiterando considerazioni generali (“Le prestazioni assistenziali, per tutte le tipologie di ospiti, sono assicurate da personale che si compone di un direttore sanitario, medici di guardia, medici specialisti (tra cui anche due psichiatri e un neurologo), infermieri professionali e operatori sociosanitari/ausiliari, educatori ed assistenti sociali, terapisti della riabilitazione, podologi ed educatori. L'assistenza medica è garantita 24 ore al giorno con due medici nel turno di mattina, un medico di guardia nel pomeriggio ed un medico di guardia nella notte. Cosi come l'assistenza infermieristica, per ciascuna tipologia di
RSA, anziani, disabili e medicalizzati, è garantita 24 ore al giorno, rispettivamente, con
2 infermieri e 4 O.S.S. nel servizio diurno e un infermiere e due O.S.S. nel turno notturno”), senza mai allegare, né tantomeno provare, in cosa sarebbe consistita concretamente l'attività di vigilanza di . Parte_2
Quanto alle contestazioni operate da parte attrice, queste investono esclusivamente le determinazioni del c.t.u. in ordine alla quantificazione del danno ed alla valutazione relativa allo stato di salute pregresso di . Parte_2
Sul primo punto, va rilevato che i consulenti di parte attrice, nelle osservazioni alla perizia, hanno sostanzialmente concordato con la valutazione operata dal nominato c.t.u.
6 rispetto al danno biologico esitato, atteso che il dott. ha considerato che “il Pt_6 prof. afferma che l'attuale quadro clinico della perizianda è caratterizzato da Per_1
“autismo e deficit intellettivo grave con afasia, disturbi cognitivo-comportamentali e iperprolattinemia, aggravati dal 2011, a seguito di traumi cranici (autolesionistici e da caduta) dalla non deambulazione e dall'atteggiamento in ipertono spastico”, attribuendogli un punteggio complessivo pari all'86%. Pur condividendo una siffatta valutazione, tuttavia non si può in alcun modo condividere la quantificazione del danno biologico imputabile ai traumi cranici riportati dalla signora (conseguenti alle Pt_2 omissive condotte dei sanitari della ) meritevoli, secondo quanto affermato in P_ bozza, di un danno biologico pari soltanto al 6% (da intendersi quale differenza tra Per_ l'80esimo e l'86esimo punto percentuale)”, mentre il dott. ha concluso che “ne deriva che, le menomazioni oggi apprezzabili, causalmente derivanti dalla condotta colposa della struttura convenuta dalle quali è scaturito un grave trauma cranio- encefalico con ematoma sub-durale acuto e lacero-contusione frontale, costituite da afasia ed emiparesi brachio-crurale sinistra, con impossibilità alla deambulazione autonoma determinano un danno biologico quantificabile in misura non inferiore a 80
(OTTANTA) %”, per cui deve ritenersi, oltretutto a fronte della ricostruzione di detta percentuale di invalidità operata dal c.t.u., da intendere qui richiamata, che il parametro per il calcolo del danno differenziale sia quello dell'86% di danno biologico complessivo.
Venendo alle contestazioni mosse da parte attrice rispetto alla valutazione dello stato pregresso di , premessa l'inammissibilità della produzione documentale del Parte_2
31.10.2024 di parte attrice, attenendo a documenti antecedenti l'introduzione della lite, siccome intervenuta successivamente alla maturazione delle preclusioni istruttorie, e tenuto conto che, secondo quanto indicato dallo stesso c.t.p. di parte attrice,
“all'ingresso presso la struttura sanitaria , la sig.ra presentava, quale corredo Pt_2 sintomatologico atteggiamenti autolesionistici, andatura a piccoli passi e disturbi Per_ dell'equilibrio” (cfr. pag. 10 della relazione di perizia del dott. , doc. 7 del fascicolo di parte attrice), va considerato che il nominato c.t.u. nella relazione di perizia e, da ultimo, nei chiarimenti dell'11.10.2024, ha confermato che “si ribadisce che la più idonea valutazione - in termini percentuali - rimane quella originaria dell'80% (ottanta per cento), ottenuta, secondo criterio medico legale di analogia e proporzionali, alla
7 seguente voce di cui alla pag. 172 delle Linee Guida SIMLA (cfr Società Italiana di
Medicina Legale e delle Assicurazioni - Linee guida per la valutazione medico legale del danno alla persona in ambito civilistico, Giuffrè editore, Milano, 2016): sindrome prefrontale - Forma gravissima: 80% ottanta per cento (La maggiore disabilità concerne la capacità di giudizio critico e le alterazioni del comportamento, con inevitabili riflessi sulle funzioni lavorative e socio-relazionali le forme gravissime sono equiparabili, dal punto di vista valutativo, agli stadi di demenza avanzati, in relazione alle correlate alterazioni cognitive comportamentali, la cui entità può risultare tale da pregiudicare lautonomia personale). Tale valutazione è stata effettuata con criterio clinico e, come già affermato in precedenza, con criterio medico legale di analogia e proporzionalità”
(cfr. pag. 4 dei chiarimenti dell'11.10.2024), analogamente a quanto ritenuto nelle risposte alle note critiche del c.t.p. di parte attrice: “la valutazione sul danno biologico preesistente dell'80% nasce dalla attenta disamina della documentazione in atti dalla quale risulta la presenza, dall'infanzia, della grave disabilità attribuibile, come scritto nell'elaborato, all'autismo e deficit intellettivo grave con afasia, disturbi cognitivo- comportamentali e iperprolattinemia, la prima inquadrabile, secondo il criterio dell'“analogia e proporzionalità” nella sindrome prefrontale, considerando i baremès per la valutazione del danno (Linee Guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico, 2016 Giuffrè editore)” (cf. pag. 6 delle risposte alle note critiche, depositate in data 8.3.2024).
Inoltre, va rilevato che le menomazioni pregresse di , secondo lo stesso Parte_2 orientamento ribadito dalla difesa della stessa nelle note conclusive, sono da trattarsi alla stregua di menomazioni concorrenti in capo al danneggiato rispetto al maggior danno causato dall'illecito, per come illustrato dallo stesso c.t.u. in risposta alle Per_ osservazioni del c.t.p. dott. , laddove ha specificato che “non può ritenersi una forzatura inquadrare i deficit intellettivi e quelli motori in essere sulla nella Pt_2 stessa entità patologica, in quanto sono segni di un'unica disabilità psico-motoria presente dall'infanzia, non scorporabili, a fortiori, anche nella valutazione della voce di danno sindrome prefrontale-forma gravissima, che, al contrario di quanto afferma il
CTP, tiene conto anche delle disabilità motorie presenti nella Paletta (pag. 172 Linee
Guida per la valutazione del danno alla persona in ambito civilistico, Giuffrè editore
2016)”.
8 Oltretutto, con inquadramento non contestato da alcuno, la sindrome prefrontale in forma gravissima è così definita “le forme gravissime sono equiparabili, dal punto di vista valutativo, agli stadi di demenza avanzati, in relazione alle correlate alterazioni cognitive comportamentali, la cui entità può risultare tale da pregiudicare l'autonomia personale” (cfr. pag. 28 e 29 della relazione di perizia), peraltro in linea con quanto riportato nella documentazione in atti e ripreso in perizia dal c.t.u.: “19.4.2007-Diagnosi
e Quadro sintetico, FONDAZIONE , SERRA Controparte_4
D'EL (CS):Ritardo mentale di grado medio-grave…La paziente è ricoverata in questo Istituto dal 3.8.1992…il quadro generale è caratterizzato da comportamento autolesionistico, scarso controllo degli impulsi, attenzione fluttuante e inadeguata regolazione delle emozioni. L'eloquio si presenta poco fluido, disarticolato, ridotto a poche parole, spesso incomprensibili, la comunicazione è inficiata sia a livello verbale che non verbale. L'impossibilità ad accedere ad un colloquio non permette una valutazione delle capacità cognitive, mnemoniche e di orientamento. Le relazioni interpersonali sono limitate al personale addetto per la soddisfazione dei bisogni, ed ai familiari. Non autonoma, si potrebbe comunque stimolare per alcune funzioni”, tanto più che incontestata essendo anche la valutazione relativa al fatto che “la periziata soffriva dalla nascita di iperprolattinemia, autismo ed insufficienza mentale grave, con autonomia deambulatoria, secondo la documentazione in Atti, nonostante l'andatura atassica e la facilità alla perdita di equilibrio” (cfr. pag. 24 della relazione di perizia).
Tanto premesso, ed a prescindere dal rilievo che assume il diverso avviso espresso dal c.t.u. con i chiarimenti del 3.6.2024, siccome superato dai chiarimenti dell'11.10.2024, deve ritenersi che, atteso che sindrome prefrontale nella sua forma gravissima (pag. 172
- Linee Giuda SIMLA, 2016) reca indicazione in tabella 61-80%, lo stato pregresso di fosse assimilabile al valore massimo del riferimento tabellare della Parte_2 sindrome prefrontale gravissima.
Tanto chiarito, deve evidenziarsi che, alla luce di quanto descritto e ricostruito dal c.t.u., vi è stata una condotta imperita della casa di cura convenuta, che a dispetto di quanto dedotto nella comparsa di costituzione (cfr. pag. 10 e 11: “la paziente, nel corso di tutta la degenza presso la RSA di fosse ben assistita e vigilata dai medici e dal P_ personale sanitario non medico e non fosse mai lasciata priva di dovuta tutela proprio alla luce del suo stato di salute minato da repentine e impulsive condotte
9 autolesionistiche, da inevitabili cadute e improvvisi urti su superfici solide generate dal continuo dondolamento involontario della stessa”), non ha assicurato a la Parte_2 necessaria assistenza continuativa e personalizzata.
Infatti, non ha dimostrato di avere adempiuto la propria prestazione con la P_ diligenza idonea ad impedire il fatto, tanto più che non sono state in alcun modo documentate la dinamica e le circostanze della caduta.
La ricostruzione della stessa è affidata, infatti, alla documentazione versata in atti.
Risulta prodotto il diario clinico relativo alla giornata del 15.9.2011, in cui si legge che
“alle ore 17,45 la p. nel portarsi di scatto in avanti sulla sedia a rotelle è precipitata a terra ferendosi in corrispondenza del labbro superiore emilato sinistro, sullo spigolo della sedia a rotelle di un'altra pz.. La ferita vasta e profonda di circa 4 cm a margini netti, è stata disinfettata e chiusa con 5 punti di sutura”, nonché il diario infermieristico relativo alla data del 15.9.2011, in cui legge la seguente annotazione delle 17.45
“durante la sosta nel salone del piano seminterrato la pz. perde l'equilibrio cadendo con il viso in avanti, impatta contro lo spigolo della ruota anteriore della carrozzina della pz.
, su d.m. si applicano 5 punti di sutura disinfettazione e medicazione + Pt_7 antibiotico inserito nella terapia, pz. in oss.”.
Premesso che le attestazioni contenute in una cartella clinica, redatta da un'azienda ospedaliera pubblica, o da un ente convenzionato con il servizio sanitario pubblico, alla cui stregua devono essere valutate le risultanze testè citate, hanno natura di certificazione amministrativa, cui è applicabile lo speciale regime di cui agli artt. 2699
c.c. e segg., per quanto attiene alle trascrizioni delle attività espletate nel corso di una terapia o di un intervento, restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse (Cass. n.25568 del 2011 e n. 7201 del 2003) e considerato che la dinamica della caduta non attiene ad attività espletate nel corso di una terapia o di un intervento, alla luce di tali documenti, si rileva l'evidente discrasia tra le annotazioni, tenuto conto che, da un lato è descritta la paziente in sedia a rotelle che improvvisamente si porta in avanti, e dall'altro non vi è menzione della sedia a rotelle ma solo della perdita di equilibrio da parte della paziente, senza alcun cenno ad un movimento repentino e imprevedibile della paziente.
10 Oltretutto, occorre evidenziare che, per stessa ammissione della convenuta casa di cura,
“a tutela delle continue cadute si decide l'utilizzo della sedia a rotelle per i trasferimenti interni alla struttura” (cfr. pag. 28 della comparsa di costituzione), mentre, per come risulta nel diario infermieristico, la caduta è avvenuta “durante la sosta nel salone del piano seminterrato”, allorquando non era previsto l'uso della sedia a rotelle, per cui può inferirsi che l'evento è avvenuto allorquando la paziente non era adeguatamente sorvegliata ed a cagione della mancata sorveglianza, che doveva essere tanto più stringente in ragione dei ravvicinati episodi di caduta della registratisi negli Pt_2 ultimi mesi, a prescindere dal rilievo che assume la circostanza che non risulta che la stessa, in quel frangente, indossasse il casco protettivo, tenuto conto che sia nel diario clinico che in quello infermieristico viene annotata la presenza del casco protettivo allorquando la paziente si procurava delle ferite.
Sul punto, è opportuno ricordare che è ius receptum che “nei giudizi risarcitori riguardanti condotte autolesive di pazienti psichiatrici, in relazione alla "responsabilità per omessa vigilanza di una struttura sanitaria nei confronti di persona ospite di un reparto psichiatrico", persino quando la stessa risulti "non interdetta nè sottoposta ad intervento sanitario obbligatorio", questa Corte, in più di un'occasione, ha ricondotto il rapporto corrente "inter partes" nell'ambito contrattuale, ed in particolare di quel
"contratto atipico di assistenza sanitaria che si sostanzia di una serie complessa di prestazioni che la struttura eroga in favore del paziente, sia di natura medica che "lato sensu" di ospitalità alberghiera, (...) obbligazioni tutte destinate a personalizzarsi in relazione alla patologia del soggetto" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 16 maggio 2014, n. 10832, Rv. 631006-01). In termini ancora più specifici, si è affermato - sempre, con riferimento a danni patiti da malato psichiatrico - che qualsiasi "struttura sanitaria, nel momento stesso in cui accetta il ricovero d'un paziente, stipula un contratto dal quale discendono naturalmente, ai sensi dell'art. 1374 c.c., due obblighi: il primo è quello di apprestare al paziente le cure richieste dalla sua condizione;
il secondo è quello di assicurare la protezione delle persone di menomata o mancante autotutela, per le quali detta protezione costituisce la parte essenziale della cura" (Cass. Sez. 3, sent. 22 ottobre 2014, n. 22331, Rv. 6333104-01).
Si tratta di affermazioni, peraltro, non nuove nella giurisprudenza di questa Corte, la quale - pur prendendo atto che, con l'avvento della L. 13 maggio 1978, n. 180,
11 l'ordinamento giuridico ha fatto proprio, come è stato osservato in dottrina, "il rifiuto di ogni concezione che non riconosca nella volontarietà del trattamento la fonte ordinaria di legittimità del trattamento stesso", optando per un modello di cura del paziente psichiatrico "che si misura con il superamento di ogni approccio trattamentale in senso custodialistico e con il definitivo abbandono della realtà manicomiale a favore di un'assistenza psichiatrica diffusa che riconosce nei servizi territoriali il punto di forza" - ha osservato che "tali principi, che costituiscono all'evidenza il frutto di una maggiore sensibilità al rispetto della dignità della persona e dei suoi diritti civili (art. 1, comma 2)
e, relativamente alle malattie mentali, anche dell'intento di adeguare la legislazione alle nuove teorie affermatesi in materia in ambito scientifico, non interferiscono sull'obbligo di sorveglianza che incombe su coloro che in concreto sono incaricati di tale compito a seguito di una precisa diagnosi", e ciò "in quanto diversamente ad una maggiore tutela della personalità finirebbe per corrispondere, senza che la norma nulla dica al riguardo, una tutela minore della persona" (così, in motivazione, Cass. Sez. 1, sent. 11 novembre
1997, n. 11038, Rv. 509677-01).
Degna di nota, inoltre, è la circostanza che un'evoluzione analoga risulta essersi registrata - da tempo - anche nella giurisprudenza francese di legittimità, che più di tutte ha, storicamente, contribuito all'elaborazione dei cd. "obblighi di protezione", avendo essa configurato una "stretta obbligazione (accessoria rispetto al dovere terapeutico) di predisporre adeguate e tempestive misure di sorveglianza in adeguato ambiente specialistico-psichiatrico di fronte ad un rischio di elevata portata e pericolo imminente, vera e propria obligation de securitè)" (cfr. Cass. I Civ., 31 janvier 1961 e Cass. I Civ.,
10 juin 1997).
Su tali basi, dunque, e per tornare alla giurisprudenza nazionale, una volta ricondotta la salvaguardia dell'incolumità del paziente psichiatrico tra quegli obblighi di protezione destinati ad integrare il contenuto del contratto ex art. 1375 c.c., si è affermato come, ai
"fini della ripartizione dell'onere probatorio, il paziente debba abitualmente provare solo l'avvenuto inserimento nella struttura e che il danno si sia verificato durante il tempo in cui egli si trovi inserito nella struttura (sottoposto alle cure o alla vigilanza del personale della struttura), mentre spetta alla controparte dimostrare di avere adempiuto la propria prestazione con la diligenza idonea ad impedire il fatto" (Cass. Sez. 3, sent. n. 10832 del
2014, cit.).
12 Nella stessa prospettiva, si è anche evidenziato che, ricorrendo in casi siffatti una ipotesi
"di "culpa in vigilando", come del resto in qualsiasi ipotesi di colpa omissiva consistita nel non avere impedito un evento che si era obbligati ad impedire, l'avverarsi stesso dell'evento costituisce in tesi prova dell'esistenza del nesso di causa tra la condotta omissiva ed il danno", potendo la struttura sanitaria esonerarsi da responsabilità
"dimostrando di avere tenuto una condotta diligente", consistita "in una adeguata sorveglianza del degente" (Cass. Sez. 3, sent. n. 22331 del 2014, cit.). (Cass. civ., Sez.
III, Ord., (data ud. 22/07/2020) 11/11/2020, n. 25288).
Di conseguenza, per la liquidazione del danno, appare equo determinare, secondo i parametri stabiliti nelle tabelle applicate presso questo ufficio, che ha recepito i parametri stabiliti nelle tabelle di Milano, e rivalutate all'attualità, il danno biologico di moltiplicando la percentuale di invalidità così come accertata con il valore Parte_2 del punto rapportato all'età del danneggiato al momento del fatto (31) in € 1.040.290, decurtando da detto importo quello corrispondente all'80%, quale percentuale di invalidità comunque ineliminabile, pari ad euro 956.431,00, con la conseguenza che il danno biologico imputabile alla casa di cura convenuta va determinato in euro
83.859,00, cui devono aggiungersi gli importi per i 17 giorni di ITT (calcolati in euro
115,00 al giorno), per euro 1.955,00, i 20 giorni di ITP al 75% (calcolati in euro 86,25 al giorno) per euro 1.725,00.
Conclusivamente la casa di cura convenuta deve essere condannata al pagamento della complessiva somma di € 87.539,00, all'attualità, trattandosi di debito di valore.
Considerato che le maggiori somme così riconosciute ed attribuite rappresentano il valore del bene perduto dal danneggiato, va riconosciuto anche il pregiudizio provocato dal ritardato pagamento facendo ricorso, al riguardo, a criteri presuntivi ed equitativi, in misura pari agli interessi legali maturati sulla somma via via rivalutata, previa devalutazione della somma all'epoca del sinistro, ed ulteriori interessi sino al soddisfo.
Pacifico che l'evento in oggetto trovi copertura assicurativa nella polizza stipulata da con per la responsabilità Controparte_1 Controparte_3 civile presso terzi, siccome non contestato dalla terzia chiamata in causa, in accoglimento della domanda di garanzia, la terza chiamata deve essere condannata a tenere indenne la casa di cura di quanto questa dovrà pagare in esecuzione della presente pronuncia anche a titolo di spese processuali, esborsi di ctu inclusi, al netto
13 della franchigia, nulla dovendosi stabilire per il rimborso spese legali sostenute dalla clinica assicurata, in ordine alle quali non risulta spiegata alcuna domanda.
La domanda deve essere invece rigettata in confronto dell'Asp.
Infatti, secondo quanto emerso dalla c.t.u., e, prima ancora, in base alla illustrazione dei fatti contenuta in citazione, le condotte rilevanti ai fini della produzione del danno si sono consumate unicamente nell'ambito del rapporto intercorso tra e Parte_2 [...]
, con conseguente assorbimento delle questioni connesse alla chiamata Controparte_1 in causa della compagnia assicurativa dell' . Controparte_2
Parimenti da rigettare è la domanda spiegata da , in proprio, Parte_1
, , atteso che, ai fini del risarcimento Parte_3 Parte_4 Parte_5 del danno da lesione del rapporto parentale, occorre allora accertare, con onere della prova a carico dei familiari della vittima, se, a seguito del fatto lesivo, si sia determinato nei primi un forzato sconvolgimento delle abitudini di vita e dei rapporti relazionali.
Il danno così descritto, infatti, non è in re ipsa riconducibile all'evento lesivo dell'interesse protetto, ma è sempre un danno conseguenza, che, come tale, deve essere in concreto provato, in termini di nesso di causalità giuridica, ai sensi degli artt.
1223 e 2056 c.c.. Dunque, i congiunti del macroleso hanno l'onere di allegare e provare che la vittima primaria abbia effettivamente subito una macro-lesione in conseguenza del fatto illecito e che tale macrolesione incida sulla vita e sulle relazioni familiari, provocando sofferenze ai prossimi congiunti.
Nel caso di specie, tenuto conto della peculiarità della vicenda di cui trattasi, per come dedotta dagli stessi attori, che hanno allegato che , dall'età di 12 anni, Parte_2 ovvero dal 1992, veniva ricoverata in modo continuativo, omettendo completamente di descrivere il rapporto intercorrente tra i familiari e , non è possibile stabilire, Pt_2 neanche per presunzioni, che la lesione subita da quest'ultima abbia inciso sulle relazioni familiari e sulla vita dei genitori e dei fratelli, tanto più che la prova presuntiva, in forza del disposto degli artt. 2727 e 2729 c.c., non può ridursi ad una mera congettura o illazione. Essa, infatti, è una deduzione logica che deve fondarsi su fatti certi e concreti, al fine di giungere, sulla base di massime di esperienza o dell'id quod plerumque accidit, alla dimostrazione di fatti incerti. Pertanto, è inammissibile il cd. "praesumptio de praesumpto", ossia il dedurre una presunzione come fatto noto per inferirne un'ulteriore presunzione (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 27/05/2025, n. 14102).
14 Le spese processuali seguono la soccombenza nei rapporti tra l'attore e la convenuta
, compensandosi per la metà, in ragione del rigetto della domanda spiegata da P_
, in proprio, , , , Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5 ponendo definitivamente a carico di gli esborsi di c.t.u. liquidati con separato P_ decreto.
Appare infine equo compensare le spese processuali tra la parte attrice e A.s.p., nonché con , tenuto conto della natura eminentemente tecnica Controparte_3
(sul piano medico-legale) delle questioni affrontate e della complessità delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
- accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, condanna la
[...]
in p.l.r.p.t., al pagamento, in favore di n.q di Controparte_1 Parte_1
a.d.s .di , della somma di € 87.539,00, oltre interessi legali sull'intero Parte_2 importo e rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo i criteri indicati in parte motiva;
- rigetta la domanda spiegata nei confronti dell' Controparte_2
[...]
- condanna in p.l.r.p.t., al rimborso delle spese processuali Controparte_1 sostenute dall'attore, che liquida, già operata la compensazione, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Coppa che ne ha fatto richiesta, in € 870,00 per esborsi ed €
15.511,50 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva;
- pone definitivamente a carico di in p.l.r.p.t., le spese di Controparte_1 ctu liquidate con separato decreto;
- condanna in p.l.r.p.t., a manlevare Controparte_5 Controparte_1
in p.l.r.p.t., di quanto questa dovrà corrispondere a parte attrice in
[...] esecuzione della presente pronuncia anche a titolo di spese processuali (esborsi di ctu inclusi), al netto della franchigia;
- compensa le spese tra la parte attrice e l' , Controparte_2 nonché con Controparte_3
Cosenza, 31.7.2025
Il giudice
15 dott.ssa Maria Giovanna De Marco
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